451.51 Legge federale che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali 1
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    451.51

    Legge federale che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali1

    del 3 maggio 1991 (Stato 1° agosto 2021)

    1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2019 2337; FF 2018 5945 5959).

    L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

    visto l’articolo 78 capoverso 3 della Costituzione federale2;3 esaminata l’iniziativa parlamentare del 26 novembre 19904; visto il parere del Consiglio federale del 4 marzo 19915,

    decreta:

    2 RS 101

    3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2010 4999; FF 2009 6587 6603).

    4 FF 1991 I 723

    5 FF 1991 1186

    Art. 1 Principio

    1 La Confederazione accorda, entro i limiti dei mezzi disponibili, un aiuto finanziario a favore di provvedimenti per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali.6

    2 Essa istituisce un fondo apposito.

    6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2010 4999; FF 2009 6587 6603).

    Art. 2 Oggetto

    L’aiuto finanziario è accordato per l’esecuzione di provvedimenti destinati segnata­mente a:

    a.
    proteggere, tutelare, mantenere o ripristinare paesaggi rurali tradizionali;
    b.
    mantenere e promuovere metodi di sfruttamento e di coltura tradizionali e ade­guati alle condizioni locali;
    c.
    proteggere, tutelare, mantenere, rinnovare o ricostruire edifici, vie di comu­ni­ca­zione storiche e altri elementi del paesaggio naturale e del paesaggio rurale;
    d.
    informare sulla necessità di conservare e di tutelare questi paesaggi.
    Art. 3 Beneficiari

    I beneficiari dell’aiuto finanziario possono essere:

    a.
    i Cantoni, i Comuni e altre collettività di diritto pubblico, nonché istituzioni autonome di diritto pubblico;
    b.
    persone fisiche e giuridiche di diritto privato.
    Art. 4 Entità

    L’aiuto finanziario ammonta, a seconda dell’importanza del provvedimento, fino all’80 per cento e eccezionalmente al 100 per cento dei costi computabili.

    Art. 5 Concessione

    1 L’aiuto finanziario è concesso su domanda motivata.

    2 Se i costi computabili sono noti soltanto parzialmente al momento della decisione, l’aiuto finanziario è dapprima assegnato in linea di massima, secondo l’articolo 17 capoverso 1 della legge del 5 ottobre 19907 sui sussidi.

    Art. 68

    8 Abrogato dal n. I della LF dell’8 ott. 1999, con effetto dal 1° ago. 2001 (RU 2000 935; FF 1999 818 837).

    Art. 79 Rapporto con altri sussidi

    L’aiuto finanziario previsto dalla presente legge può essere concesso in complemento di altri sussidi o indennità, a condizione che i relativi atti legislativi non lo escludano.

    9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2019 2337; FF 2018 5945 5959).

    Art. 810

    10 Abgrogato dal n. II 22 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

    Art. 9 Commissione

    1 Le decisioni concernenti la concessione, il rifiuto e la restituzione dell’aiuto finan­zia­rio sono prese da una commissione istituita dal Consiglio federale e composta da 9 a 13 membri. La Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni di protezione della natu­ra, del paesaggio e del patrimonio culturale vi sono adeguatamente rappresen­tati.

    2 Il Consiglio federale nomina il presidente della Commissione. Per il resto la Com­missione si costituisce da sé, istituisce la propria segreteria ed emana un regola­mento di organizzazione, che sottostà all’approvazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni11.

    3 Il personale della segreteria è assunto in base a contratti di diritto privato e retri­buito dal fondo.12

    11 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937).

    12 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2019 2337; FF 2018 5945 5959).

    Art. 10 Fondo

    1 Un fondo senza personalità giuridica è istituito per garantire il finanziamento del­l’aiuto. Le Camere federali decidono mediante decreto federale semplice come debba essere alimentato.

    2 Il fondo può essere inoltre alimentato mediante elargizioni di terzi.

    3 Il fondo è gestito dalla Commissione.

    4 Il saldo eventuale del fondo al termine della durata di validità della presente legge sarà utilizzato per concedere aiuti finanziari o indennità conformemente alla finalità di cui all’articolo 1.13

    13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2019 2337; FF 2018 5945 5959).

    Art. 11 Referendum e entrata in vigore

    1 Il presente decreto, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

    2 Esso entra retroattivamente in vigore il 1° agosto 1991 con effetto sino al 31 luglio 2001.

    3 La validità del presente decreto è prorogata sino al 31 luglio 2011.15

    4 La validità del presente decreto è prorogata sino al 31 luglio 2021.16

    5 La validità della presente legge è prorogata sino al 31 luglio 2031.17

    15 Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2000 935; FF 1999 818 837).

    16 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2010 4999; FF 2009 6587 6603).

    17 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2019 2337; FF 2018 5945 5959).

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