442.131 Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore del programma Gioventù e Musica
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    442.131

    Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore del programma Gioventù e Musica

    del 29 ottobre 2020 (Stato 11  marzo 2021)

    Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

    visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 20091 sulla promozione della cultura (LPCu),

    ordina:

    Sezione 1: Obiettivi di promozione

    Art. 1

    Il programma Gioventù e Musica (G+M) si propone di avvicinare bambini e giovani all’attività musicale e promuovere così globalmente la loro crescita e il loro sviluppo.

    Sezione 2: Principio e ambiti di promozione

    Art. 2

    1 Non sussiste alcun diritto a un sostegno.

    2 Sono sostenuti:

    a.
    la formazione e la formazione continua dei monitori G+M;
    b.
    lo svolgimento di corsi e campi G+M per bambini e giovani.

    Sezione 3: Formazione e formazione continua dei monitori G+M

    Art. 3 Formazione di monitore G+M

    1 Per ottenere un certificato di monitore G+M, occorre concludere con successo i seguenti tre moduli di formazione:

    a.
    un modulo di base;
    b.
    un modulo in campo musicale;
    c.
    un modulo in campo pedagogico.

    2 L’Ufficio federale della cultura (UFC) definisce i requisiti per le organizzazioni che svolgono i moduli e quelli relativi al contenuto e alla durata dei moduli.

    3 Chi è in possesso di qualifiche equivalenti può essere dispensato dai moduli in campo musicale o pedagogico. L’UFC stabilisce quali formazioni sono considerate equivalenti.

    Art. 4 Requisiti per l’ammissione alla formazione

    1 Possono assolvere la formazione di monitore G+M le persone che sono:

    a.
    maggiorenni;
    b.
    domiciliate in Svizzera o nel Liechtenstein o di nazionalità svizzera o del Liechtenstein; e
    c.
    idonee a condurre corsi e campi.

    2 L’UFC stabilisce i requisiti che una persona deve soddisfare per essere considerata idonea a condurre corsi e campi.

    Art. 5 Procedura di ammissione alla formazione

    1 La segreteria G+M decide in merito all’ammissione dei candidati alla formazione di monitore G+M e a un’eventuale dispensa dai moduli di formazione secondo l’articolo 3 capoverso 3. Per la valutazione tecnica la segreteria G+M si avvale di esperti.

    2 Le richieste di ammissione alla formazione di monitore G+M possono essere presentate all’UFC in qualsiasi momento.

    3 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti di cui all’articolo 4.

    Art. 6 Formazione continua

    1 I monitori G+M sono tenuti ad assolvere una formazione continua ogni tre anni.

    2 L’UFC definisce i requisiti per le organizzazioni che svolgono la formazione continua e quelli relativi al contenuto e alla durata della formazione continua.

    Art. 8 Contributi per la partecipazione a moduli di formazione e formazione continua

    1 Il modulo di base e la giornata obbligatoria di formazione continua sono organizzati dalla segreteria G+M. Per i monitori G+M la partecipazione a questi moduli è gratuita.

    2 L’UFC può contribuire ai costi per la partecipazione a moduli di formazione e formazione continua proposti da terzi che soddisfino i requisiti stabiliti dall’UFC secondo l’articolo 3 capoverso 2 o secondo l’articolo 6 capoverso 2.

    3 L’UFC partecipa ai costi di formazione e formazione continua fino al 70 per cento, ma al massimo con un importo di 200 franchi per partecipante e per giornata di formazione.

    4 La segreteria G+M decide in merito all’erogazione dei contributi.

    Art. 9 Sospensione e revoca del certificato

    La segreteria G+M può sospendere o revocare il riconoscimento quale monitore G+M se:

    a.
    la persona interessata trasgredisce agli obblighi contenuti nella presente ordinanza;
    b.
    sussistono dubbi circa l’idoneità della persona interessata al ruolo di monitore G+M.

    Sezione 4: Corsi e campi G+M

    Art. 10 Corsi G+M

    1 È considerato corso G+M una sequenza d’insegnamento da 10 a 20 lezioni impartita a cadenza regolare nell’arco di sei mesi.

    2 Una lezione dura 45 minuti.

    3 I corsi G+M si svolgono in Svizzera o nel Liechtenstein.

    4 A un corso G+M devono partecipare almeno cinque bambini o giovani.

    5 Per i corsi a cui partecipano bambini e giovani con un maggiore bisogno di custodia o con esigenze pedagogiche particolari, l’UFC può nel caso specifico prevedere eccezioni ai capoversi 1, 2 e 4.

    Art. 11 Campi G+M

    1 È considerato campo G+M un blocco d’insegnamento impartito nell’ambito della vita comunitaria in un campo di una durata compresa tra 2 e 7 giorni.

    2 Devono essere impartite almeno cinque lezioni al giorno, della durata di 45 minuti ciascuna.

    3 I campi G+M si svolgono in Svizzera o nel Liechtenstein. La segreteria G+M può autorizzare eccezioni, segnatamente se in Svizzera non sono disponibili alloggi adeguati.

    4 A un campo G+M devono partecipare almeno dieci bambini o giovani.

    5 Per i campi a cui partecipano bambini e giovani con un maggiore bisogno di custodia o con esigenze pedagogiche particolari, l’UFC può in singoli casi prevedere eccezioni ai capoversi 1, 2 e 4.

    Art. 12 Ente promotore

    1 Chi intende proporre corsi o campi G+M (ente promotore) deve:

    a.
    essere una persona giuridica di diritto privato o pubblico;
    b.
    essere costituito secondo il diritto svizzero o del Liechtenstein;
    c.
    avere la propria sede in Svizzera o nel Liechtenstein.

    2 Le scuole di musica e le scuole possono ricevere contributi soltanto per corsi e campi che si tengono al di fuori del normale orario scolastico.2

    2 La correzione dell’11 mar. 2021 concerne soltanto il testo francese (RU 2021 141).

    Art. 13 Partecipazione

    1 La partecipazione ai corsi e ai campi G+M è aperta a tutti i bambini e giovani domiciliati in Svizzera o nel Liechtenstein o di nazionalità svizzera o del Liechtenstein.

    2 L’offerta è destinata a bambini e giovani che, nell’anno di svolgimento del corso o del campo, hanno un’età compresa tra i 4 e i 25 anni.

    Art. 14 Condizioni di custodia

    1 Per lo svolgimento di un corso G+M è necessaria la presenza di almeno un monitore G+M certificato.

    2 L’UFC stabilisce il numero delle altre persone maggiorenni preposte alla custodia.

    Art. 15 Procedura per contributi ai corsi e ai campi G+M

    1 La segreteria G+M decide in merito all’erogazione dei contributi.

    2 Gli enti promotori devono presentare le richieste di contributi all’UFC. La segreteria G+M stabilisce i termini d’inoltro.

    3 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti.

    4 L’UFC stabilisce l’ammontare dei contributi e può fissare un numero massimo di decisioni positive per ente promotore e anno civile.

    5 I contributi, unitamente a quelli dei partecipanti, degli enti promotori e di terzi, possono coprire al massimo i costi dei corsi e dei campi.

    Art. 16 Ordine di priorità

    Se le richieste degli enti promotori superano i mezzi finanziari disponibili, l’UFC procede secondo l’ordine di priorità seguente:

    a.
    contingenti per ognuna delle quattro regioni linguistiche della Svizzera;
    b.
    contingenti per discipline musicali;
    c.
    contingenti per età dei partecipanti.

    Sezione 5: Segreteria G+M

    Art. 17 Compiti

    1 La segreteria G+M adempie i compiti secondo la presente ordinanza.

    2 È incaricata in particolare dello svolgimento degli affari operativi e della concessione dei contributi del programma G+M.

    Art. 18 Nomina e contratto di prestazioni

    1 L’UFC nomina la segreteria G+M in considerazione della legislazione sugli acquisti pubblici della Confederazione.

    2 L’UFC conclude un contratto di prestazioni con la segreteria G+M.

    Sezione 6: Disposizioni finali

    Art. 19 Disposizione transitoria

    Alle richieste presentate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza si applica l’ordinanza del DFI del 25 novembre 20153 concernente il regime di promozione 2016–2020 in favore del programma Gioventù e Musica.

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