Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
1 La presente ordinanza disciplina i requisiti per l’allevamento di animali sani.
2 Non si applica agli animali allevati in detenzioni autorizzate di animali da laboratorio.
455.102.4
del 4 dicembre 2014 (Stato 1° gennaio 2015)
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),
visto l’articolo 29 dell’ordinanza del 23 aprile 20081 sulla protezione degli animali (OPAn),
ordina:
1 RS 455.1
1 La presente ordinanza disciplina i requisiti per l’allevamento di animali sani.
2 Non si applica agli animali allevati in detenzioni autorizzate di animali da laboratorio.
Chi alleva animali:
1 I singoli aggravi sono suddivisi in quattro categorie:
2 Vi è aggravio lieve quando lo sviluppo, in animali da compagnia o da reddito, di caratteristiche e sintomi suscettibili di comprometterne il benessere può essere compensato mediante cura, detenzione e alimentazione adeguate senza intervenire sull’animale e senza sottoporlo regolarmente a misure mediche.
1 I criteri per l’attribuzione di un animale a una categoria di aggravio sono elencati nell’allegato 1.
2 Per l’attribuzione di un animale a una categoria di aggravio è decisiva la caratteristica o il sintomo suscettibile di comprometterne maggiormente il benessere.
1 Chi intende impiegare nell’allevamento un animale con una caratteristica o un sintomo che, considerato l’obiettivo di allevamento, può portare a un aggravio medio o grave, deve previamente far eseguire una valutazione degli aggravi.
2 Gli aggravi e i sintomi che, considerato l’obiettivo di allevamento, possono comportare un aggravio medio o grave sono elencati nell’allegato 2.
3 Per la valutazione, sono presi in considerazione unicamente gli aggravi ereditari.
4 La valutazione degli aggravi deve essere eseguita da persone titolari di un diploma universitario e che dispongono dell’esperienza necessaria in medicina veterinaria, etologia o genetica.
5 Le persone che eseguono la valutazione devono riportarne per scritto i risultati su un documento firmato che consegneranno all’allevatore. Su richiesta, l’allevatore deve presentare il documento alle autorità di esecuzione.
1 Gli animali che rientrano nelle categorie di aggravio 0 o 1 possono essere impiegati nell’allevamento.
2 Gli animali che rientrano nella categoria di aggravio 2 possono essere impiegati nell’allevamento se nell’obiettivo di allevamento è previsto che l’aggravio della discendenza sia inferiore a quello dei genitori.
1 Gli allevatori che impiegano animali che rientrano nella categoria di aggravio 2 sono tenuti a documentare le loro attività di allevamento.
2 La documentazione deve contenere indicazioni sulla strategia di allevamento e sugli aggravi ereditari suscettibili di compromettere la salute dei genitori e della discendenza. La strategia di allevamento deve essere documentata in modo che risulti chiaro come si intende raggiungere l’obiettivo di allevamento di cui all’articolo 6 capoverso 2.
3 La documentazione va datata e aggiornata. L’allevatore deve confermare la correttezza e la completezza delle indicazioni con la firma.
4 Su richiesta, la documentazione deve essere presentata alle autorità di esecuzione.
1 Gli allevatori che impiegano animali che rientrano nella categoria di aggravio 1 devono informare per scritto gli acquirenti dei discendenti su come occorre curarli per evitare misure suscettibili di comprometterne il benessere.
2 Gli allevatori che impiegano animali che rientrano nella categoria di aggravio 2 devono informare per scritto gli acquirenti dei discendenti su come occorre trattarli per ridurre gli aggravi ereditari.
È vietato impiegare animali nell’allevamento se:
Le seguenti varietà di allevamento sono vietate:
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
(art. 4 cpv. 1)
Forma di aggravio | Categoria di aggravio 2 | Categoria di aggravio 3 | |
1 | Dolori | Dolori sporadici di media entità o dolori cronici leggeri che compromettono le condizioni generali di salute. | Dolori cronici di media entità o dolori forti che compromettono gravemente le condizioni generali di salute. |
2 | Lesioni | Lesioni che portano a una perdita delle funzioni o ad anomalie comportamentali e che compromettono le condizioni generali di salute. Differenze rispetto allo sviluppo tipico della specie che possono portare a disturbi delle funzioni corporee o a limitazioni della capacità di reazione agli stimoli esterni. | Lesioni che portano a una perdita delle funzioni o ad anomalie comportamentali e che compromettono gravemente le condizioni generali di salute. Differenze rispetto allo sviluppo tipico della specie che possono portare a forti disturbi delle funzioni corporee o a gravi limitazioni della capacità di reazione agli stimoli esterni. |
3 | Sofferenze | Sofferenze dovute a dolori, lesioni, paure, prurito oppure ad anomalie comportamentali che compromettono la qualità di vita. | Sofferenze che compromettono gravemente la qualità di vita a causa di dolori forti, prurito eccessivo, insufficiente capacità di adattamento delle funzioni corporee oppure impossibilità di un comportamento normale. |
4 | Intervento invasivo sull’aspetto fisico (fenotipo) | Modifiche corporee croniche che alterano l’aspetto dell’animale. | Modifiche corporee croniche che alterano fortemente l’aspetto dell’animale. |
5 | Intervento invasivo sulle capacità | Differenze rispetto allo sviluppo tipico della specie che possono portare a disturbi delle funzioni corporee o a limitazioni della capacità di reazione agli stimoli esterni. | Differenze rispetto allo sviluppo tipico della specie che possono portare a fortissimi disturbi delle funzioni corporee o a gravi limitazioni della capacità di reazione agli stimoli esterni. |
(art. 5 cpv. 2)
1.1 Malformazioni dello scheletro o altre malformazioni, quali anomalie motorie o paralisi.
1.2 Alterazioni degenerative, spondilosi (irrigidimento della colonna vertebrale).
2.1 Malformazioni del cranio con conseguenze suscettibili di compromettere il benessere dell’animale, quali:
2.2 Fontanelle aperte e persistenti.
2.3 Escrescenze verrucose sul becco o occhiaie che ostacolano la respirazione o riducono notevolmente il campo visivo.
3.1 Neoformazioni cutanee suscettibili di compromettere il benessere dell’animale, quali:
3.2 Varietà di piumaggio suscettibili di compromettere il benessere dell’animale, quali:
3.3 Varietà di squame suscettibili di compromettere il benessere dell’animale, quali pinne calcificate, rigide, lontane dal corpo, come nel pesce rosso chicco di riso (Pearlscale).
3.4 Artigli a forma di cavatappi.
3.5 Assenza di squame nei serpenti e nei sauri.
4.1 Malfunzionamento degli occhi, quale cecità.
4.2 Malfunzionamento dell’apparato uditivo, quale sordità.
4.3 Malformazioni.
4.4 Cataratta (perdita di trasparenza del cristallino).
4.5 Atrofia progressiva della retina (PRA).
4.6 Spostamento del bulbo oculare.
4.7 Ectropion persistente.
4.8 Entropion persistente.
5.1 Disturbi motori e di coordinazione.
5.2 Paralisi, come in caso di:
5.3 Perdita del senso dell’orientamento, per esempio disturbi all’orecchio interno.
6.1 Collo tremulo nei colombi.
6.2 Limitazioni nella riproduzione e nei movimenti dovute a giogaia eccessiva nelle oche.
6.3 Limitazioni nei movimenti dovute a:
6.4 Problemi di nutrizione, per esempio a causa di:
6.5 Problemi nel comportamento sessuale e di cura della nidiata.
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