455.102.4 Ordinanza dell’USAV sulla protezione degli animali nell’allevamento
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    455.102.4

    Ordinanza dell’USAV sulla protezione degli animali nell’allevamento

    del 4 dicembre 2014 (Stato 1° gennaio 2015)

    L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

    visto l’articolo 29 dell’ordinanza del 23 aprile 20081 sulla protezione degli animali (OPAn),

    ordina:

    Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

    1 La presente ordinanza disciplina i requisiti per l’allevamento di animali sani.

    2 Non si applica agli animali allevati in detenzioni autorizzate di animali da labo­ratorio.

    Art. 2 Obblighi nell’allevamento

    Chi alleva animali:

    a.
    deve conoscere gli aggravi che comportano per gli animali lo sviluppo estremo di caratteristiche e le tare ereditarie note della varietà di allevamento interessata;
    b.
    non può perseguire obiettivi di allevamento che comportano dolore, sofferenza, lesioni o interventi incisivi sul fenotipo o sulle capacità degli animali.
    Art. 3 Categorie di aggravio

    1 I singoli aggravi sono suddivisi in quattro categorie:

    a.
    categoria di aggravio 0: nessun aggravio;
    b.
    categoria di aggravio 1: aggravio lieve;
    c.
    categoria di aggravio 2: aggravio medio;
    d.
    categoria di aggravio 3: aggravio grave.

    2 Vi è aggravio lieve quando lo sviluppo, in animali da compagnia o da reddito, di caratteristiche e sintomi suscettibili di comprometterne il benessere può essere compensato mediante cura, detenzione e alimentazione adeguate senza intervenire sull’animale e senza sottoporlo regolarmente a misure mediche.

    Art. 4 Attribuzione di un animale a una categoria di aggravio

    1 I criteri per l’attribuzione di un animale a una categoria di aggravio sono elencati nell’allegato 1.

    2 Per l’attribuzione di un animale a una categoria di aggravio è decisiva la caratteristica o il sintomo suscettibile di comprometterne maggiormente il benessere.

    Art. 5 Valutazione degli aggravi

    1 Chi intende impiegare nell’allevamento un animale con una caratteristica o un sintomo che, considerato l’obiettivo di allevamento, può portare a un aggravio medio o grave, deve previamente far eseguire una valutazione degli aggravi.

    2 Gli aggravi e i sintomi che, considerato l’obiettivo di allevamento, possono comportare un aggravio medio o grave sono elencati nell’allegato 2.

    3 Per la valutazione, sono presi in considerazione unicamente gli aggravi ereditari.

    4 La valutazione degli aggravi deve essere eseguita da persone titolari di un diploma universitario e che dispongono dell’esperienza necessaria in medicina veterinaria, etologia o genetica.

    5 Le persone che eseguono la valutazione devono riportarne per scritto i risultati su un documento firmato che consegneranno all’allevatore. Su richiesta, l’allevatore deve presentare il documento alle autorità di esecuzione.

    Art. 6 Impiego nell’allevamento

    1 Gli animali che rientrano nelle categorie di aggravio 0 o 1 possono essere impiegati nell’allevamento.

    2 Gli animali che rientrano nella categoria di aggravio 2 possono essere impiegati nell’allevamento se nell’obiettivo di allevamento è previsto che l’aggravio della discendenza sia inferiore a quello dei genitori.

    Art. 7 Documentazione delle attività di allevamento con animali della categoria di aggravio 2

    1 Gli allevatori che impiegano animali che rientrano nella categoria di aggravio 2 sono tenuti a documentare le loro attività di allevamento.

    2 La documentazione deve contenere indicazioni sulla strategia di allevamento e sugli aggravi ereditari suscettibili di compromettere la salute dei genitori e della discendenza. La strategia di allevamento deve essere documentata in modo che risulti chiaro come si intende raggiungere l’obiettivo di allevamento di cui all’arti­colo 6 capoverso 2.

    3 La documentazione va datata e aggiornata. L’allevatore deve confermare la correttezza e la completezza delle indicazioni con la firma.

    4 Su richiesta, la documentazione deve essere presentata alle autorità di esecuzione.

    Art. 8 Informazione degli acquirenti

    1 Gli allevatori che impiegano animali che rientrano nella categoria di aggravio 1 devono informare per scritto gli acquirenti dei discendenti su come occorre curarli per evitare misure suscettibili di comprometterne il benessere.

    2 Gli allevatori che impiegano animali che rientrano nella categoria di aggravio 2 devono informare per scritto gli acquirenti dei discendenti su come occorre trattarli per ridurre gli aggravi ereditari.

    Art. 9 Divieto di impiego nell’allevamento

    È vietato impiegare animali nell’allevamento se:

    a.
    si tratta di animali che rientrano nella categoria di aggravio 3;
    b.
    l’obiettivo di allevamento provoca un aggravio della categoria 3 nella discendenza;
    c.
    gli animali fanno parte di una varietà di allevamento che per costituzione fisica o capacità:
    1.
    non può essere tenuta secondo le necessità della specie,
    2.
    non può assumere una posizione corporea fisiologica,
    3.
    non può spostarsi secondo le necessità della specie,
    4.
    non può nutrirsi o allevare la discendenza senza l’aiuto di esseri umani;
    d.
    in seguito ad accoppiamenti mirati non si può escludere che:
    1.
    la discendenza soffra di deficienze sensoriali, in particolare cecità o sordità, oppure
    2.
    insorgano complicazioni durante il parto a causa di determinate condizioni anatomiche.
    Art. 10 Varietà di allevamento vietate

    Le seguenti varietà di allevamento sono vietate:

    a.
    topi ballerini;
    b.
    pesci rossi del tipo con occhi a palla, occhi celestiali o occhi telescopici;
    c.
    cani nani che pesano meno di 1500 grammi da adulti;
    d.
    gatti con le zampe anteriori estremamente corte («gatti canguro»);
    e.
    rettili con la sindrome enigma;
    f.
    bovini della razza Blu Belga in allevamento puro.

    Allegato 1

    (art. 4 cpv. 1)

    Criteri per l’attribuzione di un animale a una categoria di aggravio

    Forma di aggravio

    Categoria di aggravio 2

    Categoria di aggravio 3

    1

    Dolori

    Dolori sporadici di media entità o dolori cronici leggeri che compromettono le condizioni generali di salute.

    Dolori cronici di media entità o dolori forti che compromettono gravemente le condizioni generali di salute.

    2

    Lesioni

    Lesioni che portano a una perdita delle funzioni o ad anomalie comportamentali e che compromettono le condizioni generali di salute.

    Differenze rispetto allo sviluppo tipico della specie che possono portare a disturbi delle funzioni corporee o a limitazioni della capacità di reazione agli stimoli esterni.

    Lesioni che portano a una perdita delle funzioni o ad anomalie comportamentali e che compromettono gravemente le condizioni generali di salute.

    Differenze rispetto allo sviluppo tipico della specie che possono portare a forti disturbi delle funzioni corporee o a gravi limitazioni della capacità di reazione agli stimoli esterni.

    3

    Sofferenze

    Sofferenze dovute a dolori, lesioni, paure, prurito oppure ad anomalie comportamentali che compromettono la qualità di vita.

    Sofferenze che compromettono gravemente la qualità di vita a causa di dolori forti, prurito eccessivo, insufficiente capacità di adattamento delle funzioni corporee oppure impossibilità di un comportamento normale.

    4

    Intervento invasivo sull’aspetto fisico (fenotipo)

    Modifiche corporee croniche che alterano l’aspetto dell’animale.

    Modifiche corporee croniche che alterano fortemente l’aspetto dell’animale.

    5

    Intervento invasivo sulle capa­cità

    Differenze rispetto allo sviluppo tipico della specie che possono portare a disturbi delle funzioni corporee o a limitazioni della capacità di reazione agli stimoli esterni.

    Differenze rispetto allo sviluppo tipico della specie che possono portare a fortissimi disturbi delle funzioni corporee o a gravi limitazioni della capacità di reazione agli stimoli esterni.

    Allegato 2

    (art. 5 cpv. 2)

    Caratteristiche e sintomi che, considerato l’obiettivo di allevamento, possono comportare un aggravio medio o grave

    1 Apparato locomotore

    1.1 Malformazioni dello scheletro o altre malformazioni, quali anomalie motorie o paralisi.

    1.2 Alterazioni degenerative, spondilosi (irrigidimento della colonna vertebrale).

    2 Testa

    2.1 Malformazioni del cranio con conseguenze suscettibili di compromettere il benessere dell’animale, quali:

    2.1.1
    conseguenze sulla posizione dei denti;
    2.1.2
    conseguenze sulla posizione degli occhi;
    2.1.3
    conseguenze sulla capacità respiratoria;
    2.1.4
    conseguenze sul parto.

    2.2 Fontanelle aperte e persistenti.

    2.3 Escrescenze verrucose sul becco o occhiaie che ostacolano la respirazione o riducono notevolmente il campo visivo.

    3 Pelle, piume, squame, artigli

    3.1 Neoformazioni cutanee suscettibili di compromettere il benessere dell’ani­male, quali:

    3.1.1
    formazione eccessiva di pieghe con dermatite cronica;
    3.1.2
    cresta sovradimensionata;
    3.1.3
    escrescenze alla testa o ai setti nasali.

    3.2 Varietà di piumaggio suscettibili di compromettere il benessere dell’animale, quali:

    3.2.1
    piumaggio istrice;
    3.2.2
    piumaggio arricciato;
    3.2.3
    piumaggio eccessivo, come:
    3.2.3.1
    piumaggio dei pappagallini ondulati del tipo Feather Duster,
    3.2.3.2
    piumaggio dell’arricciato di Parigi o parigino (canarino di forma e posizione),
    3.2.3.3
    coda a ventaglio oppure penne della coda eccessivamente allun-gate,
    3.2.3.4
    zampe piumate, piumaggio dei tarsi nelle galline,
    3.2.3.5
    parrucca, rosetta nella scriminatura,
    3.2.3.6
    barba di piume,
    3.2.3.7
    ciuffo di piume.

    3.3 Varietà di squame suscettibili di compromettere il benessere dell’animale, quali pinne calcificate, rigide, lontane dal corpo, come nel pesce rosso chicco di riso (Pearlscale).

    3.4 Artigli a forma di cavatappi.

    3.5 Assenza di squame nei serpenti e nei sauri.

    4 Occhi, apparato uditivo e peli tattili (vibrisse)

    4.1 Malfunzionamento degli occhi, quale cecità.

    4.2 Malfunzionamento dell’apparato uditivo, quale sordità.

    4.3 Malformazioni.

    4.4 Cataratta (perdita di trasparenza del cristallino).

    4.5 Atrofia progressiva della retina (PRA).

    4.6 Spostamento del bulbo oculare.

    4.7 Ectropion persistente.

    4.8 Entropion persistente.

    5 Cervello, midollo spinale e sistema nervoso periferico

    5.1 Disturbi motori e di coordinazione.

    5.2 Paralisi, come in caso di:

    5.2.1
    ernia del disco;
    5.2.2
    sindrome della cauda equina (DLSS);
    5.2.3
    emiplegia laringea;
    5.2.4
    cisti dermoidi nei Rhodesian Ridgeback.

    5.3 Perdita del senso dell’orientamento, per esempio disturbi all’orecchio interno.

    6 Comportamento

    6.1 Collo tremulo nei colombi.

    6.2 Limitazioni nella riproduzione e nei movimenti dovute a giogaia eccessiva nelle oche.

    6.3 Limitazioni nei movimenti dovute a:

    6.3.1
    accrescimento eccessivo delle orecchie;
    6.3.2
    allungamento eccessivo degli artigli;
    6.3.3
    accrescimento eccessivo delle pinne;
    6.3.4
    crescita eccessiva delle piume;
    6.3.5
    comportamento di volo disturbato con ripetute sequenze del volo di corteggiamento;
    6.3.6
    forma del corpo fortemente compressa che, nei pesci, porta a problemi natatori.

    6.4 Problemi di nutrizione, per esempio a causa di:

    6.4.1
    dilatazione della parete del gozzo;
    6.4.2
    becco troppo corto.

    6.5 Problemi nel comportamento sessuale e di cura della nidiata.

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