Art. 1 Definizioni
Nella presente ordinanza s’intende per:
- a.
- museo: un’istituzione permanente senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che acquisisce, conserva, studia, fa conoscere ed espone testimonianze materiali e immateriali dell’umanità e del suo ambiente a fini di studio, educazione e diletto;
- b.
- collezione:
- 1.
- se designa un’istituzione è sinonimo di museo,
- 2.
- fondo di oggetti di proprietà di un museo o di una collezione o il cui possesso è garantito a questi ultimi per almeno 50 anni, che illustra un determinato tema in modo sistematico e rappresentativo e i cui oggetti sono di norma beni culturali originali, sempre che il tema della collezione vi si presti;
- c.
- rete: istituzione secondo l’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 novembre 20112 sulla promozione della cultura.