Art. 1
Il programma Gioventù e Musica (G+M) si propone di avvicinare bambini e giovani all’attività musicale e promuovere così globalmente la loro crescita e il loro sviluppo.
442.131
del 29 ottobre 2020 (Stato 11 marzo 2021)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 20091 sulla promozione della cultura (LPCu),
ordina:
1 RS 442.1
Il programma Gioventù e Musica (G+M) si propone di avvicinare bambini e giovani all’attività musicale e promuovere così globalmente la loro crescita e il loro sviluppo.
1 Non sussiste alcun diritto a un sostegno.
2 Sono sostenuti:
1 Per ottenere un certificato di monitore G+M, occorre concludere con successo i seguenti tre moduli di formazione:
2 L’Ufficio federale della cultura (UFC) definisce i requisiti per le organizzazioni che svolgono i moduli e quelli relativi al contenuto e alla durata dei moduli.
3 Chi è in possesso di qualifiche equivalenti può essere dispensato dai moduli in campo musicale o pedagogico. L’UFC stabilisce quali formazioni sono considerate equivalenti.
1 Possono assolvere la formazione di monitore G+M le persone che sono:
2 L’UFC stabilisce i requisiti che una persona deve soddisfare per essere considerata idonea a condurre corsi e campi.
1 La segreteria G+M decide in merito all’ammissione dei candidati alla formazione di monitore G+M e a un’eventuale dispensa dai moduli di formazione secondo l’articolo 3 capoverso 3. Per la valutazione tecnica la segreteria G+M si avvale di esperti.
2 Le richieste di ammissione alla formazione di monitore G+M possono essere presentate all’UFC in qualsiasi momento.
3 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti di cui all’articolo 4.
1 I monitori G+M sono tenuti ad assolvere una formazione continua ogni tre anni.
2 L’UFC definisce i requisiti per le organizzazioni che svolgono la formazione continua e quelli relativi al contenuto e alla durata della formazione continua.
1 L’UFC può assegnare agli enti promotori un contributo unico per l’istituzione di corsi di formazione e formazione continua.
2 La segreteria G+M decide in merito all’erogazione dei contributi.
1 Il modulo di base e la giornata obbligatoria di formazione continua sono organizzati dalla segreteria G+M. Per i monitori G+M la partecipazione a questi moduli è gratuita.
2 L’UFC può contribuire ai costi per la partecipazione a moduli di formazione e formazione continua proposti da terzi che soddisfino i requisiti stabiliti dall’UFC secondo l’articolo 3 capoverso 2 o secondo l’articolo 6 capoverso 2.
3 L’UFC partecipa ai costi di formazione e formazione continua fino al 70 per cento, ma al massimo con un importo di 200 franchi per partecipante e per giornata di formazione.
4 La segreteria G+M decide in merito all’erogazione dei contributi.
La segreteria G+M può sospendere o revocare il riconoscimento quale monitore G+M se:
1 È considerato corso G+M una sequenza d’insegnamento da 10 a 20 lezioni impartita a cadenza regolare nell’arco di sei mesi.
2 Una lezione dura 45 minuti.
3 I corsi G+M si svolgono in Svizzera o nel Liechtenstein.
4 A un corso G+M devono partecipare almeno cinque bambini o giovani.
5 Per i corsi a cui partecipano bambini e giovani con un maggiore bisogno di custodia o con esigenze pedagogiche particolari, l’UFC può nel caso specifico prevedere eccezioni ai capoversi 1, 2 e 4.
1 È considerato campo G+M un blocco d’insegnamento impartito nell’ambito della vita comunitaria in un campo di una durata compresa tra 2 e 7 giorni.
2 Devono essere impartite almeno cinque lezioni al giorno, della durata di 45 minuti ciascuna.
3 I campi G+M si svolgono in Svizzera o nel Liechtenstein. La segreteria G+M può autorizzare eccezioni, segnatamente se in Svizzera non sono disponibili alloggi adeguati.
4 A un campo G+M devono partecipare almeno dieci bambini o giovani.
5 Per i campi a cui partecipano bambini e giovani con un maggiore bisogno di custodia o con esigenze pedagogiche particolari, l’UFC può in singoli casi prevedere eccezioni ai capoversi 1, 2 e 4.
1 Chi intende proporre corsi o campi G+M (ente promotore) deve:
2 Le scuole di musica e le scuole possono ricevere contributi soltanto per corsi e campi che si tengono al di fuori del normale orario scolastico.2
2 La correzione dell’11 mar. 2021 concerne soltanto il testo francese (RU 2021 141).
1 La partecipazione ai corsi e ai campi G+M è aperta a tutti i bambini e giovani domiciliati in Svizzera o nel Liechtenstein o di nazionalità svizzera o del Liechtenstein.
2 L’offerta è destinata a bambini e giovani che, nell’anno di svolgimento del corso o del campo, hanno un’età compresa tra i 4 e i 25 anni.
1 Per lo svolgimento di un corso G+M è necessaria la presenza di almeno un monitore G+M certificato.
2 L’UFC stabilisce il numero delle altre persone maggiorenni preposte alla custodia.
1 La segreteria G+M decide in merito all’erogazione dei contributi.
2 Gli enti promotori devono presentare le richieste di contributi all’UFC. La segreteria G+M stabilisce i termini d’inoltro.
3 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti.
4 L’UFC stabilisce l’ammontare dei contributi e può fissare un numero massimo di decisioni positive per ente promotore e anno civile.
5 I contributi, unitamente a quelli dei partecipanti, degli enti promotori e di terzi, possono coprire al massimo i costi dei corsi e dei campi.
Se le richieste degli enti promotori superano i mezzi finanziari disponibili, l’UFC procede secondo l’ordine di priorità seguente:
1 La segreteria G+M adempie i compiti secondo la presente ordinanza.
2 È incaricata in particolare dello svolgimento degli affari operativi e della concessione dei contributi del programma G+M.
1 L’UFC nomina la segreteria G+M in considerazione della legislazione sugli acquisti pubblici della Confederazione.
2 L’UFC conclude un contratto di prestazioni con la segreteria G+M.
Alle richieste presentate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza si applica l’ordinanza del DFI del 25 novembre 20153 concernente il regime di promozione 2016–2020 in favore del programma Gioventù e Musica.
3 [RU 2015 5631]
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
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