442.133 Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore del programma «Giovani Talenti Musica»
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    442.133

    Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore del programma «Giovani Talenti Musica»

    del 15 giugno 2022 (Stato 1° agosto 2022)

    Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

    visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 20091 sulla promozione della cultura,

    ordina:

    Sezione 1: Obiettivi e ambiti di promozione

    Art. 1 Obiettivi di promozione

    1 Il programma della Confederazione «Giovani Talenti Musica» è finalizzato all’identificazione precoce di bambini e giovani dotati di capacità e potenzialità musicali superiori alla media e alla loro promozione mirata e duratura in base alle loro esigenze individuali.

    2 Il programma ha lo scopo di coordinare e interconnettere la promozione dei talenti musicali in Svizzera e concedere contributi a bambini e giovani musicalmente dotati (talenti) per permettere loro di fruire di questa promozione.

    Art. 2 Principio e ambiti di promozione

    1 Non sussiste alcun diritto a un sostegno.

    2 La Confederazione accorda aiuti finanziari ai Cantoni per:

    a.
    la concessione di contributi ai talenti;
    b.
    il sostegno di offerte di promozione dei talenti;
    c.
    lo svolgimento di compiti amministrativi correlati alla concessione dei contributi ai talenti.

    3 La Confederazione accorda ai Cantoni un aiuto finanziario unico per lo sviluppo di un programma di promozione dei talenti.

    Sezione 2: Condizioni di promozione

    Art. 3 Requisiti per i Cantoni

    1 Il Cantone può richiedere gli aiuti finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2, se:

    a.
    dispone di un programma di promozione dei talenti secondo l’articolo 4;
    b.
    prevede una procedura per la concessione di contributi ai talenti;
    c.
    dispone di un servizio di coordinamento per l’attuazione del programma «Giovani Talenti Musica».

    2 Il Cantone può richiedere l’aiuto finanziario di cui all’articolo 2 capoverso 3 per sviluppare un programma di promozione dei talenti.

    Art. 4 Requisiti per il programma cantonale di promozione dei talenti

    Il programma cantonale di promozione dei talenti deve soddisfare le condizioni seguenti:

    a.
    è costituto da offerte di promozione strutturate in modo curricolare e coordinate tra loro di fornitori di prestazioni specializzati nella formazione musicale ai quattro livelli di promozione seguenti:
    1.
    livello Base,
    2.
    livello Avanzato I,
    3.
    livello Avanzato II,
    4.
    livello «Pre-College»;
    b.
    è aperto ai giovani talenti;
    c.
    garantisce ai talenti pari opportunità di accesso, in particolare in relazione alla loro origine geografica e sociale;
    d.
    propone soluzioni adeguate alle esigenze per coprire i diversi stili e le diverse discipline musicali;
    e.
    prevede agevolazioni scolastiche per i talenti.
    Art. 5 Requisiti per i fornitori di prestazioni

    1 Nel quadro dei programmi cantonali di promozione dei talenti, i fornitori di prestazioni devono proporre offerte ai livelli di promozione di cui all’articolo 4 lettera a.

    2 Deve trattarsi di persone giuridiche con sede in Svizzera. In casi eccezionali motivati, per la fornitura delle prestazioni richieste ci si può avvalere anche di persone fisiche. Il Cantone determina i fornitori di prestazioni.

    Art. 6 Condizioni per i contributi dei Cantoni ai talenti

    1 Bambini e giovani possono beneficiare di un contributo, se:

    a.
    sulla base della loro predisposizione per la musica sono riconosciuti come talenti dal Cantone;
    b.
    hanno almeno 4 e non più di 25 anni;
    c.
    sono cittadini svizzeri o hanno il loro domicilio in Svizzera.

    2 Il riconoscimento come talento deve essere documentato e motivato e fondarsi sulla raccomandazione di un organo indipendente di esperti in promozione di talenti.

    3 La raccomandazione dell’organo di esperti include l’attribuzione del talento a uno dei livelli di promozione di cui all’articolo 4 lettera a.

    Sezione 3: Procedura e calcolo

    Art. 7 Procedura per gli aiuti finanziari

    1 L’Ufficio federale della cultura (UFC) decide sulla concessione degli aiuti finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2. Nella domanda devono essere in particolare fornite le informazioni seguenti:

    a.
    organizzazione e compiti del servizio di coordinamento;
    b.
    nome dei fornitori di prestazioni e genere di collaborazione;
    c.
    descrizione delle offerte per i diversi livelli di promozione e per i diversi stili e le diverse discipline musicali;
    d.
    composizione dell’organo di esperti in promozione di talenti;
    e.
    disposizioni adottate per garantire ai talenti pari opportunità di accesso al programma cantonale di promozione dei talenti;
    f.
    procedura prevista per garantire la qualità del programma cantonale di promozione dei talenti;
    g.
    indicazione dei rimedi giuridici cantonali contro le decisioni prese, conformemente all’articolo 10.

    2 L’UFC decide sulla concessione dell’aiuto finanziario di cui all’articolo 2 capoverso 3. Nella domanda devono essere fornite in particolare le informazioni seguenti:

    a.
    dichiarazione d’intenti del Cantone sullo sviluppo di un programma di promozione dei talenti;
    b.
    tappe della pianificazione e scadenze;
    c.
    attori coinvolti e loro competenze.

    3 Le domande possono essere presentate in ogni momento.

    Art. 8 Calcolo degli aiuti finanziari

    1 Gli aiuti finanziari della Confederazione ai Cantoni sono stabiliti per un periodo di promozione.

    2 Sono calcolati secondo una chiave di ripartizione fondata sui seguenti tre indicatori a ciascuno dei quali è applicata una ponderazione semplice:

    a.
    popolazione residente permanente per Cantone;
    b.
    popolazione residente permanente di età tra i 0 e i 19 anni per Cantone;
    c.
    numero di iscritti alle diverse discipline nelle scuole di musica per Cantone.

    3 L’UFC può stabilire un importo di base per il calcolo degli aiuti finanziari.

    Art. 9 Impiego degli aiuti finanziari

    1 Il Cantone impiega gli aiuti finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 di cui dispone ogni anno come segue:

    a.
    per contributi ai talenti: almeno il 50 per cento;
    b.
    per il sostegno a offerte di fornitori di prestazioni: al massimo il 40 per cento, in ogni caso non più della somma delle quote di partecipazione del Cantone e dei Comuni a queste offerte;
    c.
    per compiti correlati alla concessione dei contributi ai talenti, in particolare per il lavoro degli esperti in promozione di talenti: al massimo il 10 per cento.

    2 La quota della Confederazione di cui al capoverso 1 lettera b non deve sostituire sussidi già in essere.

    Art. 10 Procedura per la concessione di contributi dei Cantoni ai talenti

    1 Il Cantone decide sulla concessione di contributi ai talenti.

    2 La responsabilità è del Cantone in cui risiede il talento o, in caso di un cittadino svizzero residente all’estero, del Cantone in cui ha sede il fornitore di prestazioni.

    3 La concessione avviene annualmente.

    4 Il Cantone deve prevedere rimedi giuridici contro le sue decisioni.

    Art. 11 Calcolo dei contributi dei Cantoni ai talenti

    1 Gli importi per talento e anno ammontano a:

    a.
    livello Base: 1000 franchi;
    b.
    livello Avanzato I: 1500 franchi;
    c.
    livello Avanzato II: 2000 franchi;
    d.
    livello «Pre-College»: 2500 franchi.

    2 Se in ragione del numero di giovani talenti riconosciuti i contributi necessari eccedono i mezzi a disposizione, il Cantone stabilisce un ordine di priorità.

    Art. 12 Contratto di prestazioni tra Confederazione e Cantone

    1 L’UFC stipula un contratto di prestazioni con il Cantone. Nel contratto sono stabiliti in particolare l’importo e l’impiego degli aiuti finanziari e le prestazioni che devono essere fornite.

    2 Il Cantone riferisce all’UFC sulla concessione dei contributi ai talenti entro il 31 ottobre di ogni anno.

    3 Il contratto di prestazioni tra la Confederazione e il Cantone è valido per la durata di un periodo di promozione.

    Art. 13 Servizio di coordinamento

    1 Il servizio di coordinamento ha i compiti seguenti:

    a.
    è l’interlocutore dell’UFC per l’attuazione del programma «Giovani Talenti Musica»;
    b.
    versa i contributi ai talenti;
    c.
    rileva i dati personali necessari per la gestione del programma e li mette a disposizione dell’UFC in forma anonimizzata; il nome e l’indirizzo dei talenti sono impiegati esclusivamente per il versamento dei contributi.

    2 Il Cantone definisce l’organizzazione del servizio di coordinamento.

    Sezione 4: Entrata in vigore

    Art. 14

    La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2022.

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