Art. 1
1 Le seguenti convenzioni sono approvate:
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- Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale, conclusa a Parigi il 23 novembre 19723;
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- Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri, conclusa a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971 e firmata dalla Svizzera il 21 febbraio 19744.
2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarle.