Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina la concessione di aiuti finanziari da parte della Fondazione Pro Helvetia (Pro Helvetia) a terzi che ne fanno richiesta per la realizzazione di progetti.
2 Essa non è applicabile a progetti legati a programmi e iniziative propri di Pro Helvetia realizzati nei limiti delle risorse destinate a tale scopo dal Consiglio di fondazione; questi progetti sono disciplinati nel regolamento sulle competenze di Pro Helvetia di cui all’articolo 2 capoverso 3 lettera j del regolamento interno del 22 ottobre 20202 della Fondazione Pro Helvetia.