442.124 Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore delle organizzazioni di operatori culturali professionisti
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    442.124

    Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore delle organizzazioni di operatori culturali professionisti

    del 5 luglio 2016 (Stato 15  aprile 2020)

    Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

    visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 20091 sulla promozione della cultura (LPCu),

    ordina:

    Sezione 1: Obiettivo di promozione

    Art. 1

    Il sostegno delle organizzazioni di operatori culturali professionisti ha lo scopo di promuovere le associazioni professionali che s’impegnano a favore del miglioramento delle condizioni quadro professionali dei loro membri e li rappresentano all’esterno.

    Sezione 2: Ambito di promozione

    Art. 2

    1 Possono essere erogati aiuti finanziari per i costi generati dalla fornitura di prestazioni di cui all’articolo 3 capoverso 2.2

    2 Non sono sostenute:

    a.
    le organizzazioni il cui scopo è prevalentemente didattico, formativo o scientifico;
    b.
    le organizzazioni attive in ambito culturale che si occupano prevalentemente della promozione e della mediazione di operatori culturali o della raccolta e della salvaguardia di beni culturali.

    3 Non sussiste alcun diritto a un sostegno.

    2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1169).

    Sezione 3: Requisiti di promozione

    Art. 3

    1 Le organizzazioni devono:

    a.
    essere attive a livello nazionale ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 lettera d LPCu;
    b.3
    disporre di una rappresentanza appropriata di membri provenienti dalle tre maggiori regioni linguistiche;
    c.4
    disporre nel loro comitato di rappresentanti provenienti dalle tre maggiori regioni linguistiche;
    d.5
    essere rappresentative all’interno delle discipline arti visive, design, cinema, letteratura, musica, danza, teatro e media interattivi;
    e.
    essere attive in modo continuativo da almeno tre anni;
    f.
    disporre di una situazione finanziaria che permetta uno svolgimento a lungo termine delle attività.

    2 Le organizzazioni devono fornire le prestazioni seguenti:

    a.
    informare i membri sulle loro condizioni quadro professionali;
    b.
    consigliare i membri in modo personalizzato e regolare;
    c.
    informare il pubblico e le cerchie interessate sulle attività dell’organiz­zazione;
    d.
    rappresentare la disciplina e tutelarne gli interessi a livello nazionale e internazionale.

    3 L’Ufficio federale della cultura (UFC) fissa, nel quadro del contratto di prestazioni di cui all’articolo 6 capoverso 4, l’entità minima delle prestazioni di cui al capo­verso 2.

    4 Le organizzazioni devono disporre di una segreteria reperibile almeno tre giorni lavorativi alla settimana a orari fissi.

    3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1169).

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1169).

    5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1169).

    Sezione 4: Criteri di promozione e calcolo dei contributi

    Art. 4

    1 Per il calcolo dei contributi alle organizzazioni di operatori culturali professionisti sono determinanti:

    a.
    l’importo di base fissato dall’UFC per ogni organizzazione che soddisfa i requisiti di promozione; se più organizzazioni adempiono i requisiti di promozione in una disciplina di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera d, l’UFC ripartisce l’importo di base proporzionalmente, tenendo conto che un’orga­niz­zazione può ricevere un importo di base in un’unica disciplina;
    b.
    il numero di membri professionisti di cui all’articolo 6 capoverso 2 dell’ordi­nanza del 23 novembre 20116 sulla promozione della cultura;
    c.
    l’entità delle prestazioni di cui all’articolo 3 capoverso 2.

    2 I contributi ammontano al massimo al 70 per cento dei costi per la fornitura delle prestazioni di cui all’articolo 3 capoverso 2.

    Sezione 5: Procedura e ulteriori disposizioni

    Art. 5 Procedura

    1 L’UFC decide circa l’erogazione dei contributi.

    1bis  Può farsi coadiuvare da esperti per la valutazione specialistica delle richieste.7

    2 Indice un concorso per ogni periodo di finanziamento. La scadenza per l’inoltro delle richieste è comunicata nel quadro del concorso.8

    3 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti di promozione e contenere tutte le informazioni necessarie relative ai criteri di promozione.

    4 L’UFC conclude un contratto di prestazioni con i beneficiari di contributi. Vi fissa in particolare l’ammontare del contributo e le prestazioni che i beneficiari devono fornire.

    5 Il versamento dell’aiuto finanziario può avvenire in più rate. L’importo definitivo è versato nel corso dell’anno di sussidio sulla base del rendiconto dell’anno precedente previsto dal contratto di prestazioni.9

    7 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1169).

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1169).

    9 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1169).

    Art. 6 Ponderazione e regola di priorità

    1 Nel decidere circa i contributi si ponderano i criteri di promozione di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere b e c.

    2 Se più organizzazioni della stessa disciplina adempiono i requisiti di promozione, ricevono un contributo solo le organizzazioni i cui membri sono operatori culturali professionisti secondo l’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 novembre 201110 sulla promozione della cultura.

    Art. 7 Oneri

    I beneficiari degli aiuti finanziari sono tenuti a:11

    a.
    rendere noto il sostegno concesso dall’UFC;
    b.12
    fornire all’UFC tutte le informazioni necessarie concernenti l’aiuto finanziario concesso;
    c.
    comunicare senza indugio all’UFC modifiche sostanziali concernenti le attività dell’organizzazione.

    11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1169).

    12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1169).

    Art. 813 Scambio

    1 Una volta all’anno l’UFC invita i singoli beneficiari di aiuti finanziari ad un incontro per un bilancio generale.

    2 L’UFC può organizzare altri incontri.

    13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1169).

    Sezione 6: Disposizioni finali

    Art. 9 Disposizioni transitorie

    1 Per le procedure ancora in corso al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza si applica l’ordinanza del DFI del 25 novembre 201514 concernente il regime di promozione 2016 in favore delle organizzazioni di operatori culturali professionisti.

    2 Le organizzazioni che negli anni 2012–2016 hanno beneficiato di un contributo e non adempiono più i requisiti di cui all’articolo 3 possono chiedere entro il 31 ottobre 2016 un contributo unico per l’anno 2017. L’UFC decide circa l’assegnazione dei contributi tenendo conto delle prestazioni fornite di cui all’articolo 3 capoverso 2. Sono escluse dall’inoltro di richieste le organizzazioni che, per decisione dell’UFC, hanno beneficiato per l’ultima volta di un contributo.

    3 Se un’organizzazione di cui al capoverso 2 si fonde entro il 31 dicembre 2017 con un’organizzazione sostenuta dall’UFC secondo la presente ordinanza, il contributo a quest’ultima viene ricalcolato e all’occorrenza adeguato.

    Art. 9a15 Disposizioni transitorie della modifica del 13 marzo 2020

    1 Per le procedure ancora in corso al momento dell’entrata in vigore della modifica del 13 marzo 2020 si applica il diritto previgente.

    2 Le organizzazioni che negli anni 2017–2020 hanno beneficiato di un contributo e che pur avendo presentato una nuova richiesta di aiuti finanziari non adempiono più i requisiti di cui all’articolo 3 della modifica del 13 marzo 2020 possono ricevere un contributo unico per l’anno 2021. L’UFC decide l’ammontare del contributo tenendo conto delle prestazioni fornite di cui all’articolo 3 capoverso 2.

    15 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1169).

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