Art. 14
1 La presente ordinanza contiene i criteri di riconoscimento della formazione specialistica non legata a una professione per:
- a.
- le persone che, a titolo professionale, detengono equidi;
- b.
- le persone che sono responsabili dell’accudimento di animali selvatici o che accudiscono animali a titolo professionale;
- c.
- le persone che, a titolo professionale, allevano o detengono pesci commestibili, pesci da ripopolamento o decapodi;
- d.
- le persone che forniscono più animali rispetto ai quantitativi stabiliti nell’articolo 101 lettera c OPAn.
- e.
- le persone che eseguono la cura degli unghioni dei bovini o degli zoccoli degli equidi;
- f.
- gli impiegati di commercio al dettaglio nel commercio specializzato di animali responsabili dell’accudimento degli animali;
- g.
- le persone che nelle aziende commerciali accudiscono decapodi, pesci commestibili, pesci da esca o pesci da ripopolamento;
- h.
- il personale specializzato nella sperimentazione animale;
- i.
- il personale addetto al trasporto degli animali;
- j.
- il personale dei macelli che si occupa degli animali o li stordisce e li dissangua; e
- k.
- i formatori dei detentori di animali.
2 Essa contiene i criteri di riconoscimento della formazione con attestato di competenza per:
- a.
- la detenzione e l’accudimento di animali domestici e di animali selvatici;
- b.
- il trattamento di pesci e decapodi;
- c.
- l’accudimento degli animali in occasione di manifestazioni commerciali e nell’ambito della pubblicità; e
- d.
- la decornazione e la castrazione di agnelli, capretti, vitelli e lattonzoli.
3 Essa disciplina la forma della formazione continua e la procedura per lo svolgimento dei corsi di formazione e di formazione continua.
4 Essa stabilisce il contenuto e la forma della formazione richiesta per ottenere l’autorizzazione cantonale a utilizzare apparecchi a scopi terapeutici nel trattamento dei cani secondo l’articolo 76 capoverso 3 OPAn.
5 Essa contiene il regolamento d’esame per la formazione:
- a.
- delle persone di cui al capoverso 1;
- b.
- delle persone che intendono ottenere l’autorizzazione cantonale a utilizzare apparecchi a scopi terapeutici nel trattamento dei cani secondo l’articolo 76 capoverso 3 OPAn.
6 Essa non si applica alla formazione con un attestato di competenza per il trattamento di pesci e decapodi secondo l’articolo 5a dell’ordinanza del 24 novembre 19935 concernente la legge federale sulla pesca.
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 10 gen. 2018, in vigore il 1° mar. 2018 (RU 2018 627).