451.13 OIVS
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    451.13

    Ordinanza riguardante l’inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera

    (OIVS)

    del 14 aprile 2010 (Stato 1° giugno 2017)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visti gli articoli 5 capoverso 1 e 26 della legge federale del 1° luglio 19661 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN),

    ordina:

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Oggetto

    La presente ordinanza disciplina:

    a.
    la protezione delle vie di comunicazione storiche d’importanza nazionale;
    b.
    le prestazioni della Confederazione per la protezione delle vie di comunica-zione storiche della Svizzera.
    Art. 2 Definizioni

    1 Nella presente ordinanza sono utilizzate le definizioni seguenti:

    a.
    vie di comunicazione storiche: le vie, le strade e le vie d’acqua di epoche precedenti la cui sostanza è conservata almeno parzialmente e che sono documentate da fonti storiche;
    b.
    oggetti: interi percorsi, nonché singoli tracciati e segmenti di vie di comunicazione storiche;
    c.
    sostanza delle vie di comunicazione storiche, segnatamente:
    1.
    il tracciato delle vie, delle strade e delle vie d’acqua nel terreno,
    2.
    gli elementi viari, in particolare la morfologia e superficie delle vie, nonché le delimitazioni come scarpate, muri, recinzioni e filari di alberi,
    3.
    i manufatti,
    4.
    le tecniche di costruzione e particolare materiale di costruzione tradizionale,
    5.
    i supporti del traffico, come croci sul ciglio della strada, pietre chilometriche e di confine, cappelle e altre costruzioni aventi un nesso funzionale con la via di comunicazione.

    2 Le vie di comunicazione storiche sono d’importanza nazionale se la loro valenza storica o sostanza è straordinaria.

    Sezione 2: Protezione delle vie di comunicazione storiche d’importanza nazionale

    Art. 3 Inventario federale

    1 Le vie di comunicazione storiche d’importanza nazionale sono iscritte in un inventario federale.

    2 L’inventario federale è gestito dall’Ufficio federale delle strade (USTRA).

    3 L’inventario federale contiene l’elenco degli oggetti d’importanza nazionale, la loro posizione, sostanza e valenza storica, nonché le altre indicazioni menzionate nell’articolo 5 capoverso 1 LPN.

    4 Gli oggetti sono suddivisi in due categorie:

    a.
    quelli classificati come «tracciato storico con molta sostanza»;
    b.
    quelli classificati come «tracciato storico con sostanza».
    Art. 4 Pubblicazione

    1 Ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 della legge del 18 giugno 20042 sulle pubblicazioni ufficiali, l’inventario federale non è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Esso è disponibile in forma elettronica3.

    2 L’inventario federale può essere consultato gratuitamente presso l’USTRA e i competenti servizi cantonali.

    2 RS 170.512

    3 Cfr. http://ivs-gis.admin.ch

    Art. 5 Aggiornamento e modifiche

    1 L’inventario federale è esaminato e aggiornato a intervalli regolari, in particolare in presenza di nuove conoscenze e circostanze. L’esame e l’aggiornamento completi sono effettuati entro 25 anni.

    2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può modificare lievemente la descrizione degli oggetti. Sono considerate di lieve entità le modifiche che non intaccano l’esistenza degli oggetti né, in modo essenziale, la loro sostanza.

    3 I servizi cantonali competenti devono essere coinvolti il prima possibile nell’esame e nell’aggiornamento dell’inventario federale ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 LPN come pure nella modifica di lieve entità di descrizioni degli oggetti secondo il capoverso 2. I Cantoni provvedono affinché anche il pubblico sia coinvolto in maniera adeguata.4

    4 Introdotto dal n. 2 dell’all. 2 all’O del 29 mar. 2017 riguardante l’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali, in vigore dal 1° giu. 2017 (RU 2017 2815).

    Art. 6 Obiettivi di protezione

    1 Gli oggetti classificati come «tracciato storico con molta sostanza» devono essere conservati intatti in tutta la loro sostanza.

    2 Gli oggetti classificati come «tracciato storico con sostanza» devono essere conservati intatti negli elementi essenziali della loro sostanza.

    3 I supporti del traffico devono essere conservati nel loro nesso funzionale con l’oggetto, indipendentemente dalla classificazione di quest’ultimo.

    Art. 7 Interventi

    1 Gli interventi effettuati sugli oggetti nell’adempimento di un compito della Confederazione sono ammessi purché non pregiudichino gli obiettivi di protezione.

    2 Pregiudizi lievi agli obiettivi di protezione sono ammessi, nell’adempimento di un compito della Confederazione, soltanto se sono giustificati da un interesse più grande rispetto a quello di proteggere l’oggetto.

    3 Pregiudizi gravi sono ammessi, nell’adempimento di un compito della Confederazione, soltanto se alla necessità di proteggere l’oggetto si oppongono interessi equivalenti o maggiori, anch’essi d’importanza nazionale.

    4 Al fine di compensare i pregiudizi di cui ai capoversi 2 e 3, vanno adottati provvedimenti di ripristino o quanto meno provvedimenti sostitutivi adeguati sulla stessa via di comunicazione storica. Qualora ciò non fosse opportuno, è possibile adottare provvedimenti sostitutivi adeguati su un’altra via di comunicazione storica, situata possibilmente nella stessa regione.

    5 Se, dopo aver ponderato tutti gli interessi, gli interventi risultano inevitabili, la loro portata deve essere il più contenuta possibile.

    Art. 7a5 Riparazione dei pregiudizi

    1 Le autorità competenti verificano, ogni qualvolta si presenta l’occasione, in quale misura sia possibile ridurre o riparare i pregiudizi esistenti.

    2 L’esistenza e l’utilizzo degli edifici e impianti costruiti legalmente rimangono garantiti.

    5 Introdotto dal n. 2 dell’all. 2 all’O del 29 mar. 2017 riguardante l’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali, in vigore dal 1° giu. 2017 (RU 2017 2815).

    Art. 8 Obbligo di documentazione e comunicazione

    1 Le autorità federali e cantonali preposte provvedono affinché qualsiasi intervento effettuato su una via di comunicazione storica d’importanza nazionale, nonché le conoscenze con esso apprese, in particolare sull’oggetto, sulla storia della costru­zione e sull’inserimento dell’oggetto nel terreno siano documentati e che questa documentazione sia archiviata almeno fino al primo aggiornamento ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1.

    2 Le autorità federali e cantonali preposte comunicano all’USTRA tutti gli interventi che pregiudicano gli obiettivi di protezione e gli sottopongono la documentazione allestita in virtù del capoverso 1.

    Art. 96 Considerazione da parte dei Cantoni

    1 I Cantoni tengono conto dell’inventario federale nell’ambito delle loro pianificazioni, in particolare nell’allestimento dei piani direttori secondo gli articoli 6–12 della legge del 22 giugno 19797 sulla pianificazione del territorio (LPT).

    2 Provvedono affinché l’inventario federale venga preso in considerazione sulla base dei piani direttori cantonali, in particolare nell’ambito dell’elaborazione dei piani di utilizzazione di cui agli articoli 14–20 LPT.

    6 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. 2 all’O del 29 mar. 2017 riguardante l’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali, in vigore dal 1° giu. 2017 (RU 2017 2815).

    7 RS 700

    Sezione 3: Prestazioni della Confederazione

    Art. 11 Informazioni sulle vie di comunicazione storiche d’importanza regionale o locale

    1 I Cantoni possono collegare all’inventario federale, in forma elettronica, le informazioni sulle vie di comunicazione storiche da loro designate come oggetti d’importanza regionale o locale.

    2 A tal fine l’USTRA emana direttive in particolare sulla struttura delle informa­zioni, sulla loro preparazione, comunicazione e sul loro aggiornamento.

    3 La presente ordinanza protegge esclusivamente le vie di comunicazione storiche d’importanza nazionale ai sensi dell’articolo 3.

    Art. 12 Aiuti finanziari

    1 Gli aiuti finanziari della Confederazione per misure volte a conservare le vie di comunicazione storiche sono disciplinati nella sezione 2 dell’ordinanza del 16 gen­naio 19918 sulla protezione della natura e del paesaggio.

    2 L’USTRA può vincolare l’assegnazione di un aiuto finanziario per una via di comunicazione storica in particolare all’onere o alla condizione che essa sia utiliz­zata per il traffico lento e che ciò sia menzionato nel registro fondiario.

    3 L’USTRA non assegna aiuti finanziari per la conservazione di edifici.

    Sezione 4: Disposizioni finali

    Allegato

    (art. 13)

    Modifica del diritto vigente

    Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

    9

    9 Le modifiche possono essere consultate alla RU 2010 1593

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