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    451.1

    Ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio

    (OPN)

    del 16 gennaio 1991 (Stato 1° giugno 2017)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 26 della legge federale del 1° luglio 19661 sulla protezione della na­tura e del paesaggio (LPN); visto l’articolo 44 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 19832 sulla prote­zione dell’ambiente (LPAmb); in esecuzione della Convenzione del 19 settembre 19793 per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa,4

    ordina:

    1 RS 451

    2 RS 814.01

    3 RS 0.455

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1869).

    Sezione 1: Protezione della natura, protezione del paesaggio e conservazione dei monumenti storici nell’adempimento dei compiti della Confederazione5

    5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

    Art. 16 Principio

    Nell’adempimento dei compiti della Confederazione giusta l’articolo 2 LPN e nell’elaborazione e nella modificazione di testi legali nonché di concezioni e piani set­to­riali (art. 13 della LF del 22 giu. 19797 sulla pianificazione del ter­rito­rio), le competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni tengono conto delle esigenze della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conser­vazione dei monumenti storici.

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

    7 RS 700

    Art. 2 Collaborazione degli organi incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici8

    1 L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)9, l’Ufficio federale della cultura (UFC) e l’Ufficio federale delle strade (USTRA)10 sono a dispo­sizione delle competenti autorità incaricate di adempiere i compiti della Confedera­zione per consulenza.

    2 Le competenti autorità della Confederazione chiedono un parere tecnico ai Cantoni nel caso di progetti che costituiscono compiti della Confederazione giusta l’artico­lo 2 LPN. La collaborazione dell’UFAM, dell’UFC e dell’USTRA è retta dall’articolo 3 capo­verso 4 LPN.11

    3 I Cantoni si assicurano la collaborazione dei loro organi incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici nell’adempimento dei compiti che incombono loro giusta l’articolo 1.12

    4 L’UFAM, l’UFC e l’USTRA (cpv. 2) e gli organi cantonali incaricati della prote­zione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monu­menti storici (cpv. 3) determinano nell’ambito della loro collaborazione se è necessa­rio richiedere giusta l’articolo 7 LPN una perizia della commissione federale com­petente (art. 23 cpv. 2).13

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

    9 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    10 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

    11 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

    12 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

    13 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

    Art. 314

    14 Abrogato dal n. I dell’O del 18 dic. 1995, con effetto dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

    Sezione 2: Sostegno accordato dalla Confederazione alla protezione della natura, alla protezione del paesaggio e alla conservazione dei monumenti storici15

    15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

    Art. 416 Aiuti finanziari globali

    1 Gli aiuti finanziari per misure volte a conservare oggetti meritevoli di protezione secondo l’articolo 13 LPN sono concessi globalmente in virtù di un accordo programmatico.

    2 Oggetto dell’accordo programmatico sono in particolare:

    a.
    gli obiettivi programmatici strategici da raggiungere congiuntamente nei settori della protezione della natura e del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici;
    b.
    la prestazione del Cantone;
    c.
    i sussidi della Confederazione;
    d.
    il controlling.

    3 L’accordo programmatico è stipulato per una durata massima di quattro anni.

    4 L’UFAM, l’UFC e l’USTRA emanano direttive relative alla procedura in materia di accordi programmatici, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l’oggetto dell’accordo programmatico.

    16 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

    Art. 4a17 Aiuti finanziari nel singolo caso

    1 In via eccezionale possono essere concessi aiuti finanziari nel singolo caso qualora i progetti:

    a.
    siano urgenti;
    b.
    richiedano, in misura particolare, una valutazione tecnica complessa o speciale; o
    c.
    siano molto onerosi.

    2 L’UFAM, l’UFC o l’USTRA stipulano in merito un contratto con il Cantone o emanano una decisione.

    3 L’UFAM, l’UFC e l’USTRA emanano direttive relative alla procedura per la concessione di aiuti finanziari nel singolo caso, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti la domanda.

    17 Introdotto dal n. I 4 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

    Art. 4b18 Domanda

    1 Il Cantone presenta la domanda di aiuti finanziari all’UFAM, all’UFC o all’USTRA.

    2 La domanda di aiuto finanziario globale contiene informazioni concernenti:

    a.
    gli obiettivi programmatici da raggiungere;
    b.
    le misure che saranno probabilmente necessarie per il raggiungimento degli obiettivi e la relativa esecuzione;
    a.
    l’efficacia delle misure.

    18 Introdotto dal n. I 4 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

    Art. 519 Calcolo dei sussidi

    1 L’ammontare degli aiuti finanziari globali è stabilito in base:

    a.
    all’importanza nazionale, regionale o locale degli oggetti da proteggere;
    b.
    all’entità, alla qualità e alla complessità delle misure;
    c.
    al grado di pericolo a cui sono esposti gli oggetti da proteggere;
    d.
    alla qualità della fornitura della prestazione.

    2 L’ammontare degli aiuti finanziari è negoziato tra l’UFAM, l’UFC o l’USTRA e il Cantone interessato.

    3 Nei settori della conservazione dei monumenti storici, dell’archeologia, della protezione degli insediamenti e della protezione delle vie di comunicazione storiche, gli aiuti finanziari possono essere fissati anche in percentuale delle spese sussidiabili in base ai seguenti importi massimi:

    a.
    25 per cento per oggetti d’importanza nazionale;
    b.
    20 per cento per oggetti d’importanza regionale;
    c.
    15 per cento per oggetti d’importanza locale.

    4 In via eccezionale, l’aliquota del sussidio secondo il capoverso 3 può essere aumentata al massimo al 45 per cento se è comprovato che altrimenti le misure indispensabili non possono essere finanziate.

    19 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

    Art. 620 Spese sussidiabili

    Sono sussidiabili solo le spese effettive e necessarie per l’opportuna esecuzione delle misure.

    20 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

    Art. 7 Disposizioni accessorie

    1 L’assegnazione di un aiuto finanziario per un oggetto può segnatamente essere subor­dinata ai seguenti oneri e condizioni:

    a.
    l’oggetto è messo sotto protezione permanente o per una durata determinata;
    b.
    l’oggetto è conservato in uno stato conforme allo scopo del sussidio e qual­siasi modificazione di questo stato richiede l’approvazione dell’UFAM, dell’UFC o dell’USTRA;
    c.
    il beneficiario del sussidio presenta periodicamente un rapporto sullo stato dell’oggetto;
    d.21
    una persona designata dall’UFAM, dall’UFC o dall’USTRA può effettuare le opportune ispezioni durante l’esecuzione di lavori all’oggetto;
    e.22
    f.23
    tutti i rapporti come pure i rilievi grafici e fotografici richiesti sono conse­gnati gratuitamente all’UFAM, all’UFC o all’USTRA;
    g.24
    sull’oggetto è apposta un’iscrizione permanente che indica il concorso e la pro­tezione della Confederazione.
    h.
    sono eseguiti i necessari lavori di manutenzione;
    i.
    qualsiasi cambiamento di proprietario o altre modificazioni giuridiche devono essere immediatamente notificati all’UFAM, all’UFC o all’USTRA;
    k.
    lo stato dell’oggetto può essere controllato;
    l.
    l’oggetto è reso accessibile al pubblico in misura compatibile con la sua destinazione.

    2 L’UFAM, l’UFC e l’USTRA possono rinunciare a una documentazione ai sensi del capoverso 1 lettera f, se un’archiviazione appropriata e l’accesso presso il Cantone sono garan­titi.25

    21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

    22 Abrogata dal n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

    23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

    24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

    25 Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

    Art. 826 Deroghe all’obbligo di menzione nel registro fondiario

    Nell’assegnazione di un aiuto finanziario, l’UFAM, l’UFC o l’USTRA liberano i proprietari fondiari dall’obbligo di menzione nel registro fondiario se le misure di protezione e di manutenzione sono garantite altrimenti in maniera equivalente. Essi tengono conto dell’importanza dell’oggetto, della sua potenziale messa in pericolo e delle possibilità di protezione previste dal diritto cantonale.

    26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

    Art. 927 Competenza per la concessione di sussidi28

    1 La concessione degli aiuti finanziari spetta all’UFAM, all’UFC o all’USTRA.29

    2 La presente disposizione vale anche per l’esecuzione degli articoli 14, 14a e, pur­ché non si tratti dell’apertura di una procedura d’espropriazione, 15 LPN.

    27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

    28 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

    29 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

    Art. 1030 Pagamento

    1 Gli aiuti finanziari globali sono pagati a rate.

    2 Gli aiuti finanziari nel singolo caso sono pagati in base ai conteggi verificati e approvati dal servizio cantonale competente.

    30 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

    Art. 10a31 Rendicontazione e controllo

    1 Il Cantone presenta ogni anno all’UFAM, all’UFC o all’USTRA un rapporto sull’impiego degli aiuti finanziari globali.

    2 L’UFAM, l’UFC o l’USTRA controllano a campione:

    a.
    l’esecuzione di singole misure conformemente all’accordo programmatico, alla decisione o al contratto;
    b.
    l’impiego dei sussidi pagati.

    31 Introdotto dal n. I 4 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

    Art. 1132 Adempimento parziale delle misure

    1 In caso di aiuti finanziari globali, l’UFAM, l’UFC o l’USTRA sospendono totalmente o in parte i pagamenti rateali nel corso del programma se il Cantone:

    a.
    non adempie all’obbligo di rendicontazione (art. 10a cpv. 1);
    b.
    cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione.

    2 Se, dopo la conclusione del programma, risulta che la prestazione per la quale sono stati accordati aiuti finanziari globali è stata eseguita solo parzialmente, l’UFAM, l’UFC o l’USTRA ne esigono la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato.

    3 Le conseguenze giuridiche delle inadempienze nelle prestazioni per le quali sono stati assegnati aiuti finanziari nel singolo caso e la restituzione di aiuti finanziari già pagati sono rette dall’articolo 28 della legge del 5 ottobre 199033 sui sussidi.

    32 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

    33 RS 616.1

    Art. 12 Sussidi a organizzazioni34

    1 Le organizzazioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio e di con­servazione dei monumenti storici di importanza nazionale che fanno valere il diritto a un aiuto finanziario giusta l’articolo 14 LPN devono inoltrare una domanda moti­vata all’UFAM, all’UFC o all’USTRA.35 Alla domanda devono essere allegate informazioni det­tagliate (conti e rapporti) sull’attività dell’associazione, grazie alle quali si possa va­lutare in che misura prestazioni d’interesse pubblico pos­sono bene­ficiare di sussidi.

    2 Aiuti finanziari per attività d’interesse nazionale possono essere concessi anche a:

    a.
    organizzazioni internazionali di protezione della natura, di protezione del pae­saggio e di conservazione dei monumenti storici;
    b.
    segretariati previsti da convenzioni internazionali relative alla protezione della natura, alla protezione del paesaggio e alla conservazione dei monu­menti sto­rici.36

    34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

    35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

    36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

    Art. 12a37 Ricerca, formazione, relazioni pubbliche

    1 Le domande per gli aiuti finanziari previsti dall’articolo 14a capoverso 1 LPN devono essere inoltrate all’UFAM, all’UFC o all’USTRA.

    2 Gli aiuti finanziari ai Cantoni sono concessi globalmente sulla base di accordi programmatici. Si applicano gli articoli 4–11.

    3 Gli aiuti finanziari ad altri destinatari sono concessi nel singolo caso. Si applicano gli articoli 6, 9, 10a e 11 capoverso 3.

    37 Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 1995 (RU 1996 225). Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 2 feb. 2011 (adeguamento allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale), in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 649).

    Sezione 3: Protezione della flora e della fauna indigene

    Art. 1338 Principio

    La protezione della flora e della fauna indigene deve essere raggiunta, se possibile, per mezzo di un adeguato sfruttamento agricolo e forestale del loro spazio vitale (biotopo). Questo compito richiede una collaborazione tra gli organi dell’agricoltura e dell’economia forestale, della protezione della natura e del paesaggio, della protezione dell’ambiente e della pianificazione del territorio.

    38 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).

    Art. 1439 Protezione dei biotopi

    1 La protezione dei biotopi deve assicurare la sopravvivenza della flora e della fauna selvatiche indigene, in particolare unitamente alla compensazione ecologica (art. 15) e alle disposizioni sulla protezione delle specie (art. 20).

    2 La protezione dei biotopi è segnatamente assicurata:

    a.
    da misure per la tutela e, se necessario, per il ripristino delle loro particola­rità e della loro diversità biologica40;
    b.
    da manutenzione, cure e sorveglianza per assicurare a lungo termine l’obiet­tivo della protezione;
    c.
    da misure organizzative che permettano di raggiungere lo scopo della prote­zio­ne, di riparare i danni esistenti e di evitare danni futuri;
    d.
    dalla delimitazione di zone-cuscinetto sufficienti dal punto di vista ecolo­gico;
    e.
    dall’elaborazione di dati scientifici di base.

    3 I biotopi degni di protezione sono designati sulla base:

    a.
    dei tipi di ambienti naturali giusta l’allegato 1, caratterizzati in particolare da specie indicatrici;
    b.
    delle specie vegetali e animali protette giusta l’articolo 20;
    c.
    dei pesci e crostacei minacciati giusta la legislazione sulla pesca;
    d.
    delle specie vegetali e animali minacciate e rare, enumerate negli Elenchi rossi pubblicati o riconosciuti dall’UFAM;
    e.
    di altri criteri, quali le esigenze legate alla migrazione delle specie oppure il collegamento fra i biotopi.

    4 I Cantoni possono adattare gli elenchi conformemente al capoverso 3 lettere a–d alle particolarità regionali.

    5 I Cantoni prevedono un’adeguata procedura d’accertamento, che permetta di pre­venire eventuali danni a biotopi degni di protezione oppure violazioni delle disposi­zioni dell’articolo 20 relative alla protezione delle specie.

    6 Un intervento di natura tecnica passibile di deteriorare biotopi degni di protezione può essere autorizzato solo se è indispensabile nel luogo previsto e corrisponde ad un’esigenza preponderante. Per la valutazione del biotopo nell’ambito della ponde­razione degli interessi, oltre al fatto che l’oggetto debba essere degno di protezione giusta il capoverso 3, sono determinanti in particolare:

    a.
    la sua importanza per le specie vegetali e animali protette, minacciate e rare;
    b.
    la sua funzione compensatrice per l’economia della natura;
    c.
    la sua importanza per il collegamento dei biotopi degni di protezione;
    d.
    la sua particolarità biologica o il suo carattere tipico.

    7 L’autore o il responsabile di un intervento su un biotopo degno di protezione deve essere tenuto a prendere provvedimenti per assicurarne la migliore protezione possi­bile, la ricostituzione oppure almeno una sostituzione confacente.

    39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869).

    40 Nuova espr. giusta il n. I 1 dell’O del 2 feb. 2011 (adeguamento allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale), in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 649).

    Art. 15 Compensazione ecologica

    1 La compensazione ecologica (art. 18b cpv. 2 LPN) ha segnatamente lo scopo di colle­gare fra di loro biotopi isolati, se necessario creando nuovi biotopi, di favorire la va­rietà delle specie, di ottenere un impiego del suolo il più possibile naturale e moderato, d’integrare elementi naturali nelle zone urbanizzate e di animare il pae­saggio.

    2 Ai sussidi per le prestazioni ecologiche particolari nell’agricoltura si applica la definizione dei contributi per la promozione della biodiversità data nell’ordinanza del 23 ottobre 201341 sui pagamenti diretti.42

    41 RS 910.13

    42 Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 1995 (RU 1996 225). Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. 9 all’O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).

    Art. 16 Designazione dei biotopi d’importanza nazionale

    1 La designazione dei biotopi d’importanza nazionale nonché la definizione degli scopi della protezione e la determinazione dei termini per ordinare i provvedimenti protettivi giusta l’articolo 18a LPN sono disciplinate in particolari ordinanze (inventari).

    2 Gli inventari non sono esaustivi; saranno regolarmente riesaminati ed aggiornati.

    Art. 17 Protezione e manutenzione dei biotopi d’importanza nazionale

    1 I Cantoni, previa consultazione dell’UFAM, disciplinano i provvedimenti di prote­zione e di manutenzione dei biotopi d’importanza nazionale e ne regolano il finan­zia­mento.

    2 e 3 …43

    43 Abrogati dal n. I 4 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

    Art. 1844 Indennità per i biotopi e per la compensazione ecologica

    1 L’ammontare delle indennità globali per la protezione e la manutenzione dei bio­topi, nonché per la compensazione ecologica è stabilito in base:

    a.
    all’importanza nazionale, regionale o locale degli oggetti da proteggere;
    b.
    all’entità, alla qualità e alla complessità delle misure e della pianificazione;
    c.
    all’importanza delle misure per le specie animali e vegetali prioritarie per la conservazione e il miglioramento della diversità biologica;
    d.
    al grado di pericolo cui sono esposti gli oggetti da proteggere;
    e.
    all’importanza delle misure per il collegamento di biotopi e di popolazioni di specie degni di protezione;
    f.
    alla qualità della fornitura della prestazione;
    g.
    agli oneri che il Cantone deve sostenere per la protezione dei paesaggi palustri e dei biotopi.45

    2 L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato.

    3 Per il rimanente, si applicano gli articoli 4–4b e 6–11.

    44 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

    45 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 2 feb. 2011 (adeguamento allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale), in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 649).

    Art. 1946 Rapporto con le prestazioni ecologiche nell’agricoltura

    Dalle indennità di cui all’articolo 18 sono dedotti i sussidi concessi per la stessa prestazione ecologica sulla superficie agricola utile o sulla superficie aziendale secondo gli articoli 55–62 dell’ordinanza del 23 ottobre 201347 sui pagamenti diretti.

    46 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. 9 dell’O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).

    47 RS 910.13

    Art. 20 Protezione delle specie

    1 È vietato, senza autorizzazione, raccogliere, dissotterrare, sradicare, trasportare, offrire in vendita, vendere, acquistare o distruggere, segnatamente con interventi di natura tecnica, le piante selvatiche delle specie designate nell’allegato 2.

    2 Oltre agli animali protetti menzionati nella legge sulla caccia del 20 giugno 198648, le specie designate nell’allegato 3 sono considerate protette. È vietato:

    a.
    uccidere, ferire o catturare gli animali di queste specie nonché danneggiarne, distruggerne o sottrarne le uova, le larve, le pupe, i nidi o i luoghi di cova;
    b.
    portare con sé, spedire, offrire in vendita, esportare, consegnare ad altre per­sone, acquistare o prendere in custodia detti animali, morti o vivi, compresi uo­va, larve, pupe e nidi, o partecipare a simili azioni.

    3 L’autorità competente può accordare altre autorizzazioni eccezionali, oltre a quelle previste dall’articolo 22 capoverso 1 LPN:

    a.
    se questi provvedimenti servono a mantenere la diversità biologica49;
    b.
    per interventi tecnici indispensabili nel luogo previsto e corrispondenti a un’esi­genza preponderante. Chi opera l’intervento deve essere tenuto a pren­dere prov­vedimenti per assicurare la migliore protezione possibile oppure almeno una sosti­tuzione confacente delle specie interessate.

    4 I Cantoni, previa consultazione dell’UFAM, disciplinano la protezione adeguata delle specie vegetali e animali contemplate nell’allegato 4.50

    5 Chiunque contravviene alle disposizioni dei capoversi 1 e 2 è punibile secondo l’articolo 24a LPN.51

    48 RS 922.0

    49 Nuova espr. giusta il n. I 1 dell’O del 2 feb. 2011 (adeguamento allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale), in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 649).

    50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869).

    51 Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

    Art. 21 Reintroduzione di piante e animali

    Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica­zioni (DATEC), d’intesa con i Cantoni interessati, può autorizzare la reintroduzione di specie, sottospecie e razze che allo stato selvaggio sono estinte in Svizzera, a con­dizione che:52

    a.
    esista uno spazio vitale adeguato di grandezza sufficiente;
    b.
    siano prese le disposizioni giuridiche necessarie per assicurare la protezione della specie;
    c.
    non ne derivino inconvenienti per il mantenimento della varietà delle specie e la conservazione delle loro particolarità genetiche.

    52 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

    Sezione 3a: Paludi e zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale53

    53 Introdotta dal n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

    Art. 21a54 Protezione delle paludi

    La designazione delle paludi di particolare bellezza e di importanza nazionale, nonché la loro protezione e manutenzione sono rette dagli articoli 16–19.

    54 Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 1995 (RU 1996 225). Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

    Art. 2255 Protezione delle zone palustri

    1 La designazione delle zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale nonché la determinazione degli obiettivi di protezione sono disciplinate da un’ordi­nanza separata (inventario).

    2 I Cantoni, sentito l’UFAM, disciplinano i provvedimenti di protezione e di manu­tenzione nonché il loro finanziamento.

    3 L’ammontare delle indennità globali per la protezione e la manutenzione delle zone palustri è stabilito in base:

    a.
    all’entità, alla qualità e alla complessità delle misure;
    b.
    al grado di pericolo a cui sono esposti gli oggetti da proteggere;
    c.
    alla qualità della fornitura della prestazione;
    d.
    agli oneri che il Cantone deve sostenere per la protezione dei paesaggi palustri e dei biotopi.56

    3bis L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato. Per il rimanente, per la concessione delle indennità si applicano gli articoli 4–4b, 6–11 e 18 e 19.57

    4 Le indennità globali per i biotopi d’importanza nazionale situati in zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale sono stabilite in base agli articoli 18 e 19.58

    55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

    56 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

    57 Introdotto dal n. I 4 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

    58 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

    Sezione 4: Esecuzione

    Art. 2359 Organi federali

    1 Gli organi federali incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici sono:

    a.
    l’UFAM per quel che concerne la protezione della natura e del paesaggio;
    b.
    l’UFC per quel che concerne la protezione dei monumenti storici, l’archeologia e la protezione degli insediamenti;
    c.
    l’USTRA per quel che concerne le vie di comunicazione storiche.

    2 Sono incaricati dell’esecuzione della LPN sempreché altre autorità federali non siano competenti in materia. Nell’adempimento dei compiti della Confederazione di cui agli articoli 2‒6 LPN provvedono a un’informazione e a una consulenza coordinate delle autorità e del pubblico.60

    3 L’UFAM, l’UFC e l’USTRA collaborano giusta l’articolo 3 capoverso 4 LPN con le altre autorità federali competenti per l’esecuzione.

    4 La Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) e la Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) sono le commissioni con­sultive della Confederazione per le questioni riguardanti la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici.

    59 Aggiornato dai n. I dell’O del 18 dic. 1995 (RU 1996 225), n. II 1 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 2000 703) e dall’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4937).

    60 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. 2 all’O del 29 mar. 2017 riguardante l’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali, in vigore dal 1° giu. 2017 (RU 2017 2815).

    Art. 2461 Organizzazione della CFNP e della CFMS

    1 La CFNP e la CFMS sono composte ciascuna al massimo di 15 membri. Nella loro composizione si tiene conto delle conoscenze tecniche, dei vari campi d’attività e delle diverse regioni linguistiche. Il Consiglio federale nomina i membri e designa il presidente. Per il resto le commissioni si organizzano autonomamente.

    2 L’UFAM, l’UFC e l’USTRA possono, su proposta della CFNP e della CFMS, nominare per­sone con conoscenze specialistiche come consulenti stabili. Esse consi­gliano le commissioni nonché l’UFAM, l’UFC e l’USTRA nei loro settori di specia­lizzazione.

    3 Il DATEC approva il regolamento interno della CFNP e il Dipartimento federale dell’interno (DFI) approva quello della CFMS.62

    4 L’UFAM e l’UFC si incaricano dei segretariati. Le spese sono a ca­rico dei corri­spondenti crediti dell’UFAM, dell’UFC e dell’USTRA.

    5 La CFNP e la CFMS presentano annualmente al DATEC o al DFI un rapporto sulle loro attività.63

    61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

    62 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

    63 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

    Art. 25 Compiti della CFNP e della CFMS64

    1 La CFNP e la CFMS hanno segnatamente i seguenti compiti:

    a.65
    consigliano i Dipartimenti nelle questioni fondamentali riguardanti la prote­zione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monu­menti storici;
    b.
    collaborano consultivamente all’applicazione della LPN;
    c.
    collaborano all’elaborazione e all’aggiornamento degli inventari di oggetti d’im­por­tanza nazionale;
    d.66
    elaborano perizie su questioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici ad uso delle autorità federali e cantonali incaricate di adempiere i compiti della Confederazione se­condo l’articolo 2 LPN (art. 7 e 8 LPN);
    e.67
    elaborano perizie speciali (art. 17a LPN) allorché un progetto che non costitui­sce un compito della Confederazione giusta l’articolo 2 LPN potrebbe danneg­giare un oggetto figurante in un inventario della Confederazione giu­sta l’arti­colo 5 LPN o che riveste altrimenti un’importanza particolare.

    2 La CFMS ha inoltre i seguenti compiti:

    a.
    su richiesta dell’UFC, dà il proprio parere in merito a domande di aiuto finan­ziario relative alla conservazione dei monumenti storici;
    b.
    cura la collaborazione e gli scambi scientifici con tutte le cerchie interessate e promuove l’attività pratica e teorica di base.68

    3 L’UFC può incaricare membri della CFMS, consulenti e altre persone qualificate di fornire perizie tecniche e sostegno ai Cantoni nell’attuazione di provvedimenti.69

    64 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

    65 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

    66 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

    67 Introdotta dal n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

    68 Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

    69 Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

    Art. 26 Compiti dei Cantoni

    1 I Cantoni assicurano un’esecuzione adeguata ed efficace dei compiti fissati dalla Costituzione e dalla legge. A tale scopo designano i servizi ufficiali incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici e li comunicano all’UFAM, all’UFC o all’USTRA.70

    2 I Cantoni, nelle loro attività d’incidenza territoriale (art. 1 dell’O del 2 ott. 198971 sulla pianificazione del territorio), prendono in considerazione le misure per le quali la Confederazione accorda aiuti finanziari o sussidi secondo la presente ordinanza. Vigilano segnatamente affinché i piani e le prescrizioni che disciplinano l’utilizza­zione ammissibile del suolo secondo la legislazione sulla pianificazione del territo­rio tengano conto delle misure di protezione.

    70 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

    71 [RU 1989 1985, 1996 1534. RU 2000 2047 art. 50]. Vedi ora l’O del 28 giu. 2000 (RS 700.1).

    Art. 27 Comunicazione di testi legali e decisioni

    1 I Cantoni comunicano all’UFAM, all’UFC o all’USTRA i loro atti legislativi riguardanti la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monu­menti storici.72

    2 Le autorità competenti comunicano all’UFAM le seguenti decisioni:

    a.
    eccezioni relative alle disposizioni della protezione delle specie (art. 22 cpv. 1 e 3 LPN; art. 20 cpv. 3);
    b.
    rimozione della vegetazione ripuale (art. 22 cpv. 2 e 3 LPN);
    c.
    decisioni d’accertamento nell’ambito della protezione dei biotopi e delle spe­cie (art. 14 cpv. 4);
    d.
    decisioni riguardanti il ripristino (art. 24e LPN);
    e.73
    decisioni riguardanti le costruzioni, gli impianti e le modifiche della configu­razione del terreno nei biotopi d’importanza nazionale (art. 18a LPN) o nelle zone palustri (art. 23b LPN);
    f.74
    approvazioni dei piani d’utilizzazione (art. 26 della L del 22 giu. 197975 sulla pianificazione del territorio), se sono pregiudicati paesaggi, monumenti naturali, biotopi o zone palustri d’importanza nazionale.

    3 Se la CFNP, la CFMS, l’UFAM, l’UFC e l’USTRA hanno collaborato ad un pro­getto giusta l’articolo 2, l’autorità competente comunica loro, su domanda, le relative decisioni.

    72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

    73 Introdotto dal n. II 1 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

    74 Introdotta dal n. II dell’O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 909).

    75 RS 700

    Art. 27a76 Sorveglianza e controllo dei risultati

    1 L’UFAM provvede alla sorveglianza della diversità biologica e si adopera per coordinarla con altre misure relative al monitoraggio ambientale. I Cantoni possono completare tale sorveglianza. Essi la coordinano con l’UFAM mettendogli a dispo­sizione i propri atti.

    2 L’UFAM, l’UFC e l’USTRA effettuano i controlli dei risultati, finalizzati alla verifica delle misure legali e della loro idoneità. Essi collaborano strettamente con gli Uffici fede­rali e i Cantoni interessati.

    76 Introdotto dal n. I dell’O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1869).

    Art. 27b77 Geoinformazione

    L’UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell’allegato 1 dell’ordinanza del 21 maggio 200878 sulla geoinformazione.

    77 Introdotto dal n. 2 dell’all. 2 all’O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2809).

    78 RS 510.620

    Sezione 5: Disposizioni finali

    Art. 29 Disposizione transitoria

    1 Finché il Consiglio federale non avrà designato i biotopi d’importanza nazionale (art. 16) nonché le zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale (art. 22) e fintantoché i vari inventari non saranno completati:

    a.
    i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d’urgenza affinché lo stato dei biotopi considerati d’importanza nazionale in base alle informazioni e alla docu­mentazione disponibili non si deteriori;
    b.81
    in caso di domande di sussidi l’UFAM stabilisce l’importanza di un biotopo o di una zona palustre, caso per caso, sulla base delle informazioni e della docu­mentazione disponibili;
    c.82
    i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d’urgenza affinché lo stato delle zone palustri considerate di particolare bellezza e d’importanza nazio­nale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si dete­riori.

    2 Il finanziamento secondo il capoverso 1 lettere a e b è disciplinato dagli articoli 17 e 18, quello secondo il capoverso 1 lettera c dall’articolo 22.83

    3 Le autorità e i servizi ufficiali della Confederazione come pure i suoi istituti e aziende adottano i provvedimenti d’urgenza di cui al capoverso 1 lettere a e c negli ambiti che competono loro in virtù della speciale legislazione federale in materia.84

    81 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

    82 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

    83 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).

    84 Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

    Allegato 185

    85 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869).

    (art. 14 cpv. 3)

    Elenco degli ambienti naturali degni di protezione

    Nome scientifico

    Italiano

    Sorgenti, risorgenze e ambienti acquatici

    Adiantion

    Stillicidi delle rupi calcaree con copertura vegetale

    Cratoneurion (commutati)

    Sorgenti alcaline con copertura vegetale

    Cardamino-Montion

    Sorgenti acide con copertura vegetale

    Ranunculion fluitantis

    Zona del barbo e dell’abramide

    Glycerio-Sparganion

    Rive delle acque correnti con copertura vegetale

    Charion

    Acque con vegetazione di piante non vascolari sommerse

    Potamion

    Acque con vegetazione di piante vascolari sommerse

    Lemnion

    Acque con vegetazione natante

    Nymphaeion

    Acque con vegetazione stagnante

    Torbiere alte e di transizione

    Sphagnion magellanici

    Torbiere a sfagni

    Caricion lasiocarpae

    Torbiere di transizione

    Sphagno-Utricularion

    Depressioni allagate a erba-vescica

    Betulion pubescentis

    Boschi di betulla su suolo torboso

    Piceo-Vaccinienion uliginosi (Sphagno-Pinetum mugi)

    Pinete a pino montano su suolo torboso

    Sphagno-Piceetum

    Peccete su suolo torboso

    Rive, zone d’interramento e paludi

    Phragmition

    Canneti litorali

    Phalaridion

    Canneti palustri

    Littorellion

    Greti con copertura vegetale temporanea

    Magnocaricion

    Paludi a grandi carici

    Cladietum

    Acquitrini a falasco

    Caricion fuscae

    Paludi a piccole carici acidofile

    Caricion davallianae, Rhynchosporion

    Paludi a piccole carici neutro-basofile

    Calthion

    Prati acquitrinosi a calta

    Molinion

    Prati acquitrinosi a gramigna altissima

    Filipendulion

    Prati acquitrinosi a erbe alte (olmaria)

    Prati aridi e magri, pascoli

    Alysso-Sedion

    Tavolati calcarei di bassa altitudine con copertura vegetale

    Caricion ferrugineae

    Prati freschi e pascoli su suolo calcareo a carice

    Elynion

    Creste e dossi ventosi a suolo calcareo con copertura vegetale

    Arabidion caeruleae

    Vallette nivali a suolo calcareo

    Salicion herbaceae

    Vallette nivali a suolo acido

    Stipo-Poion

    Praterie steppiche tipiche

    Cirsio-Brachypodion

    Praterie continentali semiaride

    Xerobromion

    Praterie medioeuropee aride a forasacco

    Diplachnion

    Prati insubrici aridi su suolo acido

    Mesobromion

    Praterie medioeuropee semiaride a forasacco

    Vegetazione e suoli golenali

    Epilobion fleischeri

    Suoli alluvionali con vegetazione pioniera erbacea

    Caricion bicolori-atrofuscae

    Rive dei torrenti alpini con vegetazione pioniera (carici artiche relitte)

    Nanocyperion

    Luoghi con vegetazione di erbe basse annuali igrofile (giunchi nani)

    Bidention

    Luoghi con vegetazione di erbe alte annuali nitrofile (giunchi nani)

    Salicion elaeagni

    Saliceti arbustivi alluvionali

    Salicion cinereae

    Saliceti arbustivi palustri

    Alnion glutinosae

    Ontaneti su suolo fradicio a ontano comune

    Salicion albae

    Saliceti alluvionali a salice comune

    Alnion incanae

    Ontaneti alluvionali a ontano bianco

    Fraxinion

    Frassineti umidi

    Boschi di gola, di pendio ripido, termofili

    Lunario-Acerion

    Acerete di forra meso-igrofile (boschi di acero su suolo detritico, boschi di forra a lunaria

    Tilion platyphylli

    Boschi misti termofili su suolo detritico a tiglio

    Cephalanthero-Fagenion

    Faggete xero-termofile su suolo calcareo a orchidee

    Carpinion betuli

    Quercete a carpino

    Quercion pubescenti-petraeae

    Quercete a roverella e quercia rovere

    Orno-Ostryon

    Boschi sudalpini a carpino nero e orno (ostrieto)

    Molinio-Pinion (incl. Cephalanthero-Pinion)

    Pinete subatlantiche su pendii marnosi a gramigna alta

    Erico-Pinion sylvestris, Cytiso-Pinion

    Pinete subcontinentali basofile (di bassa altitudine e ad erica e citiso)

    Ononido-Pinion

    Pinete continentali xerofile a ononide

    Dicrano-Pinion

    Pinete mesofile su suolo acido

    Asplenio-Abieti-Piceetum (Abieti-Piceion)

    Boschi misti di peccio e abete bianco su suolo con detriti di pendio

    Larici-Pinetum cembrae

    Boschi di larice comune e pino cembro, cembrete

    Cirsio tuberosi-Pinetum montanae (Erico-Pinion mugo)

    Boscaglie a pino montano e cardo tuberoso

    Margini di bosco, radure, cespuglieti e brughiere

    Aegopodion, Alliarion

    Margini nitro-mesofili

    Geranion sanguinei

    Margini magri e xero-termofili

    Berberidion

    Cespuglieti xero-termofili su suolo calcareo (a crespino)

    Calluno-Genistion

    Brughiere subatlantiche acidofile

    Juniperion sabinae

    Brughiere continentali a ginepro sabino

    Ericion (carneae)

    Brughiere subalpine su suolo calcareo

    Juniperion nanae

    Brughiere subalpine xerofile su suolo acido a ginepro nano

    Rhododendro-Vaccinion

    Brughiere subalpine meso-igrofile su suolo acido a rododendro e mirtillo nero

    Loiseleurio-Vaccinion

    Brughiere alpine ventose (brughiere artico-alpine di arbusti nani, brughiere a loiseleuria)

    Rocce, ghiaioni, tavolati e campi solcati

    Asplenion serpentini

    Rocce serpentinose a piante rupicole

    Sedo-Veronicion

    Tavolati silicatici di bassa altitudine con copertura vegetale

    Thlaspion rotundifolii

    Ghiaioni calcarei d’altitudine

    Drabion hoppeanae

    Ghiaioni di calcescisti d’altitudine

    Petasition paradoxi

    Ghiaioni calcarei con vegetazione igrofila

    Androsacion alpinae

    Ghiaioni silicatici d’altitudine ad androsace alpina

    Galeopsion segetum

    Ghiaioni silicatici a vegetazione termofila

    Vegetazione segetale e ruderale

    Chenopodion rubri

    Luoghi con vegetazione avventizia su suoli argillosi da neutri ad acidi

    Agropyro-Rumicion

    Luoghi calpestati umidi (praterie umide a gramigna e romice)

    Onopordion (acanthii)

    Luoghi a vegetazione ruderale plurien­nale termofila (onopordo tomentoso)

    Allegato 286

    86 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869, 2001 1662).

    (art. 20 cpv. 1)

    Elenco delle specie vegetali protette

    Nome scientifico

    Italiano

    Angiospermae

    Angiosperme

    Adonis vernalis L.

    Adonide gialla

    Androsace sp.

    Androsace, tutte le specie

    Anemone sylvestris L.

    Anemone silvestre

    Apium repens (Jacq.) Lag.

    Sedano strisciante

    Aquilegia alpina L.

    Aquilegia maggiore

    Armeria sp.

    Spillone, tutte le specie

    Artemisia sp. (gruppo A. glacialis)

    Assenzio (tutte le piccole specie alpine)

    Asphodelus albus Mill.

    Asfodelo montano

    Calla palustris L.

    Calla palustre

    Carex baldensis L.

    Carice candida

    Daphne alpina L.

    Dafne alpina

    Daphne cneorum L.

    Dafne odorosa

    Delphinium elatum L.

    Speronella elevata

    Dianthus glacialis Haenke

    Garofano glaciale

    Dianthus gratianopolitanus Vill.

    Garofano di Grenoble

    Dianthus superbus L.

    Garofano a pennacchio

    Dictamnus albus L.

    Dittamo, Frassinella, Limonella

    Dracocephalum sp.

    Melissa (ambedue le specie)

    Droseraceae

    Drosera (tutte le specie) e l’Aldrovanda

    Ephedra helvetica C. A. Mey.

    Efedra svizzera

    Eriophorum gracile Roth

    Pennacchi gracili

    Eritrichium nanum (L.) Gaudin

    Eritrichio nano

    Eryngium alpinum L.

    Calcatreppola alpina, Regina delle Alpi

    Eryngium campestre L.

    Calcatreppola campestre

    Erythronium dens-canis L.

    Dente di cane

    Fritillaria meleagris L.

    Meleagride comune

    Gentiana pneumonanthe L.

    Genziana mettinborsa

    Gladiolus sp.

    Gladiolo, tutte le specie

    Inula helvetica Weber

    Enula svizzera

    Iris pseudacorus L.

    Giaggiolo acquatico

    Iris sibirica L.

    Giaggiolo siberiano

    Leucojum aestivum L.

    Campanelle maggiori

    Lilium bulbiferum L. s.l.

    Giglio di San Giovanni (ambedue le sottospecie Giglio rosso e cróceo)

    Lilium martagon L.

    Giglio martagone

    Lindernia procumbens (Krock.) Philcox

    Vandellia palustre

    Melampyrum nemorosum L.

    Spigarola violacea

    Myosotis rehsteineri Wartm.

    Nontiscordardimè di Rehsteiner

    Nuphar sp.

    Ninfea (tutte le specie)

    Nymphaea alba L.

    Ninfea comune

    Orchidaceae

    Orchidacee (tutte le specie)

    Paeonia officinalis L.

    Peonia selvatica

    Papaver f. alpinum (aurantiacum, sendtneri, occidentale)

    Papaveri delle Alpi (tutte le specie)

    Paradisea liliastrum (L.) Bertol.

    Paradisia

    Pulsatilla vulgaris Mill.

    Pulsatilla comune

    Saxifraga hirculus L.

    Sassifraga delle torbiere

    Sempervivum grandiflorum Haw.

    Semprevivo a fiori grandi

    Sempervivum wulfenii Mert. & W.D.J. Koch

    Semprevivo di Wulfen

    Silene coronaria (L.) Desr.

    Silene coronaria

    Sisymbrium supinum L.

    Braya supina

    Sorbus domestica L.

    Sorbo comune

    Trapa natans L.

    Castagna d’acqua

    Trifolium saxatile All.

    Trifoglio dei greti

    Tulipa sp.

    Tulipano (tutte le specie)

    Typha minima Hoppe

    Lisca minore

    Typha shuttleworthii W. D. J. Koch & Sond.

    Lisca di Shuttleworth

    Pteridophyta

    Pteridofite (felci)

    Adiantum capillus-veneris L.

    Capelvenere comune

    Botrychium sp.(salvo B. lunaria)

    Botrichio (tutte le specie salvo la B. lunaria)

    Marsilea quadrifolia L.

    Trifoglio acquatico comune

    Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.

    Felce penna di struzzo

    Phyllitis scolopendrium (L.) Newman

    Scolopendria comune

    Polystichum braunii (Spenn.) Fée

    Felce di Braun

    Polystichum setiferum (Forssk.) Woyn.

    Felce setifera

    Bryophyta

    Briofite (muschi, epatiche, antocerote)

    Barbula asperifolia Mitt.

    Breutelia chrysocoma (Hedw.) Lindb.

    Bryum versicolor B. & S.

    Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst.

    Frullania parvistipula Steph.

    Leucobryum glaucum aggr.

    Phaeoceros laevis ssp. carolinianus (Michx.) Prosk.

    Riccia breidleri Steph.

    Ricciocarpos natans (L.) Corda

    Sphagnum sp.

    Sfagni (tutte le specie)

    Tayloria rudolphiana (Garov.) B., S. & G.

    Lichenes

    Licheni

    Gyalecta ulmi (Sw.) Zahlbr.

    Heterodermia sp.

    (tutte le specie)

    Hypotrachina laevigata (Sm.) Hale

    Leptogium burnetiae Dodge

    Leptogium hildenbrandii (Garov.) Nyl.

    Lobaria sp.

    Lichene polmonario (tutte le specie)

    Nephroma expallidum (Nyl.) Nyl.

    Nephroma laevigatum Ach.

    Parmotrema reticulatum (Taylor) Choisy

    Parmotrema stuppeum (Taylor) Hale

    Peltigera hymenina (Ach.) Delise

    Ramalina dilacerata (Hoffm.) Hoffm.

    Ramalina roesleri (Hochst. ex Schaerer) Hue

    Sphaerophorus globosus (Hudson) Vainio

    Sphaerophorus melanocarpus (Sw.) DC.

    Squamarina lentigera (Weber) Poelt

    Stereocaulon sp.

    (tutte le specie)

    Sticta sp.

    (tutte le specie)

    Usnea cornuta (Körber)

    Usnea glabrata (Ach.) Vainio

    Usnea longissima Ach.

    Ghirlanda

    Usnea wasmuthii (Räsänen)

    Basidiomycetes

    Basidiomiceti

    Boletus regius Krombholz

    Boleto regale

    Clavaria zollingeri Léveille

    Hygrocybe calyptraeformis (Berk. & Br.) Fayod

    Lariciformes officinalis (Vill.:Fr.) Kotl. & Pouz.

    Agarico officinale

    Lyophyllum favrei Haller & Haller

    Pluteus aurantiorugosus (Trog.) Sacc.

    Sarcodon joeides (Pass.) Pat.

    Squamanita schreieri Imbach

    Suillus plorans (Roll.) Sing.

    Boleto lacrimante

    Tricholoma caligatum (Viv.) Rick.

    Agarico calzato

    Tricholoma colossum (Fr.) Quélet

    Agarico gigante

    Verpa conica Swartz ex Pers. (=V. digitaliformis)

    Allegato 387

    87 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869).

    (art. 20 cpv. 2)

    Elenco delle specie animali protette

    Nome scientifico

    Italiano

    Invertebrata

    Invertebrati

    Mollusca

    Molluschi (gasteropodi e bivalvi)

    Charpentieria thomasiana (Pini)

    Tandonia nigra (K. Pfeiffer)

    Trichia biconica (Eder)

    Unio crassus Philipsson

    Unio mancus Lamarck

    Zoogenetes harpa (Say)

    Insecta

    Insetti

    Odonata

    Odonati (libellule)

    Aeshna caerulea Ström.

    Aeshna celeste

    Aeshna subarctica Walker

    Aeshna subarctica

    Boyeria irene Fonsc.

    Aeshna pacifica

    Calopteryx virgo meridionalis Selys

    Calotterige meridionale

    Ceriagrion tenellum Villers

    Agrion delicato

    Coenagrion lunulatum Charp.

    Agrion a lunule

    Coenagrion mercuriale Charp.

    Agrion di Mercurio

    Epitheca bimaculata Charp.

    Cordulia bimaculata

    Gomphus simillimus Selys

    Gonfo simille

    Gomphus vulgatissimus L.

    Gonfo volgare

    Lestes dryas Kirby

    Leste dryade

    Leucorrhinia albifrons Burm.

    Leucorrhinia a fronte bianco

    Leucorrhinia caudalis Charp.

    Leucorrhinia a coda larga

    Leucorrhinia pectoralis Charp.

    Leucorrhina a grande torace

    Nehalennia speciosa Charp.

    Dea preziosa

    Onychogomphus forcipatus L.

    Gonfo a pinze

    Onychogomphus uncatus Charp.

    Gonfo a uncini

    Ophiogomphus cecilia Fourc.

    Gonfo serpentino

    Oxygastra curtisii Dale

    Cordulia di Curtis

    Sympecma braueri Bianchi

    Leste di Brauer

    Sympetrum depressiusculum Selys

    Simpetro a corpo depresso

    Sympetrum flaveolum L.

    Simpetro dorato

    Mantodea

    Mantidi

    Mantis religiosa L.

    Mantide religiosa

    Orthoptera

    Ortotteri (grilli e cavallette)

    Aiolopus thalassinus (Fabr.)

    Calliptamus italicus (L.)

    Calliptamus siciliae Ramme

    Chrysochraon keisti Nadig

    Epacromius tergestinus (Charp.)

    Ephippiger ephippiger vitium Serville

    Locusta migratoria cinerascens (Fabr.)

    Locusta

    Oedaleus decorus (Germar6)

    Oedipoda caerulescens (L.)

    Oedipoda germanica (Latr.)

    Pachytrachis striolatus (Fieber)

    Pholidoptera littoralis insubrica Nadig

    Platycleis tessellata (Charp.)

    Polysarcus denticauda (Charp.)

    Psophus stridulus (L.)

    Saga pedo (Pallas)

    Sphingonotus caerulans (L.)

    Stethophyma grossum (L.)

    Tettigonia caudata (Charp.)

    Neuroptera, Ascalaphidae

    Neurotteri

    Libelloides sp.

    Ascalafo (ambedue le specie)

    Lepidoptera, Papilionidea

    Lepidotteri (farfalle diurne)

    Arethusana arethusa Denis & Schiff.

    Chazara briseis L.

    Briseide

    Coenonympha hero L.

    Coenonympha oedippus Fabr.

    Erebia christi Raetzer

    Erebia nivalis Lorkovic & de Lesse

    Erebia sudetica Staudinger

    Eurodryas aurinia aurinia Rott.

    Iolana iolas (Ochs.)

    Limenitis populi L.

    Lopinga achine Scop.

    Lycaeides argyrognomon Bergstr.

    Lycaena dispar Haworth

    Maculinea alcon (Denis & Schiff.)

    Maculinea arion L.

    Maculinea nausithous Bergstr.

    Maculinea teleius Bergstr.

    Mellicta britomartis Assmann

    Mellicta deione Dup.

    Parnassius apollo L.

    Apollo

    Parnassius mnemosyne L.

    Mnemosine

    Lepidoptera, Hesperioidea

    Farfalle diurne, esperidi

    Carcharodus baeticus Rambur

    Pyrgus cirsii Rambur

    Lepidoptera, Sphingidae

    Farfalle notturne, sfingidi

    Hyles hippophaes Esper

    Proserpinus proserpina Pallas

    Lepidoptera, Lasiocampidae

    Farfalle notturne, lasiocampidi

    Eriogaster catax L.

    Coleoptera, Carabidae

    Coleotteri, carabidi

    Abax oblongus Dej.

    Calosoma inquisitor (L.)

    Calosoma sycophanta (L.)

    Carabus creutzeri Fabr.

    Cychrus cordicollis Chaud.

    Cymindis variolosa (Fabr.)

    Licinus cassideus (Fabr.)

    Nebria crenatostriata Bassi

    Platynus cyaneus (Dej.)

    Poecilus kugelanni (Panz.)

    Trechus laevipes Jeann.

    Coleoptera, Dysticidae

    Coleotteri acquatici

    Graphoderus bilineatus (Geer)

    Coleoptera, Buprestidae

    Coleotteri, buprestidi

    Anthaxia candens (Panz.)

    Anthaxia hungarica (Scop.)

    Anthaxia manca (L.)

    Chalcophora mariana (L.)

    Coroebus florentinus (Herbst)

    Coroebus undatus (Fabr.)

    Dicerca aenea (L.)

    Dicerca alni (Fischer)

    Dicerca berolinensis (Herbst)

    Dicerca furcata (Thunberg)

    Dicerca moesta (Fabr.)

    Eurythyrea austriaca (L.)

    Eurythyrea micans (Fabr.)

    Eurythyrea quercus (Hbst.)

    Poecilonota variolosa (Paykull)

    Scintillatrix dives (Guillebeau)

    Scintillatrix mirifica (Mulsant)

    Scintillatrix rutilans (Fabr.)

    Coleoptera, Scarabaeidae

    Coleotteri, scarabei

    Oryctes nasicornis (L.)

    Osmoderma eremita (Scop.)

    Polyphylla fullo (L.)

    Coleoptera, Lucanidae

    Coleotteri, lucanidi

    Lucanus cervus (L.)

    Cervo volante

    Coleoptera, Cerambycidae

    Coleotteri, cerambici

    Akimerus schaefferi (Laich.)

    Cerambyx cerdo L.

    Cerambyx miles Bonelli

    Corymbia cordigera (Fuesslins)

    Dorcadion aethiops (Scop.)

    Dorcadion fuliginator (L.)

    Dorcatypus tristis (L.)

    Ergates faber (L.)

    Lamia textor (L.)

    Lepturobosca virens (L.)

    Mesosa curculionoides (L.)

    Morimus asper Sulzer

    Necydalis major L.

    Necydalis ulmi Chevrolat

    Pachyta lamed (L.)

    Pedostrangalia revestita (L.)

    Plagionotus detritus (L.)

    Purpuricenus kaehleri (L.)

    Rhamnusium bicolor (Schrank)

    Rosalia alpina (L.)

    Saperda octopunctata (Scop.)

    Saperda perforata (Pallas)

    Saperda punctata (L.)

    Saperda similis Laich.

    Tragosoma depsarium (L.)

    Hymenoptera, Formicidae

    Imenotteri, formiche

    Formica s.str. (rufa, aquilonia, lugubris, paralugubris, polyctena, pratensis, truncorum)

    Formiche rosse dei boschi (del gruppo Formica rufa)

    Polyergus rufescens (Latr.)

    Vertebrata

    Vertebrati

    Amphibia

    Anfibi (rane, rospi, ululoni, salamandre e tritoni) (tutte le specie)

    Reptilia

    tutti i rettili (tartarughe, serpenti, sauri e orbettino)

    Mammalia

    Mammiferi

    Insectivora

    Insettivori

    Crocidura leucodon (Hermann)

    Crocidura ventre bianco

    Crocidura suaveolens (Pallas)

    Crocidura minore

    Neomys anomalus Cabrera

    Toporagno acquatico di Miller

    Neomys fodiens Pennant

    Toporagno d’acqua

    Rodentia

    Roditori

    Dryomys nitedula (Pallas)

    Driomio

    Micromys minutus (Pallas)

    Topolino delle risaie

    Muscardinus avellanarius L.

    Moscardino

    Chiroptera

    Chirotteri (pipistrelli) (tutte le specie)

    Allegato 488

    88 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869, 2001 1662).

    (art. 20 cpv. 4)

    Elenco delle specie da proteggere a livello cantonale

    Specie vegetali

    Nome scientifico

    Italiano

    Angiospermae

    Angiosperme

    Bromus grossus DC.

    Forasacco del farro

    Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

    Mestolaccia minore

    Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L.E. Schmidt

    Ranocchina flessibile

    Bryophyta

    Briofite (muschi, ecc.)

    Andreaea blyttii Schimp. ssp. angustata (Limpr.) Schultze-Mot. (=A. heinemannii)

    Andreaea rothii Web. & Mohr

    Atractylocarpus alpinus (Milde) Lindb.

    Barbula rigidula ssp. verbana (Nich.&Dix.) Podp.

    Bryum argenteum ssp. veronense (De Not.) Amann

    Buxbaumia viridis (Lam. & DC.) Moug. & Nestl.

    Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb.

    Distichophyllum carinatum Dix. & Nich.

    Frullania cesatiana De Not.

    Hypnum sauteri Schimp.

    Jamesoniella undulifolia (Nees) K. Müll.

    Mannia triandra (Scop.) Grolle

    Meesia longiseta Hedw.

    Orthotrichum rogeri Brid.

    Orthotrichum scanicum Grönv.

    Pseudoleskea artariae Thér.

    Pyramidula tetragona (Brid.) Brid.

    Scapania helvetica Gott.

    Scapania massalongi (K. Müll.) K. Müll.

    Scapania scapanioides (Mass.) Grolle

    Seligeria austriaca Schauer

    Seligeria carniolica (Breidl. & Beck) Nyh.

    Tetrodontium ovatum (Funck) Schwaegr.

    Nome scientifico

    Italiano

    Ulota rehmannii Jur. ssp. macrospora (Bauer & Warnst.) Podp. (=U. macro­spora)

    Specie animali

    Nome scientifico

    Italiano

    Anellida

    Anellidi

    Hirudo officinalis L.

    Sanguisuga

    Mollusca

    Molluschi

    Helix pomatia L.

    Lumaca («di Borgogna»)

    Mammalia

    Mammiferi

    Insectivora

    Insettivori

    Erinaceus europaeus L.

    Riccio europeo

    Soricidae, sp.

    Toporagni (tutte le specie)

    Rodentia

    Roditori

    Gliridae, sp.

    Gliridi (tutte le specie)

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