442.1 LPCu
Favoriten
In Entwicklung (-_-;)
Aa
Aa
Aa
  • Kontaktformular

    Sind Sie auf einen Fehler gestossen? Oder haben Sie eine Idee für zukünftige Funktionen? Gerne nehmen wir Ihr Feedback auf. Herzlichen Dank!

    Sie können optional Ihre Email-Adresse für allfällige Rückfragen angeben. Diesfalls stimmen Sie einer entsprechenden Bearbeitung dieser persönlichen Daten für den vorliegenden Zweck zu.

    Neben Ihrer Nachricht wird die aktuelle URL, Zeit und Datum der Nachricht sowie eine generische Information zur Art des genutzten Browsers mitgeschickt (bspw. "Chrome"). Die IP-Adresse oder sonstige Informationen werden nicht übermittelt oder gespeichert.

    Es sei im Weiteren auf die aktuelle Datenschutzerklärung verwiesen.

    Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximieren Alle Elemente entfernen Pinnwand als PDF drucken

    Text vorbereiten...

    442.1

    Legge federale sulla promozione della cultura

    (Legge sulla promozione della cultura, LPCu)

    dell’11 dicembre 2009 (Stato 1° gennaio 2022)

    L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

    visti gli articoli 67a capoversi 1 e 3, 69 capoverso 2 e 70 capoverso 3 della Costituzione federale1,2 visti i messaggi del Consiglio federale dell’8 giugno 2007 concernenti la legge sulla promozione della cultura3 e la legge Pro Helvetia4,

    decreta:

    1 RS 101

    2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587; FF 2015 447).

    3 FF 2007 4421

    4 FF 2007 4459

    Capitolo 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Oggetto

    La presente legge disciplina:

    a.
    la promozione della cultura da parte della Confederazione nei settori seguenti:
    1.5
    salvaguardia del patrimonio culturale materiale e immateriale,
    2.
    creazione artistica e culturale, compresa la promozione delle nuove leve,
    3.6
    mediazione dell’arte e della cultura,
    4.
    scambi tra le comunità culturali e linguistiche in Svizzera,
    5.
    scambi culturali con l’estero;
    b.
    l’organizzazione della Fondazione Pro Helvetia.

    5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 49; FF 2020 2813).

    6 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

    Art. 2 Campo d’applicazione

    1 È fatta salva la promozione della cultura da parte della Confederazione secondo le leggi speciali seguenti:

    a.
    legge del 18 dicembre 19927 sulla Biblioteca nazionale;
    b.
    legge del 12 giugno 20098 sui musei e le collezioni;
    c.
    legge federale del 6 ottobre 19959 sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana;
    d.
    legge del 14 dicembre 200110 sul cinema;
    e.
    legge del 20 giugno 200311 sul trasferimento dei beni culturali;
    f.
    legge federale del 1° luglio 196612 sulla protezione della natura e del paesag­gio;
    g.13
    legge del 21 marzo 201414 sulle scuole svizzere all’estero.

    2 Sono tuttavia applicabili le disposizioni concernenti il finanziamento di cui all’arti­colo 27.

    7 RS 432.21

    8 RS 432.30

    9 [RU 1996 2280 2514. RU 2009 6605 all. n. I]

    10 RS 443.1

    11 RS 444.1

    12 RS 451

    13 Introdotta n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587; FF 2015 447).

    14 RS 418.0

    Art. 3 Scopi

    La promozione della cultura da parte della Confederazione persegue gli scopi seguenti:

    a.
    rafforzare la coesione e la pluralità culturale in Svizzera;
    b.
    promuovere un’offerta culturale variata e di alta qualità;
    c.
    creare condizioni quadro favorevoli per gli operatori culturali e per le istituzioni e organizzazioni culturali;
    d.
    permettere e facilitare alla popolazione l’accesso alla cultura;
    e.
    far conoscere all’estero la creazione culturale svizzera.
    Art. 4 Sussidiarietà

    Nell’ambito delle sue competenze, la Confederazione completa le attività dei Can­toni, delle città e dei Comuni in materia di politica culturale.

    Art. 5 Coordinamento e collaborazione

    1 La Confederazione definisce le sue priorità in materia di politica culturale tenendo conto della politica culturale dei Cantoni, delle città e dei Comuni e, per quanto necessario, collabora con loro.

    2 Essa può collaborare alla promozione della cultura con altri enti promotori di diritto pubblico o privato, nonché aderire a enti di diritto privato.

    Capitolo 2: Promozione della cultura

    Sezione 1: Condizioni generali

    Art. 6 Interesse nazionale

    1 Fatto salvo l’articolo 12, la Confederazione sostiene soltanto progetti, istituzioni e organizzazioni d’interesse nazionale.15

    2 L’interesse nazionale è dato segnatamente se:

    a.
    un bene culturale è di essenziale importanza per la Svizzera o per le diverse comunità linguistiche e culturali della Svizzera;
    b.
    un progetto ha una portata sovraregionale, in particolare interessa più regioni linguistiche;
    c.
    il talento artistico straordinario di una persona promette esiti artistici di livello nazionale o internazionale;
    d.
    un’organizzazione fornisce un contributo essenziale all’interattività fra operatori culturali, professionisti o no, di diverse regioni linguistiche o di diverse aree della Svizzera;
    e.16
    un progetto è particolarmente innovativo negli ambiti della creazione arti­stica o della mediazione culturale;
    f.
    una manifestazione culturale è unica nel suo genere e ha rilevanza a livello nazionale o internazionale;
    g.
    un progetto contribuisce in modo essenziale agli scambi culturali nazionali o internazionali.

    15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587; FF 2015 447).

    16 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

    Art. 8 Progetti prioritari

    La Confederazione sostiene a titolo prioritario progetti che:

    a.
    permettono o facilitano alla popolazione l’accesso alla cultura;
    b.
    contribuiscono in modo particolare a salvaguardare o a sviluppare la plura­lità culturale o linguistica.

    Sezione 2: Misure promozionali e di sostegno

    Art. 917 Sicurezza sociale degli operatori culturali

    1 La Confederazione e la Fondazione Pro Helvetia versano una percentuale degli aiuti finanziari da loro assegnati agli operatori culturali:

    a.
    alla cassa pensioni dell’operatore culturale che riceve l’aiuto finanziario; o
    b.
    a un’altra forma previdenziale dello stesso ai sensi dell’articolo 82 capo­verso 2 della legge federale del 25 giugno 198218 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

    2 Il Consiglio federale stabilisce la percentuale di cui al capoverso 1.

    17 In vigore dal 1° gen. 2013.

    18 RS 831.40

    Art. 10 Misure di salvaguardia del patrimonio culturale

    1 La Confederazione può sostenere i musei, le collezioni e le reti di terzi nella loro attività di salvaguardia del patrimonio culturale, segnatamente mediante aiuti finanziari per le spese d’esercizio e i costi di progetti. In caso di esposizioni d’importanza nazionale, può contribuire al pagamento dei premi di assicurazione per le opere in prestito.

    2 La Confederazione sostiene soltanto i musei e le collezioni che dispongono di una strategia collezionistica.

    Art. 11 Promozione delle nuove leve

    La Confederazione può promuovere le nuove leve culturali e artistiche mediante misure che favoriscano l’acquisizione e l’approfondimento dell’esperienza necessaria.

    Art. 12 Promozione della formazione musicale

    1 La Confederazione promuove la formazione musicale a complemento delle misure prese dai Cantoni e dai Comuni.

    2 Promuove la formazione e la formazione continua dei monitori nonché le offerte di campi e corsi di musica per bambini e giovani. A tale scopo gestisce il programma Gioventù e Musica.20

    3 Può affidare a terzi l’attuazione del programma Gioventù e Musica.21

    4 Promuove i talenti musicali mediante misure specifiche.22

    20 Introdotto n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587; FF 2015 447).

    21 Introdotto n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587; FF 2015 447).

    22 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 49; FF 2020 2813).

    Art. 12a23 Tariffe delle scuole di musica

    1 Le scuole di musica sostenute da Cantoni o Comuni prevedono per tutti i bambini e giovani fino alla conclusione del livello secondario II tariffe chiaramente inferiori a quelle applicate agli adulti.

    2 Nel fissare le tariffe tengono conto della situazione economica dei genitori o di altre persone che hanno un obbligo di mantenimento e del maggiore fabbisogno formativo dei talenti musicali.

    23 Introdotto n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587; FF 2015 447).

    Art. 16 Manifestazioni culturali e progetti

    1 La Confederazione può organizzare manifestazioni culturali o partecipare alla loro organizzazione e al loro finanziamento.

    2 Può sostenere progetti che:

    a.
    nel quadro di manifestazioni speciali forniscono un contributo culturale e si rivolgono a un vasto pubblico; o
    b.
    sono particolarmente innovativi e atti a fornire nuovi stimoli culturali.
    Art. 20 Creazione artistica

    La Confederazione promuove la creazione artistica, segnatamente mediante:

    a.
    contributi per la realizzazione di opere;
    b.
    committenze;
    c.
    contributi per la realizzazione di progetti.
    Art. 21 Sostegno degli scambi culturali

    1 La Confederazione può sostenere gli scambi culturali all’interno del Paese.

    2 Essa può presentare all’estero le culture svizzere e sostenere gli scambi con altre culture.

    3 Essa può gestire proprie istituzioni culturali in importanti centri culturali del mondo e in Paesi con i quali la Svizzera intrattiene scambi privilegiati.

    Sezione 3: Competenza e coordinamento

    Art. 22 Collaborazione internazionale

    Il Consiglio federale può, al fine di promuovere le relazioni internazionali, concludere accordi di diritto internazionale o contratti di diritto privato concernenti:

    a.
    la collaborazione culturale;
    b.
    la partecipazione finanziaria a misure di promozione della cultura a livello internazionale.
    Art. 23 Misure di sostegno

    1 Le misure di cui agli articoli 9a, 10, 12–15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18 nonché le misure di mediazione a esse direttamente connesse sono di competenza dell’Ufficio federale della cultura.28

    2 Le misure di cui agli articoli 11, 16 capoverso 2 lettera b, 19, 20 e 21 sono di com­petenza della Fondazione Pro Helvetia (art. 3145).

    28 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587; FF 2015 447).

    Art. 24 Coordinamento delle misure all’estero

    Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) coordinano le loro attività culturali all’estero e disciplinano i dettagli della loro collaborazione.

    Sezione 4: Forme di sostegno e procedura

    Art. 25 Aiuti finanziari e altre forme di sostegno

    1 Gli aiuti finanziari sono versati, nei limiti dei crediti stanziati, in forma di contributi a fondo perso, garanzie di deficit, contributi in conto interessi, prestazioni in natura o mutui rimborsabili condizionalmente.29

    2 Un sostegno può essere accordato anche in forma di consulenza o di raccomandazioni, nonché mediante l’assunzione di patronati o mediante altre prestazioni non finanziarie.

    3 Gli aiuti finanziari possono essere accordati anche mediante un contratto di prestazioni ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 199030 sui sussidi.

    29 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 654; FF 2020 6109).

    30 RS 616.1

    Art. 26 Disposizioni procedurali

    1 Fatto salvo il capoverso 2, la procedura per gli aiuti finanziari di oltre 100 000 franchi è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia fede­rale. In caso di ricorsi concernenti aiuti finanziari fino a 100 000 franchi, si applica una procedura semplificata e abbreviata che comporti oneri amministrativi e spese netta­mente inferiori.

    2 Nella procedura di ricorso non può essere invocata l’inadeguatezza.

    Sezione 5: Finanziamento e controllo

    Art. 27 Priorità nella promozione culturale e finanziamento

    1 Ogni quattro anni il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un messaggio concernente il finanziamento della promozione culturale della Confedera­zione; vi definisce le sue priorità per il quadriennio.

    2 La Confederazione procede dapprima a indagini conoscitive presso i Cantoni, le città e i Comuni nonché le cerchie interessate.

    3 L’Assemblea federale autorizza i seguenti limiti di spesa e crediti d’impegno:

    a.31
    limiti di spesa rispettivamente per le misure di cui agli articoli 9a, 10, 12–15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18 nonché per le misure di cui agli arti­coli 11, 16 capoverso 2 lettera b e 19–21;
    b.
    limiti di spesa per i settori della promozione disciplinati in leggi speciali;
    c.
    un credito d’impegno32 secondo l’articolo 16a della legge federale del 1° luglio 196633 sulla protezione della natura e del paesaggio per il settore della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici.

    31 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587; FF 2015 447).

    32 Nuova espr. giusta l’all. n. 2 della L del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333).

    33 RS 451

    Art. 28 Strategie promozionali

    1 Il DFI elabora strategie promozionali per singoli ambiti della promozione della cultura di cui agli articoli 9a, 10, 12–15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18.34

    2 Le strategie definiscono gli obiettivi promozionali, gli strumenti promozionali e i criteri determinanti per la promozione.

    3 Esse sono emanate in forma di ordinanza, di regola per la durata di validità dei decreti sul finanziamento di cui all’articolo 27 capoverso 3.

    34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587; FF 2015 447).

    Art. 29 Autorità specializzata e coordinamento

    1 Quale autorità specializzata, l’Ufficio federale della cultura attua la politica culturale della Confederazione e coordina le attività dei servizi federali competenti.

    2 Il DFI e il DFAE coordinano le loro attività nel campo della politica culturale internazionale.

    Art. 30 Statistica e valutazione

    1 L’Ufficio federale di statistica tiene una statistica della cultura. La stessa informa segnatamente sui sussidi degli enti pubblici e sui contributi di privati alla cultura.

    2 La Confederazione esamina periodicamente l’efficacia della sua politica culturale e delle misure promozionali prese.

    3 I risultati dell’esame sono pubblicati. L’Ufficio federale della cultura dà alle cerchie interessate l’opportunità di pronunciarsi sugli stessi.

    Capitolo 3: Fondazione Pro Helvetia

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 31 Forma giuridica e sede

    1 La Fondazione Pro Helvetia (Fondazione) è una fondazione di diritto pubblico dotata di personalità giuridica.

    2 La Fondazione si organizza autonomamente e tiene una contabilità propria.

    3 Essa ha sede a Berna.

    Art. 32 Compiti

    1 La Fondazione promuove la varietà della creazione artistica, fa conoscere la creazione artistica e culturale svizzera, promuove la cultura popolare e intrattiene scambi culturali.

    2 La Fondazione adempie i suoi compiti autonomamente.

    Sezione 2: Organi e personale

    Art. 33 Organi

    Gli organi della Fondazione sono:

    a.
    il consiglio di fondazione;
    b.
    la direzione;
    c.
    l’ufficio di revisione.
    Art. 34 Consiglio di fondazione

    1 Il consiglio di fondazione è composto di sette a nove membri qualificati.

    2 Il Consiglio federale nomina il presidente e gli altri membri del consiglio di fondazione per un mandato di quattro anni. Persegue un’adeguata rappresentanza delle quattro regioni linguistiche. Ogni membro può essere rieletto una volta.

    3 Il Consiglio federale può revocare i membri del consiglio di fondazione per gravi motivi.

    4 I membri del consiglio di fondazione tutelano gli interessi della fondazione. Il membro che si trova in conflitto d’interessi deve astenersi. Un conflitto d’interessi permanente esclude l’appartenenza al consiglio di fondazione.

    5 Il consiglio di fondazione ha i compiti seguenti:

    a.
    provvede all’attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio federale e riferisce allo stesso sul loro adempimento;
    b.
    adotta il preventivo;
    c.
    adotta il rapporto di gestione e lo pubblica dopo che è stato approvato dal Consiglio federale;
    d.
    nomina il direttore;
    e.
    nomina gli altri membri della direzione su proposta del direttore;
    f.
    controlla la gestione;
    g.
    nomina i membri della commissione di esperti;
    h.
    disciplina le condizioni di assunzione, fatta salva l’approvazione del Consiglio federale;
    i.
    emana il regolamento interno e l’ordinanza sui sussidi della Fondazione.

    6 L’articolo 6a della legge del 24 marzo 200035 sul personale federale (LPers) si applica per analogia agli onorari e alle altre condizioni contrattuali convenute con i membri del consiglio di fondazione.

    Art. 35 Direzione

    1 La direzione è l’organo operativo. Svolge tutti i compiti non attribuiti ad altri organi.

    2 I membri della direzione tutelano gli interessi della Fondazione. Il membro che si trova in conflitto d’interessi deve astenersi. Un conflitto d’interessi permanente esclude l’appartenenza alla direzione.

    3 Il direttore presiede la direzione. Egli:

    a.
    assume il personale della Fondazione;
    b.
    rappresenta la Fondazione verso l’esterno;
    c.
    decide, su proposta della commissione di esperti, in merito agli aiuti finanziari di considerevole entità e ai programmi di una certa importanza propri alla Fondazione; le decisioni divergenti dalla proposta devono essere motivate.

    4 Il regolamento interno disciplina i dettagli.

    Art. 36 Ufficio di revisione

    1 L’ufficio di revisione è nominato dal Consiglio federale.

    2 Il mandato, lo statuto, le qualifiche, l’indipendenza, la durata del mandato e il ren­diconto dell’ufficio di revisione sono retti per analogia dagli articoli 727–731a del Codice delle obbligazioni36, fatto salvo il capoverso 3.

    3 L’ufficio di revisione rende conto del risultato della sua verifica al consiglio di fondazione e al Consiglio federale.

    4 Il Consiglio federale può revocare l’ufficio di revisione per gravi motivi.

    Art. 37 Commissione di esperti

    1 La commissione di esperti è composta di tredici membri al massimo.

    2 I membri della commissione di esperti sono nominati per un mandato di quattro anni. Possono essere rieletti una volta.

    3 La commissione di esperti valuta le richieste di aiuti finanziari di considerevole entità e i programmi di una certa importanza propri alla Fondazione.

    4 L’organizzazione e il funzionamento della commissione di esperti sono definiti nel regolamento interno della Fondazione.

    Art. 38 Segreteria

    1 La Fondazione dispone di una segreteria in Svizzera e di uffici all’estero.

    2 La segreteria decide, senza proposta della commissione di esperti, in merito agli aiuti finanziari di minore entità e ai programmi di minore importanza propri alla Fon­dazione.

    Art. 39 Personale

    1 Il personale della Fondazione e i membri della direzione sono assunti in base a contratti di diritto privato.

    2 La Fondazione tiene conto, nella sua politica del personale, degli articoli 4 e 5 LPers37.

    3 L’articolo 6a LPers si applica per analogia allo stipendio e alle altre condizioni contrattuali convenute con il direttore e con gli altri membri della direzione.

    4 La rimunerazione, le prestazioni accessorie e le altre condizioni contrattuali sono disciplinate nel regolamento del personale.

    5 Il personale della Fondazione è affiliato alla Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA).

    Sezione 3: Finanze

    Art. 40 Finanziamento

    1 La Fondazione dispone di un patrimonio intangibile di 100 000 franchi.

    2 La Confederazione accorda alla Fondazione contributi annuali nei limiti dei fondi stanziati conformemente all’articolo 27 capoverso 3 lettera a.

    3 Le liberalità di terzi non vincolate a uno scopo particolare sono accreditate al patrimonio della Fondazione.

    Art. 41 Tesoreria

    1 L’Amministrazione federale delle finanze gestisce le liquidità della Fondazione nell’ambito della tesoreria centrale.

    2 L’Amministrazione federale delle finanze concede alla Fondazione mutui alle con­dizioni di mercato per garantirle la solvibilità necessaria all’adempimento dei compiti di cui all’articolo 23 capoverso 2.

    3 I dettagli sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e la Fondazione.

    Art. 42 Presentazione dei conti

    1 La presentazione dei conti della Fondazione ha lo scopo di esporre la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.

    2 La presentazione dei conti è retta dai principi dell’essenzialità, della comprensibi­lità, della continuità e dell’espressione al lordo e si fonda su standard generalmente ri­conosciuti.

    3 Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili devono essere pubblicate.

    4 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni relative alla presentazione dei conti della Fondazione.

    Art. 43 Imposte

    1 La Fondazione è esente da qualsiasi imposizione fiscale da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

    2 Sono fatte salve le imposte federali seguenti:

    a.
    l’imposta sul valore aggiunto;
    b.
    l’imposta preventiva;
    c.
    le tasse di bollo.

    Sezione 4: Tutela degli interessi della Confederazione

    Art. 44 Vigilanza

    1 La Fondazione sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.

    2 Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza in particolare nominando il consiglio di fondazione, approvando il rapporto di gestione e il regolamento del personale e dando scarico al consiglio di fondazione.

    Art. 45 Obiettivi strategici

    1 Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici della Fondazione. Provvede affinché il consiglio di fondazione sia previamente consultato. Tiene conto della libertà operativa e artistica della Fondazione.

    2 Il Consiglio federale verifica annualmente l’adempimento degli obiettivi strategici basandosi sul rapporto del consiglio di fondazione e su eventuali altre verifiche.

    Capitolo 4: Disposizioni finali

    Art. 48 Referendum ed entrata in vigore

    1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

    2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

    Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 201238 Art. 9: 1° gennaio 201339

    38 DCF del 20 dic. 2011

    39 DCF del 7 nov. 2012 (RU 2012 6077).

    Allegato

    (art. 47)

    Abrogazione e modifica del diritto vigente

    I

    Sono abrogati:

    1.
    la legge federale del 19 dicembre 200340 sull’erogazione di aiuti finanziari alla Fondazione Bibliomedia;
    2.
    la legge federale del 20 marzo 200841 sull’erogazione di aiuti finanziari al Museo svizzero dei trasporti;
    3.
    la legge federale del 16 dicembre 200542 sull’erogazione di aiuti finanziari all’Associazione Memoriav;
    4.
    la risoluzione federale del 22 dicembre 188743 per il promovimento e l’inco­raggiamento delle arti nella Svizzera;
    5.
    il decreto federale del 18 dicembre 191744 sull’incoraggiamento e l’incre­mento dell’arte applicata (arte decorativa e industriale);
    6.
    la legge federale del 17 dicembre 196545 concernente la Fondazione «Pro Helvetia»;
    7.
    la legge federale del 7 ottobre 199446 concernente la Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri».

    II

    Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

    ...47

    40 [RU 2004 2077, 2008 319]

    41 [RU 2008 3517]

    42 [RU 2006 1255]

    43 [CS 4 202]

    44 [CS 4 215; RU 1991 857 appendice n. 6]

    45 [RU 1966 685, 1981 821, 1993 879 all. 3 n. 10, 2006 2197 all. n. 42]

    46 [RU 1996 3040]

    47 Le mod. possono essere consultate alla RU 2011 6127.

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

    Willkommen bei Omnius EasyReaderbeta

    Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.

    Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

    Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.

    Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.

    Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.

        Tour durch die Funktionen gefällig?