442.127 Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore della lettura
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    442.127

    Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore della lettura

    del 5 luglio 2016 (Stato 15  luglio 2020)

    Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

    visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 20091 sulla promozione della cultura,

    ordina:

    Sezione 1: Obiettivi di promozione

    Art. 1

    Il sostegno di organizzazioni e progetti nella promozione della lettura ha lo scopo di:

    a.
    promuovere la lettura come capacità culturale e il piacere di leggere;
    b.
    promuovere l’accesso ai libri e alla cultura scritta, segnatamente dei bambini e dei giovani;
    c.
    contribuire all’ampliamento e allo scambio di sapere, alla connessione e al coordinamento degli attori della promozione della lettura.

    Sezione 2: Principi e ambiti di promozione

    Art. 2 Principi

    1 La Confederazione può sostenere le organizzazioni con contributi d’esercizio, progetti di terzi con contributi a progetti e può realizzare progetti propri.

    2 Non sussiste alcun diritto a un sostegno.

    Art. 3 Ambiti di promozione

    1 Sono sostenuti:

    a.
    organizzazioni di promozione della lettura;
    b.
    progetti che entusiasmano e stimolano alla lettura autonoma e che intendono familiarizzare bambini e giovani con la lettura;
    c.
    progetti che contribuiscono all’ampliamento e allo scambio di sapere, alla connessione e al coordinamento degli attori della promozione della lettura.

    2 Per progetti nell’ambito dell’ampliamento e dello scambio di sapere, della connessione e del coordinamento degli attori l’Ufficio federale della cultura (UFC) incarica terzi.

    3 Le organizzazioni che beneficiano di contributi d’esercizio secondo la presente ordinanza non possono richiedere contributi per progetti.

    Sezione 3: Requisiti di promozione

    Art. 4 Organizzazioni di promozione della lettura

    Le organizzazioni di promozione della lettura (art. 3 cpv. 1 lett. a) devono:

    a.
    essere attive in almeno tre regioni linguistiche;
    b.
    essere attive da almeno tre anni nella promozione della lettura;
    c.
    svolgere attività di pubblica utilità;
    d.
    disporre di una situazione finanziaria che permette loro uno svolgimento a lungo termine delle attività.
    Art. 5 Progetti di promozione della lettura

    I progetti di promozione della lettura (art. 3 cpv. 1 lett. b) devono:

    a.
    avere un irradiamento interregionale;
    b.
    essere tecnicamente fondati;
    c.
    essere finalizzati a un gruppo di destinatari specifico;
    d.
    essere organizzati e finanziati in modo adeguato.

    Sezione 4: Criteri di promozione

    Art. 6 Organizzazioni di promozione della lettura

    Per il calcolo dei contributi d’esercizio a organizzazioni di promozione della lettura sono determinanti:

    a.
    le dimensioni dell’organizzazione rispetto alle prestazioni erogate per raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo 1;
    b.
    la qualità e l’entità delle prestazioni erogate per raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo 1.
    Art. 7 Progetti di promozione della lettura

    I progetti di promozione della lettura sono valutati secondo i seguenti criteri di promozione:

    a.2
    qualità contenutistica del progetto;
    b.3
    chiarezza e plausibilità della strategia;
    c.
    rapporto tra il costo e il numero di partecipanti;
    d.
    risonanza nel pubblico, nei media e negli ambienti specializzati;
    e.
    collaborazione con scuole e biblioteche.

    2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 12 giu. 2020, in vigore 15 lug. 2020 (RU 2020 2599).

    3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 12 giu. 2020, in vigore 15 lug. 2020 (RU 2020 2599).

    Sezione 5: Calcolo dei contributi

    Art. 8 Organizzazioni di promozione della lettura

    1 I contributi d’esercizio a organizzazioni di promozione della lettura ammontano al massimo al 50 per cento dei costi per l’attività corrente dell’organizzazione generati dalle prestazioni fornite per raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo 1.

    2 Il volontariato può essere preso in considerazione come prestazione propria fino al 10 per cento dei costi per l’attività corrente.4

    4 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 12 giu. 2020, in vigore 15 lug. 2020 (RU 2020 2599).

    Sezione 6: Procedura e ulteriori disposizioni

    Art. 10 Organizzazioni di promozione della lettura

    1 L’UFC decide circa l’erogazione dei contributi d’esercizio a organizzazioni di promozione della lettura. Per la valutazione specialistica delle richieste può farsi coadiuvare da esperti.

    2 Le richieste di contributi d’esercizio devono essere inoltrate all’UFC entro il 1° ottobre dell’anno precedente il periodo di promozione quadriennale.5

    3 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti di promozione e contenere tutte le informazioni necessarie relative ai criteri di promozione.

    4 L’UFC conclude un contratto di prestazioni con i beneficiari di contributi d’eser­cizio. Vi stabilisce in particolare l’ammontare del contributo e le prestazioni da fornire.

    5 Il versamento dell’aiuto finanziario può avvenire in più rate. L’importo definitivo è versato nel corso dell’anno di sussidio sulla base del rapporto dell’anno precedente, previsto dal contratto di prestazioni.6

    5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 12 giu. 2020, in vigore 15 lug. 2020 (RU 2020 2599).

    6 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 12 giu. 2020, in vigore 15 lug. 2020 (RU 2020 2599).

    Art. 11 Progetti di promozione della lettura

    1 L’UFC decide circa l’assegnazione di contributi a progetti di promozione della lettura. Per la valutazione specialistica delle richieste può farsi coadiuvare da esperti.

    2 L’UFC può definire priorità tematiche per il bando.

    3 Indice due bandi all’anno. Le richieste di contributi devono essere inoltrate all’UFC entro il 1° marzo, rispettivamente il 1° settembre di ogni anno.7

    4 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti di promozione e contenere tutte le informazioni necessarie relative ai criteri di promozione.

    5 L’UFC può concludere contratti di prestazioni con i beneficiari di aiuti finanziari. Vi fissa in particolare l’ammontare dell’aiuto finanziario e le prestazioni che i beneficiari devono fornire.8

    7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 12 giu. 2020, in vigore 15 lug. 2020 (RU 2020 2599).

    8 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 12 giu. 2020, in vigore 15 lug. 2020 (RU 2020 2599).

    Art. 12 Regola di priorità

    1 È data la priorità alle richieste che soddisfano al meglio i criteri di promozione nel loro insieme.

    2 Per i contributi a progetti di promozione della lettura è ponderato in modo particolare il criterio di cui all’articolo 7 lettera e.

    Art. 13 Oneri

    1 I beneficiari di contributi sono tenuti a:

    a.
    rendere noto il sostegno concesso dall’UFC;
    b.
    fornire all’UFC tutte le informazioni necessarie concernenti il contributo d’esercizio o il contributo a progetti concesso;
    c.
    comunicare senza indugio all’UFC modifiche sostanziali concernenti l’attività dell’organizzazione o il progetto sostenuto.

    2 I beneficiari di contributi a progetti sono tenuti inoltre a presentare all’UFC, entro tre mesi dalla conclusione del progetto, un rapporto finale e un conto di chiusura.

    Sezione 7: Disposizioni finali

    Art. 14 Disposizione transitoria

    Per le procedure ancora in corso al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza si applica l’ordinanza del DFI del 25 novembre 20159 concernente il regime di promozione 2016.

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