442.128 Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore di manifestazioni e progetti culturali
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    442.128

    Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore di manifestazioni e progetti culturali

    del 29 ottobre 2020 (Stato 1° gennaio 2021)

    Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

    visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 20091 sulla promozione della cultura (LPCu),

    ordina:

    1RU 2020 5933 RS 442.1

    Sezione 1: Obiettivi di promozione

    Art. 1

    Il sostegno ha lo scopo di promuovere manifestazioni e progetti culturali che:

    a.
    sono d’interesse nazionale e permettono al grande pubblico di confrontarsi con varie forme di espressione culturale;
    b.
    contribuiscono all’attuazione della Convenzione del 17 ottobre 20032 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

    Sezione 2: Principi e ambiti di promozione

    Art. 2 Principi

    1 La Confederazione può realizzare manifestazioni e progetti propri, affidarne la realizzazione a terzi o sostenere manifestazioni e progetti di terzi.

    2 Non sussiste alcun diritto a un sostegno.

    Art. 3 Ambiti di promozione

    Sono sostenuti manifestazioni e progetti nei seguenti ambiti:

    a.
    grande pubblico: manifestazioni culturali di interesse nazionale che permettono al grande pubblico di confrontarsi con varie forme di espressione culturale;
    b.
    salvaguardia del patrimonio culturale immateriale: manifestazioni e progetti volti a sensibilizzare e creare reti, ampliare il sapere e acquisire competenze nel campo del patrimonio culturale immateriale.

    Sezione 3: Requisiti di promozione

    Art. 4 Manifestazioni e progetti per il grande pubblico

    1 Le manifestazioni e i progetti per il grande pubblico devono soddisfare i seguenti requisiti:

    a.
    sono d’interesse nazionale;
    b.
    mirano a un pubblico complessivo di almeno 10 000 persone; se si svolgono su un lasso di tempo più lungo o in varie sedi devono essere esplicitamente riconoscibili come parte di un programma globale;
    c.
    sono organizzati e realizzati principalmente da operatori culturali non professionisti;
    d.
    sono accessibili al pubblico, nella misura del possibile senza barriere;
    e.
    non sono a scopo di lucro;
    f.
    dispongono di una struttura organizzativa e finanziaria adeguata.
    2 Sono d’interesse nazionale le manifestazioni e i progetti d’importanza determinante per le rispettive forme di espressione culturale o per più comunità linguistiche e culturali della Svizzera.
    Art. 5 Manifestazioni e progetti per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

    Le manifestazioni e i progetti per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale devono soddisfare i seguenti requisiti:

    a.
    contribuiscono alla sensibilizzazione, alla creazione di reti, all’ampliamento delle conoscenze o all’acquisizione di competenze relative al patrimonio culturale immateriale;
    b.
    sono rilevanti per gli enti promotori del patrimonio culturale immateriale;
    c.
    non sono a scopo di lucro;
    d.
    si fondano su solide basi specialistiche;
    e.
    dispongono di una struttura organizzativa e finanziaria adeguata.

    Sezione 4: Criteri di promozione e calcolo dei contributi

    Art. 6 Criteri di promozione

    Le manifestazioni e i progetti sono valutati secondo i seguenti criteri:

    a.
    chiarezza e plausibilità della strategia;
    b.
    qualità contenutistica e specialistica della manifestazione o del progetto.
    Art. 7 Calcolo dei contributi

    1 I contributi ammontano:

    a.
    per manifestazioni e progetti per il grande pubblico, al massimo al 20 per cento dei costi e a 200 000 franchi per manifestazione o progetto;
    b.
    per manifestazioni e progetti per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, al massimo al 50 per cento dei costi e a 100 000 franchi per manifestazione o progetto.

    2 L’attività volontaria può essere presa in considerazione come prestazione propria per il 10 per cento al massimo dei costi complessivi.

    3 I contributi possono essere concessi in forma di garanzie di deficit.

    Sezione 5: Procedura e ulteriori disposizioni

    Art. 8 Procedura

    1 L’Ufficio federale della cultura (UFC) decide circa l’erogazione dei contributi.

    2 Per l’erogazione di contributi per manifestazioni e progetti per il grande pubblico l’UFC indice annualmente un bando di concorso. Le richieste devono essere inoltrate all’UFC entro il 1° settembre.

    3 Per l’erogazione di contributi per manifestazioni e progetti per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale l’UFC può indire annualmente un bando di concorso. Può inoltre fissare una priorità tematica. L’UFC indica tale priorità tematica e il termine per l’inoltro delle richieste nel bando di concorso.

    4 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti di promozione e contenere tutte le informazioni necessarie relative ai criteri di promozione.

    5 L’UFC può concludere un contratto di prestazioni con i beneficiari di contributi finanziari. Il contratto stabilisce in particolare l’ammontare del contributo e le prestazioni che i beneficiari devono fornire.

    Art. 10 Oneri

    I beneficiari di contributi sono tenuti a:

    a.
    rendere noto il sostegno concesso dall’UFC;
    b.
    fornire all’UFC tutte le informazioni necessarie concernenti la manifestazione o il progetto sostenuto;
    c.
    comunicare senza indugio all’UFC modifiche sostanziali della manifestazione o del progetto sostenuto;
    d.
    presentare all’UFC, entro tre mesi dalla conclusione della manifestazione o del progetto, un rapporto finale e un conto di chiusura.

    Sezione 6: Disposizioni finali

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