442.125 Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore delle organizzazioni di operatori culturali non professionisti
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    Schweizerische Bundeskanzlei / Kompetenzzentrum Amtliche Veröffentlichungen (KAV)

    Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore delle organizzazioni di operatori culturali non professionisti

    del 5 luglio 2016 (Stato 15  luglio 2020)

    Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

    visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 20092 sulla promozione della cultura,

    ordina:

    Sezione 1: Obiettivo di promozione

    Art. 1

    Il sostegno delle organizzazioni di operatori culturali non professionisti ha lo scopo di promuovere l’attività associativa di organizzazioni attive a livello nazionale, che offrono una cornice all’attività culturale dei loro membri volta a favorire l’accesso della popolazione alla cultura.

    Sezione 2: Ambito di promozione

    Art. 2

    1 Alle organizzazioni di operatori culturali non professionisti possono essere erogati contributi. I contributi sono volti a sostenere le organizzazioni principalmente nella fornitura delle prestazioni di cui all’articolo 3 capoverso 2.3

    2 Sono sostenute solo organizzazioni i cui membri stessi svolgono attività culturali come canto, musica o teatro.

    3 Non sussiste alcun diritto a un sostegno.

    3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 12 giu. 2020, in vigore dal 15 lug. 2020 (RU 2020 2597).

    Sezione 3: Requisiti di promozione

    Art. 3

    1 Le organizzazioni devono:

    a.4
    disporre di un numero adeguato di membri provenienti da diverse regioni linguistiche;
    abis.5
    svolgere per i loro membri manifestazioni in diverse regioni linguistiche;
    ater.6
    disporre nel loro comitato di rappresentanti provenienti da diverse regioni linguistiche;
    b.
    essere attive in modo continuativo da almeno tre anni;
    c.
    disporre di una situazione finanziaria che permetta uno svolgimento a lungo termine delle attività;
    d.
    rappresentare almeno 2500 membri attivi.

    2 Le organizzazioni devono fornire le seguenti prestazioni:

    a.
    offerta di formazione e perfezionamento professionale costantemente aggiornata;
    b.
    consulenza ai membri, segnatamente in questioni giuridiche e organizzative;
    c.
    informazione del pubblico e degli ambienti interessati, segnatamente facendo conoscere l’organizzazione e la relativa pratica culturale;
    d.
    rappresentanza e tutela degli interessi a livello nazionale e internazionale.

    3 Le organizzazioni devono disporre di una segreteria reperibile in modo regolare e a orari fissi.

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 12 giu. 2020, in vigore dal 15 lug. 2020 (RU 2020 2597).

    5 Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 12 giu. 2020, in vigore dal 15 lug. 2020 (RU 2020 2597).

    6 Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 12 giu. 2020, in vigore dal 15 lug. 2020 (RU 2020 2597).

    Sezione 4: Calcolo dei contributi

    Art. 4

    1 Per il calcolo dei contributi è determinante il numero di membri attivi rappresen­tati.

    2 I contributi ammontano al massimo al 50 per cento dei costi dell’organizzazione per la fornitura delle sue prestazioni ai membri nonché per la direzione dell’asso­cia­zione, la segreteria e la comunicazione.7

    7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 12 giu. 2020, in vigore dal 15 lug. 2020 (RU 2020 2597).

    Sezione 5: Procedura e ulteriori disposizioni

    Art. 5 Procedura

    1 L’Ufficio federale della cultura (UFC) decide circa l’erogazione dei contributi.

    2 Le richieste di contributi devono essere inoltrate all’UFC entro il 31 ottobre dell’anno precedente il periodo di promozione quadriennale.8

    3 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti di promozione e contenere tutte le informazioni necessarie al calcolo dei contributi.

    4 L’UFC conclude un contratto di prestazioni con i beneficiari di contributi. Vi fissa in particolare l’ammontare dell’aiuto finanziario e le prestazioni che i beneficiari devono fornire.9

    5 Il versamento dell’aiuto finanziario può avvenire in più rate. L’importo definitivo è versato nel corso dell’anno di sussidio sulla base del rendiconto dell’anno precedente, previsto dal contratto di prestazioni.10

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 12 giu. 2020, in vigore dal 15 lug. 2020 (RU 2020 2597).

    9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 12 giu. 2020, in vigore dal 15 lug. 2020 (RU 2020 2597).

    10 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 12 giu. 2020, in vigore dal 15 lug. 2020 (RU 2020 2597).

    Art. 6 Oneri

    I beneficiari di contributi sono tenuti a:

    a.
    rendere noto il sostegno concesso dall’UFC;
    b.
    fornire all’UFC tutte le informazioni necessarie concernenti l’attività del­l’organizzazione;
    c.
    comunicare senza indugio all’UFC modifiche sostanziali concernenti l’atti­vità dell’organizzazione o il numero di membri attivi rappresentati.

    Sezione 6: Disposizioni finali

    Art. 7 Disposizione transitoria

    Per le procedure ancora in corso al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza si applica l’ordinanza del DFI del 25 novembre 201511 concernente il regime di promozione 2016 in favore delle organizzazioni di operatori culturali non professionisti.

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