431.112.1 Ordinanza sul censimento
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    431.112.1

    Ordinanza sul censimento federale della popolazione

    (Ordinanza sul censimento)

    del 19 dicembre 2008 (Stato 1° gennaio 2022)

    Il Consiglio federale svizzero,

    vista la legge del 22 giugno 20071 sul censimento,

    ordina:

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Oggetto

    La presente ordinanza disciplina le statistiche e le rilevazioni effettuate nel quadro del censimento della popolazione e ne stabilisce i principi di esecuzione.

    Art. 2 Definizioni

    Nella presente ordinanza s’intende per:

    a.
    domicilio principale: Comune di residenza secondo l’articolo 3 lettera b della legge del 23 giugno 20062 sull’armonizzazione dei registri (LArRa);
    b.
    domicilio secondario: Comune di soggiorno secondo l’articolo 3 lettera c LArRa;
    c.
    economie domestiche: insieme delle economie domestiche di tipo privato e delle collettività secondo l’articolo 2 lettere a e abis dell’ordinanza del 21 novembre 20073 sull’armonizzazione dei registri;
    d.
    popolazione residente permanente:
    1.
    tutte le persone di nazionalità svizzera notificate in Svizzera,
    2.
    tutte le persone di nazionalità straniera con un permesso di dimora o di domicilio di almeno 12 mesi o permessi per dimoranti temporanei per una durata di dimora cumulata di almeno 12 mesi, esclusi i richiedenti l’asilo,
    3.
    tutti i richiedenti l’asilo con una durata di dimora complessiva di almeno 12 mesi,
    con riferimento al domicilio principale;
    e.
    popolazione residente non permanente:
    1.
    tutte le persone di nazionalità straniera con un permesso per dimoranti temporanei inferiore ai 12 mesi, esclusi i richiedenti l’asilo,
    2.
    tutti i richiedenti l’asilo con una durata di dimora complessiva inferiore ai 12 mesi,
    con riferimento al domicilio principale;
    f.
    popolazione residente con domicilio secondario:
    1.
    tutte le persone notificate in Svizzera come dimoranti,
    2.
    tutte le persone che vivono in Svizzera pur non disponendo di un domicilio principale in Svizzera,
    con riferimento al domicilio secondario;
    g.
    popolazione residente permanente media: media aritmetica dell’effettivo della popolazione residente permanente al 1° gennaio e al 31 dicembre dello stesso anno;
    h.
    popolazione residente non permanente media: media aritmetica del­l’effet­tivo della popolazione residente non permanente al 1° gennaio e al 31 dicem­bre dello stesso anno;
    i.
    ampliamento: estensione del campione della rilevazione senza l’aggiunta di domande supplementari.

    Sezione 2: Statistiche

    Art. 4 Statistiche di base sulle persone e sulle economie domestiche

    1 Le statistiche di base sulle persone e sulle economie domestiche forniscono informazioni demografiche sui seguenti settori:

    a.
    stato e struttura della popolazione;
    b.
    bilanci demografici;
    c.
    movimenti naturali e migratori della popolazione;
    d.
    stato e composizione delle economie domestiche e delle collettività.

    2 Esse sono elaborate in base alle rilevazioni basate sui registri.

    Art. 5 Statistiche di base sugli edifici e sulle abitazioni

    1 Le statistiche di base sugli edifici e sulle abitazioni forniscono informazioni sui seguenti settori:

    a.
    consistenza numerica, età e struttura degli edifici e delle abitazioni;
    b.
    infrastruttura e dotazione tecnica degli edifici e delle abitazioni;
    c.
    offerta abitativa e condizioni di abitazione.

    2 Esse sono elaborate in base alle rilevazioni basate sui registri.

    Art. 6 Statistiche strutturali

    1 Le statistiche strutturali forniscono informazioni supplementari relativamente alle statistiche di base sui seguenti settori:

    a.
    famiglie ed economie domestiche;
    b.
    abitazione;
    c.
    lavoro e reddito;
    d.
    formazione e perfezionamento professionale;
    e.
    migrazione;
    f.
    lingue;
    g.
    religioni;
    h.
    mobilità e trasporti.

    2 Esse sono elaborate in base alle rilevazioni basate sui registri e alla rilevazione strutturale.

    Art. 7 Statistiche tematiche

    1 Le statistiche tematiche forniscono informazioni di approfondimento relativamente alle statistiche di base e alle statistiche strutturali su uno dei seguenti settori, alternativamente:

    a.
    famiglie e generazioni;
    b.
    salute;
    c.
    formazione e perfezionamento professionale;
    d.
    lingua, religione e cultura;
    e.
    mobilità e trasporti.

    2 Esse sono elaborate in base alle rilevazioni basate sui registri e alle rilevazioni campionarie tematiche.

    Art. 8 Statistiche omnibus

    1 Le statistiche omnibus forniscono informazioni supplementari su problematiche di attualità in materia di società, politica, economia e scienza.

    2 Esse sono elaborate in base alle rilevazioni basate sui registri e alle rilevazioni omnibus.

    Sezione 3: Rilevazioni

    Art. 9 Programma di rilevazione

    1 Il quadro degli universi di base e delle caratteristiche da rilevare (programma di rilevazione) contiene per l’insieme delle statistiche del censimento della popola­zione:

    a.
    le rilevazioni incluse nel programma standard della Confederazione;
    b.
    le possibilità di ampliamento dei Cantoni;
    c.
    le caratteristiche chiave armonizzate.

    2 L’Ufficio federale di statistica (UST) elabora il programma di rilevazione in collaborazione con i Cantoni e li consulta prima di modificarlo.

    3 Esso pubblica il programma di rilevazione.

    Art. 10 Elementi d’integrazione

    1 Gli elementi d’integrazione comprendono le caratteristiche chiave armonizzate e gli identificatori. Essi permettono di raggruppare i dati individuali e i risultati nelle statistiche del censimento della popolazione.

    2 Le caratteristiche chiave armonizzate sono le caratteristiche rilevate in tutte le rilevazioni. Esse servono a delimitare e identificare gruppi di popolazione in modo unitario.

    3 Quale identificatore personale è utilizzato il numero AVS4. Esso permette di identificare inequivocabilmente le persone in raccolte di dati differenti.

    4 L’identificatore federale dell’edificio e l’identificatore federale dell’abitazione di cui all’articolo 6 lettere c e d LArRa5 consentono di:

    a.
    identificare gli edifici, le abitazioni e le economie domestiche in Svizzera;
    b.
    attribuire le persone e le economie domestiche agli edifici e alle abitazioni che esse occupano.

    4 Nuova espr. giusta l’all. n. II 15 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 800).

    5 RS 431.02

    Art. 11 Rilevazione strutturale

    1 La rilevazione strutturale è realizzata mediante indagine scritta in forma cartacea o elettronica.

    2 Sono utilizzati un questionario per le persone e un questionario per le economie domestiche.

    3 Le persone sono interrogate al loro domicilio principale.

    4 L’oggetto e le modalità di esecuzione della rilevazione sono disciplinati nell’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 19936 sulle rilevazioni statistiche.

    Art. 12 Rilevazioni tematiche

    1 Le rilevazioni tematiche sono realizzate mediante intervista telefonica assistita da computer. Essa può essere completata con un’intervista personale assistita da computer oppure con un’indagine scritta in forma cartacea o elettronica.

    2 L’oggetto e le modalità di esecuzione di ciascuna rilevazione sono disciplinati nell’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 19937 sulle rilevazioni statistiche.

    Art. 13 Rilevazioni omnibus

    1 Le rilevazioni omnibus sono realizzate mediante intervista telefonica assistita da computer. Essa può essere completata con un’indagine scritta in forma cartacea o elettronica.

    2 I temi delle rilevazioni omnibus sono stabiliti dall’UST. Se unità amministrative della Confederazione richiedono l’introduzione di temi o domande supplementari l’UST ne tiene conto nella misura in cui gli siano stati accordati i mezzi finanziari corrispondenti nel quadro del preventivo per il censimento.

    3 Istituti scientifici e di ricerca possono definire temi o domande supplementari in collaborazione con l’UST o altre unità amministrative della Confederazione, a condizione di assumersi i relativi costi.

    4 L’oggetto e le modalità di esecuzione di ogni rilevazione sono disciplinati nell’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 19938 sulle rilevazioni statistiche.

    Art. 14 Rilevazioni di controllo

    1 L’UST può realizzare rilevazioni campionarie di controllo, allo scopo di garantire la qualità delle statistiche di base.

    2 Le rilevazioni di controllo possono essere realizzate mediante questionari o interviste telefoniche o personali assistite da computer. Esse possono essere combinate con altre rilevazioni dell’UST.

    Art. 15 Obbligo d’informare

    1 L’obbligo d’informare nelle singole rilevazioni è stabilito nell’allegato dell’ordi­nanza del 30 giugno 19939 sulle rilevazioni statistiche.

    2 Sono esonerate dall’obbligo d’informare le persone in possesso di una carta di legittimazione del Dipartimento federale degli affari esteri a cui sono accordati privilegi, immunità e facilitazioni ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 200710 sullo Stato ospite.

    3 Nelle rilevazioni di controllo vige l’obbligo d’informare. Se le rilevazioni di controllo sono combinate con un’altra rilevazione statistica dell’UST, sono applicate le disposizioni relative all’obbligo d’informare di quest’altra rilevazione.

    Art. 16 Violazione dell’obbligo d’informare

    1 Chi viola l’obbligo d’informare è ammonito per scritto dall’UST.

    2 La tassa per gli oneri supplementari cagionati per ottenere le informazioni è calcolata sulla base di una tariffa oraria di 120 franchi.

    3 La tassa è riscossa presso le persone fisiche o i loro rappresentanti legali.

    4 Il pagamento della tassa non esonera dall’obbligo d’informare.

    Art. 17 Forma cartacea e forma elettronica

    1 Tutti i questionari cartacei delle rilevazioni campionarie vanno inviati in busta chiusa.

    2 Le indagini elettroniche sono realizzate via Internet. I questionari utilizzati in tale contesto hanno lo stesso contenuto dei questionari cartacei corrispondenti.

    3 Le indagini elettroniche vanno realizzate in forma codificata e protetta.

    Art. 18 Elaborazione delle rilevazioni e pubblicazione dei risultati

    1 Le rilevazioni basate sui registri sono elaborate annualmente. I primi risultati sono pubblicati entro il 31 agosto dell’anno successivo.

    2 La rilevazione strutturale è elaborata annualmente. I primi risultati sono pubblicati entro 12 mesi dal giorno di riferimento.

    3 Le rilevazioni tematiche sono elaborate annualmente. I primi risultati sono pubblicati entro 12 mesi dal termine della rilevazione.

    4 I primi risultati della rilevazione omnibus sono pubblicati entro sei mesi dal termine della rilevazione.

    Art. 19 Cifre sulla popolazione residente

    L’UST pubblica le seguenti cifre sulla popolazione residente:

    a.
    popolazione residente permanente;
    b.
    popolazione residente non permanente;
    c.
    popolazione residente con un domicilio secondario;
    d.
    popolazione residente permanente media;
    e.
    popolazione residente non permanente media.

    Sezione 4: Ampliamento delle rilevazioni

    Art. 20 Collaborazione tra Confederazione e Cantoni

    1 Ogni Cantone designa per il proprio territorio un servizio incaricato della collaborazione con l’UST e del coordinamento degli ampliamenti e lo comunica all’UST.

    2 L’UST sostiene i Cantoni dal profilo tecnico. A tal fine invita i servizi designati dai Cantoni almeno una volta all’anno.

    Art. 21 Ampliamento della rilevazione strutturale

    1 I Cantoni possono richiedere all’UST un ampliamento della rilevazione strutturale per l’insieme o parti del loro territorio. L’ampliamento non può superare il raddoppiamento del campione.

    2 La richiesta va inoltrata almeno un anno prima del giorno di riferimento (31 dicem­bre).

    Art. 22 Ampliamento delle rilevazioni tematiche

    1 L’ampliamento è disciplinato nell’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 199311 sulle rilevazioni statistiche per ciascuna rilevazione tematica.

    2 Per principio, le rilevazioni tematiche sono ampliate in modo uniforme sull’intero territorio cantonale. Le deroghe sono stabilite nell’allegato dell’ordinanza 30 giugno 1993 sulle rilevazioni statistiche.

    3 L’ampliamento va richiesto all’UST almeno nove mesi prima dell’inizio della rilevazione.

    Art. 24 Costi dell’ampliamento

    1 I costi dell’ampliamento sono a carico del Cantone richiedente.

    2 L’UST concorda con il Cantone richiedente le modalità dell’ampliamento.

    Sezione 5: Protezione dei dati

    Art. 25 Segreto d’ufficio e obbligo di diligenza

    1 Le persone incaricate di compiti nell’ambito delle rilevazioni statistiche sotto­stanno al segreto d’ufficio e devono mantenere il segreto nei confronti di terzi su tutte le informazioni ottenute durante la rilevazione e sui dati contenuti nei documenti di rilevazione e nei supporti di dati concernenti singole persone.

    2 L’obbligo di mantenere il segreto ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 199212 sulla statistica federale vale anche nei confronti di altre autorità.

    3 La violazione dell’obbligo di mantenere il segreto è punibile anche dopo la conclusione del rapporto di servizio o del rapporto di mandato.

    4 Le persone incaricate di rilevazioni devono assicurare la sicurezza del trasporto e della conservazione dei documenti di rilevazione e dei supporti di dati mediante provvedimenti tecnici e organizzativi adeguati.

    5 L’UST informa per iscritto gli istituti di sondaggio e le organizzazioni privati a cui sono affidati compiti nell’ambito delle rilevazioni in merito all’obbligo di mantenere il segreto e all’obbligo di diligenza.

    Art. 26 Anonimato e pseudonimizzazione

    1 Le caratteristiche rilevate e le denominazioni di persone non possono essere conservate né rielaborate per scopi implicanti informazioni di carattere personale.

    2 Le informazioni su edifici e abitazioni possono essere riportate nel Registro federale degli edifici e delle abitazioni nonché in altri registri di edifici e abitazioni riconosciuti dal diritto federale per migliorare la qualità dei dati, nella misura in cui esse fanno parte delle caratteristiche iscritte nel registro.

    3 Le caratteristiche «nome» e «indirizzo» dello stabilimento o della scuola possono essere riportati nel Registro delle imprese e degli stabilimenti per migliorarne la qualità.

    4 Le denominazioni di persone servono esclusivamente al controllo della completezza e al trattamento dei dati. A tal fine, esse possono essere conservate provvisoriamente e trasmesse ai servizi impegnati nella rilevazione. Non possono essere comunicate a terzi o utilizzate altrimenti. Al termine dei lavori, devono essere cancellate.

    5 L’identificatore personale è pseudonimizzato.

    6 È fatto salvo l’articolo 16 capoverso 3 LArRa13.

    Sezione 6: Disposizioni finali

    Art. 30 Disposizioni transitorie concernenti l’ampliamento

    1 In deroga all’articolo 21, nel 2010 l’ampliamento della rilevazione strutturale può essere portato al massimo a una quadruplicazione del campione nella misura in cui nel 2011 e 2012 si rinuncia all’ampliamento.

    2 La richiesta di ampliamento va inoltrata entro un mese dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

    3 Gli ampliamenti della rilevazione tematica «microcensimento mobilità e trasporti» con inizio il 1° gennaio 2010 vanno richiesti entro il 31 marzo 2009.

    Art. 31 Disposizioni transitorie concernenti la formazione delle economie domestiche

    1 Se i registri degli abitanti non sono in grado di attribuire l’identificatore federale dell’abitazione a tutte le persone del loro territorio entro il 31 dicembre 2010, procedono alla formazione delle economie domestiche mediante l’attribuzione di un numero dell’economia domestica.

    2 L’attribuzione del numero dell’economia domestica è disciplinata dal Catalogo ufficiale delle caratteristiche di cui all’articolo 4 capoverso 4 LArRa15.

    3 Il numero dell’economia domestica va inviato all’UST trimestralmente assieme agli altri dati a partire dal 31 dicembre 2010, fino a quando il registro degli abitanti non ha attribuito l’identificatore federale dell’abitazione a tutte le persone del proprio territorio.

    15 RS 431.02. Il Catalogo ufficiale delle caratteristiche può essere consultato sul sito Internet dell’UST: www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/news/00/00/publikationen.html, oppure richiesto presso l’Ufficio federale di statistica, Espace de l’Europe 10, 2010 Neuchâtel.

    Allegato

    (art. 29)

    Modifica del diritto vigente

    Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

    16

    16 Le mod. possono essere consultate alla RU 2009 241.

    WICHTIGER HINWEIS

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