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442.1
Legge federale sulla promozione della cultura
(Legge sulla promozione della cultura, LPCu)
dell’11 dicembre 2009 (Stato 1° gennaio 2022)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 67a capoversi 1 e 3, 69 capoverso 2 e 70 capoverso 3 della Costituzione federale1,2 visti i messaggi del Consiglio federale dell’8 giugno 2007 concernenti la legge sulla promozione della cultura3 e la legge Pro Helvetia4,
1 La Confederazione definisce le sue priorità in materia di politica culturale tenendo conto della politica culturale dei Cantoni, delle città e dei Comuni e, per quanto necessario, collabora con loro.
2 Essa può collaborare alla promozione della cultura con altri enti promotori di diritto pubblico o privato, nonché aderire a enti di diritto privato.
1 Fatto salvo l’articolo 12, la Confederazione sostiene soltanto progetti, istituzioni e organizzazioni d’interesse nazionale.15
2 L’interesse nazionale è dato segnatamente se:
a.
un bene culturale è di essenziale importanza per la Svizzera o per le diverse comunità linguistiche e culturali della Svizzera;
b.
un progetto ha una portata sovraregionale, in particolare interessa più regioni linguistiche;
c.
il talento artistico straordinario di una persona promette esiti artistici di livello nazionale o internazionale;
d.
un’organizzazione fornisce un contributo essenziale all’interattività fra operatori culturali, professionisti o no, di diverse regioni linguistiche o di diverse aree della Svizzera;
1 La Confederazione e la Fondazione Pro Helvetia versano una percentuale degli aiuti finanziari da loro assegnati agli operatori culturali:
a.
alla cassa pensioni dell’operatore culturale che riceve l’aiuto finanziario; o
b.
a un’altra forma previdenziale dello stesso ai sensi dell’articolo 82 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 198218 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
2 Il Consiglio federale stabilisce la percentuale di cui al capoverso 1.
1 La Confederazione può sostenere i musei, le collezioni e le reti di terzi nella loro attività di salvaguardia del patrimonio culturale, segnatamente mediante aiuti finanziari per le spese d’esercizio e i costi di progetti. In caso di esposizioni d’importanza nazionale, può contribuire al pagamento dei premi di assicurazione per le opere in prestito.
2 La Confederazione sostiene soltanto i musei e le collezioni che dispongono di una strategia collezionistica.
La Confederazione può promuovere le nuove leve culturali e artistiche mediante misure che favoriscano l’acquisizione e l’approfondimento dell’esperienza necessaria.
1 La Confederazione promuove la formazione musicale a complemento delle misure prese dai Cantoni e dai Comuni.
2 Promuove la formazione e la formazione continua dei monitori nonché le offerte di campi e corsi di musica per bambini e giovani. A tale scopo gestisce il programma Gioventù e Musica.20
3 Può affidare a terzi l’attuazione del programma Gioventù e Musica.21
4 Promuove i talenti musicali mediante misure specifiche.22
20 Introdotto n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587; FF 2015 447).
21 Introdotto n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587; FF 2015 447).
22 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 49; FF 2020 2813).
1 Le scuole di musica sostenute da Cantoni o Comuni prevedono per tutti i bambini e giovani fino alla conclusione del livello secondario II tariffe chiaramente inferiori a quelle applicate agli adulti.
2 Nel fissare le tariffe tengono conto della situazione economica dei genitori o di altre persone che hanno un obbligo di mantenimento e del maggiore fabbisogno formativo dei talenti musicali.
23 Introdotto n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587; FF 2015 447).
1 La Confederazione può sostenere gli scambi culturali all’interno del Paese.
2 Essa può presentare all’estero le culture svizzere e sostenere gli scambi con altre culture.
3 Essa può gestire proprie istituzioni culturali in importanti centri culturali del mondo e in Paesi con i quali la Svizzera intrattiene scambi privilegiati.
Il Consiglio federale può, al fine di promuovere le relazioni internazionali, concludere accordi di diritto internazionale o contratti di diritto privato concernenti:
a.
la collaborazione culturale;
b.
la partecipazione finanziaria a misure di promozione della cultura a livello internazionale.
1 Le misure di cui agli articoli 9a, 10, 12–15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18 nonché le misure di mediazione a esse direttamente connesse sono di competenza dell’Ufficio federale della cultura.28
2 Le misure di cui agli articoli 11, 16 capoverso 2 lettera b, 19, 20 e 21 sono di competenza della Fondazione Pro Helvetia (art. 31–45).
28 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587; FF 2015 447).
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) coordinano le loro attività culturali all’estero e disciplinano i dettagli della loro collaborazione.
1 Gli aiuti finanziari sono versati, nei limiti dei crediti stanziati, in forma di contributi a fondo perso, garanzie di deficit, contributi in conto interessi, prestazioni in natura o mutui rimborsabili condizionalmente.29
2 Un sostegno può essere accordato anche in forma di consulenza o di raccomandazioni, nonché mediante l’assunzione di patronati o mediante altre prestazioni non finanziarie.
3 Gli aiuti finanziari possono essere accordati anche mediante un contratto di prestazioni ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 199030 sui sussidi.
29 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 654; FF 2020 6109).
1 Fatto salvo il capoverso 2, la procedura per gli aiuti finanziari di oltre 100 000 franchi è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. In caso di ricorsi concernenti aiuti finanziari fino a 100 000 franchi, si applica una procedura semplificata e abbreviata che comporti oneri amministrativi e spese nettamente inferiori.
2 Nella procedura di ricorso non può essere invocata l’inadeguatezza.
1 Ogni quattro anni il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un messaggio concernente il finanziamento della promozione culturale della Confederazione; vi definisce le sue priorità per il quadriennio.
2 La Confederazione procede dapprima a indagini conoscitive presso i Cantoni, le città e i Comuni nonché le cerchie interessate.
3 L’Assemblea federale autorizza i seguenti limiti di spesa e crediti d’impegno:
limiti di spesa rispettivamente per le misure di cui agli articoli 9a, 10, 12–15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18 nonché per le misure di cui agli articoli 11, 16 capoverso 2 lettera b e 19–21;
b.
limiti di spesa per i settori della promozione disciplinati in leggi speciali;
c.
un credito d’impegno32 secondo l’articolo 16a della legge federale del 1° luglio 196633 sulla protezione della natura e del paesaggio per il settore della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici.
31 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587; FF 2015 447).
32 Nuova espr. giusta l’all. n. 2 della L del 19 mar. 2021, in vigore dal 1°gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333).
1 Il DFI elabora strategie promozionali per singoli ambiti della promozione della cultura di cui agli articoli 9a, 10, 12–15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18.34
2 Le strategie definiscono gli obiettivi promozionali, gli strumenti promozionali e i criteri determinanti per la promozione.
3 Esse sono emanate in forma di ordinanza, di regola per la durata di validità dei decreti sul finanziamento di cui all’articolo 27 capoverso 3.
34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587; FF 2015 447).
1 Quale autorità specializzata, l’Ufficio federale della cultura attua la politica culturale della Confederazione e coordina le attività dei servizi federali competenti.
2 Il DFI e il DFAE coordinano le loro attività nel campo della politica culturale internazionale.
1 L’Ufficio federale di statistica tiene una statistica della cultura. La stessa informa segnatamente sui sussidi degli enti pubblici e sui contributi di privati alla cultura.
2 La Confederazione esamina periodicamente l’efficacia della sua politica culturale e delle misure promozionali prese.
3 I risultati dell’esame sono pubblicati. L’Ufficio federale della cultura dà alle cerchie interessate l’opportunità di pronunciarsi sugli stessi.
1 La Fondazione promuove la varietà della creazione artistica, fa conoscere la creazione artistica e culturale svizzera, promuove la cultura popolare e intrattiene scambi culturali.
2 La Fondazione adempie i suoi compiti autonomamente.
1Il consiglio di fondazione è composto di sette a nove membri qualificati.
2 Il Consiglio federale nomina il presidente e gli altri membri del consiglio di fondazione per un mandato di quattro anni. Persegue un’adeguata rappresentanza delle quattro regioni linguistiche. Ogni membro può essere rieletto una volta.
3 Il Consiglio federale può revocare i membri del consiglio di fondazione per gravi motivi.
4 I membri del consiglio di fondazione tutelano gli interessi della fondazione. Il membro che si trova in conflitto d’interessi deve astenersi. Un conflitto d’interessi permanente esclude l’appartenenza al consiglio di fondazione.
5Il consiglio di fondazione ha i compiti seguenti:
a.
provvede all’attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio federale e riferisce allo stesso sul loro adempimento;
b.
adotta il preventivo;
c.
adotta il rapporto di gestione e lo pubblica dopo che è stato approvato dal Consiglio federale;
d.
nomina il direttore;
e.
nomina gli altri membri della direzione su proposta del direttore;
f.
controlla la gestione;
g.
nomina i membri della commissione di esperti;
h.
disciplina le condizioni di assunzione, fatta salva l’approvazione del Consiglio federale;
i.
emana il regolamento interno e l’ordinanza sui sussidi della Fondazione.
6L’articolo 6a della legge del 24 marzo 200035 sul personale federale (LPers) si applica per analogia agli onorari e alle altre condizioni contrattuali convenute con i membri del consiglio di fondazione.
1 La direzione è l’organo operativo. Svolge tutti i compiti non attribuiti ad altri organi.
2 I membri della direzione tutelano gli interessi della Fondazione. Il membro che si trova in conflitto d’interessi deve astenersi. Un conflitto d’interessi permanente esclude l’appartenenza alla direzione.
3Il direttore presiede la direzione. Egli:
a.
assume il personale della Fondazione;
b.
rappresenta la Fondazione verso l’esterno;
c.
decide, su proposta della commissione di esperti, in merito agli aiuti finanziari di considerevole entità e ai programmi di una certa importanza propri alla Fondazione; le decisioni divergenti dalla proposta devono essere motivate.
1L’ufficio di revisione è nominato dal Consiglio federale.
2 Il mandato, lo statuto, le qualifiche, l’indipendenza, la durata del mandato e il rendiconto dell’ufficio di revisione sono retti per analogia dagli articoli 727–731a del Codice delle obbligazioni36, fatto salvo il capoverso 3.
3L’ufficio di revisione rende conto del risultato della sua verifica al consiglio di fondazione e al Consiglio federale.
4Il Consiglio federale può revocare l’ufficio di revisione per gravi motivi.
1La commissione di esperti è composta di tredici membri al massimo.
2 I membri della commissione di esperti sono nominati per un mandato di quattro anni. Possono essere rieletti una volta.
3La commissione di esperti valuta le richieste di aiuti finanziari di considerevole entità e i programmi di una certa importanza propri alla Fondazione.
4 L’organizzazione e il funzionamento della commissione di esperti sono definiti nel regolamento interno della Fondazione.
1 La Fondazione dispone di una segreteria in Svizzera e di uffici all’estero.
2 La segreteria decide, senza proposta della commissione di esperti, in merito agli aiuti finanziari di minore entità e ai programmi di minore importanza propri alla Fondazione.
1 Il personale della Fondazione e i membri della direzione sono assunti in base a contratti di diritto privato.
2 La Fondazione tiene conto, nella sua politica del personale, degli articoli 4 e 5 LPers37.
3L’articolo 6aLPers si applica per analogia allo stipendio e alle altre condizioni contrattuali convenute con il direttore e con gli altri membri della direzione.
4 La rimunerazione, le prestazioni accessorie e le altre condizioni contrattuali sono disciplinate nel regolamento del personale.
5 Il personale della Fondazione è affiliato alla Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA).
1 L’Amministrazione federale delle finanze gestisce le liquidità della Fondazione nell’ambito della tesoreria centrale.
2 L’Amministrazione federale delle finanze concede alla Fondazione mutui alle condizioni di mercato per garantirle la solvibilità necessaria all’adempimento dei compiti di cui all’articolo 23 capoverso 2.
3 I dettagli sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e la Fondazione.
1 La presentazione dei conti della Fondazione ha lo scopo di esporre la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.
2 La presentazione dei conti è retta dai principi dell’essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell’espressione al lordo e si fonda su standard generalmente riconosciuti.
3 Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili devono essere pubblicate.
4 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni relative alla presentazione dei conti della Fondazione.
1 La Fondazione sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.
2 Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza in particolare nominando il consiglio di fondazione, approvando il rapporto di gestione e il regolamento del personale e dando scarico al consiglio di fondazione.
1 Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici della Fondazione. Provvede affinché il consiglio di fondazione sia previamente consultato. Tiene conto della libertà operativa e artistica della Fondazione.
2 Il Consiglio federale verifica annualmente l’adempimento degli obiettivi strategici basandosi sul rapporto del consiglio di fondazione e su eventuali altre verifiche.
47 Le mod. possono essere consultate alla RU 2011 6127.
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