Art. 1 Oggetto
1 La presente legge disciplina il controllo della circolazione delle specie di fauna e di flora protette, di parti di tali animali o piante, nonché dei loro prodotti derivati.
2 Per specie di fauna e di flora protette si intendono:
- a.
- le specie di fauna e di flora di cui agli allegati I–III CITES;
- b.
- le specie di fauna e di flora i cui esemplari sono prelevati dall’ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali;
- c.
- le specie di fauna e di flora i cui esemplari possono essere facilmente confusi con le specie di cui agli allegati I–III CITES.