Il sostegno delle organizzazioni di operatori culturali professionisti ha lo scopo di promuovere le associazioni professionali che s’impegnano a favore del miglioramento delle condizioni quadro professionali dei loro membri e li rappresentano all’esterno.
1 Possono essere erogati aiuti finanziari per i costi generati dalla fornitura di prestazioni di cui all’articolo 3 capoverso 2.2
2 Non sono sostenute:
a.
le organizzazioni il cui scopo è prevalentemente didattico, formativo o scientifico;
b.
le organizzazioni attive in ambito culturale che si occupano prevalentemente della promozione e della mediazione di operatori culturali o della raccolta e della salvaguardia di beni culturali.
3 Non sussiste alcun diritto a un sostegno.
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1169).
essere rappresentative all’interno delle discipline arti visive, design, cinema, letteratura, musica, danza, teatro e media interattivi;
e.
essere attive in modo continuativo da almeno tre anni;
f.
disporre di una situazione finanziaria che permetta uno svolgimento a lungo termine delle attività.
2 Le organizzazioni devono fornire le prestazioni seguenti:
a.
informare i membri sulle loro condizioni quadro professionali;
b.
consigliare i membri in modo personalizzato e regolare;
c.
informare il pubblico e le cerchie interessate sulle attività dell’organizzazione;
d.
rappresentare la disciplina e tutelarne gli interessi a livello nazionale e internazionale.
3 L’Ufficio federale della cultura (UFC) fissa, nel quadro del contratto di prestazioni di cui all’articolo 6 capoverso 4, l’entità minima delle prestazioni di cui al capoverso 2.
4 Le organizzazioni devono disporre di una segreteria reperibile almeno tre giorni lavorativi alla settimana a orari fissi.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1169).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1169).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1169).
1 Per il calcolo dei contributi alle organizzazioni di operatori culturali professionisti sono determinanti:
a.
l’importo di base fissato dall’UFC per ogni organizzazione che soddisfa i requisiti di promozione; se più organizzazioni adempiono i requisiti di promozione in una disciplina di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera d, l’UFC ripartisce l’importo di base proporzionalmente, tenendo conto che un’organizzazione può ricevere un importo di base in un’unica disciplina;
b.
il numero di membri professionisti di cui all’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 novembre 20116 sulla promozione della cultura;
c.
l’entità delle prestazioni di cui all’articolo 3 capoverso 2.
2 I contributi ammontano al massimo al 70 per cento dei costi per la fornitura delle prestazioni di cui all’articolo 3 capoverso 2.
1bis Può farsi coadiuvare da esperti per la valutazione specialistica delle richieste.7
2 Indice un concorso per ogni periodo di finanziamento. La scadenza per l’inoltro delle richieste è comunicata nel quadro del concorso.8
3 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti di promozione e contenere tutte le informazioni necessarie relative ai criteri di promozione.
4 L’UFC conclude un contratto di prestazioni con i beneficiari di contributi. Vi fissa in particolare l’ammontare del contributo e le prestazioni che i beneficiari devono fornire.
5 Il versamento dell’aiuto finanziario può avvenire in più rate. L’importo definitivo è versato nel corso dell’anno di sussidio sulla base del rendiconto dell’anno precedente previsto dal contratto di prestazioni.9
7 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1169).
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1169).
9 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1169).
1 Nel decidere circa i contributi si ponderano i criteri di promozione di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere b e c.
2 Se più organizzazioni della stessa disciplina adempiono i requisiti di promozione, ricevono un contributo solo le organizzazioni i cui membri sono operatori culturali professionisti secondo l’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 novembre 201110 sulla promozione della cultura.
1 Per le procedure ancora in corso al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza si applica l’ordinanza del DFI del 25 novembre 201514 concernente il regime di promozione 2016 in favore delle organizzazioni di operatori culturali professionisti.
2 Le organizzazioni che negli anni 2012–2016 hanno beneficiato di un contributo e non adempiono più i requisiti di cui all’articolo 3 possono chiedere entro il 31 ottobre 2016 un contributo unico per l’anno 2017. L’UFC decide circa l’assegnazione dei contributi tenendo conto delle prestazioni fornite di cui all’articolo 3 capoverso 2. Sono escluse dall’inoltro di richieste le organizzazioni che, per decisione dell’UFC, hanno beneficiato per l’ultima volta di un contributo.
3 Se un’organizzazione di cui al capoverso 2 si fonde entro il 31 dicembre 2017 con un’organizzazione sostenuta dall’UFC secondo la presente ordinanza, il contributo a quest’ultima viene ricalcolato e all’occorrenza adeguato.
1 Per le procedure ancora in corso al momento dell’entrata in vigore della modifica del 13 marzo 2020 si applica il diritto previgente.
2 Le organizzazioni che negli anni 2017–2020 hanno beneficiato di un contributo e che pur avendo presentato una nuova richiesta di aiuti finanziari non adempiono più i requisiti di cui all’articolo 3 della modifica del 13 marzo 2020 possono ricevere un contributo unico per l’anno 2021. L’UFC decide l’ammontare del contributo tenendo conto delle prestazioni fornite di cui all’articolo 3 capoverso 2.
15 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1169).
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2016.
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