431.112 Legge sul censimento
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    431.112

    Legge sul censimento federale della popolazione

    (Legge sul censimento)

    del 22 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2017)

    L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

    visto l’articolo 65 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 20062,

    decreta:

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Principi

    1 Annualmente o ad intervalli più brevi sono effettuate rilevazioni di dati sulla struttura demografica e sull’evoluzione sociale della Svizzera.

    2 I dati rilevati riguardano:

    a.
    lo stato, la struttura e l’evoluzione della popolazione;
    b.
    le famiglie, le economie domestiche e le condizioni di abitazione;
    c.
    il lavoro e il reddito;
    d.
    la salute e gli aspetti sociali;
    e.3
    la formazione e la formazione continua;
    f.
    i movimenti migratori;
    g.
    le lingue, le religioni e la cultura;
    h.
    i trasporti e l’ambiente;
    i.
    gli edifici, le abitazioni e i luoghi di lavoro e di formazione.

    3 Nella misura del possibile, le rilevazioni dei dati si basano sui registri ufficiali.

    4 Le caratteristiche non contenute nei registri sono rilevate mediante cam­pio­na­mento.

    3 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

    Art. 2 Oggetto

    Il censimento della popolazione è una rilevazione delle persone e delle economie domestiche, nonché degli edifici e delle abitazioni che mette a disposizione delle autorità, dell’economia, della ricerca e di altri ambienti interessati dati statistici fondamentali per:

    a.
    pianificazioni;
    b.
    decisioni politiche;
    c.
    la ricerca;
    d.
    l’informazione del pubblico;
    e.
    l’elaborazione di altre statistiche.
    Art. 3 Universi di base e caratteristiche di rilevazione

    1 Il Consiglio federale stabilisce in un prospetto generale gli universi di base e le caratteristiche di rilevazione per il censimento della popolazione.

    2 Aggiorna periodicamente il prospetto generale.

    3 Consulta previamente i Cantoni e ne ricerca la collaborazione.

    Sezione 2: Parti integranti del censimento della popolazione

    Art. 4 Rilevazioni basate sui registri e rilevazioni campionarie

    1 Il censimento della popolazione è composto di rilevazioni basate sui registri e rilevazioni campionarie complementari.

    2 Il censimento della popolazione è costituito dall’insieme di tutte le rilevazioni basate sui registri e rilevazioni campionarie effettuate ai sensi della presente legge in un periodo di dieci anni.

    3 Il Consiglio federale emana per il censimento della popolazione in generale pre­scrizioni dettagliate concernenti:

    a.
    l’oggetto della rilevazione;
    b.
    le modalità di rilevazione;
    c.
    gli identificatori;
    d.
    i provvedimenti a garanzia della qualità.
    Art. 5 Rilevazione basata sui registri

    1 Nel quadro delle rilevazioni basate sui registri, i dati per la realizzazione di statistiche sulle persone e sulle economie domestiche, nonché di statistiche sugli edifici e sulle abitazioni sono tratti direttamente, per via elettronica o mediante supporti informatici:

    a.
    dai registri ufficiali di persone armonizzati della Confederazione, dei Can­toni e dei Comuni;
    b.
    dal registro federale degli edifici e delle abitazioni.

    2 La trasmissione dei dati sottostà:

    a.
    alla legge del 23 giugno 20064 sull’armonizzazione dei registri (LArRa) e alle relative disposizioni d’esecuzione;
    b.
    alle disposizioni concernenti il Registro federale degli edifici e delle abitazioni.

    3 I dati dei registri ufficiali di persone della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, non ancora armonizzati entro i termini stabiliti conformemente alla LArRa e alle relative disposizioni esecutive, devono essere forniti in altra forma adeguata dai rispettivi servizi incaricati della gestione dei registri, con lo stesso giorno di riferimento dei dati dei registri armonizzati. Il Consiglio federale può incaricare l’Ufficio federale di statistica di emanare istruzioni per disciplinare i particolari.

    Art. 6 Rilevazioni campionarie

    1 Le rilevazioni campionarie sono rilevazioni rappresentative di dati effettuate presso una parte della popolazione determinata casualmente secondo principi scientifici o presso un altro universo statistico da esaminare.

    2 Le rilevazioni campionarie comprendono

    a.
    una rilevazione strutturale: rilevazione campionaria di caratteristiche non con­tenute né nel Registro federale degli edifici e delle abitazioni, né nei registri ufficiali di persone armonizzati della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
    b.
    rilevazioni campionarie tematiche: rilevazioni campionarie su svariati settori tematici sociopolitici, demografici e culturali.

    3 Per ciascuna rilevazione campionaria il Consiglio federale emana prescrizioni dettagliate concernenti in particolare:

    a.
    l’oggetto della rilevazione;
    b.
    l’organo di rilevazione;
    c.
    la periodicità;
    d.
    la data;
    e.
    l’esecuzione;
    f.
    il metodo.
    Art. 7 Programma standard

    1 Il programma standard consta delle rilevazioni basate sui registri come anche delle rilevazioni campionarie effettuate periodicamente dalla Confederazione indipendentemente dalle richieste dei Cantoni.

    2 Il programma standard è realizzato sull’intero territorio svizzero.

    3 Il Consiglio federale stabilisce il programma standard. Lo pubblica insieme al pro­spetto generale degli universi di base e delle caratteristiche di rilevazione.

    Art. 8 Ampliamento delle rilevazioni

    1 I Cantoni possono richiedere all’Ufficio federale di statistica un ampliamento della rilevazione strutturale e delle rilevazioni campionarie tematiche. L’ampliamento delle rilevazioni campionarie tematiche non può includere nuovi settori tematici.

    2 Il Consiglio federale disciplina la competenza, le delimitazioni territoriali, l’estensione, i termini e i costi relativi alle richieste cantonali, nonché i diritti e doveri dei Cantoni richiedenti.

    3 L’Ufficio federale di statistica e il Cantone richiedente stipulano un accordo per il mandato complementare.

    Sezione 3: Organo di rilevazione

    Art. 9

    1 L’organo di rilevazione è l’Ufficio federale di statistica.

    2 L’Ufficio federale di statistica può affidare le rilevazioni a terzi.

    Sezione 4: Obbligo d’informare, utilizzo e protezione dei dati, pubblicazione

    Art. 10 Obbligo d’informare

    1 Chiunque sia interrogato nel quadro della rilevazione strutturale è tenuto a fornire le informazioni richieste.

    2 Nell’ambito delle rilevazioni tematiche campionarie il Consiglio federale può pre­vedere un obbligo d’informare.

    3 Sono tenute a fornire le informazioni richieste le persone fisiche per sé e per le persone che rappresentano legalmente.

    4 Le persone interrogate devono fornire le informazioni in maniera veritiera, nei ter­mini richiesti e gratuitamente.

    5 La procedura nel caso di inosservanza dell’obbligo d’informare è retta dal diritto cantonale.

    Art. 11 Tasse per oneri supplementari

    1 Chiunque, nonostante l’obbligo d’informare, risponda in modo incompleto o for­nendo informazioni non veritiere oppure, nonostante sollecito, non invii i moduli di rilevazione o altra documentazione entro i termini stabiliti è tenuto a pagare all’au­torità competente una tassa per gli oneri supplementari cagionati.

    2 Il Consiglio federale stabilisce la tariffa oraria. La tassa non può superare 1000 fran­chi.

    3 Sono esonerate dalla tassa le persone che non sono in grado di rispondere alle domande, di compilare i moduli di rilevazione o di farli compilare.

    Art. 12 Dominio sui dati, protezione dei dati e segreto d’ufficio

    1 Il dominio sui dati ottenuti dal programma standard è esercitato dall’Ufficio federale di statistica.

    2 I dati ottenuti sulla base dei mandati complementari sono di dominio congiunto del­l’Ufficio federale di statistica e del Cantone richiedente.

    3 Una volta appurati, i dati del censimento della popolazione sono resi anonimi e le designazioni delle persone sono soppresse. È fatto salvo l’articolo 16 capoverso 3 LArRa5.

    4 I dati del censimento della popolazione possono essere utilizzati per scopi privi di riferimenti a persone, in particolare per la ricerca, la pianificazione e la statistica. I risultati della rilevazione possono essere pubblicati soltanto in una forma che non permetta d’identificare le persone interessate.

    5 Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sulla protezione dei dati, in par­ticolare sui diritti degli interpellati e sulla distruzione dei moduli di rilevazione dopo la raccolta dei dati.

    6 Le persone incaricate della realizzazione del censimento della popolazione sono tenute al segreto d’ufficio giusta l’articolo 320 del Codice penale6.

    Art. 13 Pubblicazione dei dati sulla popolazione residente

    Il Consiglio federale attesta ogni quattro anni in modo vincolante i dati sulla popolazione residente e li pubblica nel Foglio federale. Sono determinanti i dati delle rile­vazioni basate sui registri effettuate nel primo anno civile successivo alle elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale.

    Sezione 5: Costi

    Art. 14

    1 La Confederazione si fa carico dei costi per il censimento della popolazione realizzato secondo il programma standard, in particolare per l’esecuzione dell’indagine, la registrazione e l’elaborazione dei dati e per la pubblicazione dei risultati.

    2 L’Assemblea federale può accordare mediante decreto federale semplice un limite di spesa per il censimento della popolazione.

    3 I costi derivanti da mandati supplementari sono interamente a carico del Cantone richiedente.

    Sezione 6: Disposizioni finali

    Art. 18 Disposizioni transitorie

    1 Il censimento della popolazione secondo il nuovo diritto è eseguito a partire dal 2010.

    2 Il Consiglio federale presenta a tempo debito all’Assemblea federale un rapporto di valutazione sul censimento della popolazione 2010. Vi espone i risultati nei singoli settori censiti e vi valuta gli effetti del cambiamento di sistema.

    Art. 19 Referendum ed entrata in vigore

    1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

    2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

    Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 200810

    10 DCF del 7 dic. 2007.

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