Art. 1 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza si applica:
- a.
- alle specie di fauna e di flora protette ai sensi della LF-CITES, alle parti di tali animali e piante, nonché ai loro prodotti derivati;
- b.
- agli animali delle specie per le quali la LCP prevede un’autorizzazione della Confederazione all’importazione, al transito o all’esportazione, come pure alle parti di tali animali e ai loro prodotti derivati; e
- c.
- alle specie, razze e varietà allogene di pesci e di gamberi, per le quali la LFSP prevede un’autorizzazione della Confederazione all’importazione e all’introduzione.
2 Gli ibridi fino alla quarta generazione (F4) di animali di cui agli allegati I–III della Convenzione del 3 marzo 19734 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) sono considerati animali delle specie di cui agli allegati I–III CITES.