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    451.36

    Ordinanza sui parchi d’importanza nazionale

    (Ordinanza sui parchi, OPar)

    del 7 novembre 2007 (Stato 1° aprile 2018)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visti gli articoli 23l e 26 della legge federale del 1° luglio 19661 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN),

    ordina:

    Capitolo 1: Oggetto e principio

    Art. 1

    1 La presente ordinanza disciplina la procedura e le condizioni relative alla promozione dell’istituzione, della gestione e dell’assicurazione della qualità di parchi d’importanza nazionale.

    2 Nell’ambito di tale promozione si tiene conto in modo equilibrato delle diverse regioni biogeografiche.

    Capitolo 2: Aiuti finanziari globali, marchio Parco e marchio Prodotto

    Sezione 1: Aiuti finanziari globali

    Art. 2 Condizioni

    1 Gli aiuti finanziari globali sono concessi:

    a.
    per l’istituzione di un parco d’importanza nazionale, qualora sia designato un ente responsabile del parco (art. 25) e sia dimostrata la fattibilità dell’isti­tuzione, della gestione e dell’assicurazione della qualità del parco conformemente ai requisiti stabiliti per quest’ultimo;
    b.
    per la gestione e l’assicurazione della qualità di un parco d’importanza nazionale, qualora siano soddisfatti i requisiti stabiliti per detto parco.

    2 Gli aiuti finanziari sono concessi esclusivamente se il Cantone e i Comuni il cui territorio è incluso nel parco nonché eventuali terzi partecipano in modo adeguato al finanziamento dell’istituzione, della gestione e dell’assicurazione della qualità del parco stesso.

    Art. 3 Domanda

    1 La domanda del Cantone relativa alla concessione di aiuti finanziari globali deve contenere in particolare:

    a.
    una panoramica di tutte le iniziative intraprese sul territorio cantonale ai fini dell’istituzione e della gestione di parchi d’importanza nazionale;
    b.
    per l’istituzione di un parco, un piano di gestione e lo statuto dell’ente responsabile del parco;
    c.
    per la gestione di un parco, la Carta relativa alla gestione e all’assicurazione della qualità del parco (art. 26), lo statuto dell’ente responsabile del parco e la prova della garanzia territoriale del parco (art. 27).

    2 In caso di progetti di parchi che interessano più Cantoni, le domande devono essere concordate dai Cantoni coinvolti.

    Art. 4 Calcolo dell’ammontare

    1 L’ammontare degli aiuti finanziari globali è calcolato in base ai seguenti criteri:

    a.
    entità e qualità delle prestazioni fornite per soddisfare i requisiti stabiliti per il parco;
    b.
    qualità della fornitura delle prestazioni.

    2 L’ammontare degli aiuti finanziari globali è negoziato tra l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e il Cantone.

    Art. 5 Accordo programmatico

    1 L’UFAM conclude un accordo programmatico con l’autorità cantonale compe­tente.

    2 L’accordo programmatico è concluso per una durata massima di quattro anni (periodo programmatico).

    3 Gli aiuti finanziari per l’istituzione di un parco sono concessi per al massimo due periodi programmatici nel caso dei parchi nazionali e per un periodo programmatico nel caso dei parchi naturali regionali e dei parchi naturali periurbani.

    Art. 62 Ulteriori disposizioni procedurali

    Per il pagamento del sussidio, la rendicontazione e il controllo, nonché per l’adem­pimento parziale dell’obbligo di rendicontazione e di fornitura delle prestazioni si applicano per analogia gli articoli 10–11 dell’ordinanza del 16 gennaio 19913 sulla protezione della natura e del paesaggio.

    2 Nuovo testo giusta il n. I 25 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

    3 RS 451.1

    Sezione 2: Marchio Parco

    Art. 7 Condizione

    Il marchio Parco è conferito se sono soddisfatti i requisiti stabiliti per il parco.

    Art. 8 Domanda

    1 La domanda per il conferimento del marchio Parco deve comprendere la Carta relativa alla gestione e all’assicurazione della qualità del parco, lo statuto dell’ente responsabile del parco e la prova della garanzia territoriale del parco stesso.

    2 La domanda per il rinnovo del marchio Parco deve comprendere inoltre un rap­porto sulle prestazioni fornite per soddisfare i requisiti stabiliti per il parco.

    3 L’ente responsabile del parco deve inoltrare la domanda al Cantone. In caso di progetti che interessano più Cantoni, deve inoltrarla a tutti i Cantoni coinvolti.

    4 I Cantoni esaminano la documentazione relativa alla domanda nonché le condi­zioni necessarie per il conferimento e trasmettono la domanda, unitamente alle loro proposte, all’UFAM.

    Art. 9 Conferimento

    1 L’UFAM conferisce il marchio Parco all’ente responsabile del parco.

    2 Il marchio Parco è conferito per una durata di dieci anni.

    Art. 10 Impiego

    1 L’ente responsabile del parco può impiegare il marchio Parco esclusivamente per far conoscere il parco stesso.

    2 Non è consentito l’impiego del marchio Parco per pubblicizzare singoli beni o servizi.

    3 Se la condizione stabilita per il conferimento del marchio o i requisiti previsti per il suo impiego non sono più adempiuti, l’UFAM fissa un termine per colmare le lacune riscontrate. Qualora tali lacune non siano colmate entro il termine fissato, l’UFAM ritira il marchio Parco conferito.

    Sezione 3: Marchio Prodotto

    Art. 11 Condizioni

    Il marchio Prodotto è conferito se:

    a.
    il bene o il servizio è prodotto o fornito essenzialmente nel parco stesso impiegando risorse locali e secondo i principi dello sviluppo sostenibile;
    b.
    per il bene o il servizio è disponibile un capitolato d’oneri approvato dall’en­te responsabile del parco previa consultazione dell’UFAM e comprendente le indicazioni relative all’adempimento delle condizioni per il conferimento.
    Art. 12 Domanda

    1 La domanda deve comprendere la designazione del bene o del servizio e il capitolato d’oneri approvato.

    2 Le persone e le aziende o i gruppi di persone o di aziende che desiderano contrassegnare con il marchio Prodotto determinati beni e servizi possono presentare all’ente responsabile del parco una domanda per il conferimento di detto marchio.

    Art. 13 Conferimento

    1 L’ente responsabile del parco conferisce il marchio Prodotto se un organismo di certificazione accreditato per il campo d’applicazione della presente ordinanza secondo l’articolo 14 dell’ordinanza del 17 giugno 19964 sull’accreditamento e sulla designazione ha certificato l’adempimento delle condizioni stabilite per il conferimento.

    2 L’ente responsabile del parco conferisce il marchio Prodotto per la durata della certificazione.

    3 Se durante questo periodo viene revocata la certificazione, l’ente responsabile del parco ritira il marchio Prodotto conferito.

    Art. 14 Impiego

    Il marchio Prodotto può essere impiegato esclusivamente per contrassegnare e com­mercializzare i beni e servizi per i quali è stato conferito.

    Capitolo 3: Requisiti per i parchi d’importanza nazionale

    Sezione 1: Elevati valori naturali e paesaggistici

    Art. 15

    1 Il territorio di un parco d’importanza nazionale è caratterizzato dai suoi elevati valori naturali e paesaggistici, segnatamente:

    a.
    dalla varietà e dalla rarità delle specie animali e vegetali indigene nonché dei loro spazi vitali;
    b.
    dalla particolare bellezza e dalla specificità del paesaggio;
    c.
    da un livello minimo di danni causati da costruzioni, impianti e utilizzazioni agli spazi vitali di specie animali e vegetali indigene nonché alle caratteristiche del paesaggio e all’aspetto degli abitati.

    2 Il territorio dei parchi naturali regionali e delle zone periferiche dei parchi nazio­nali si distingue inoltre per l’unicità e la particolare qualità del paesaggio rurale nonché per i luoghi e i monumenti d’importanza storico-culturale.

    Sezione 2: Parco nazionale

    Art. 16 Superficie

    1 La superficie della zona centrale di un parco nazionale è di almeno:

    a.
    100 km2 nelle Prealpi e nelle Alpi;
    b.
    75 km2 nel Giura e sul versante Sud delle Alpi;
    c.
    50 km2 nell’Altipiano.

    2 La zona centrale può essere composta da superfici parziali non contigue qualora:

    a.
    la superficie totale della zona centrale superi di almeno il 10 per cento la superficie minima di cui al capoverso 1; e
    b.
    sia garantito il libero sviluppo della natura.

    3 Almeno 25 km2 della zona centrale si trovano sotto il limite del bosco.

    3bis Una parte della zona centrale può essere situata nel territorio limitrofo di un altro Stato, purché la metà della superficie minima si trovi in Svizzera e siano soddisfatti gli altri requisiti di cui al presente articolo relativi alla zona centrale.5

    4 La zona periferica circonda, per quanto possibile, tutta la zona centrale e presenta una superficie proporzionalmente adeguata a quella della zona centrale.

    5 Introdotto dal n. I dell’O del 21 feb. 2018, in vigore dal 1° apr. 2018 (RU 2018 959).

    Art. 17 Zona centrale

    1 Al fine di consentire alla natura di svilupparsi liberamente, nella zona centrale non è ammesso:

    a.
    uscire dai sentieri e dagli itinerari indicati e introdurre animali;
    b.
    accedere con veicoli di qualsiasi tipo;
    c.6
    il decollo e l’atterraggio di aeromobili civili con occupanti, salvo se vi è un’autorizzazione secondo l’articolo 19 capoverso 3 lettera a o 28 capo­ver­so 1 dell’ordinanza del 14 maggio 20147 sugli atterraggi esterni;
    cbis.8
    utilizzare aeromobili civili senza occupanti;
    d.
    realizzare costruzioni e impianti e procedere a modifiche della configura­zione del terreno;
    e.
    utilizzare il terreno a scopi agricoli e forestali, ad eccezione dei pascoli tradizionali su superfici chiaramente delimitate;
    f.
    praticare la pesca e la caccia, ad eccezione della regolazione di popolazioni di specie cacciabili per prevenire gravi danni da selvaggina;
    g.
    raccogliere pietre, minerali, fossili, piante e funghi e catturare animali.

    2 Sono consentite deroghe alle prescrizioni di cui al capoverso 1 qualora siano di lieve entità e giustificate da motivi importanti.

    3 L’effettivo esistente delle costruzioni e degli impianti è garantito. Qualora una costruzione o un impianto esistente non sia di pubblico interesse, va rimosso quando se ne presenta l’occasione. Le costruzioni e gli impianti esistenti sono di pubblico interesse in particolare quando sono stati messi sotto tutela dall’autorità competente.

    4 …9

    6 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all all’O del 14 mag. 2014 sugli atterraggi esterni, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 1339).

    7 RS 748.132.3

    8 Introdotta dal n. I dell’O del 21 feb. 2018, in vigore dal 1° apr. 2018 (RU 2018 959).

    9 Abrogato dal n. I dell’O del 21 feb. 2018, con effetto dal 1° apr. 2018 (RU 2018 959).

    Art. 18 Zona periferica

    1 Al fine di conservare la gestione naturalistica del paesaggio rurale e per preservarlo da interventi pregiudizievoli, nella zona periferica è necessario:

    a.
    conservare e promuovere le funzioni ecologiche delle superfici agricole, del bosco e delle acque;
    b.
    organizzare le attività turistiche e ricreative in modo ecologico;
    c.
    conservare le caratteristiche del paesaggio e l’aspetto degli abitati, valorizzandoli nella misura del possibile;
    d.
    valorizzare e collegare tra loro gli spazi vitali degni di protezione di specie animali e vegetali indigene;
    e.
    in caso di costruzioni, impianti e utilizzazioni nuovi, conservare e rafforzare le caratteristiche del paesaggio e l’aspetto degli abitati;
    f.
    ridurre o riparare, quando se ne presenti l’occasione, i danni esistenti causati al paesaggio e agli abitati da costruzioni, impianti e utilizzazioni.

    2 L’utilizzazione sostenibile delle risorse naturali della zona periferica va promossa.

    Sezione 3: Parco naturale regionale

    Art. 19 Superficie

    1 La superficie di un parco naturale regionale è di almeno 100 km2.

    2 Comprende interi territori comunali. Deroghe a questo principio possono essere previste quando:

    a.
    un territorio più vasto, delimitato naturalmente, viene incluso per intero nella superficie di un parco naturale regionale;
    b.
    la parte rurale di un vasto Comune a carattere urbano che fa parte di un agglomerato contribuisce a completare la superficie di un parco naturale regionale.
    Art. 20 Conservazione e valorizzazione della natura e del paesaggio

    Per conservare e valorizzare la qualità della natura e del paesaggio, nel parco natu­rale regionale occorre:

    a.
    conservare e migliorare nella misura del possibile la diversità delle specie animali e vegetali indigene, i tipi di spazi vitali come pure le caratteristiche del paesaggio e l’aspetto degli abitati;
    b.
    valorizzare e collegare tra loro gli spazi vitali degni di protezione di specie animali e vegetali indigene;
    c.
    in caso di costruzioni, impianti e utilizzazioni nuovi, conservare e rafforzare le caratteristiche del paesaggio e l’aspetto degli abitati;
    d.
    ridurre o riparare, quando se ne presenti l’occasione, i danni esistenti causati alle caratteristiche del paesaggio e all’aspetto degli abitati da costruzioni, impianti e utilizzazioni.
    Art. 21 Rafforzamento delle attività economiche sostenibili

    Al fine di promuovere le attività economiche sostenibili, nel parco naturale regionale occorre in particolare:

    a.
    utilizzare le risorse naturali locali in modo rispettoso dell’ambiente;
    b.
    rafforzare la lavorazione a livello regionale dei prodotti provenienti dal parco e la loro commercializzazione;
    c.
    promuovere i servizi orientati a un turismo naturalistico e all’educazione ambientale;
    d.
    sostenere l’impiego di tecnologie ecocompatibili.

    Sezione 4: Parco naturale periurbano

    Art. 22 Superficie e ubicazione

    1 La superficie della zona centrale di un parco naturale periurbano è di almeno 4 km2.

    2 La zona centrale può essere composta da superfici parziali non contigue per quanto:

    a.
    la superficie totale della zona centrale superi di almeno il 10 per cento la superficie minima di cui al capoverso 1; e
    b.
    sia garantito il libero sviluppo della natura.

    3 La zona di transizione circonda, per quanto possibile, tutta la zona centrale e presenta una superficie proporzionalmente adeguata a quella della zona centrale.

    4 Un parco naturale periurbano è situato in un raggio di al massimo 20 chilometri dal centro di un agglomerato urbano e a un’altitudine simile dal punto di vista topo­grafico.

    5 È facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici.

    Art. 23 Zona centrale

    1 Al fine di consentire alla natura di svilupparsi liberamente, nella zona centrale non è ammesso:

    a.
    uscire dai sentieri indicati e introdurre animali, ad eccezione dei cani tenuti al guinzaglio;
    b.
    accedere con veicoli di qualsiasi tipo, ad eccezione dei veicoli non motorizzati su percorsi segnalati secondo l’articolo 54a dell’ordinanza del 5 settembre 197910 sulla segnaletica stradale;
    c.
    realizzare costruzioni e impianti e procedere a modifiche della configura­zione del terreno;
    d.
    utilizzare il terreno a scopi agricoli e forestali;
    e.
    praticare la pesca e la caccia, ad eccezione della regolazione di popolazioni di specie cacciabili per prevenire gravi danni da selvaggina;
    f.
    raccogliere pietre, minerali, fossili, piante e funghi e catturare animali.

    2 Sono consentite deroghe alle prescrizioni di cui al capoverso 1 qualora siano di lieve entità e giustificate da motivi importanti.

    3 L’effettivo esistente delle costruzioni e degli impianti è garantito. Qualora una costruzione o un impianto esistente non sia di pubblico interesse, va rimosso quando se ne presenta l’occasione. Le costruzioni e gli impianti esistenti sono di pubblico interesse in particolare quando sono stati messi sotto tutela dall’autorità competente.

    Art. 24 Zona di transizione

    Al fine di rendere possibili le esperienze nella natura e di garantire la funzione di cuscinetto a favore della zona centrale, nella zona di transizione:

    a.
    occorre adottare misure adeguate per l’educazione ambientale dei visitatori;
    b.
    non è ammesso né utilizzare il terreno a scopi agricoli e forestali né rea­lizzare costruzioni e impianti nuovi che pregiudichino lo sviluppo di spazi vitali incontaminati delle specie animali e vegetali indigene;
    c.
    occorre valorizzare e collegare tra loro gli spazi vitali degni di prote­zione di specie animali e vegetali indigene;
    d.
    occorre limitare il libero accesso e la raccolta di pietre, minerali, fossili, piante e funghi nonché la cattura di animali, qualora ciò sia necessario per proteggere le specie animali e vegetali indigene.

    Sezione 5: Garanzia a lungo termine

    Art. 25 Ente responsabile del parco

    1 L’ente responsabile del parco deve disporre di una forma giuridica, di una struttura e di risorse finanziarie che garantiscano l’istituzione, la gestione e l’assicurazione della qualità.

    2 I Comuni il cui territorio è incluso nel parco devono essere rappresentati in modo determinante nell’ente responsabile del parco.

    3 Nell’ambito dell’istituzione e della gestione del parco, l’ente responsabile deve:

    a.
    garantire la partecipazione della popolazione;
    b.
    rendere possibile la partecipazione delle imprese e delle organizzazioni della regione interessate.
    Art. 26 Carta

    1 L’ente responsabile del parco e i Comuni coinvolti devono stipulare e attuare, d’intesa con il Cantone, una Carta relativa alla gestione e all’assicurazione della qualità del parco.

    2 La Carta disciplina:

    a.
    la conservazione dei valori naturali, paesaggistici e culturali del parco;
    b.
    le misure di valorizzazione e di sviluppo sul territorio del parco;
    c.
    l’orientamento delle attività d’incidenza territoriale dei Comuni in base ai requisiti stabiliti per il parco;
    d.
    la pianificazione degli investimenti mediante lo stanziamento delle risorse umane e finanziarie nonché delle infrastrutture necessarie per la gestione e l’assicurazione della qualità del parco.

    3 La Carta deve essere stipulata per una durata di almeno dieci anni.

    Art. 27 Garanzia territoriale e armonizzazione delle attività d’incidenza territoriale

    1 Il parco deve essere indicato nel piano direttore approvato secondo l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 22 giugno 197911 sulla pianificazione del territorio.

    2 Le autorità incaricate di compiti pianificatori secondo la legge sulla pianificazione del territorio devono:

    a.
    adattare i piani di utilizzazione secondo la legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio se ciò è necessario ai fini della garanzia dei requisiti stabiliti per il parco;
    b.
    far conoscere con misure adeguate le prescrizioni volte alla protezione delle zone centrali dei parchi nazionali e dei parchi naturali periurbani.

    Capitolo 4: Ricerca e collaborazione tra parchi

    Art. 28

    1 L’UFAM provvede, insieme agli enti responsabili dei parchi, ai Cantoni coinvolti e alle istituzioni di promozione della ricerca, al coordinamento delle attività di ricerca sui parchi, per quanto tali attività riguardino diversi parchi. Può inoltre emanare raccomandazioni relative alle attività di ricerca nei parchi.

    2 Promuove la collaborazione e il trasferimento di conoscenze tra i parchi e con i parchi presenti all’estero. Può assegnare questi compiti all’organizzazione mantello dei parchi svizzeri.12

    12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2018, in vigore dal 1° apr. 2018 (RU 2018 959).

    Capitolo 5: Disposizioni finali

    Art. 29 Esecuzione

    1 L’UFAM è il servizio della Confederazione competente in materia di parchi d’im­portanza nazionale.

    2 L’UFAM esegue la presente ordinanza.

    3 Nell’adempimento dei propri compiti, l’UFAM collabora strettamente in parti­colare con i servizi federali responsabili dell’agricoltura, dello sviluppo territoriale, della politica regionale, delle infrastrutture, della difesa nazionale, dello sport, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici nonché con i Cantoni.

    4 Nell’ambito del diritto dei marchi, assicura la protezione dei marchi Parco e Prodotto ai sensi della legge del 28 agosto 199213 sulla protezione dei marchi, il con­trollo del loro impiego e la loro divulgazione.

    5 Previa consultazione dei Cantoni, emana direttive per il conferimento e l’impiego dei marchi Parco e Prodotto nonché per la concessione di aiuti finanziari globali. Emana le direttive per il conferimento e l’impiego del marchio Prodotto d’intesa con l’Ufficio federale dell’agricoltura e con la Segreteria di Stato dell’economia.

    Art. 30 Disposizione transitoria

    Il requisito di cui all’articolo 27 capoverso 1 è considerato soddisfatto se il Cantone inoltra all’Ufficio federale competente, per approvazione, la modifica del piano direttore cantonale entro il 31 dicembre 2009.

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