453.2 Ordinanza concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca marittima importati
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    453.2

    Ordinanza concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca marittima importati

    del 20 aprile 2016 (Stato 1° gennaio 2022)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visti gli articoli 7 capoverso 2 lettera a, 9 capoverso 1, 12 capoverso 5, 13 capoverso 3, 20 capoverso 4, 21 e 26 capoverso 5 della legge federale del 16 marzo 20121 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF‑CITES),

    ordina:

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Scopo

    La presente ordinanza intende garantire che siano importati soltanto prodotti della pesca di provenienza legale.

    Art. 2 Campo di applicazione

    1 La presente ordinanza si applica unicamente ai prodotti della pesca marittima.

    2 Non si applica:

    a.
    ai prodotti dell’acquacoltura di avannotti o larve;
    b.
    ai prodotti della pesca che non sono destinati all’uso alimentare.
    Art. 3 Definizioni

    Nella presente ordinanza s’intende per:

    a.
    Stato di bandiera: lo Stato in cui un peschereccio è registrato e di cui batte bandiera;
    b.
    partita: i prodotti della pesca spediti all’importatore contemporaneamente o con un unico titolo di trasporto;
    c.
    persone responsabili:
    1.
    le persone di cui all’articolo 26 della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane (LD),
    2.
    le persone che importano o fanno importare prodotti della pesca;
    d.
    DVCE: il documento veterinario comune di entrata secondo l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 282/20043 nonché secondo l’allegato III del regolamento (CE) n. 136/20044;
    e.
    certificato sanitario: il documento che attesta la provenienza di una partita nonché l’ottemperanza ai requisiti di polizia sanitaria, di protezione degli animali e di igiene delle derrate alimentari;
    f.
    posto di ispezione frontaliero: la struttura in cui vengono effettuati i controlli veterinari di confine.

    2 RS 631.0

    3 Regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità, GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 585/2004, GU L 91 del 30.3.2004, pag. 17.

    4 Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d’ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi, GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 494/2014, GU L 139 del 14.5.2014, pag. 11.

    Sezione 2: Condizioni di importazione

    Art. 4 Principio

    1 I prodotti della pesca di cui all’allegato 1 possono essere importati a titolo professionale qualora:

    a.
    di provenienza legale; e
    b.
    provvisti dei documenti di accompagnamento necessari.

    2 Per i prodotti della pesca che non provengono dagli Stati di bandiera di cui all’allegato 2 occorre inoltre presentare un certificato di cattura. L’importazione di questi prodotti della pesca sottostà alla procedura di notifica preventiva di cui alla sezione 3.

    Art. 5 Provenienza legale

    1 Sono di provenienza legale i prodotti della pesca non ricavati da pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata.

    2 I prodotti della pesca non sono ricavati da pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata quando provengono da catture:

    a.
    effettuate da pescherecci:
    1.
    registrati regolarmente dallo Stato di bandiera,
    2.
    identificabili in modo inequivocabile,
    3.
    non soggetti a provvedimenti di sequestro da parte di singoli Stati, comunità internazionali od organizzazioni regionali per la gestione della pesca,
    4.
    in possesso delle autorizzazioni necessarie per la cattura delle rispettive specie ittiche, e
    5.
    che durante l’attività di cattura osservano le regole fissate dai singoli Stati e dall’organizzazione regionale per la gestione della pesca competente;
    b.
    notificate all’approdo secondo le regole fissate dai singoli Stati o dall’orga­nizzazione regionale per la gestione della pesca competente; e
    c.
    rispettanti le quote di pesca fissate per la rispettiva specie ittica.
    Art. 6 Certificato di cattura

    1 Il certificato di cattura conferma che le specie ittiche e le quantità di cattura ivi indicate sono state legalmente catturate con un’autorizzazione allo svolgimento delle attività di pesca per un determinato periodo, in una determinata zona di pesca oppure per un determinato tipo di pesca.

    2 Il certificato di cattura deve essere convalidato dallo Stato di bandiera del peschereccio che ha effettuato le catture da cui sono stati ricavati i prodotti della pesca.

    3 Il certificato di cattura deve contenere le indicazioni riportate nel modello di cui all’allegato 3.

    Art. 7 Documenti di accompagnamento

    1 I documenti di accompagnamento sono i seguenti documenti relativi alla partita:

    a.
    la fattura;
    b.
    il titolo di trasporto o altri documenti che attestano il trasporto;
    c.
    per i prodotti della pesca trasformati, la dichiarazione di trasformazione;
    d.
    in caso di partite provenienti da Paesi diversi da quelli dell’Unione europea (UE), il certificato sanitario rilasciato dall’autorità competente o DVCE.

    2 La dichiarazione di trasformazione deve contenere le indicazioni riportate nel modello di cui all’allegato 4.

    Sezione 3: Procedura di notifica preventiva per le partite non provenienti dagli Stati di bandiera di cui all’allegato 2

    Art. 9 Notifica preventiva della partita

    1 La persona responsabile deve notificare all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) le partite di prodotti della pesca provenienti dagli Stati di bandiera di cui all’allegato 2, al più tardi tre giorni lavorativi prima dell’im­portazione prevista.

    2 In casi giustificati, l’USAV può accordare un termine più breve.

    3 Per la notifica preventiva, la persona responsabile deve registrare le scansioni dei seguenti documenti nel sistema d’informazione di cui all’articolo 21 LF-CITES (sistema d’informazione):

    a.
    il certificato di cattura;
    b.
    i documenti di accompagnamento di cui all’articolo 7 capoverso 1, se disponibili al momento della notifica preventiva.

    4 La persona responsabile deve inoltre inserire nel sistema d’informazione i dati di cui all’articolo 20 capoverso 1 lettere a–f.

    Art. 10 Rilascio della partita

    1 L’USAV verifica i dati comunicati con la notifica preventiva.

    2 Rilascia la partita se le indicazioni nelle scansioni dei certificati di cattura sono complete e corrette e se corrispondono alle indicazioni nelle scansioni dei documenti di accompagnamento.

    Se le indicazioni nelle scansioni presentano irregolarità di entità minore, l’USAV accorda una deroga di sette giorni lavorativi per rettificare le irregolarità. Nel caso in cui le irregolarità siano rettificate, rilascia la partita.

    4 L’USAV assegna un numero di rilascio alle partite rilasciate.

    5 La persona responsabile può notificare la partita alla dogana con il numero di rilascio.

    Sezione 4: Obblighi delle persone responsabili

    Art. 11 Controllo degli effettivi e obbligo di conservazione

    1 Le persone responsabili devono tenere un controllo degli effettivi sulle importazioni di prodotti della pesca.

    2 Devono conservare i documenti di accompagnamento ed eventualmente i certificati di cattura per tre anni dall’importazione delle partite.

    Art. 12 Obbligo di informazione

    1 Su richiesta degli organi di controllo le persone responsabili devono for­nire informazioni sull’identità e sulla provenienza delle partite.

    2 Su richiesta degli organi di controllo le persone responsabili devono esibire le par­tite, i documenti di accompagnamento, eventualmente i certificati di cattura nonché la contabilità merci per un controllo.

    3 Su richiesta degli organi di controllo le persone responsabili devono poter comprovare la provenienza legale dei prodotti della pesca.

    Sezione 5: Controlli, provvedimenti e disposizioni penali

    Art. 13 Organi di controllo

    L’USAV e l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)5 gli organi di controllo responsabili dell’applicazione della presente ordinanza.

    5 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    Art. 14 Controlli

    1 Gli organi di controllo possono esaminare i documenti di accompagnamento e i certificati di cattura delle partite ed eseguire controlli fisici nei posti di ispezione frontalieri, negli uffici doganali, nei luoghi di deposito e nelle sedi sociali degli importatori.

    2 Eseguono controlli, a campione o in caso di sospetta infrazione delle condizioni di importazione.

    Art. 15 Contestazioni

    Gli organi di controllo contestano le partite che non provengono dagli Stati di bandiera di cui all’allegato 2 qualora non siano conformi alle condizioni di importazione. In particolare contestano le partite:

    a.
    che non sono state notificate preventivamente in modo regolare;
    b.
    per cui i documenti necessari sono mancanti o incompleti anche dopo una proroga del termine;
    c.
    per cui, nonostante siano stati presentati i documenti necessari, vi è il sospetto fondato che i prodotti della pesca non siano di provenienza legale oppure che il certificato di cattura non sia veritiero.
    Art. 16 Provvedimenti

    1 L’UDSC trattiene nell’ufficio doganale o nel posto di ispezione frontaliero le partite per le quali manca il numero di rilascio oppure per le quali vi è il sospetto che le condizioni di importazione non siano rispettate. Informa l’USAV, che decide la procedura da seguire.

    2 L’USAV nega il rilascio delle partite contestate.

    Art. 17 Disposizioni penali

    Le infrazioni degli articoli 4, 8, 11 e 12 sono punibili ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 lettera b LF-CITES.

    Sezione 6: Tasse e spese

    Art. 18

    1 La riscossione di tasse e la fatturazione di spese sono rette dall’ordinanza del 30 ottobre 19856 sulle tasse dell’USAV.

    2 Per l’esame delle partite notificate preventivamente l’USAV emette alla persona responsabile una fattura di 60 franchi per ciascuna partita.

    Sezione 7: Trattamento dei dati

    Art. 20 Dati del sistema d’informazione

    1 Per le partite soggette alla procedura di notifica preventiva, nel sistema d’informa­zione vengono registrati i dati seguenti:

    a.
    i dati aziendali dell’azienda di destinazione;
    b.
    il nome, il cognome e l’indirizzo dell’importatore e della persona che notifica la partita per lo sdoganamento;
    c.
    i dati relativi alla partita, in particolare la quantità in chilogrammi, alle specie ittiche e alle zone di pesca di ogni certificato di cattura, nonché i numeri dei certificati di cattura;
    d.
    lo Stato di bandiera da cui provengono i certificati di cattura;
    e.
    le scansioni dei certificati di cattura;
    f.
    le scansioni dei documenti di accompagnamento;
    g.
    il numero di rilascio;
    h.
    i risultati dei controlli;
    i.
    i dati sugli accertamenti a scopo di verifica e sull’avvio di procedimenti penali; e
    j.
    i dati sulla negazione del rilascio della partita.

    2 Per tutte le altre partite, nel sistema d’informazione vengono registrati i dati seguenti:

    a.
    i risultati dei controlli;
    b.
    i dati sugli accertamenti a scopo di verifica e sull’avvio di procedimenti pe­nali.
    Art. 21 Inserimento dei dati

    1 Le persone responsabili inseriscono i dati di cui all’articolo 20 capoverso 1 lettere a–f nel sistema d’informazione.

    2 I dati di cui all’articolo 20 capoverso 1 lettere a–c già registrati nel sistema d’infor­mazione veterinario TRACES in conformità con la decisione 2004/292/CE7 vengono automaticamente ripresi nel sistema d’informazione.

    3 Se per motivi tecnici le persone responsabili non hanno accesso al sistema d’infor­mazione, i collaboratori dell’USAV inseriscono i dati di cui all’articolo 20 capoverso 1 lettere a–f nel sistema d’informazione.

    4 I collaboratori dell’USAV inseriscono i dati di cui all’articolo 20 capoversi 1 lettere g–j e 2 nel sistema d’informazione.

    7 Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all’applica­zione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE, GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63; modificata da ultimo dalla decisione 2005/515/CE, GU L 187 del 19.7.2005, pag. 29.

    Art. 22 Diritti di accesso

    1 I collaboratori dell’USAV incaricati dell’applicazione della presente ordinanza hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati del sistema d’informazione.

    2 I collaboratori dell’USAV sono autorizzati a elaborare i dati.

    3 Le persone responsabili sono autorizzate a inserire i dati di cui all’articolo 20 capoverso 1 lettere a–f per le loro partite.

    Art. 23 Comunicazione dei dati alle autorità estere

    Se sussistono dubbi sulla provenienza legale di una partita, le scansioni dei documenti di accompagnamento ed eventualmente dei certificati di cattura possono essere trasmesse alle autorità di altri Stati e organizzazioni internazionali seguenti a scopo di verifica, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 18 LF-CITES:

    a.
    autorità nazionali preposte alla pesca;
    b.
    organi doganali nazionali;
    c.
    autorità dell’UE e degli Stati membri dell’UE che sono incaricate della sorveglianza della pesca e dell’attuazione dei provvedimenti contro la pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata;
    d.
    organizzazioni regionali preposte alla pesca;
    e.
    organizzazioni internazionali per la nutrizione e la pesca;
    f.
    organi di polizia nazionali e internazionali.
    Art. 248 Sicurezza informatica

    I provvedimenti volti a garantire la sicurezza informatica sono retti dall’ordinanza del 27 maggio 20209 sui ciber-rischi.

    8 Nuovo testo giusta l’all. n. 27 dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).

    9 RS 120.73

    Sezione 8: Adeguamento degli allegati

    Art. 26 Adeguamento degli allegati 1–4 da parte del DFI

    1 Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) può adeguare gli allegati 1, 3 e 4 in base agli sviluppi internazionali o tecnici.

    2 Può adeguare l’allegato 2 dopo aver consultato il Dipartimento federale dell’eco­nomia, della formazione e della ricerca e il Dipartimento federale degli affari esteri; per l’adeguamento si applica l’articolo 27.

    Art. 27 Inserimento e stralcio di Stati di bandiera nell’allegato 2 da parte del DFI

    1 Il DFI può inserire uno Stato di bandiera nell’allegato 2 se quest’ultimo presenta una domanda. La domanda deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e deve essere motivata.

    2 Uno Stato di bandiera può essere inserito nell’allegato 2 se:

    a.
    lo Stato di bandiera:
    1.
    dispone di una legislazione volta a evitare la pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata,
    2.
    dispone di un’autorità responsabile della sorveglianza delle disposizioni legali,
    3.
    dispone degli strumenti di esecuzione necessari per l’attuazione delle disposizioni legali,
    4.
    effettua una quantità sufficiente di controlli per verificare il rispetto delle disposizioni legali,
    5.
    è membro delle organizzazioni regionali preposte alla pesca responsa­bili delle zone di pesca,
    6.
    ha ratificato gli accordi internazionali che mirano a una pesca sosteni­bile; e
    b.
    non sussistono indizi fondati che lo Stato in questione tolleri, favorisca o promuova la pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata.

    3 Per gli accertamenti il DFI considera le informazioni fornite dalle autorità estere e dalle organizzazioni internazionali elencate nell’articolo 23, nonché i risultati delle procedure di controllo delle importazioni di prodotti della pesca.

    4 Gli Stati di bandiera di cui è previsto il respingimento della richiesta di inserimento nell’allegato 2 oppure lo stralcio dall’allegato 2 sono previamente consultati dal DFI.

    Art. 28 Inserimento di Stati di bandiera e prodotti della pesca nell’allegato 5

    1 Uno Stato di bandiera può essere inserito nell’allegato 5 se vi sono indizi fondati che tale Stato tolleri, favorisca o promuova la pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata.

    2 Per gli accertamenti si considerano in particolare le informazioni fornite dalle autorità estere e dalle organizzazioni internazionali elencate nell’articolo 23 e i risultati delle procedure di controllo applicate alle importazioni di prodotti della pesca.

    3 Se lo Stato in questione tollera, favorisce o promuove in misura notevole la pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata, tutti i prodotti della pesca provenienti da tale Stato vengono inseriti nell’allegato 5; in caso contrario vengono inseriti soltanto i prodotti della pesca delle specie per cui non è garantita la legalità delle catture.

    4 Gli Stati di bandiera di cui è previsto l’inserimento nell’allegato 5 sono previamente consultati dal DFI.

    Sezione 9: Entrata in vigore

    Art. 29

    La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2017.

    Allegato 111

    11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 3 feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 535).

    (art. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1)

    Prodotti della pesca che sottostanno alla presente ordinanza

    Voce di tariffa

    0301

    ex 9100

    ex 9200

    ex 9400

    ex 9500

    ex 9980

    0302

    ex 1100

    ex 1300

    ex 1400

    ex 1900

    ex 2100

    ex 2200

    ex 2300

    ex 2400

    ex 2900

    ex 3100

    ex 3200

    ex 3300

    ex 3400

    ex 3500

    ex 3600

    ex 3900

    ex 4100

    ex 4200

    ex 4300

    ex 4400

    ex 4500

    ex 4600

    ex 4700

    ex 4900

    ex 5100

    ex 5200

    ex 5300

    ex 5400

    ex 5500

    ex 5600

    ex 5900

    ex 7400

    ex 7900

    ex 8100

    ex 8200

    ex 8300

    ex 8400

    ex 8500

    ex 8980

    ex 9200

    ex 9900

    0303

    ex 1100

    ex 1200

    ex 1300

    ex 1400

    ex 1900

    ex 2600

    ex 2900

    ex 3100

    ex 3200

    ex 3300

    ex 3400

    ex 3900

    ex 4100

    ex 4200

    ex 4300

    ex 4400

    ex 4500

    ex 4600

    ex 4900

    ex 5100

    ex 5300

    ex 5400

    ex 5500

    ex 5600

    ex 5700

    ex 5900

    ex 6300

    ex 6400

    ex 6500

    ex 6600

    ex 6700

    ex 6800

    ex 6900

    ex 8100

    ex 8200

    ex 8300

    ex 8400

    ex 8980

    ex 9200

    ex 9900

    0304

    ex 3900

    ex 4100

    ex 4200

    ex 4300

    ex 4400

    ex 4500

    ex 4600

    ex 4700

    ex 4800

    ex 4980

    ex 5210

    ex 5290

    ex 5300

    ex 5400

    ex 5500

    ex 5600

    ex 5700

    ex 5980

    ex 6900

    ex 7100

    ex 7200

    ex 7300

    ex 7400

    ex 7500

    ex 7900

    ex 8100

    ex 8200

    ex 8300

    ex 8400

    ex 8500

    ex 8600

    ex 8700

    ex 8800

    ex 8980

    ex 9100

    ex 9200

    ex 9300

    ex 9400

    ex 9500

    ex 9600

    ex 9700

    ex 9910

    ex 9970

    0305

    ex 3200

    ex 3990

    ex 4100

    ex 4200

    ex 4300

    ex 4990

    ex 5100

    ex 5300

    ex 5400

    ex 5980

    ex 6100

    ex 6200

    ex 6300

    ex 6990

    ex 7100

    ex 7900

    0306

    ex 1100

    ex 1200

    ex 1400

    ex 1500

    ex 1600

    ex 1700

    ex 3100

    ex 3200

    ex 3300

    ex 3400

    ex 3500

    ex 3600

    ex 9100

    ex 9200

    ex 9300

    ex 9400

    ex 9500

    0307

    ex 4200

    (solo la specie Illex nonché Sephia pharaonis)

    ex 4300

    (solo la specie Illex nonché Sephia pharaonis)

    ex 4900

    (solo la specie Illex nonché Sephia pharaonis)

    ex 5100

    ex 5200

    ex 5900

    ex 7100

    ex 7200

    ex 7900

    ex 8200

    ex 8400

    ex 8800

    1604

    ex 1100

    ex 1210

    ex 1290

    ex 1310

    ex 1320

    ex 1390

    ex 1410

    ex 1490

    ex 1510

    ex 1590

    ex 1610

    ex 1690

    ex 1700

    ex 1800

    ex 1910

    ex 1991

    ex 1999

    ex 2010

    ex 2090

    Voce di tariffa

    1605

    ex 1000

    ex 2100

    ex 2900

    ex 3000

    ex 5200

    ex 5400

    ex 5500

    ex 5600

    Allegato 212

    12 Aggiornato dal n. I dell’O del DFI del 4 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3369).

    (art. 4 cpv. 2, 9 cpv. 1, 15, 26 cpv. 2 e 27)

    Stati di bandiera da cui è possibile importare prodotti della pesca senza certificato di cattura e senza procedura di notifica preventiva

    Stati di bandiera

    Codice ISO

    Australia

    AU

    Austria

    AT

    Belgio

    BE

    Bulgaria

    BG

    Canada

    CA

    Cipro

    CY

    Croazia

    HR

    Danimarca

    DK

    Estonia

    EE

    Finlandia

    FI

    Francia

    FR

    Germania

    DE

    Giappone

    JP

    Grecia

    GR

    Irlanda

    IE

    Islanda

    IS

    Italia

    IT

    Lettonia

    LV

    Lituania

    LT

    Lussemburgo

    LU

    Malta

    MT

    Norvegia

    NO

    Nuova Zelanda

    NZ

    Paesi Bassi

    NL

    Polonia

    PL

    Portogallo

    PT

    Regno Unito

    GB

    Repubblica Ceca

    CZ

    Romania

    RO

    Slovacchia

    SK

    Slovenia

    SI

    Spagna

    ES

    Stati Uniti

    US

    Svezia

    SE

    Ungheria

    HU

    Allegato 3

    (art. 6 cpv. 3 e 26 cpv. 1)

    Certificato di cattura (modello)

    Documento n.

    Autorità di convalida

    1.

    Nome e Cognome

    Indirizzo

    Telefono

    Fax

    2.

    Nome del peschereccio

    Bandiera, porto di immatricola­zione e numero di registro

    Indicativo di chiamata

    Numero IMO/Lloyd’s (se rilasciato)

    Numero della licenza di cattura

    valida fino al

    Numero Inmarsat

    Fax, telefono

    Indirizzo e-mail (se disponibile)

    3.

    Descrizione del prodotto

    Tipo di trasformazione autorizzata a bordo

    4.

    Misure di conservazione e di gestione applicabili

    Genere

    Codice NC del prodotto

    Zone e date di cattura

    Peso vivo stimato (kg)

    Peso netto da sbarcare stimato (kg)

    Peso sbarcato verificato (kg), dove opportuno

    5.

    Nome del/della comandante del peschereccio

    Firma

    Timbro

    6.

    Dichiarazione di trasbordo in mare

    Firma e data

    Data/zona/ posizione del trasbordo

    Peso stimato (kg)

    Comandante del peschereccio ricevente

    Firma

    Nome della nave

    Indicativo di chiamata

    Numero IMO/Lloyd’s (se rilasciato)

    7.

    Autorizzazione di trasbordo in zona portuale

    Denomi­nazione

    Autorità

    Firma

    Indirizzo

    Telefono

    Porto di sbarco

    Data di sbarco

    Timbro

    8.

    Nome e indirizzo dell’esportatore

    Firma

    Data

    Timbro

    9.

    Conferma dell’autorità dello Stato di bandiera

    Nome, cognome/ denominazione ufficiale

    Firma

    Data

    Timbro

    10.

    Informazioni riguardanti il trasporto, v. appendice

    11.

    Dichiarazione dell’importatore

    Nome e indirizzo dell’importatore

    Firma

    Data

    Timbro

    Codice NC del prodotto

    Documenti di cui all’articolo 14 paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1005/2008

    Accertamenti

    12.

    Controllo all’importazione: Autorità

    Luogo

    Importazione autorizzata (*)

    Importazione sospesa (*)

    Verifica richiesta

    Dichiarazione in dogana (se emessa)

    Numero

    Data

    Luogo

    (*) Contrassegnare ciò che fa al caso

    Allegato 4

    (art. 7 cpv. 2 e 26 cpv. 1)

    Dichiarazione di trasformazione (modello)

    Confermo che i prodotti della pesca trasformati ….

    (descrizione dei prodotti e codice della nomenclatura combinata) sono stati ottenuti da catture effettuate in base ai seguenti certificati di cattura:

    N. del certificato di cattura

    Nome e ban­diera del peschereccio

    Data/e di convalida

    Descrizione della cattura

    Peso sbarcato (kg)

    Catture trasformate (kg)

    Prodotto della pesca trasformato (kg)

    Nome e indirizzo dello stabilimento di trasformazione:

    Nome e indirizzo dell’esportatore (se diverso dallo stabilimento di trasformazione):

    Numero di omologazione dello stabilimento di trasformazione:

    Numero e data del certificato sanitario:

    Persona responsabile dello stabilimento di trasformazione

    Firma

    Data

    Luogo

    Conferma dell’autorità competente:

    Persona responsabile

    Firma e timbro

    Data

    Luogo

    Allegato 5

    (art. 8 e 28)

    Stati di bandiera per i quali vige un divieto di importazione e prodotti della pesca interessati dal divieto di importazione

    Stati di bandiera

    Codice ISO

    Specie ittiche inte­ressate dal divieto di importazione

    Voci di tariffa inte­ressate dal divieto di importazione

    Stato della trasfor­mazione

    Osservazioni

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