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    455.109.1

    Ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali

    (Ordinanza sulla formazione in protezione degli animali, OFPAn)1

    del 5 settembre 2008 (Stato 1° marzo 2018)

    1 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 23 ott. 2013, in vigore il 1° gen. 2014 (RU 2013 3781).

    Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)2,

    visti gli articoli 190 capoversi 3 e 4, 197 capoverso 3, 198 capoverso 3, 202 capoverso 2 e 203 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 aprile 20083 sulla protezione degli animali (OPAn),

    ordina:

    2 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.

    3 RS 455.1

    Capitolo 1: Oggetto e campo d’applicazione

    Art. 14

    1 La presente ordinanza contiene i criteri di riconoscimento della formazione specialistica non legata a una professione per:

    a.
    le persone che, a titolo professionale, detengono equidi;
    b.
    le persone che sono responsabili dell’accudimento di animali selvatici o che accudiscono animali a titolo professionale;
    c.
    le persone che, a titolo professionale, allevano o detengono pesci commestibili, pesci da ripopolamento o decapodi;
    d.
    le persone che forniscono più animali rispetto ai quantitativi stabiliti nell’articolo 101 lettera c OPAn.
    e.
    le persone che eseguono la cura degli unghioni dei bovini o degli zoccoli degli equidi;
    f.
    gli impiegati di commercio al dettaglio nel commercio specializzato di animali responsabili dell’accudimento degli animali;
    g.
    le persone che nelle aziende commerciali accudiscono decapodi, pesci commestibili, pesci da esca o pesci da ripopolamento;
    h.
    il personale specializzato nella sperimentazione animale;
    i.
    il personale addetto al trasporto degli animali;
    j.
    il personale dei macelli che si occupa degli animali o li stordisce e li dissangua; e
    k.
    i formatori dei detentori di animali.

    2 Essa contiene i criteri di riconoscimento della formazione con attestato di competenza per:

    a.
    la detenzione e l’accudimento di animali domestici e di animali selvatici;
    b.
    il trattamento di pesci e decapodi;
    c.
    l’accudimento degli animali in occasione di manifestazioni commerciali e nell’ambito della pubblicità; e
    d.
    la decornazione e la castrazione di agnelli, capretti, vitelli e lattonzoli.

    3 Essa disciplina la forma della formazione continua e la procedura per lo svolgimento dei corsi di formazione e di formazione continua.

    4 Essa stabilisce il contenuto e la forma della formazione richiesta per ottenere l’autorizzazione cantonale a utilizzare apparecchi a scopi terapeutici nel trattamento dei cani secondo l’articolo 76 capoverso 3 OPAn.

    5 Essa contiene il regolamento d’esame per la formazione:

    a.
    delle persone di cui al capoverso 1;
    b.
    delle persone che intendono ottenere l’autorizzazione cantonale a utilizzare apparecchi a scopi terapeutici nel trattamento dei cani secondo l’articolo 76 capoverso 3 OPAn.

    6 Essa non si applica alla formazione con un attestato di competenza per il trattamento di pesci e decapodi secondo l’articolo 5a dell’ordinanza del 24 novembre 19935 concernente la legge federale sulla pesca.

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 10 gen. 2018, in vigore il 1° mar. 2018 (RU 2018 627).

    5 RS 923.01

    Capitolo 2: Formazione specialistica non legata a una professione

    Sezione 1: Accudimento, cura, allevamento e detenzione di animali6

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 23 ott. 2013, in vigore il 1° gen. 2014 (RU 2013 3781).

    Art. 27 Obiettivi di apprendimento

    1 L’obiettivo della formazione di cui agli articoli 31 capoverso 5, 85 capoverso 2, 97 capoverso 2, 102 capoverso 2 o 103 lettera e OPAn è insegnare al detentore di animali o alla persona responsabile dell’accudimento degli animali a trattarli con riguardo e in modo corretto, a detenerli in modo adeguato, a mantenerli in buona salute, ad allevarli in modo responsabile e ad assicurare lo sviluppo di una progenie sana.

    2 L’obiettivo della formazione di cui all’articolo 102 capoverso 5 OPAn è insegnare all’addetto alla cura degli unghioni dei bovini o degli zoccoli degli equidi a trattare gli animali con riguardo e in modo corretto.

    7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 10 gen. 2018, in vigore il 1° mar. 2018 (RU 2018 627).

    Art. 3 Forma e durata della formazione

    1 La formazione comprende una parte teorica e una parte pratica nonché un periodo di pratica in un’azienda di cui all’articolo 206 OPAn.

    2 La parte teorica e la parte pratica comprendono complessivamente al minimo 40 ore, di cui almeno 20 sono dedicate alla parte teorica e almeno 10 alla parte pratica. Il periodo di pratica comprende almeno 3 mesi.

    3 La formazione delle persone che allevano a titolo professionale animali da compagnia o cani da lavoro deve comprendere almeno 10 ore di insegnamento teorico nei settori di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettere d–g.8

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 23 ott. 2013, in vigore il 1° gen. 2014 (RU 2013 3781).

    Art. 4 Contenuto della parte teorica

    1 La parte teorica permette di acquisire le nozioni fondamentali inerenti agli animali accuditi negli ambiti seguenti:

    a.
    legislazione sulla protezione degli animali e altre legislazioni specifiche rilevanti;
    b.
    trattamento rispettoso degli animali;
    c.
    igiene nei parchi e nei locali, igiene del materiale e delle persone nonché prevenzione delle malattie infettive;
    d.
    responsabilità, obblighi e competenze delle persone incaricate di accudire gli animali;
    e.
    anatomia e fisiologia degli animali; e
    f.
    comportamento normale ed esigenze degli animali nonché sintomi di ansietà, stress e sofferenza.

    2 La parte teorica della formazione di cui agli articoli 31 capoverso 5, 85 capoverso 2, 97 capoverso 2, 102 capoverso 2 o 103 lettera e OPAn permette di acquisire conoscenze approfondite in merito agli animali accuditi negli ambiti seguenti:9

    a.
    accudimento nonché cura degli animali malati e feriti;
    b.
    alimentazione, in particolare composizione del foraggio, fabbisogno alimentare fisiologico ed esigenze comportamentali legate all’assunzione di cibo;
    c.
    esigenze di detenzione e allestimento di un ambiente che permetta agli animali di adottare il comportamento tipico della specie;
    d.
    allevamento degli animali e normale sviluppo della progenie;
    e.
    svolgimento normale del parto o della deposizione delle uova e sintomi più frequenti di disturbi alla nascita o di difficoltà nella deposizione delle uova;
    f.
    genetica, metodi di allevamento e controlli della discendenza; e
    g.
    obiettivi d’allevamento e tare ereditarie.

    3 La parte teorica della formazione di cui all’articolo 102 capoverso 5 OPAn permette di acquisire conoscenze approfondite negli ambiti seguenti:

    a.
    accudimento nonché cura degli animali malati e feriti;
    b.
    trattamento corretto degli animali;
    c.
    condizioni di detenzione che permettano agli animali di adottare il comportamento tipico della specie;
    d.
    esecuzione dei servizi corretta e riguardosa;
    e.
    pulizia e disinfezione dei locali, dei parchi e degli apparecchi.10

    9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 10 gen. 2018, in vigore il 1° mar. 2018 (RU 2018 627).

    10 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 23 ott. 2013, in vigore il 1° gen. 2014 (RU 2013 3781).

    Art. 511 Contenuto della parte pratica

    1 La parte pratica della formazione di cui agli articoli 31 capoverso 5, 85 capoverso 2, 97 capoverso 2, 102 capoverso 2 o 103 lettera e OPAn deve comprendere esercizi inerenti al modo di trattare gli animali, di fornire loro le cure necessarie, di osservare il loro comportamento, di allestire un parco e di rispettare le norme igieniche.12

    2 La parte pratica della formazione di cui all’articolo 102 capoverso 5 OPAn deve comprendere esercizi inerenti al modo di trattare gli animali, di fornire loro le cure necessarie, di rispettare le norme igieniche e alle manipolazioni sull’animale legate al servizio offerto.

    11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 23 ott. 2013, in vigore il 1° gen. 2014 (RU 2013 3781).

    12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 10 gen. 2018, in vigore il 1° mar. 2018 (RU 2018 627).

    Sezione 1a:13 Impiegati del commercio al dettaglio nel commercio specializzato di animali

    13 Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 10 gen. 2018, in vigore il 1° mar. 2018 (RU 2018 627).

    Art. 5a Obiettivi di apprendimento

    L’obiettivo della formazione di cui all’articolo 103 lettera b OPAn è che gli impiegati del commercio al dettaglio siano in grado di tenere gli animali in modo adeguato e li mantengano sani, trasmettano le loro conoscenze conformemente alle esigenze dei clienti e sappiano ciò che è importante nella riproduzione e nell’allevamento di animali sani.

    Art. 5b Forma e durata della formazione

    1 La formazione comprende una parte teorica e un periodo di pratica in una o in diverse aziende secondo l’articolo 206 OPAn. Il periodo di pratica si svolge in modo specifico per ogni gruppo di animali e prevede almeno quattro gruppi di animali di cui all’articolo 5d capoverso 1.

    2 La parte teorica comprende almeno 90 ore e il periodo di pratica almeno 40 giorni lavorativi, di cui al minimo dieci giorni lavorativi con quattro diversi gruppi di animali di cui all’articolo 5d.

    Art. 5c Contenuto della parte teorica

    1 La parte teorica permette di acquisire le nozioni fondamentali negli ambiti seguenti:

    a.
    legislazione sulla protezione degli animali e altre legislazioni specifiche rilevanti;
    b.
    trattamento rispettoso degli animali;
    c.
    igiene nei parchi, igiene del materiale e delle persone nonché prevenzione delle malattie infettive;
    d.
    anatomia e fisiologia degli animali; e
    e.
    comportamento normale ed esigenze degli animali nonché sintomi di ansietà, stress e sofferenza.

    2 Essa permette di acquisire conoscenze approfondite in merito alle specie animali commercializzate spesso negli ambiti seguenti:

    a.
    accudimento nonché cura degli animali malati e feriti;
    b.
    alimentazione, in particolare composizione del foraggio, fabbisogno alimentare fisiologico ed esigenze comportamentali legate all’assunzione di cibo;
    c.
    esigenze di detenzione e allestimento di un ambiente che permetta agli animali di adottare il comportamento tipico della specie;
    d.
    allevamento di animali; e
    e.
    uccisione a regola d’arte degli animali accuditi.
    Art. 5d Contenuto del periodo di pratica

    1 Il periodo di pratica si svolge con i seguenti gruppi di animali:

    a.
    cani, gatti e furetti;
    b.
    piccoli mammiferi, in particolare roditori, conigli e ricci;
    c.
    uccelli, in particolare canarini, estrildidi e psittacidi;
    d.
    pesci di acqua dolce e di mare;
    e.
    pesci di stagno;
    f.
    rettili, in particolare sauri, serpenti e tartarughe nonché anfibi, in particolare anuri e urodeli.

    2 Esso deve comprendere esercitazioni concernenti il trattamento degli animali, la loro cura, l’osservazione del loro comportamento, l’allestimento di parchi, l’igiene e il trasporto degli animali.

    Sezione 2: Personale addetto al trasporto di animali

    Art. 6 Obiettivi di apprendimento

    L’obiettivo della formazione di cui all’articolo 150 OPAn è di insegnare al personale addetto al trasporto a trattare gli animali con riguardo e ad accudirli in modo adeguato.

    Art. 7 Forma e durata della formazione

    1 La parte teorica comprende almeno 12 ore.

    2 La parte pratica si svolge in modo specifico per ogni gruppo di animali sotto la supervisione di un trasportatore di animali esperto e dura:

    a.
    per il personale addetto al trasporto di volatili almeno due giorni lavorativi, che devono essere impiegati per i volatili;
    b.
    per il personale addetto al trasporto di animali da compagnia, animali da laboratorio o animali selvatici almeno due giorni lavorativi, che devono essere impiegati per le specie di questo gruppo di animali trasportate regolarmente;
    c.
    in tutti gli altri casi almeno cinque giorni lavorativi, di cui almeno uno deve essere impiegato per ogni gruppo di animali di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettere a–d.14

    14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 23 ott. 2013, in vigore il 1° gen. 2014 (RU 2013 3781).

    Art. 8 Contenuto della parte teorica

    1 La parte teorica permette di acquisire le nozioni fondamentali negli ambiti seguenti:

    a.
    legislazione in materia di protezione degli animali, di epizoozie e di circolazione stradale;
    b.
    comportamento normale degli animali e loro esigenze; e
    c.
    anatomia e fisiologia degli animali.

    2 Essa permette di acquisire conoscenze approfondite negli ambiti seguenti:

    a.
    trattamento degli animali durante il carico e lo scarico nonché loro condu­zione, ricovero rispettoso durante il trasporto, tenendo conto in particolare del clima di trasporto e della composizione dei gruppi di animali;
    b.
    accudimento degli animali malati o feriti;
    c.
    condotta di guida;
    d.
    requisiti che devono soddisfare le attrezzature edili e le installazioni tec­niche, quali rampe, veicoli e rimorchi;
    e.
    responsabilità, obblighi e competenze dei membri della direzione, degli agenti di trasporto, degli autisti e del personale che accudisce gli animali; e
    f.
    pulizia e disinfezione.
    Art. 9 Contenuto della parte pratica

    1 La parte pratica si svolge in modo specifico per ognuno dei seguenti gruppi di animali:

    a.
    giovani bovini o torelli;
    b.
    vacche;
    c.
    suini;
    d.
    piccoli ruminanti;
    e.
    volatili;
    f.15
    animali da compagnia, in particolare cani e gatti;
    g.16
    animali da laboratorio; e
    h.17
    animali selvatici.

    2 Essa deve comprendere esercitazioni inerenti al modo di trattare gli animali durante il carico e lo scarico, alla conduzione, alla guida e all’accudimento degli animali.

    15 Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 23 ott. 2013, in vigore il 1° gen. 2014 (RU 2013 3781).

    16 Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 23 ott. 2013, in vigore il 1° gen. 2014 (RU 2013 3781).

    17 Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 23 ott. 2013, in vigore il 1° gen. 2014 (RU 2013 3781).

    Sezione 3: Personale dei macelli18

    18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 10 gen. 2018, in vigore il 1° mar. 2018 (RU 2018 627).

    Art. 1019 Obiettivi di apprendimento

    L’obiettivo della formazione di cui all’articolo 177 capoverso 2 OPAn è di insegnare al personale dei macelli a trattare gli animali con riguardo nonché a stordirli e a dissanguarli correttamente.

    19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 10 gen. 2018, in vigore il 1° mar. 2018 (RU 2018 627).

    Art. 1120 Forma e durata della formazione

    1 La formazione comprende una parte teorica e una parte pratica. La parte pratica si svolge in base a indicazioni precise durante il lavoro in uno o in diversi macelli21. Essa è effettuata in modo specifico con almeno un gruppo di animali di cui all’articolo 9 capoverso 1. Le persone che eseguono attività con più di un gruppo di animali devono svolgere la parte pratica con almeno due gruppi di animali di cui all’articolo 9 capoverso 1.

    2 Le persone che svolgono una funzione dirigente nonché gli incaricati della protezione degli animali secondo l’articolo 177a capoverso 3 OPAn devono seguire una formazione in entrambi i settori di competenza di cui all’articolo 177 capoverso 2 lettere a e b OPAn.

    3 La parte teorica comprende almeno sei ore.

    4 La parte pratica comprende per ogni gruppo di animali almeno due giorni, complessivamente almeno 12 ore.

    20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 23 ott. 2013, in vigore il 1° gen. 2014 (RU 2013 3781).

    21 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DFI del 10 gen. 2018, in vigore il 1° mar. 2018 (RU 2018 627). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

    Art. 12 Contenuto della parte teorica

    1 La parte teorica permette di acquisire le nozioni fondamentali negli ambiti seguenti:

    a.
    legislazione in materia di protezione degli animali, di epizoozie e di igiene delle derrate alimentari;
    b.
    comportamento normale degli animali e loro esigenze; e
    c.
    anatomia e fisiologia degli animali.

    2 La parte teorica della formazione di cui all’articolo 177 capoverso 2 lettera a OPAn permette di acquisire conoscenze approfondite negli ambiti seguenti:

    a.
    trattamento degli animali durante lo scarico, la conduzione, la stabulazione e l’accudimento; e
    b.
    responsabilità, obblighi e competenze delle persone addette allo scarico, alla conduzione, al ricovero conforme alla protezione degli animali e al loro accudimento nei macelli.

    3 La parte teorica della formazione di cui all’articolo 177 capoverso 2 lettera b OPAn permette di acquisire conoscenze approfondite negli ambiti seguenti:

    a.
    applicazione dei metodi di stordimento e verifica della loro efficacia;
    b.
    dissanguamento;
    c.
    applicazione a regola d’arte, pulizia e immagazzinamento degli apparecchi di stordimento e delle munizioni nonché verifica del loro funzionamento; e
    d.
    responsabilità, obblighi e competenze delle persone addette allo stordimento e al dissanguamento degli animali nei macelli.
    Art. 13 Contenuto della parte pratica

    La parte pratica comprende:

    a.
    esercitazioni inerenti al modo di trattare gli animali durante lo scarico, la conduzione, il ricovero e l’accudimento, se si tratta della formazione di cui all’articolo 177 capoverso 2 lettera a OPAn;
    b.
    l’applicazione dei metodi di stordimento nonché la pulizia e la verifica degli apparecchi utilizzati per stordire gli animali, se si tratta della formazione di cui all’articolo 177 capoverso 2 lettera b OPAn.

    Sezione 4: Formatori dei detentori di animali

    Art. 14 Obiettivi di apprendimento

    1 L’obiettivo della formazione di cui all’articolo 203 OPAn è di fornire ai formatori dei detentori di animali conoscenze approfondite riguardo alle esigenze particolari delle diverse specie animali e alla loro detenzione adeguata.

    2 ... 22

    3 Dopo aver svolto la formazione, i formatori devono essere in grado di trasmettere le loro conoscenze in modo semplice e comprensibile.

    22 Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 23 nov. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4873).

    Art. 16 Contenuto della parte teorica

    1 La parte teorica permette di acquisire le nozioni fondamentali negli ambiti seguenti:

    a.
    strutturazione delle lezioni e degli orari dei corsi;
    b.
    psicologia dell’apprendimento applicata;
    c.
    collocazione della legislazione sulla protezione degli animali nel sistema giuridico svizzero, compiti delle autorità preposte alla protezione degli animali e obblighi dei detentori di animali; e
    d.
    amministrazione dei corsi.

    2 Essa permette di acquisire conoscenze approfondite nei settori delle rispettive formazioni di cui agli articoli 197 e 198 OPAn.

    Sezione 5: Direttori dei centri di detenzione di animali da laboratorio23

    23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 10 gen. 2018, in vigore il 1° mar. 2018 (RU 2018 627).

    Art. 18 Obiettivi di apprendimento

    L’obiettivo della formazione di cui all’articolo 115 OPAn è di insegnare ai direttori dei centri di detenzione a tenere adeguatamente gli animali da laboratorio e a curarli in modo professionale nonché a trattarli in modo rispettoso, ad allevarli e a farli riprodurre in modo responsabile.

    Art. 20 Contenuto della parte teorica

    1 La parte teorica permette di acquisire nozioni fondamentali delle materie di cui all’articolo 24 capoverso 1 lettere b–d.

    2 Essa permette di acquisire conoscenze approfondite nelle materie di cui all’articolo 24 capoversi 1 lettere e–j e 2 lettere a–f nonché i e all’articolo 28 lettere a, f nonché g.

    Art. 21 Contenuto della parte pratica

    La parte pratica permette di acquisire i contenuti di cui all’articolo 25 lettere a–f e l’applicazione pratica delle prescrizioni in un centro di detenzione di animali da laboratorio esistente.

    Sezione 6: Persone che eseguono esperimenti24

    24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 10 gen. 2018, in vigore il 1° mar. 2018 (RU 2018 627).

    Art. 22 Obiettivi di apprendimento

    1 L’obiettivo della formazione di cui all’articolo 134 OPAn è di insegnare alla persona che esegue esperimenti a trattare gli animali da laboratorio in modo responsabile e rispettoso.

    2 La formazione mira a trasmettere il principio delle 3R (replace-reduce-refine), secondo cui:

    a.
    gli esperimenti sugli animali devono essere sostituiti, per quanto possibile, da metodi che non prevedono l’impiego di animali da laboratorio («replace»);
    b.
    il numero di esperimenti sugli animali deve essere limitato al minimo («reduce»);
    c.
    la sofferenza degli animali da laboratorio deve essere la più esigua possibile («refine»).
    Art. 24 Contenuto della parte teorica

    1 La parte teorica permette di acquisire le nozioni fondamentali inerenti alle specie di animali da laboratorio utilizzati spesso nella sperimentazione negli ambiti seguenti:

    a.
    principi della legislazione sulla protezione degli animali e disposizioni specifiche della sperimentazione animale;
    b.
    principi etici concernenti l’utilizzazione di animali a scopi scientifici, la loro dignità e il loro statuto;
    c.
    anatomia e fisiologia degli animali;
    d.
    comportamento normale ed esigenze degli animali nonché sintomi di ansietà, stress e sofferenza;
    e.
    metodi di allevamento, principali ceppi di animali da laboratorio e standardizzazione genetica;
    f.
    metodi della produzione di animali geneticamente modificati e loro caratterizzazione;
    g.
    allevamento di animali;
    h.
    sorveglianza della salute e principali malattie degli animali da laboratorio, igiene nei parchi e nei locali, igiene del materiale e delle persone nonché prevenzione delle malattie infettive;
    i.
    detenzione di animali in sistemi a barriera, in particolare di animali esenti da organismi patogeni specifici e di animali gnotobiotici; e
    j.
    responsabilità, obblighi e competenze delle persone che devono accudire gli animali.

    2 La parte teorica permette di acquisire conoscenze più approfondite in merito alle specie di animali da laboratorio utilizzati nella sperimentazione negli ambiti seguenti:

    a.
    trattamento rispettoso degli animali da laboratorio;
    b.
    accudimento e cura, in particolare di animali da laboratorio malati o operati;
    c.
    alimentazione, in particolare di animali da laboratorio malati o operati;
    d.
    esigenze di detenzione e allestimento di un ambiente che permetta agli animali di adottare il comportamento tipico della specie;
    e.
    disturbi comportamentali in vista di eventuali sintomi di malattia, dolore, agitazione e ansietà;
    f.
    trasporto rispettoso di animali da laboratorio;
    g.
    metodi di anestesia rispettosi e verifica della loro efficacia;
    h.
    analgesia praticata a regola d’arte;
    i.
    uccisione a regola d’arte degli animali; e
    j.
    principio delle 3R e sua applicazione pratica in base a esempi collaudati.
    Art. 25 Contenuto della parte pratica

    La parte pratica deve comprendere esercitazioni concernenti:

    a.
    il trattamento rispettoso degli animali da laboratorio;
    b.
    l’osservazione del comportamento;
    c.
    la determinazione del peso e del sesso;
    d.
    la marchiatura degli animali da laboratorio;
    e.
    i prelievi di sangue, l’applicazione di sostanze nonché la raccolta di cam­pioni di urina e di feci;
    f.
    il modo di lavorare igienico;
    g.
    il riconoscimento dei diversi stadi di un’anestesia generale e la loro sorveglianza nonché la somministrazione di analgesici e la sorveglianza del­l’analgesia.

    Sezione 7: Incaricati della protezione degli animali e responsabili d’esperimento25

    25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 10 gen. 2018, in vigore il 1° mar. 2018 (RU 2018 627).

    Art. 2626 Obiettivi di apprendimento

    L’obiettivo della formazione di cui agli articoli 129b capoverso 1 o 132 capoverso 1 OPAn è insegnare agli incaricati della protezione degli animali e ai responsabili d’esperimento a pianificare e a dirigere gli esperimenti sugli animali a regola d’arte e in modo metodicamente corretto nonché ad applicare il principio delle 3R.

    26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 10 gen. 2018, in vigore il 1° mar. 2018 (RU 2018 627).

    Art. 2727 Forma e durata della formazione

    La formazione comprende una parte teorica e una parte incentrata sull’obiettivo sperimentale della durata rispettiva di almeno 20 ore.

    27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 10 gen. 2018, in vigore il 1° mar. 2018 (RU 2018 627).

    Art. 28 Contenuto della parte teorica

    La parte teorica approfondisce i contenuti didattici di cui all’articolo 24 e permette di acquisire conoscenze negli ambiti seguenti:

    a.
    disposizioni sulla protezione degli animali inerenti alla sperimentazione animale e agli animali da laboratorio;
    b.
    disposizioni nazionali inerenti alla registrazione di medicamenti, di prodotti biologici e chimici nonché nozioni fondamentali dei pertinenti accordi internazionali;
    c.
    ricerca e analisi di pubblicazioni scientifiche in vista della pianificazione degli esperimenti e verifica di possibili metodi alternativi, nozioni delle principali fonti riguardanti i metodi alternativi;
    d.
    biometria e applicazione di metodi statistici nella pianificazione degli esperimenti, analisi e interpretazione dei risultati;
    e.
    scelta di specie animali, di linee e di ceppi adeguati in funzione della descrizione dell’esperimento;
    f.
    valutazione dei dolori e rilevamento della sofferenza;
    g.
    possibilità di diminuzione della sofferenza degli animali da laboratorio, in particolare possibilità di somministrare calmanti e applicazione di criteri d’interruzione;
    h.
    principi della buona pratica di laboratorio;
    i.
    prevenzione e accertamento di malattie, influsso delle malattie infettive o della somministrazione di medicamenti sui risultati degli esperimenti;
    j.
    gnotobiologia;
    k.
    procedure, stadi e possibili complicazioni durante e dopo un’anestesia, comprese le misure necessarie per eliminarle; e
    l.
    proprietà farmacologiche degli anestetici e degli analgesici più utilizzati, loro scelta in funzione della specie animale, del tipo di intervento e del protocollo sperimentale nonché reazioni specifiche delle specie animali agli anestetici.

    Capitolo 3: Formazione con attestato di competenza28

    28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 10 gen. 2018, in vigore il 1° mar. 2018 (RU 2018 627).

    Sezione 1: Detenzione e accudimento di animali domestici nonché detenzione privata e accudimento di animali selvatici

    Art. 30 Obiettivo di apprendimento

    L’obiettivo della formazione di cui all’articolo 31 capoverso 4 o all’articolo 85 capoverso 3 OPAn è che il detentore di animali o la persona responsabile del loro accudimento impari a conoscere i principi della detenzione adeguata degli animali.

    Art. 31 Forma e durata della formazione

    La formazione è impartita sotto forma di un corso o di un periodo di pratica. Il corso comprende almeno 5 ore di teoria, mentre il periodo di pratica almeno 3 settimane di collaborazione nell’accudimento degli animali in un’azienda detentrice di animali.

    Art. 32 Contenuto

    La formazione permette di acquisire nozioni fondamentali o competenze pratiche negli ambiti seguenti: basi legali, esigenze particolari delle diverse specie animali, accudimento degli animali, alimentazione, allestimento dell’ambiente nel quale tenere gli animali e allevamento della progenie.

    Sezione 2: ...

    Sezione 3: Trattamento di pesci e decapodi

    Art. 3630 Obiettivi di apprendimento

    L’obiettivo della formazione di cui all’articolo 97 capoverso 3 OPAn è insegnare alle persone che svolgono la formazione come si trattano con riguardo i pesci e i decapodi, risparmiando loro ogni sofferenza evitabile.

    30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 10 gen. 2018, in vigore il 1° mar. 2018 (RU 2018 627).

    Art. 38 Contenuto della formazione

    La formazione permette di acquisire:

    a.
    nozioni fondamentali nei settori delle basi legali, dell’anatomia nonché della fisiologia dei pesci e dei decapodi come pure nella sorveglianza della qualità dell’acqua;
    b.
    conoscenze approfondite inerenti ai requisiti per la detenzione, in particolare in caso di elevata densità di occupazione dei bacini, e al livello di sofferenza dovuto ai metodi di marchiatura;
    c.
    la capacità di usare un trattamento di riguardo durante la cattura, la marchiatura, la detenzione temporanea nonché l’uccisione dei pesci e dei decapodi.

    Sezione 4: Accudimento degli animali in occasione di manifestazioni commerciali e nell’ambito della pubblicità31

    31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 10 gen. 2018, in vigore il 1° mar. 2018 (RU 2018 627).

    Art. 3932 Obiettivi di apprendimento

    L’obiettivo della formazione di cui all’articolo 103 lettera d OPAn è insegnare alla persona responsabile dell’accudimento come si tratta con riguardo un animale in occasione di manifestazioni commerciali o nell’ambito della pubblicità

    32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 10 gen. 2018, in vigore il 1° mar. 2018 (RU 2018 627).

    Art. 40 Forma e durata della formazione

    La formazione si svolge sotto forma di un corso della durata di almeno 3 ore o di un periodo di pratica durante almeno 3 manifestazioni in un’azienda di cui all’articolo 206 OPAn, sotto la direzione di un titolare del rispettivo attestato di competenza.

    Art. 41 Contenuto della formazione

    La formazione permette di acquisire nozioni fondamentali delle basi legali e conoscenze approfondite concernenti la cattura e la detenzione di animali, il trasporto rispettoso, l’accudimento adeguato alle esigenze delle specie animali e l’allestimento di parchi nonché la tenuta di registri di controllo dell’effettivo degli animali.

    Sezione 5: Decornazione e castrazione di agnelli, capretti, vitelli e lattonzoli

    Art. 42 Obiettivo di apprendimento

    L’obiettivo della formazione di cui all’articolo 32 OPAn è di insegnare al detentore di animali a castrare o a decornare gli animali giovani in un modo che rispetti l’animale e a regola d’arte.

    Art. 43 Forma e durata della formazione

    La formazione si svolge sotto forma di un corso di teoria della durata di almeno 3 ore, seguito da un’esercitazione pratica nella propria azienda sotto la vigilanza di un veterinario.

    Art. 44 Contenuto della formazione

    1 La formazione comprende nozioni fondamentali delle basi legali e di anatomia nonché conoscenze approfondite negli ambiti inerenti alla sofferenza, al dolore, all’anestesia e alla chirurgia.

    2 L’esercitazione pratica nella propria azienda deve prevedere diversi esercizi concernenti la preparazione dell’animale all’intervento, il corretto dosaggio e la somministrazione di medicamenti veterinari nonché l’esecuzione corretta dell’intervento e la sorveglianza dell’animale.

    Capitolo 4:33 Formazione per l’utilizzo di apparecchi a scopi terapeutici nel trattamento dei cani

    33 Originario Cap. 4a. Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 23 ott. 2013, in vigore il 1° gen. 2014 (RU 2013 3781).

    Art. 44a Obiettivo di apprendimento

    L’obiettivo della formazione di cui all’articolo 76 capoverso 3 OPAn è di insegnare alle persone che utilizzano apparecchi a scopi terapeutici nel trattamento dei cani a:

    a.
    sapere in quali casi una terapia con tali apparecchi sia giustificata; e
    b.
    a essere in grado di utilizzare tali apparecchi in modo corretto, con riguardo e con la dovuta prudenza.
    Art. 44b Forma e durata della formazione

    1 La formazione comprende una parte teorica e un periodo di pratica.

    2 La parte teorica comprende almeno 12 ore e il periodo di pratica almeno 20 giorni lavorativi, di cui almeno cinque presso due terapeuti esperti di tali apparecchi o titolari di un’autorizzazione cantonale.

    Art. 44c Contenuto della parte teorica

    1 La parte teorica permette di acquisire nozioni fondamentali negli ambiti seguenti:

    a.
    teoria di apprendimento ed etologia;
    b.
    applicazione dei principi etici nel trattamento dei cani e valutazione dei metodi terapeutici sotto il profilo della loro conformità alla protezione degli animali.

    2 Essa permette di acquisire conoscenze approfondite negli ambiti seguenti:

    a.
    disposizioni pertinenti sulla protezione degli animali;
    b.
    apparecchi previsti per l’uso e loro effetti, in particolare della corrente e dei segnali acustici sull’organismo.
    Art. 44d Contenuto del periodo di pratica

    Il periodo di pratica deve comprendere esercizi concernenti:

    a.
    la valutazione del carattere di un cane;
    b.
    la gestione del cane da parte del terapeuta;
    c.
    i metodi terapeutici applicati ai cani;
    d.
    la scelta e l’esecuzione di misure terapeutiche con buone prospettive di successo.

    Capitolo 5: Formazione continua35

    35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 10 gen. 2018, in vigore il 1° mar. 2018 (RU 2018 627).

    Art. 49 Scopo della formazione continua36

    Lo scopo della formazione continua o consiste nell’attualizzare le conoscenze tecniche e le competenze pratiche conformemente al più recente stato della scienza.

    36 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DFI del 10 gen. 2018, in vigore il 1° mar. 2018 (RU 2018 627). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

    Capitolo 6: Procedura37

    37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 10 gen. 2018, in vigore il 1° mar. 2018 (RU 2018 627).

    Sezione 1: Principi applicati nello svolgimento dei corsi di formazione38

    38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 10 gen. 2018, in vigore il 1° mar. 2018 (RU 2018 627).

    Art. 5139 Documentazione dei corsi

    Chiunque organizza e svolge corsi di formazione deve consegnare ai partecipanti una documentazione scritta sul programma d’insegnamento.

    39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 10 gen. 2018, in vigore il 1° mar. 2018 (RU 2018 627).

    Art. 53 Esercitazione pratica nell’ambito delle formazioni

    L’esercitazione pratica nell’ambito di una formazione si svolge sotto vigilanza e in funzione del lavoro effettuato giornalmente in un’azienda detentrice di animali. È vietato eseguire interventi su animali soltanto per scopi di esercitazione, a meno che un intervento di cui all’articolo 141 OPAn sia stato autorizzato quale esperimento sugli animali.

    Sezione 2: Attestazione della partecipazione a una formazione e a una formazione continua40

    40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 10 gen. 2018, in vigore il 1° mar. 2018 (RU 2018 627).

    Art. 5441 Attestazione della partecipazione a una formazione o a un corso

    L’attestazione della partecipazione a una formazione di cui all’articolo 197 OPAn o a un corso di cui all’articolo 198 capoverso 2 OPAn deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

    a.
    logo o timbro con il nome e l’indirizzo dell’organizzatore;
    b.
    cognome, nome, data di nascita, luogo di origine o Paese di provenienza e luogo di domicilio del partecipante al corso;
    c.
    luogo e data del corso di formazione nonché denominazione della formazione;
    d.
    luogo, data, nome e firma della persona responsabile della formazione.

    41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 10 gen. 2018, in vigore il 1° mar. 2018 (RU 2018 627).

    Art. 55 Attestazione di un periodo di pratica

    1 L’attestazione della partecipazione a un periodo di pratica di cui all’articolo 198 capoverso 2 OPAn deve contenere almeno le indicazioni seguenti:42

    a.
    nome, indirizzo, formazione ed esperienza pratica della persona responsabile ’di seguire il praticante;
    b.
    informazioni inerenti all’effettivo di animali e al tipo di utilizzazione degli animali;
    c.
    cognome, nome, data di nascita, luogo di origine o Paese di provenienza e luogo di domicilio del praticante;
    d.
    durata, entità e genere delle attività svolte dal praticante;
    e.
    luogo, data, nome e firma del direttore dell’azienda.

    42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 10 gen. 2018, in vigore il 1° mar. 2018 (RU 2018 627).

    Art. 56 Conferma ufficiale di un’esperienza pluriennale

    L’autorità conferma l’esperienza pluriennale di una persona con una specie animale di cui all’articolo 193 capoverso 3 OPAn indicando i dati seguenti:

    a.
    cognome, nome, data di nascita, luogo di origine o Paese di provenienza e luogo di domicilio della persona in questione;
    b.
    indicazioni inerenti all’effettivo di animali, al tipo di utilizzazione, alla durata dell’esistenza della detenzione di animali e alla persona responsabile dell’accudimento degli animali;
    c.
    luogo, data, timbro, nome e firma della persona autorizzata dall’autorità competente.

    Capitolo 7: Regolamento d’esame43

    43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 10 gen. 2018, in vigore il 1° mar. 2018 (RU 2018 627).

    Sezione 1: Organizzazione degli es

    Art. 58 Svolgimento dell’esame

    1 Le persone che offrono le formazioni specialistiche non legate a una professione organizzano gli esami al termine di tali formazioni.44

    2 I centri di formazione di cui all’articolo 205 OPAn organizzano l’esame al termine della formazione per i formatori dei detentori di animali.

    3 I Cantoni organizzano gli esami di cui all’articolo 76 capoverso 3 OPAn che permettono di ottenere l’autorizzazione a utilizzare apparecchi a scopi terapeutici nel trattamento dei cani.45

    4 ...46

    44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 10 gen. 2018, in vigore il 1° mar. 2018 (RU 2018 627).

    45 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 23 ott. 2013, in vigore il 1° gen. 2014 (RU 2013 3781).

    46 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 23 ott. 2013 (RU 2013 3781). Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018 627).

    Art. 59 Sorveglianza degli esami

    1 Gli organizzatori delle formazioni designano il comitato di sorveglianza degli esami.

    2 Il comitato di sorveglianza degli esami si compone di almeno 3 membri che soddisfano i requisiti posti ai periti d’esame di cui all’articolo 60.

    Art. 60 Periti d’esame

    1 Gli organizzatori nominano i periti d’esame che soddisfano al minimo i requisiti di cui all’articolo 203 OPAn per le materie oggetto dell’esame.

    2 Per lo svolgimento dell’esame occorre designare, oltre al perito d’esame, almeno un’altra persona indipendente in qualità di membro assistente.

    3 I risultati degli esami, le osservazioni particolari fatte durante gli esami e le obiezioni dei candidati devono essere registrati per scritto nonché firmati dalla persona esaminante e dal membro assistente.

    Art. 61 Decisione in merito al risultato dell’esame

    1 I periti d’esame comunicano per scritto al comitato di sorveglianza degli esami i risultati dell’esame e la loro valutazione in merito all’eventuale successo.

    2 Il comitato di sorveglianza degli esami decide se l’esame è stato superato basan­dosi su tale valutazione.

    Art. 62 Iscrizione all’esame

    1 L’iscrizione all’esame deve essere inviata all’attenzione dell’organizzazione responsabile del suo svolgimento allegando l’attestazione della partecipazione ai corsi di formazione prescritti.

    2 Il centro di formazione competente decide in merito all’ammissione all’esame.

    Art. 63 Valutazione

    1 La valutazione è espressa in punti interi e mezzi punti. La nota migliore è 6, la peggiore 1. Le note inferiori a 4 indicano prestazioni insufficienti.

    2 L’esame al termine della formazione specialistica non legata a una professione è superato se la media delle note raggiunge almeno il 4 e se nessuna nota parziale è inferiore al 3.47

    3 L’esame al termine della formazione specialistica non legata a una professione del personale addetto al trasporto degli animali e del personale dei macelli è superato se è stata ottenuta almeno la nota 4.48

    4 L’esame che permette di ottenere l’autorizzazione a utilizzare apparecchi a scopi terapeutici nel trattamento dei cani secondo l’articolo 76 capoverso 3 OPAn è superato se la media delle note raggiunge almeno il 4.49

    5 ...50

    47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 10 gen. 2018, in vigore il 1° mar. 2018 (RU 2018 627).

    48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 10 gen. 2018, in vigore il 1° mar. 2018 (RU 2018 627).

    49 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 23 ott. 2013, in vigore il 1° gen. 2014 (RU 2013 3781).

    50 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 23 ott. 2013 (RU 2013 3781). Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018 627).

    Art. 64 Ripetizione dell’esame

    1 Un esame non superato può essere ripetuto al massimo 2 volte. Una ripetizione è possibile non prima di 3 mesi dall’ultimo esame non superato.

    2 I formatori dei detentori di animali non devono ripetere le parti di esami che hanno concluso ottenendo almeno la nota 4.

    Art. 65 Attestato d’esame

    Chi ha superato l’esame ottiene dall’organizzazione competente in questo ambito un attestato che conferma il superamento dell’esame e contiene almeno le indicazioni seguenti:

    a.
    logo con il nome e l’indirizzo dell’organizzatore responsabile dell’esame;
    b.
    cognome, nome, data di nascita, luogo di origine o Paese di provenienza e luogo di domicilio del candidato;
    c.
    luogo e data dell’esame;
    d.
    denominazione della formazione in cui si è superato l’esame;
    e.
    luogo, data, nome e firma dell’organizzatore dell’esame.

    Sezione 2:51 Forma, contenuto e durata degli esami

    51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 10 gen. 2018, in vigore il 1° mar. 2018 (RU 2018 627).

    Art. 66 Forma e durata dell’esame

    1 L’esame al termine della formazione specialistica non legata a una professione e l’esame di persone che utilizzano apparecchi a scopi terapeutici secondo l’articolo 76 capoverso 3 OPAn comprendono una parte scritta o una parte orale.

    2 Il personale addetto al trasporto degli animali e il personale dei macelli sostengono un esame orale o scritto della durata di 30 minuti.

    Art. 67 Contenuto dell’esame

    1 L’esame copre tutti gli ambiti inerenti alle materie previste della formazione.

    2 Per il personale addetto al trasporto degli animali e per il personale dei macelli l’esame deve coprire almeno tre ambiti diversi della materia prevista dalla formazione. Occorre esaminare prioritariamente gli aspetti pratici e le domande d’esame devono riguardare specificamente le mansioni previste per i candidati.

    Capitolo 8: Disposizioni finali52

    52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 10 gen. 2018, in vigore il 1° mar. 2018 (RU 2018 627).

    Art. 71 Disposizioni transitorie

    1 Le formazioni che permettono di ottenere il certificato di capacità di cui all’articolo 13 OGA54 e che sono state iniziate prima del 1° ottobre 2008 si svolgono conformemente al diritto previgente.

    2 Le formazioni per i formatori dei detentori di animali che si sono svolte prima del 1° ottobre 2008 e un’esperienza pluriennale in questo ambito sono computate dal centro di formazione di cui all’articolo 205 OPAn adeguandole a una formazione equivalente secondo la presente ordinanza.

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