442.130 Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione sul rafforzamento della partecipazione culturale
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    442.130

    Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione sul rafforzamento della partecipazione culturale

    del 29 ottobre 2020 (Stato 1° gennaio 2021)

    Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

    visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 20091 sulla promozione della cultura (LPCu),

    ordina:

    Sezione 1: Obiettivi di promozione

    Art. 1

    Il sostegno di progetti volti a rafforzare la partecipazione culturale ha i seguenti obiettivi:

    a.
    stimolare il confronto con la cultura e l’attività culturale del maggior numero possibile di persone e ridurre gli ostacoli alla partecipazione alla vita culturale;
    b.
    rafforzare lo scambio di sapere, la creazione di reti e il coordinamento degli attori culturali;
    c.
    approfondire le basi concettuali e statistiche volte a rafforzare la partecipazione culturale.

    Sezione 2: Principi e ambiti di promozione

    Art. 2 Principi

    1 La Confederazione può realizzare progetti propri, affidarne la realizzazione a terzi o sostenere progetti di terzi.

    2 La promozione secondo la presente ordinanza è sussidiaria ad altre disposizioni di sovvenzionamento da parte della Confederazione in ambito culturale.

    3 Non sussiste alcun diritto a un sostegno.

    Art. 3 Ambiti di promozione

    1 Sono sostenuti progetti nei seguenti ambiti:

    a.
    attività culturale e accesso alla vita culturale: promozione di una partecipazione attiva della popolazione all’attività culturale e agevolazione dell’accesso alla vita culturale;
    b.
    creazione di reti: scambio di sapere e coordinamento degli attori che s’impegnano a favore del rafforzamento della partecipazione culturale;
    c.
    basi: svolgimento di rilevazioni e ricerche e sviluppo di standard qualitativi volti a ottimizzare le misure, ampliare il sapere e acquisire competenze nell’ambito del rafforzamento della partecipazione culturale.

    2 L’Ufficio federale della cultura (UFC) affida a terzi progetti negli ambiti di cui al capoverso 1 lettere b e c.

    3 Non sono erogati contributi per la realizzazione di opere né contributi strutturali. Nell’ambito del programma ordinario delle istituzioni culturali sono sostenuti soltanto progetti che hanno carattere modello secondo l’articolo 6.

    Sezione 3: Requisiti di promozione

    Art. 4 Requisiti di promozione nel dettaglio

    I progetti di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera a devono soddisfare i seguenti requisiti:

    a.
    sono d’interesse nazionale secondo l’articolo 5 o hanno carattere modello secondo l’articolo 6;
    b.
    si rivolgono a determinati gruppi di destinatari;
    c.
    sono accessibili al pubblico;
    d.
    eventuali costi di partecipazione sono commisurati ai destinatari;
    e.
    si svolgono al di fuori dell’insegnamento scolastico regolare;
    f.
    non sono a scopo di lucro;
    g.
    si fondano su solide basi specialistiche;
    h.
    dispongono di una struttura organizzativa e finanziaria adeguata;
    i.
    i loro costi complessivi sono proporzionati rispetto al numero di destinatari.
    Art. 5 Interesse nazionale
    I progetti sono d’interesse nazionale se:
    a.
    sono di essenziale importanza per la Svizzera o per diverse comunità linguistiche e culturali della Svizzera; o
    b.
    si rivolgono a partecipanti di varie regioni linguistiche e permettono l’incontro reciproco.
    Art. 6 Carattere modello

    1 I progetti hanno carattere modello se:

    a.
    presentano impostazioni esemplari o innovative per il rafforzamento della partecipazione culturale; e
    b.
    sono trasferibili ad altre regioni, ad altri gruppi di destinatari o ad altri attori.
    2 Gli enti promotori di progetti che hanno carattere modello permettono il trasferimento di sapere sotto forma di creazione di reti, documentazione e analisi.

    Sezione 4: Criteri di promozione e ponderazione

    Art. 7

    1 I progetti di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera a sono valutati secondo i seguenti criteri:

    a.
    qualità contenutistica e specialistica;
    b.
    lancio di attività culturali proprie e indipendenti;
    c.
    coinvolgimento dei destinatari nell’impostazione del progetto;
    d.
    rilevanza per i destinatari;
    e.
    creazione di reti e cooperazioni con partner nei rispettivi ambiti.

    2 Nel decidere circa gli aiuti finanziari si ponderano i singoli criteri di promozione dando un’importanza particolare al capoverso 1 lettera b. È data priorità ai progetti che soddisfano al meglio i criteri di promozione nel loro insieme.

    Sezione 5: Procedura e ulteriori disposizioni

    Art. 8 Procedura

    1 L’UFC decide circa l’erogazione degli aiuti finanziari secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera a. Per la valutazione specialistica delle richieste può farsi coadiuvare da esperti.

    2 Indice due bandi all’anno. Le richieste di aiuti finanziari devono essere inoltrate all’UFC rispettivamente entro il 1° marzo e il 1° settembre.

    3 L’UFC può fissare una priorità tematica. Tale priorità è indicata nel bando.

    4 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti di promozione e contenere tutte le informazioni necessarie relative ai criteri di promozione.

    5 L’UFC può concludere un contratto di prestazioni con i beneficiari di aiuti finanziari. Il contratto stabilisce in particolare l’ammontare degli aiuti finanziari e le prestazioni che i beneficiari devono fornire.

    Art. 9 Finanziamento

    1 Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi e a 100 000 franchi per progetto.

    2 L’attività volontaria può essere presa in considerazione come prestazione propria per il 10 per cento al massimo dei costi complessivi.

    3 I progetti che hanno carattere modello possono essere sostenuti al massimo tre volte.

    Art. 10 Oneri

    1 I beneficiari di aiuti finanziari sono tenuti a:

    a.
    rendere noto il sostegno concesso dall’UFC;
    b.
    fornire all’UFC tutte le informazioni necessarie concernenti i progetti sostenuti;
    c.
    comunicare senza indugio all’UFC modifiche sostanziali dei progetti sostenuti;
    d.
    garantire per quanto possibile l’assenza di barriere in occasione di tutti gli eventi aperti al pubblico.

    2 Sono inoltre tenuti a presentare all’UFC, entro tre mesi dalla conclusione del progetto, un rapporto finale e un conto di chiusura.

    Sezione 6: Disposizioni finali

    Art. 11 Disposizione transitoria

    Alle procedure ancora in corso al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza si applica l’ordinanza del DFI del 25 novembre 20152 concernente il regime di promozione 2016–2020 sul rafforzamento della partecipazione culturale.

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