Il sostegno delle organizzazioni di operatori culturali non professionisti ha lo scopo di promuovere l’attività associativa di organizzazioni attive a livello nazionale, che offrono una cornice all’attività culturale dei loro membri volta a favorire l’accesso della popolazione alla cultura.
1 Alle organizzazioni di operatori culturali non professionisti possono essere erogati contributi. I contributi sono volti a sostenere le organizzazioni principalmente nella fornitura delle prestazioni di cui all’articolo 3 capoverso 2.3
2 Sono sostenute solo organizzazioni i cui membri stessi svolgono attività culturali come canto, musica o teatro.
3 Non sussiste alcun diritto a un sostegno.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 12 giu. 2020, in vigore dal 15 lug. 2020 (RU 2020 2597).
1 Per il calcolo dei contributi è determinante il numero di membri attivi rappresentati.
2 I contributi ammontano al massimo al 50 per cento dei costi dell’organizzazione per la fornitura delle sue prestazioni ai membri nonché per la direzione dell’associazione, la segreteria e la comunicazione.7
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 12 giu. 2020, in vigore dal 15 lug. 2020 (RU 2020 2597).
1 L’Ufficio federale della cultura (UFC) decide circa l’erogazione dei contributi.
2 Le richieste di contributi devono essere inoltrate all’UFC entro il 31 ottobre dell’anno precedente il periodo di promozione quadriennale.8
3 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti di promozione e contenere tutte le informazioni necessarie al calcolo dei contributi.
4 L’UFC conclude un contratto di prestazioni con i beneficiari di contributi. Vi fissa in particolare l’ammontare dell’aiuto finanziario e le prestazioni che i beneficiari devono fornire.9
5 Il versamento dell’aiuto finanziario può avvenire in più rate. L’importo definitivo è versato nel corso dell’anno di sussidio sulla base del rendiconto dell’anno precedente, previsto dal contratto di prestazioni.10
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 12 giu. 2020, in vigore dal 15 lug. 2020 (RU 2020 2597).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 12 giu. 2020, in vigore dal 15 lug. 2020 (RU 2020 2597).
10 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 12 giu. 2020, in vigore dal 15 lug. 2020 (RU 2020 2597).
Per le procedure ancora in corso al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza si applica l’ordinanza del DFI del 25 novembre 201511 concernente il regime di promozione 2016 in favore delle organizzazioni di operatori culturali non professionisti.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2016.
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