Art. 1
La presente ordinanza disciplina:
- a.
- la definizione delle condizioni quadro finanziarie conformemente all’articolo 43 LPSU;
- b.
- i dettagli per la definizione dei costi di riferimento per studente conformemente all’articolo 44 LPSU;
- c.
- i dettagli in base ai quali il Consiglio delle scuole universitarie della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (Consiglio delle scuole universitarie) definisce, conformemente all’articolo 42 LPSU, il fabbisogno di fondi pubblici per le scuole universitarie e gli altri istituti accademici (importo globale dei costi di riferimento) per ogni periodo di finanziamento.