454 Legge sul Parco nazionale
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    454

    Legge federale sul Parco nazionale svizzero nel Cantone dei Grigioni

    (Legge sul Parco nazionale)

    del 19 dicembre 1980 (Stato 1° gennaio 2017)

    L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

    visto l’articolo 78 capoversi 3 e 4 della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 19793,

    decreta:

    1 RS 101

    2 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla L del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).

    3 FF 1979 III 669

    Art. 1 Natura e scopo

    1 Il Parco nazionale svizzero, situato nel Cantone dei Grigioni, in Engadina e Val Müstair, è una riserva ove la natura è protetta da ogni influsso umano ed ove, in par­ti­colare, l’insieme della fauna e della flora è lasciato al suo autonomo sviluppo. Sono ammessi unicamente gli interventi direttamente volti a conservare il Parco.

    2 Il Parco nazionale è accessibile al pubblico nel quadro del pertinente regolamento. Esso è oggetto di ricerche scientifiche continue.

    Art. 2 Istituzione responsabile

    L’istituzione responsabile del Parco nazionale è la fondazione di diritto pubblico «Parco nazionale svizzero», con sede a Berna.

    Art. 3 Finanziamento

    1 Il patrimonio iniziale della Fondazione consta del fondo del Parco nazionale, costi­tuito dalla Lega svizzera per la protezione della natura.

    2 La Fondazione finanzia i suoi compiti con il reddito del suo patrimonio e con altri introiti.

    3 La Confederazione versa un contributo annuo per le spese di amministrazione, sor­veglianza e manutenzione.

    4 La Fondazione può riscuotere tasse per l’uso degli impianti del Parco nazionale.

    5 Il patrimonio della Fondazione può essere intaccato solo in casi straordinari. Non può comunque scendere sotto 1000 000 di franchi.

    Art. 4 Commissione del Parco nazionale

    1 L’organo supremo della Fondazione è la Commissione del Parco nazionale. Essa si compone di nove membri nominati dal Consiglio federale.

    2 Tre membri sono proposti dalla Lega svizzera per la protezione della natura, due dalla Società elvetica di scienze naturali, uno dal Cantone dei Grigioni e uno dai Comuni del Parco. Due membri rappresentano la Confederazione.

    3 Il presidente della Commissione del Parco nazionale è designato dal Consiglio federa­le. Per il rimanente, la Commissione si costituisce da sé. Essa nomina il segre­tario, il contabile ed altri organi esecutivi.

    Art. 5 Compiti

    1 La Commissione del Parco nazionale provvede per la conservazione e la valorizza­zione del Parco. Le incombe in particolare:

    a.
    di collaborare con il Cantone e i Comuni;
    b.
    di amministrare, sorvegliare e mantenere il Parco e le sue installazioni;
    c.
    d’informare il pubblico sulla natura e lo scopo del Parco nonché sulle prescrizioni di visita;
    d.
    d’incoraggiare la collaborazione tra l’amministrazione del Parco e i ricer­ca­tori.

    2 La Commissione del Parco nazionale assicura giuridicamente l’integrità territoriale del Parco. Essa stipula i contratti necessari al conseguimento dello scopo della Fon­da­zione. I contratti concernenti la garanzia dell’integrità territoriale del Parco, la diminu­zione o l’ampliamento del medesimo oppure le indennità che ne derivano, devono essere approvati dal Consiglio federale.

    3 La Commissione del Parco nazionale, d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni4, emana i regolamenti sull’amministrazione e la sorveglianza del Parco.

    4 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

    Art. 6 Successione giuridica

    1 La Fondazione assume i diritti e i doveri, relativi al Parco nazionale, spettanti alla Confederazione prima dell’entrata in vigore della presente legge.

    2 La Fondazione surroga in particolare la Confederazione nei contratti stipulati tra quest’ultima e gli aventi diritto ai beni fondiari.

    3 La partecipazione della Società elvetica di scienze naturali e della Lega svizzera per la protezione della natura è disciplinata da un contratto stipulato con la Confedera­zio­ne.

    Art. 7 Regolamento del Parco

    Il Cantone dei Grigioni, dopo aver sentito la Commissione del Parco nazionale, emana il regolamento del Parco, il quale sottostà all’approvazione del Consiglio federale.

    Art. 8 Disposizioni penali

    1 Chiunque viola una prescrizione del regolamento del Parco, contenente la commi­na­toria penale del presente articolo, è punito con la multa.

    2 Il procedimento penale spetta ai Cantoni.

    3 Gli oggetti acquisiti violando il regolamento del Parco possono essere confiscati dagli organi del Parco.

    Art. 9 Vigilanza e rimedi giuridici

    1 Il Parco nazionale è posto sotto la vigilanza del Dipartimento federale dell’am­biente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni. La Commissione del Parco nazionale sottopone annualmente un rapporto al Diparti­mento, a destinazione del Consiglio federale e delle Camere federali.

    2 Il Controllo federale delle finanze verifica la contabilità.

    3 Le decisioni della Commissione del Parco nazionale sono impugnabili con ricorso secondo le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.5

    5 Nuovo testo giusta il n. 44 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

    Art. 10 Disposizioni finali

    1 Il decreto federale del 7 ottobre 19596 concernente il Parco nazionale svizzero nel Cantone dei Grigioni è abrogato.

    2 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

    3 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

    Data dell’entrata in vigore: 15 aprile 19817

    6 [RU 1961 915]

    7 DCF del 28 gen. 1981.

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