Art. 1
La promozione della formazione musicale ha lo scopo di sostenere i bambini e i giovani nell’acquisizione e nello sviluppo delle loro competenze musicali in ambito extrascolastico.
442.122
del 29 novembre 2016 (Stato 15 luglio 2020)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 20091 sulla promozione della cultura (LPCu),2
ordina:
1 RS 442.1
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 12 giu. 2020, in vigore dal 15 lug. 2020 (RU 2020 2593).
La promozione della formazione musicale ha lo scopo di sostenere i bambini e i giovani nell’acquisizione e nello sviluppo delle loro competenze musicali in ambito extrascolastico.
1 Per i progetti sostenuti in virtù dell’articolo 12 capoverso 2 LPCu non possono essere richiesti contributi aggiuntivi ai sensi della presente ordinanza.3
2 Non sussiste alcun diritto a un sostegno.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 12 giu. 2020, in vigore dal 15 lug. 2020 (RU 2020 2593).
Sono erogati contributi a progetti volti a promuovere la formazione musicale dei bambini e dei giovani attraverso la pratica musicale individuale attiva, segnatamente a festival e concorsi nonché a progetti lanciati da formazioni musicali.
I progetti devono soddisfare i seguenti requisiti:
4 Abrogata dal n. I dell’O del DFI del 12 giu. 2020, con effetto dal 15 lug. 2020 (RU 2020 2593).
5 Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 12 giu. 2020, in vigore dal 15 lug. 2020 (RU 2020 2593).
1 Sono d’interesse nazionale i progetti che soddisfano almeno uno dei requisiti seguenti:
2 Se soddisfa solo uno dei requisiti di cui al capoverso 1, il progetto deve inoltre soddisfare uno dei seguenti requisiti:
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 12 giu. 2020, in vigore dal 15 lug. 2020 (RU 2020 2593).
1 I progetti sono considerati extrascolastici se la loro manifestazione principale e la maggioranza delle attività si svolgono al di fuori dell’insegnamento scolastico regolare.
2 Fa parte dell’insegnamento scolastico regolare anche l’insegnamento di materie facoltative, nella misura in cui esso rientra nell’ambito di competenza dei Cantoni, delle città e dei Comuni.
1 I progetti vengono valutati secondo i criteri seguenti:
2 L’Ufficio federale della cultura (UFC) provvede a una ripartizione adeguata dei contributi tra i diversi generi musicali.
1 I contributi ammontano al massimo al 30 per cento dei costi e a 250 000 franchi per progetto.7
2 Non sono computabili segnatamente i costi di:
3 L’attività volontaria può essere presa in considerazione come prestazione propria per il 10 per cento al massimo dei costi complessivi.
4 I contributi possono essere concessi in forma di garanzie di deficit.
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 12 giu. 2020, in vigore dal 15 lug. 2020 (RU 2020 2593).
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 12 giu. 2020, in vigore dal 15 lug. 2020 (RU 2020 2593).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 12 giu. 2020, in vigore dal 15 lug. 2020 (RU 2020 2593).
1 L’UFC decide circa l’erogazione dei contributi. Per la valutazione specialistica delle richieste può farsi coadiuvare da esperti.
2 Le richieste di contributi devono essere inoltrate all’UFC entro il 1° settembre.10
3 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti di promozione e contenere tutte le informazioni necessarie relative ai criteri di promozione.
4 Se un progetto esiste da almeno 10 anni ed è già stato svolto almeno 5 volte, l’UFC può concludere un contratto di prestazioni con i beneficiari dei contributi. Vi fissa in particolare l’ammontare dell’aiuto finanziario e le prestazioni che i beneficiari devono fornire.11
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 12 giu. 2020, in vigore dal 15 lug. 2020 (RU 2020 2593).
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 12 giu. 2020, in vigore dal 15 lug. 2020 (RU 2020 2593).
È data priorità alle richieste che soddisfano al meglio i criteri di promozione nel loro insieme.
I beneficiari di contributi sono tenuti a:
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 12 giu. 2020, in vigore dal 15 lug. 2020 (RU 2020 2593).
Per le procedure ancora in corso al momento dell’entrata in vigore della modifica del 12 giugno 2020 si applica il diritto previgente.
13 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 12 giu. 2020, in vigore dal 15 lug. 2020 (RU 2020 2593).
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
14 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 12 giu. 2020, in vigore dal 15 lug. 2020 (RU 2020 2593).
Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.
In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.
Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.
Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.
Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.
Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.
    Tour durch die Funktionen gefällig?