414.207.2 Ordinanza CSSU sui costi di riferimento
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    414.207.2

    Ordinanza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie sulla determinazione del fabbisogno di fondi pubblici delle scuole universitarie

    (Ordinanza CSSU sui costi di riferimento)

    del 20 maggio 2019 (Stato 1° luglio 2019)

    L’Assemblea plenaria della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU),

    visti gli articoli 42, 43 e 44 capoverso 4 della legge del 30 settembre 20111 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU),

    ordina:

    Sezione 1: Oggetto

    Art. 1

    La presente ordinanza disciplina:

    a.
    la definizione delle condizioni quadro finanziarie conformemente all’arti­colo 43 LPSU;
    b.
    i dettagli per la definizione dei costi di riferimento per studente conformemente all’articolo 44 LPSU;
    c.
    i dettagli in base ai quali il Consiglio delle scuole universitarie della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (Consiglio delle scuole universitarie) definisce, conformemente all’articolo 42 LPSU, il fabbisogno di fondi pubblici per le scuole universitarie e gli altri istituti accademici (importo globale dei costi di riferimento) per ogni periodo di finanziamento.

    Sezione 2: Definizione delle condizioni quadro finanziarie

    Art. 2 Principio

    Per la definizione dei costi di riferimento e del loro importo globale vengono considerate le pianificazioni finanziarie della Confederazione e dei Cantoni, in particolare lo sviluppo delle spese ivi previsto per il settore formazione e ricerca, e le ulteriori condizioni quadro finanziarie.

    Art. 4 Ulteriori condizioni quadro finanziarie

    1 Fra le ulteriori condizioni quadro finanziarie rientrano in particolare le previsioni sul numero di studenti e sul rincaro.

    2 Le previsioni sugli studenti si basano sugli scenari di riferimento più recenti dell’Ufficio federale di statistica (UST).

    3 Le previsioni sul rincaro si basano sui valori di riferimento economici più recenti del gruppo di esperti della Confederazione per le previsioni congiunturali2.

    2 www.seco.admin.ch > Situazione economica e politica economica > Situazione economica > Previsioni congiunturali

    Sezione 3: Definizione dei costi di riferimento

    Art. 5 Durata e composizione

    1 I costi di riferimento vengono definiti per studente per ogni gruppo di settori di studio. Sono fissati in concordanza con il periodo di finanziamento del messaggio del Consiglio federale sulla promozione dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione.

    2 I costi di riferimento si compongono dei costi d’esercizio dell’insegnamento e di una quota dei costi della ricerca.

    Art. 6 Costi d’esercizio dell’insegnamento

    I costi d’esercizio medi dell’insegnamento degli ultimi due anni disponibili conformemente alla contabilità analitica delle scuole universitarie costituiscono, per ogni gruppo di settori di studio, i valori per la definizione dei costi di riferimento.

    Art. 7 Differenze

    Se determinati valori di cui all’articolo 6 divergono in modo considerevole dalla media, tali valori possono non essere considerati nella definizione dei costi di riferimento.

    Art. 8 Quota dei costi della ricerca

    1 Per ogni gruppo di settori di studio viene definita la quota dei costi della ricerca necessaria per garantire un insegnamento di elevata qualità.

    2 I costi della ricerca medi degli ultimi due anni disponibili conformemente alla contabilità analitica delle scuole universitarie costituiscono i valori per la definizione della quota dei costi della ricerca.

    3 Sono considerate le particolarità delle università, dei politecnici federali e delle scuole universitarie professionali nonché dei loro settori di studio.

    4 La quota dei costi della ricerca non deve superare i costi rimanenti della ricerca delle scuole universitarie conformemente alla loro contabilità analitica dopo la deduzione dei fondi di terzi.

    Sezione 4: Definizione dell’importo globale dei costi di riferimento

    Art. 9

    1 Per la definizione dell’importo globale dei costi di riferimento il Consiglio delle scuole universitarie si fonda sui costi di riferimento di ogni gruppo di settori di studio.

    2 Il Consiglio delle scuole universitarie può adeguare la quota dei costi della ricerca di cui all’articolo 8 sulla base delle priorità e delle misure che ha deciso nel quadro del coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e della ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi.

    3 La quota dei costi della ricerca non deve superare i costi rimanenti della ricerca per le scuole universitarie dopo la deduzione dei fondi di terzi.

    4 Per definire l’importo globale dei costi di riferimento, il Consiglio delle scuole universitarie moltiplica per ogni gruppo di settori di studio i valori che ha fissato per il numero previsto di studenti conformemente all’articolo 4 capoverso 2 e applica le previsioni sul rincaro conformemente all’articolo 4 capoverso 3.

    Sezione 5: Entrata in vigore

    Art. 10

    La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2019.

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