442.122 Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore della formazione musicale
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    442.122

    Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore della formazione musicale

    del 29 novembre 2016 (Stato 15  luglio 2020)

    Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

    visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 20091 sulla promozione della cultura (LPCu),2

    ordina:

    1 RS 442.1

    2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 12 giu. 2020, in vigore dal 15 lug. 2020 (RU 2020 2593).

    Sezione 1: Obiettivo di promozione

    Art. 1

    La promozione della formazione musicale ha lo scopo di sostenere i bambini e i giovani nell’acquisizione e nello sviluppo delle loro competenze musicali in ambito extrascolastico.

    Sezione 2: Principi e ambiti di promozione

    Art. 2 Principi

    1 Per i progetti sostenuti in virtù dell’articolo 12 capoverso 2 LPCu non possono essere richiesti contributi aggiuntivi ai sensi della presente ordinanza.3

    2 Non sussiste alcun diritto a un sostegno.

    3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 12 giu. 2020, in vigore dal 15 lug. 2020 (RU 2020 2593).

    Art. 3 Ambiti di promozione

    Sono erogati contributi a progetti volti a promuovere la formazione musicale dei bambini e dei giovani attraverso la pratica musicale individuale attiva, segnatamente a festival e concorsi nonché a progetti lanciati da formazioni musicali.

    Sezione 3: Requisiti di promozione

    Art. 4 Requisiti di promozione nel dettaglio

    I progetti devono soddisfare i seguenti requisiti:

    a.
    sono d’interesse nazionale secondo l’articolo 5;
    b.4
    ...
    c.
    riguardano l’ambito extrascolastico secondo l’articolo 6;
    d.
    si rivolgono a partecipanti in maggioranza di età inferiore ai 26 anni;
    e.
    sono tecnicamente fondati;
    f.
    sono adeguatamente organizzati e finanziati;
    fbis.5
    dispongono di un numero minimo di partecipanti adeguato al formato;
    g.
    si svolgono in Svizzera.

    4 Abrogata dal n. I dell’O del DFI del 12 giu. 2020, con effetto dal 15 lug. 2020 (RU 2020 2593).

    5 Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 12 giu. 2020, in vigore dal 15 lug. 2020 (RU 2020 2593).

    Art. 5 Interesse nazionale

    1 Sono d’interesse nazionale i progetti che soddisfano almeno uno dei requisiti seguenti:

    a.6
    riuniscono un numero adeguato di partecipanti di diverse regioni linguistiche della Svizzera e permettono l’incontro tra le comunità linguistiche e culturali;
    b.
    si svolgono in più regioni linguistiche della Svizzera.

    2 Se soddisfa solo uno dei requisiti di cui al capoverso 1, il progetto deve inoltre soddisfare uno dei seguenti requisiti:

    a.
    essere unico nel suo genere musicale;
    b.
    avere un irradiamento internazionale.

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 12 giu. 2020, in vigore dal 15 lug. 2020 (RU 2020 2593).

    Art. 6 Ambito extrascolastico

    1 I progetti sono considerati extrascolastici se la loro manifestazione principale e la maggioranza delle attività si svolgono al di fuori dell’insegnamento scolastico regolare.

    2 Fa parte dell’insegnamento scolastico regolare anche l’insegnamento di materie facoltative, nella misura in cui esso rientra nell’ambito di competenza dei Cantoni, delle città e dei Comuni.

    Sezione 4: Criteri di promozione e calcolo dei contributi

    Art. 7 Criteri di promozione

    1 I progetti vengono valutati secondo i criteri seguenti:

    a.
    qualità contenutistica e specialistica;
    b.
    impatto a lungo termine;
    c.
    risonanza di pubblico, nei media e negli ambienti specializzati;
    d.
    numero di partecipanti;
    e.
    costi in rapporto al numero di partecipanti.

    2 L’Ufficio federale della cultura (UFC) provvede a una ripartizione adeguata dei contributi tra i diversi generi musicali.

    Art. 8 Calcolo e natura dei contributi

    1 I contributi ammontano al massimo al 30 per cento dei costi e a 250 000 franchi per progetto.7

    2 Non sono computabili segnatamente i costi di:

    a.8
    partecipanti dai 26 anni;
    b.9
    partecipanti senza domicilio in Svizzera;
    c.
    incarichi di composizione;
    d.
    produzione di supporti sonori.

    3 L’attività volontaria può essere presa in considerazione come prestazione propria per il 10 per cento al massimo dei costi complessivi.

    4 I contributi possono essere concessi in forma di garanzie di deficit.

    7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 12 giu. 2020, in vigore dal 15 lug. 2020 (RU 2020 2593).

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 12 giu. 2020, in vigore dal 15 lug. 2020 (RU 2020 2593).

    9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 12 giu. 2020, in vigore dal 15 lug. 2020 (RU 2020 2593).

    Sezione 5: Procedura e ulteriori disposizioni

    Art. 9 Procedura

    1 L’UFC decide circa l’erogazione dei contributi. Per la valutazione specialistica delle richieste può farsi coadiuvare da esperti.

    2 Le richieste di contributi devono essere inoltrate all’UFC entro il 1° settembre.10

    3 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti di promozione e contenere tutte le informazioni necessarie relative ai criteri di promozione.

    4 Se un progetto esiste da almeno 10 anni ed è già stato svolto almeno 5 volte, l’UFC può concludere un contratto di prestazioni con i beneficiari dei contributi. Vi fissa in particolare l’ammontare dell’aiuto finanziario e le prestazioni che i beneficiari devono fornire.11

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 12 giu. 2020, in vigore dal 15 lug. 2020 (RU 2020 2593).

    11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 12 giu. 2020, in vigore dal 15 lug. 2020 (RU 2020 2593).

    Art. 11 Oneri

    I beneficiari di contributi sono tenuti a:

    a.
    rendere noto il sostegno concesso dall’UFC;
    b.
    fornire all’UFC tutte le informazioni necessarie concernenti il progetto sostenuto;
    c.
    comunicare senza indugio all’UFC modifiche sostanziali del progetto sostenuto.

    Sezione 6: Disposizioni finali12

    12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 12 giu. 2020, in vigore dal 15 lug. 2020 (RU 2020 2593).

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