Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina le statistiche e le rilevazioni effettuate nel quadro del censimento della popolazione e ne stabilisce i principi di esecuzione.
431.112.1
del 19 dicembre 2008 (Stato 1° gennaio 2022)
La presente ordinanza disciplina le statistiche e le rilevazioni effettuate nel quadro del censimento della popolazione e ne stabilisce i principi di esecuzione.
Nella presente ordinanza s’intende per:
Le statistiche del censimento della popolazione comprendono:
1 Le statistiche di base sulle persone e sulle economie domestiche forniscono informazioni demografiche sui seguenti settori:
2 Esse sono elaborate in base alle rilevazioni basate sui registri.
1 Le statistiche di base sugli edifici e sulle abitazioni forniscono informazioni sui seguenti settori:
2 Esse sono elaborate in base alle rilevazioni basate sui registri.
1 Le statistiche strutturali forniscono informazioni supplementari relativamente alle statistiche di base sui seguenti settori:
2 Esse sono elaborate in base alle rilevazioni basate sui registri e alla rilevazione strutturale.
1 Le statistiche tematiche forniscono informazioni di approfondimento relativamente alle statistiche di base e alle statistiche strutturali su uno dei seguenti settori, alternativamente:
2 Esse sono elaborate in base alle rilevazioni basate sui registri e alle rilevazioni campionarie tematiche.
1 Le statistiche omnibus forniscono informazioni supplementari su problematiche di attualità in materia di società, politica, economia e scienza.
2 Esse sono elaborate in base alle rilevazioni basate sui registri e alle rilevazioni omnibus.
1 Il quadro degli universi di base e delle caratteristiche da rilevare (programma di rilevazione) contiene per l’insieme delle statistiche del censimento della popolazione:
2 L’Ufficio federale di statistica (UST) elabora il programma di rilevazione in collaborazione con i Cantoni e li consulta prima di modificarlo.
3 Esso pubblica il programma di rilevazione.
1 Gli elementi d’integrazione comprendono le caratteristiche chiave armonizzate e gli identificatori. Essi permettono di raggruppare i dati individuali e i risultati nelle statistiche del censimento della popolazione.
2 Le caratteristiche chiave armonizzate sono le caratteristiche rilevate in tutte le rilevazioni. Esse servono a delimitare e identificare gruppi di popolazione in modo unitario.
3 Quale identificatore personale è utilizzato il numero AVS4. Esso permette di identificare inequivocabilmente le persone in raccolte di dati differenti.
4 L’identificatore federale dell’edificio e l’identificatore federale dell’abitazione di cui all’articolo 6 lettere c e d LArRa5 consentono di:
4 Nuova espr. giusta l’all. n. II 15 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 800).
1 La rilevazione strutturale è realizzata mediante indagine scritta in forma cartacea o elettronica.
2 Sono utilizzati un questionario per le persone e un questionario per le economie domestiche.
3 Le persone sono interrogate al loro domicilio principale.
4 L’oggetto e le modalità di esecuzione della rilevazione sono disciplinati nell’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 19936 sulle rilevazioni statistiche.
1 Le rilevazioni tematiche sono realizzate mediante intervista telefonica assistita da computer. Essa può essere completata con un’intervista personale assistita da computer oppure con un’indagine scritta in forma cartacea o elettronica.
2 L’oggetto e le modalità di esecuzione di ciascuna rilevazione sono disciplinati nell’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 19937 sulle rilevazioni statistiche.
1 Le rilevazioni omnibus sono realizzate mediante intervista telefonica assistita da computer. Essa può essere completata con un’indagine scritta in forma cartacea o elettronica.
2 I temi delle rilevazioni omnibus sono stabiliti dall’UST. Se unità amministrative della Confederazione richiedono l’introduzione di temi o domande supplementari l’UST ne tiene conto nella misura in cui gli siano stati accordati i mezzi finanziari corrispondenti nel quadro del preventivo per il censimento.
3 Istituti scientifici e di ricerca possono definire temi o domande supplementari in collaborazione con l’UST o altre unità amministrative della Confederazione, a condizione di assumersi i relativi costi.
4 L’oggetto e le modalità di esecuzione di ogni rilevazione sono disciplinati nell’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 19938 sulle rilevazioni statistiche.
1 L’UST può realizzare rilevazioni campionarie di controllo, allo scopo di garantire la qualità delle statistiche di base.
2 Le rilevazioni di controllo possono essere realizzate mediante questionari o interviste telefoniche o personali assistite da computer. Esse possono essere combinate con altre rilevazioni dell’UST.
1 L’obbligo d’informare nelle singole rilevazioni è stabilito nell’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 19939 sulle rilevazioni statistiche.
2 Sono esonerate dall’obbligo d’informare le persone in possesso di una carta di legittimazione del Dipartimento federale degli affari esteri a cui sono accordati privilegi, immunità e facilitazioni ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 200710 sullo Stato ospite.
3 Nelle rilevazioni di controllo vige l’obbligo d’informare. Se le rilevazioni di controllo sono combinate con un’altra rilevazione statistica dell’UST, sono applicate le disposizioni relative all’obbligo d’informare di quest’altra rilevazione.
1 Chi viola l’obbligo d’informare è ammonito per scritto dall’UST.
2 La tassa per gli oneri supplementari cagionati per ottenere le informazioni è calcolata sulla base di una tariffa oraria di 120 franchi.
3 La tassa è riscossa presso le persone fisiche o i loro rappresentanti legali.
4 Il pagamento della tassa non esonera dall’obbligo d’informare.
1 Tutti i questionari cartacei delle rilevazioni campionarie vanno inviati in busta chiusa.
2 Le indagini elettroniche sono realizzate via Internet. I questionari utilizzati in tale contesto hanno lo stesso contenuto dei questionari cartacei corrispondenti.
3 Le indagini elettroniche vanno realizzate in forma codificata e protetta.
1 Le rilevazioni basate sui registri sono elaborate annualmente. I primi risultati sono pubblicati entro il 31 agosto dell’anno successivo.
2 La rilevazione strutturale è elaborata annualmente. I primi risultati sono pubblicati entro 12 mesi dal giorno di riferimento.
3 Le rilevazioni tematiche sono elaborate annualmente. I primi risultati sono pubblicati entro 12 mesi dal termine della rilevazione.
4 I primi risultati della rilevazione omnibus sono pubblicati entro sei mesi dal termine della rilevazione.
L’UST pubblica le seguenti cifre sulla popolazione residente:
1 Ogni Cantone designa per il proprio territorio un servizio incaricato della collaborazione con l’UST e del coordinamento degli ampliamenti e lo comunica all’UST.
2 L’UST sostiene i Cantoni dal profilo tecnico. A tal fine invita i servizi designati dai Cantoni almeno una volta all’anno.
1 I Cantoni possono richiedere all’UST un ampliamento della rilevazione strutturale per l’insieme o parti del loro territorio. L’ampliamento non può superare il raddoppiamento del campione.
2 La richiesta va inoltrata almeno un anno prima del giorno di riferimento (31 dicembre).
1 L’ampliamento è disciplinato nell’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 199311 sulle rilevazioni statistiche per ciascuna rilevazione tematica.
2 Per principio, le rilevazioni tematiche sono ampliate in modo uniforme sull’intero territorio cantonale. Le deroghe sono stabilite nell’allegato dell’ordinanza 30 giugno 1993 sulle rilevazioni statistiche.
3 L’ampliamento va richiesto all’UST almeno nove mesi prima dell’inizio della rilevazione.
11 RS 431.012.1
La rilevazione omnibus non può essere ampliata.
1 I costi dell’ampliamento sono a carico del Cantone richiedente.
2 L’UST concorda con il Cantone richiedente le modalità dell’ampliamento.
1 Le persone incaricate di compiti nell’ambito delle rilevazioni statistiche sottostanno al segreto d’ufficio e devono mantenere il segreto nei confronti di terzi su tutte le informazioni ottenute durante la rilevazione e sui dati contenuti nei documenti di rilevazione e nei supporti di dati concernenti singole persone.
2 L’obbligo di mantenere il segreto ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 199212 sulla statistica federale vale anche nei confronti di altre autorità.
3 La violazione dell’obbligo di mantenere il segreto è punibile anche dopo la conclusione del rapporto di servizio o del rapporto di mandato.
4 Le persone incaricate di rilevazioni devono assicurare la sicurezza del trasporto e della conservazione dei documenti di rilevazione e dei supporti di dati mediante provvedimenti tecnici e organizzativi adeguati.
5 L’UST informa per iscritto gli istituti di sondaggio e le organizzazioni privati a cui sono affidati compiti nell’ambito delle rilevazioni in merito all’obbligo di mantenere il segreto e all’obbligo di diligenza.
12 RS 431.01
1 Le caratteristiche rilevate e le denominazioni di persone non possono essere conservate né rielaborate per scopi implicanti informazioni di carattere personale.
2 Le informazioni su edifici e abitazioni possono essere riportate nel Registro federale degli edifici e delle abitazioni nonché in altri registri di edifici e abitazioni riconosciuti dal diritto federale per migliorare la qualità dei dati, nella misura in cui esse fanno parte delle caratteristiche iscritte nel registro.
3 Le caratteristiche «nome» e «indirizzo» dello stabilimento o della scuola possono essere riportati nel Registro delle imprese e degli stabilimenti per migliorarne la qualità.
4 Le denominazioni di persone servono esclusivamente al controllo della completezza e al trattamento dei dati. A tal fine, esse possono essere conservate provvisoriamente e trasmesse ai servizi impegnati nella rilevazione. Non possono essere comunicate a terzi o utilizzate altrimenti. Al termine dei lavori, devono essere cancellate.
5 L’identificatore personale è pseudonimizzato.
6 È fatto salvo l’articolo 16 capoverso 3 LArRa13.
13 RS 431.02
L’organo di rilevazione distrugge i documenti di rilevazione e i supporti di dati una volta terminate le operazioni di registrazione e controllo dei dati.
L’ordinanza del 13 gennaio 199914 sul censimento federale della popolazione del 2000 è abrogata.
14 [RU 1999 921, 2003 3687 all. n. II 3, 2006 1945 all. n. 3 n. 9]
Il diritto vigente è modificato conformemente all’allegato.
1 In deroga all’articolo 21, nel 2010 l’ampliamento della rilevazione strutturale può essere portato al massimo a una quadruplicazione del campione nella misura in cui nel 2011 e 2012 si rinuncia all’ampliamento.
2 La richiesta di ampliamento va inoltrata entro un mese dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
3 Gli ampliamenti della rilevazione tematica «microcensimento mobilità e trasporti» con inizio il 1° gennaio 2010 vanno richiesti entro il 31 marzo 2009.
1 Se i registri degli abitanti non sono in grado di attribuire l’identificatore federale dell’abitazione a tutte le persone del loro territorio entro il 31 dicembre 2010, procedono alla formazione delle economie domestiche mediante l’attribuzione di un numero dell’economia domestica.
2 L’attribuzione del numero dell’economia domestica è disciplinata dal Catalogo ufficiale delle caratteristiche di cui all’articolo 4 capoverso 4 LArRa15.
3 Il numero dell’economia domestica va inviato all’UST trimestralmente assieme agli altri dati a partire dal 31 dicembre 2010, fino a quando il registro degli abitanti non ha attribuito l’identificatore federale dell’abitazione a tutte le persone del proprio territorio.
15 RS 431.02. Il Catalogo ufficiale delle caratteristiche può essere consultato sul sito Internet dell’UST: www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/news/00/00/publikationen.html, oppure richiesto presso l’Ufficio federale di statistica, Espace de l’Europe 10, 2010 Neuchâtel.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2009.
(art. 29)
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
…16
16 Le mod. possono essere consultate alla RU 2009 241.
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