442.129 Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore delle case editrici
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    442.129

    Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore delle case editrici

    del 13 marzo 2020 (Stato 15  aprile 2020)

    Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

    visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 20091 sulla promozione della cultura,

    ordina:

    Art. 1 Obiettivi di promozione

    Il sostegno alle case editrici ha i seguenti obiettivi:

    a.
    rafforzare le case editrici svizzere sul piano nazionale e internazionale;
    b.
    facilitare l’adeguamento delle case editrici alle esigenze tecniche ed economiche;
    c.
    rafforzare il ruolo di mediazione delle case editrici tra gli autori, le librerie e i lettori;
    d.
    valorizzare la vasta gamma di attività culturali che le case editrici svolgono accanto alla produzione dei libri, in particolare l’editing, la promozione e la ricerca;
    e.
    riconoscere il lavoro delle piccole case editrici.
    Art. 2 Requisiti di promozione

    1 Le case editrici devono soddisfare i seguenti requisiti:

    a.
    essere presenti sul mercato librario come editori indipendenti da almeno quattro anni e produrre titoli ogni anno e con regolarità;
    b.
    avere sede in Svizzera e concentrare la loro attività editoriale in Svizzera;
    c.
    avere una gestione aziendale che rispetti standard aziendali professionali;
    d.
    avere un’attività editoriale che corrisponda ad almeno il 51 per cento del proprio fatturato;
    e.
    assicurare un’attività editoriale professionale, in particolare per quanto riguarda editing, produzione, marketing e distribuzione, e disporre di una sede aziendale reperibile in modo regolare e a orari fissi;
    f.
    offrire ai loro autori condizioni contrattuali corrette, tra cui segnatamente un compenso adeguato e l’obbligo di diffusione dei titoli a spese della casa editrice.

    2 Sono escluse dalla promozione:

    a.
    le case editrici annesse a musei, università o altre istituzioni pubbliche e private e che ne sono economicamente dipendenti;
    b.
    le case editrici legate a organizzazioni religiose, politiche o ideologiche e che ne sono economicamente dipendenti;
    c.
    le case editrici di organizzazioni professionali o associazioni che pubblicano prevalentemente per i loro membri;
    d.
    le case editrici che presentano un catalogo composto per oltre il 25 per cento da pubblicazioni su commissione;
    e.
    le case editrici che presentano un catalogo composto per oltre il 25 per cento da autoedizioni.
    Art. 3 Strumenti di promozione e diritto a un sostegno

    1 Possono essere concessi:

    a.
    contributi strutturali pluriennali a case editrici la cui cifra d’affari di riferimento secondo l’articolo 5 è superiore alla soglia fissata;
    b.
    contributi d’incentivazione pluriennali a case editrici la cui cifra d’affari di riferimento secondo l’articolo 5 è inferiore alla soglia fissata.

    2 L’Ufficio federale della cultura (UFC) fissa la soglia per la scelta dello strumento di promozione di cui al capoverso 1 in funzione dei mezzi finanziari a disposizione.

    3 Non sussiste alcun diritto a un sostegno.

    Art. 4 Calcolo dei contributi, importi minimi e massimi

    1 I contributi sono calcolati moltiplicando la cifra d’affari di riferimento ponderata (art. 5 cpv. 1 e 4) con una percentuale che l’UFC determina in funzione dei mezzi finanziari a disposizione.

    2 Gli importi minimi e massimi sono i seguenti:

    a.
    per i contributi strutturali: almeno 10 000 franchi e non più di 80 000 franchi per anno civile;
    b.
    per i contributi d’incentivazione: almeno 7500 franchi e non più di 10 000 franchi per anno civile.
    Art. 5 Cifra d’affari di riferimento e sua ponderazione

    1 La base per il calcolo del sostegno finanziario di una casa editrice è la media delle sue cifre d’affari di riferimento degli ultimi quattro anni.

    2 La cifra d’affari di riferimento è il fatturato relativo esclusivamente ai generi narrativa, poesia, fumetti, libri per bambini e ragazzi, teatro e saggistica.

    3 Per la cifra d’affari di riferimento non sono presi in considerazione in particolare i libri tecnici e specialistici, le pubblicazioni scolastiche, la manualistica, i testi didattici o con intenti pedagogici, i periodici, i libri di cucina e i ricettari, le guide turistiche o naturalistiche, i libri sul benessere e la crescita personale, le partiture, le carte geografiche e gli atlanti, i dizionari e le enciclopedie, i repertori.

    4 La cifra d’affari di riferimento dell’editore sarà ponderata con il seguente moltiplicatore regionale:
    a.
    per case editrici della Svizzera tedesca: 1;
    b.
    per case editrici della Svizzera francese: 1,5;
    c.
    per case editrici della Svizzera italiana: 4.
    Art. 6 Ordine di priorità per i contributi d’incentivazione

    Se i mezzi finanziari a disposizione per i contributi d’incentivazione non sono sufficienti, l’UFC stabilisce un ordine di priorità per le case editrici in base alla quota di pubblicazioni di cui all’articolo 5 capoverso 2 presenti nel loro catalogo generale.

    Art. 7 Procedura

    1 L’UFC decide circa l’erogazione degli aiuti finanziari. Per la valutazione specialistica delle richieste può farsi coadiuvare da esperti.

    2 Indice un concorso per ogni periodo di finanziamento. La scadenza per l’inoltro di una candidatura è comunicata nel quadro del concorso.

    3 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti di promozione e contenere tutte le informazioni necessarie riguardo ai criteri di promozione.

    4 L’UFC può concludere un contratto di prestazioni con i beneficiari di aiuti finanziari. Il contratto stabilisce in particolare l’ammontare dell’aiuto finanziario e gli oneri.

    5 Il versamento dell’aiuto finanziario può avvenire in più rate. L’importo definitivo è versato nel corso dell’anno di sussidio sulla base del rendiconto dell’anno precedente, previsto dal contratto di prestazioni.

    Art. 8 Oneri

    I beneficiari di aiuti finanziari sono tenuti a:

    a.
    rendere noto il sostegno concesso dall’UFC;
    b.
    comunicare senza indugio all’UFC modifiche sostanziali concernenti la loro attività;
    c.
    presentare all’UFC ogni anno entro fine gennaio un rapporto sulle attività dell’anno precedente disciplinate dal contratto di prestazioni;
    d.
    spedire alla Biblioteca nazionale svizzera un esemplare di tutte le nuove pubblicazioni prodotte nel quadro delle loro attività editoriali.
    Art. 10 Disposizione transitoria

    Per le procedure ancora in corso al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza si applica l’ordinanza del DFI del 25 novembre 20153 concernente il regime di promozione 2016–2020 in favore delle case editrici.

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