442.123 Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione per i Premi svizzeri, i Gran Premi svizzeri e gli acquisti 1
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    442.123

    Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione per i Premi svizzeri, i Gran Premi svizzeri e gli acquisti1

    del 6 maggio 2016 (Stato 1° gennaio 2021)

    1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5225).

    Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

    visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 20092 sulla promozione della cultura (LPCu),

    ordina:

    Sezione 1: Obiettivi di promozione

    Art. 1 Obiettivi dell’assegnazione dei Premi svizzeri e dei Gran Premi svizzeri

    L’assegnazione dei Premi svizzeri e dei Gran Premi svizzeri ha lo scopo di:

    a.
    promuovere la creazione culturale svizzera eccezionale e rafforzarne la qualità;
    b.
    riconoscere gli operatori culturali per le loro prestazioni culturali, segnatamente le loro opere, i loro progetti e la loro attività di mediazione;
    c.
    ottenere un effetto promozionale a favore degli operatori culturali premiati e delle loro prestazioni culturali;
    d.
    sensibilizzare il grande pubblico nei confronti della creazione culturale svizzera eccezionale.
    Art. 2 Obiettivi degli acquisti

    L’acquisto di opere d’arte e di lavori di design ha lo scopo di:

    a.
    promuovere la creazione culturale svizzera eccezionale e rafforzarne la qualità;
    b.
    documentare lo sviluppo della creazione svizzera di arte e design;
    c.
    arricchire gli arredi dei locali di proprietà della Confederazione;
    d.
    promuovere l’attività espositiva di istituzioni di terzi mediante prestiti.

    Sezione 2: Strumenti di promozione

    Art. 3 Assegnazione di Premi svizzeri e Gran Premi svizzeri

    1 I Premi svizzeri e i Gran Premi svizzeri sono assegnati nelle discipline culturali arti visive (compresa l’architettura), design, letteratura, arti sceniche e musica.3

    2 I Premi svizzeri e i Gran Premi svizzeri sono assegnati nel quadro di cerimonie pubbliche. Le prestazioni culturali premiate sono presentate al pubblico in forma opportuna.

    3 Non sussiste alcun diritto a un Premio svizzero o a un Gran Premio svizzero.

    3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5225).

    Art. 4 Acquisti

    1 Sono acquistati opere d’arte e lavori di design.

    2 Se il prezzo d’acquisto supera i 100 000 franchi, l’opera d’arte può essere acquistata in comune con un’istituzione di terzi. La quota di comproprietà della Confederazione corrisponde al 50 per cento.

    3 Le opere d’arte acquistate servono per arredare i locali della Confederazione o sono date a istituzioni di terzi a titolo di prestito a lungo termine o per esposizioni temporanee.

    4 Per partecipare a un’acquisizione comune o a un prestito, le istituzioni di terzi devono:

    a.
    essere finanziate prevalentemente mediante contributi statali;
    b.
    possedere collezioni importanti, aperte al pubblico e custodite secondo un elevato standard di conservazione;
    c.
    essere membro dell’Associazione dei musei svizzeri.

    5 Se la Collezione d’arte della Confederazione non fa valere un uso proprio, i lavori di design sono dati in prestito al Museo di arti applicate di Zurigo, al mudac di Losanna o ad altri musei terzi. All’occorrenza, il Museo nazionale svizzero ha accesso ai prestiti depositati in detti musei.

    Sezione 3: Requisiti di promozione

    Art. 5 Requisiti di promozione per l’assegnazione dei Premi svizzeri

    1 Possono concorrere all’assegnazione dei Premi svizzeri gli operatori culturali di cittadinanza svizzera e gli operatori culturali che hanno il domicilio o la sede in Svizzera.

    2 L’Ufficio federale della cultura (UFC) disciplina i dettagli nel bando di concorso, segnatamente:

    a.
    le categorie di premi nelle singole discipline culturali;
    b.
    il montepremi;
    c.
    i termini d’inoltro delle domande;
    d.
    il formato d’inoltro; e
    e.
    il consenso all’utilizzo da parte dell’UFC delle opere per pubblicazioni che sono in relazione diretta con i Premi svizzeri.
    Art. 6 Requisiti di promozione per l’assegnazione dei Gran Premi svizzeri

    1 I Gran Premi svizzeri sono assegnati a operatori culturali di cittadinanza svizzera e a operatori culturali che hanno il domicilio o la sede in Svizzera.

    2 Chi riceve un Gran Premio svizzero, accettando il riconoscimento, acconsente all’utilizzo da parte dell’UFC delle sue opere a fini editoriali che sono in diretta relazione con il Gran Premio svizzero.

    Sezione 4: Criteri di promozione

    Art. 9 Criteri di promozione per gli acquisti

    1 Opere d’arte e lavori di design sono acquistati sulla base dei seguenti criteri:

    a.
    qualità dell’opera d’arte o del lavoro di design;
    b.
    importanza dell’operatore culturale;
    c.
    opportunità in relazione all’inserimento nella Collezione d’arte della Confederazione;
    d.
    richieste di potenziali interessati a un prestito.

    2 Per gli acquisti di opere d’arte in comune con un’istituzione di terzi sono determinanti i seguenti criteri supplementari:

    a.
    qualità eccezionale dell’opera d’arte;
    b.
    irradiamento internazionale dell’operatore culturale;
    c.
    coerenza dell’opera d’arte in relazione al profilo della collezione dell’istitu­zione di terzi;
    d.
    visibilità dell’opera d’arte per un vasto pubblico nel quadro dell’esposizione permanente o di esposizioni temporanee ricorrenti;
    e.
    citazione della comproprietà da parte della Confederazione Svizzera.

    Sezione 5: Procedura e ulteriori disposizioni

    Art. 10 Procedura per l’assegnazione dei Premi svizzeri e dei Gran Premi svizzeri

    1 L’UFC bandisce i Premi svizzeri per le singole discipline sul suo sito Internet. Il bando di concorso è pubblicato anche in altri organi di pubblicazione adeguati.

    2 Nella disciplina della musica i vincitori sono proposti da esperti nominati dall’UFC, nella disciplina delle arti sceniche dall’apposita giuria.4

    3 L’UFC assegna i Gran Premi svizzeri senza bando di concorso.

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5225).

    Art. 11 Procedura per gli acquisti

    L’UFC acquista opere d’arte e lavori di design senza bando di concorso su raccomandazione della Commissione federale d’arte o della Commissione federale del design.

    Art. 12 Ordine di priorità

    Nel decidere circa l’assegnazione dei Premi svizzeri e dei Gran Premi svizzeri nonché degli acquisti si ponderano i singoli criteri di promozione. È data priorità a chi soddisfa al meglio i criteri di promozione nel loro insieme.

    Sezione 6: Disposizioni finali

    Art. 15 Entrata in vigore e validità

    1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2016.

    2 Ha effetto fino al 31 dicembre 2020.

    3 Ha effetto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2021.7

    7 Introdotto testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5225).

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