442.132.2 Ordinanza sui sussidi di Pro Helvetia
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    442.132.2

    Ordinanza del Consiglio di fondazione della Fondazione Pro Helvetia sui sussidi

    (Ordinanza sui sussidi di Pro Helvetia)

    del 22 ottobre 2020 (Stato 1° dicembre 2020)

    Il Consiglio di fondazione della Fondazione Pro Helvetia,

    visto l’articolo 34 capoverso 5 lettera i della legge dell’11 dicembre 20091 sulla promozione della cultura,

    ordina:

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Oggetto

    1 La presente ordinanza disciplina la concessione di aiuti finanziari da parte della Fondazione Pro Helvetia (Pro Helvetia) a terzi che ne fanno richiesta per la realizzazione di progetti.

    2 Essa non è applicabile a progetti legati a programmi e iniziative propri di Pro Helvetia realizzati nei limiti delle risorse destinate a tale scopo dal Consiglio di fondazione; questi progetti sono disciplinati nel regolamento sulle competenze di Pro Helvetia di cui all’articolo 2 capoverso 3 lettera j del regolamento interno del 22 ottobre 20202 della Fondazione Pro Helvetia.

    Art. 3 Categorie di aiuti finanziari

    Pro Helvetia promuove la creazione artistica e culturale in particolare mediante:

    a.
    sussidi per la realizzazione di opere;
    b.
    sussidi per la realizzazione di mandati;
    c.
    sussidi per la realizzazione di progetti.

    Sezione 2: Condizioni

    Art. 4 Criteri di idoneità e priorità

    1 Pro Helvetia sostiene progetti legati alla creazione artistica e culturale professionale contemporanea che:

    a.
    promuovono lo sviluppo, la realizzazione e la diffusione di opere;
    b.
    promuovono gli scambi culturali in Svizzera e all’estero;
    c.
    diffondono la creazione artistica e culturale professionale svizzera all’estero; oppure
    d.
    sono particolarmente atti a fornire nuovi stimoli artistici e culturali.

    2 Pro Helvetia promuove progetti che:

    a.
    hanno un legame con la Svizzera;
    b.
    sono d’interesse nazionale; e
    c.
    beneficiano di un finanziamento adeguato di terzi.

    3 Pro Helvetia sostiene prioritariamente i progetti legati alla creazione artistica e culturale contemporanea che maggiormente rispondono ai seguenti criteri di qualità e di efficacia:

    a.
    il progetto si distingue per la sua notevole originalità e competenza specialistica, per la sua rilevanza sociale e contenutistica;
    b.
    il progetto vanta un rapporto equilibrato tra risorse impiegate ed effetti.
    Art. 5 Legame con la Svizzera e interesse nazionale

    1 Un legame con la Svizzera è dato in particolare se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

    a.
    l’opera o il progetto è creato, sviluppato o realizzato da artisti e operatori culturali che:
    1.
    hanno la cittadinanza svizzera o di cui è accertato il domicilio stabile in Svizzera, e
    2.
    partecipano regolarmente sul piano artistico a manifestazioni di rilievo in Svizzera;
    b.
    l’opera o il progetto è creato, sviluppato o realizzato da gruppi indipendenti o da istituzioni culturali che:
    1.
    hanno il loro luogo di creazione in Svizzera, e
    2.
    operano regolarmente a livello pubblico in Svizzera;
    c.
    il progetto comprende opere di artisti, operatori culturali, gruppi o istituzioni culturali ai sensi della lettera a o b.

    2 Un interesse nazionale è dato in particolare se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

    a.
    gli artisti e gli operatori culturali coinvolti nel progetto sono regolarmente in programmazione o presentati in altre regioni linguistiche della Svizzera o all’estero da istituzioni artistiche e culturali riconosciute sul piano sovraregionale, e il progetto in questione ha una risonanza sovraregionale;
    b.
    il potenziale artistico di un artista emergente è tale da lasciar presagire una carriera artistica nazionale o internazionale;
    c.
    il progetto contribuisce in misura sostanziale allo sviluppo della creazione artistica e culturale nonché alla sua diffusione;
    d.
    il progetto assume un’importanza sostanziale per lo scambio tra le regioni linguistiche.
    Art. 6 Esclusione dal sostegno

    1 Non sono concessi aiuti finanziari se è data una delle seguenti condizioni:

    a.
    il progetto o la parte del progetto per cui è richiesto un sostegno a Pro Helvetia è già sostenuto da un altro organo della Confederazione;
    b.
    il progetto fa parte di un curriculo scolastico o universitario oppure di una formazione di base o continua;
    c.
    la concezione, l’elaborazione e lo svolgimento di un progetto non necessitano di un sostegno finanziario di Pro Helvetia.

    2 Pro Helvetia non concede aiuti finanziari né per i costi per infrastrutture e attrezzature, né per l’esercizio di istituzioni culturali.

    Sezione 3: Procedura

    Art. 7 Richieste

    1 Le richieste devono essere presentate a Pro Helvetia tramite l’apposito portale elettronico.

    2 Le richieste devono essere presentate conformemente alle indicazioni contenute nelle Guide per i richiedenti sul portale elettronico. Esse devono comprendere almeno:

    a.
    indicazioni su tutte le persone coinvolte in misura sostanziale nel progetto;
    b.
    una descrizione del progetto sotto il profilo concettuale e organizzativo;
    c.
    il luogo e la data dell’esecuzione pubblica, della pubblicazione o della presentazione;
    d.
    un elenco dei costi e un piano di finanziamento dettagliati, incluse informazioni su tutte le richieste di finanziamento a terzi;
    e.
    l’indicazione dell’ammontare del sussidio richiesto a Pro Helvetia e dei motivi della sua necessità.

    3 La Segreteria di Pro Helvetia può chiedere l’invio di ulteriori documenti necessari per il trattamento della richiesta.

    Art. 8 Non entrata nel merito

    1 La Segreteria di Pro Helvetia non entra nel merito di una richiesta se:

    a.
    la richiesta non risponde manifestamente ai criteri di idoneità di cui all’arti­colo 4;
    b.
    sussiste un motivo di esclusione ai sensi dell’articolo 6;
    c.
    la richiesta non è completa ai sensi dell’articolo 7; oppure
    d.
    la richiesta non è stata presentata entro il termine previsto dal bando di concorso del progetto o dalla Guida per i richiedenti.

    2 La decisione di non entrata nel merito è comunicata al richiedente senza prescrizione formale dalla Segreteria di Pro Helvetia.

    3 Dopo avere ricevuto la comunicazione, il richiedente può esigere un dispositivo di decisione impugnabile.

    4 Per la redazione del dispositivo di decisione, Pro Helvetia può riscuotere un emolumento secondo l’ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 settembre 20043 (OgeEm).

    Art. 9 Termini per la decisione

    1 Le decisioni in merito a richieste trattate da una giuria sono prese entro quattro mesi dopo la scadenza del termine per la presentazione della richiesta pubblicato nella rispettiva Guida per i richiedenti.

    2 Per tutte le altre richieste valgono i termini seguenti:

    a.
    richieste di sussidi fino a 25 000 franchi: otto settimane dalla presentazione della richiesta;
    b.
    richieste di sussidi superiori a 25 000 franchi e fino a 50 000 franchi: quattro mesi dalla presentazione della richiesta;
    c.
    richieste di sussidi superiori a 50 000 franchi: quattro mesi dopo la scadenza del termine per la presentazione della richiesta pubblicato nelle Guide per i richiedenti.

    3 Se i termini non possono essere rispettati in seguito a un lavoro di verifica straordinario oppure a causa di altre circostanze eccezionali, la Segreteria comunica al richiedente la data per la quale è prevista la decisione.

    Art. 10 Decisioni

    1 Le decisioni in merito a richieste trattate da una giuria sono prese dal direttore di Pro Helvetia su proposta della stessa giuria.

    2 Le decisioni in merito ad altre richieste sono prese, a seconda dell’ammontare del sussidio richiesto (in caso di contratti di prestazioni pluriennali è determinante l’ammon­tare del sussidio annuo richiesto), dai seguenti organi:

    a.
    richieste di sussidi annui fino a 25 000 franchi: dalla divisione competente, fatta salva la lettera c;
    b.
    richieste di sussidi annui superiori a 25 000 franchi e fino a 50 000 franchi: dal responsabile del settore competente;
    c.
    richieste di sussidi annui fino a 50 000 franchi che riguardano più di due divisioni o progetti interdisciplinari: dal responsabile del settore competente;
    d.
    richieste di sussidi superiori a 50 000 franchi: dal direttore su proposta della Commissione di esperti.

    3 Le decisioni del direttore possono divergere dalle proposte della Commissione di esperti o dalle raccomandazioni di una giuria soltanto se:

    a.
    il progetto viola disposizioni normative;
    b.
    il progetto è contrario agli obiettivi strategici del Consiglio federale o del Consiglio di fondazione;
    c.
    il progetto non soddisfa i criteri di sostegno;
    d.
    i mezzi finanziari delle divisioni interessate sono esauriti; oppure
    e.
    il progetto potrebbe arrecare un danno notevole a Pro Helvetia.

    4 In caso di circostanze nuove o sostanzialmente mutate in un secondo momento, è possibile chiedere un riesame della richiesta. In linea di principio non sussiste alcun diritto a un tale riesame.

    Art. 11 Comunicazione della decisione

    1 La decisione è comunicata al richiedente senza prescrizione formale dalla divisione competente di Pro Helvetia.

    2 Dopo avere ricevuto la comunicazione, il richiedente può esigere un dispositivo di decisione impugnabile.

    3 Per la redazione del dispositivo di decisione, Pro Helvetia può riscuotere un emolumento secondo l’OgeEm4.

    Art. 12 Versamento dei sussidi

    1 I sussidi sono versati a progetto concluso sulla base del rapporto finale e del conto finale.

    2 Su richiesta dei beneficiari può essere versato un anticipo pari fino all’80 per cento del sussidio.

    3 In caso di contratti e convenzioni di prestazioni pluriennali, le modalità di versamento sono definite nel contratto stesso.

    Art. 13 Obblighi dei beneficiari dei sussidi

    1 I beneficiari dei sussidi sono obbligati a:

    a.
    comunicare senza indugio modifiche sostanziali del progetto alla Segreteria di Pro Helvetia;
    b.
    fornire in qualsiasi momento, su richiesta della Segreteria di Pro Helvetia, informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori;
    c.
    pubblicizzare il sostegno ottenuto da Pro Helvetia secondo le indicazioni contenute nella decisione di Pro Helvetia;
    d.
    entro sei mesi dalla conclusione del progetto, presentare, tramite il portale elettronico di Pro Helvetia, un rapporto finale e un conto finale completo.

    2 Pro Helvetia può esigere documenti che attestino la realizzazione del progetto nonché giustificativi e precisazioni in merito al conto finale.

    Art. 14 Scadenza del diritto al sostegno e restituzione dei sussidi

    Il diritto al sussidio decade e i sussidi versati devono essere rimborsati integralmente o parzialmente se:

    a.
    i sussidi sono stati concessi in violazione di disposizioni di legge o indebitamente sulla base di indicazioni false o incomplete;
    b.
    gli obblighi di cui all’articolo 13 non sono stati osservati; oppure
    c.
    le parti del progetto determinanti per l’ottenimento del sussidio non sono state realizzate o lo sono state in misura insufficiente, oppure sono state realizzate in un modo sostanzialmente diverso rispetto a quanto esposto nella richiesta presentata.

    Sezione 4: Disposizioni finali

    Art. 16 Disposizione transitoria

    Le richieste non ancora evase al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono trattate secondo il diritto previgente.

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