455.110.1 Ordinanza dell’USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici 1
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    455.110.1

    Ordinanza dell’USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici1

    del 27 agosto 2008 (Stato 1° marzo 2018)

    1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3787).

    L’Ufficio federale di sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

    visto l’articolo 209 capoverso 1 dellʼordinanza del 23 aprile 20082 sulla protezione degli animali (OPAn),3

    ordina:

    2 RS 455.1

    3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3787).

    Capitolo 1: Oggetto e campo d’applicazione

    Art. 14

    La presente ordinanza disciplina i requisiti degli impianti, delle pratiche di cura, del trattamento degli animali e della documentazione nella detenzione di bovini, suini, ovini, caprini, lama e alpaca, equidi, conigli e polli domestici.

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 635).

    Capitolo 2: Disposizioni generali sulla detenzione di animali

    Sezione 1: Pavimenti perforati

    Art. 2 Principio

    1 La larghezza delle fessure e la dimensione dei fori dei pavimenti perforati deve essere adeguata alla taglia degli animali.

    2 I pavimenti perforati non devono presentare sbavature sporgenti. I bordi devono essere levigati e le fessure devono essere di larghezza costante.

    Art. 3 Pavimenti perforati per bovini

    1 All’allegato 1, tabella 1 sono fissate le larghezze massime delle fessure e le dimensioni massime dei fori, nonché le larghezze minime delle traverse per i pavimenti perforati destinati a bovini delle diverse categorie di peso.

    2 Le coperture perforate del canale del colaticcio, come le grate profilate a T o le grate a nido d’ape, non possono essere utilizzate su vaste superfici bensì solo limitatamente alla larghezza di un elemento.

    3 Nelle stalle di nuova realizzazione destinate alla stabulazione libera o negli annessi parchetti all’aperto l’uso di grate con barre rotonde non è consentito.

    4 Gli yak non possono essere tenuti su grate in calcestruzzo o su pavimenti alveolati.

    Art. 4 Pavimenti perforati per suini

    1 All’allegato 1, tabella 2, numeri 1–3 sono fissate le larghezze massime delle fes­sure e le dimensioni massime dei fori per i pavimenti perforati destinati a suini delle diverse categorie di peso. Se nei porcili di nuova realizzazione lungo la struttura di separazione del box vi sono scanalature per l’evacuazione del letame, le loro misure devono corrispondere a quelle fissate all’allegato 1, tabella 2, numero 4.

    2 Nei box parto per suini, durante il parto e almeno nei primi due giorni successivi le scanalature per l’evacuazione del letame devono essere coperte.

    3 I pavimenti del settore di riposo dei suini possono presentare una parte perforata corrispondente al massimo al:

    a.
    cinque per cento per i porcili di suini da ingrasso esistenti il 1° ottobre 2008;
    b.
    due per cento per gli altri porcili.

    4 Se nel settore di riposo il pavimento è perforato, fori e fessure di ogni elemento del pavimento devono essere ripartiti uniformemente.

    Art. 5 Pavimenti perforati per ovini e caprini

    1 Nelle stalle di nuova realizzazione, ovini e caprini giovani di peso non superiore a 30 kg non possono essere tenuti su pavimenti perforati sprovvisti di una lettiera sufficientemente profonda su tutta la loro superficie.

    2 Nelle stalle di nuova realizzazione, ovini e caprini di peso superiore a 30 kg non possono essere tenuti su pavimenti alveolati sprovvisti di una lettiera sufficientemente profonda su tutta la loro superficie.

    3 Per gli ovini e i caprini di peso superiore a 30 kg i pavimenti fessurati devono avere fessure con una larghezza massima di 20 mm e le grate in calcestruzzo devono avere traverse con una larghezza minima di 40 mm.

    Sezione 2: Detenzione permanente all’aperto

    Art. 6 Requisiti in materia di ripari, pavimenti, foraggio

    1 In un riparo dalle condizioni meteorologiche estreme, tutti gli animali devono poter trovare posto contemporaneamente. Se un riparo serve unicamente alla protezione contro umidità e freddo e al suo interno gli animali non vengono foraggiati, per i bovini, gli ovini e i caprini la superficie del riparo deve corrispondere almeno a quelle stabilite all’allegato 2, tabelle 1–3.

    2 Se nella regione d’estivazione il riparo non dispone della superficie richiesta, in caso di condizioni meteorologiche estreme occorre garantire mediante provvedi­menti adeguati che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto.

    3 Il terreno dei settori in cui gli animali sostano abitualmente non deve essere fangoso o fortemente inquinato da feci o urina.

    4 Il foraggio somministrato ad integrazione del pascolo deve soddisfare gli usuali requisiti in materia di qualità e igiene. Se necessario, a tale scopo occorre installare adeguati impianti per il foraggiamento.

    Art. 7 Controllo degli animali, stabulazione in caso di nascite

    1 Lo stato di salute e il benessere degli animali sono da controllare ogni giorno, in particolare le loro condizioni generali e la comparsa di lesioni, zoppie, diarrea o altri sintomi di malattie. Si può eccezionalmente rinunciare al giro di controllo se viene assicurata la disponibilità di acqua e foraggio per gli animali.

    2 Nell’imminenza di nascite o in presenza di animali neonati gli animali sono da controllare almeno due volte al giorno.

    3 Nella regione d’estivazione la frequenza dei controlli può essere ridotta in misura appropriata.

    4 Durante il periodo di foraggiamento invernale, ovini e caprini devono essere stabulati prima del parto e nelle prime due settimane successive al parto devono sempre disporre di un ricovero accessibile.

    Sezione 3: Uscita5

    5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3787).

    Art. 8 Registro delle uscite7

    1 Le uscite di bovini e caprini tenuti legati nonché di equidi8 devono essere annotate nel registro entro tre giorni.

    2 Se l’uscita avviene a gruppi, l’uscita può essere annotata per gruppo.

    3 Se per un certo periodo di tempo un animale o un gruppo di animali ha ogni giorno la possibilità di uscire, l’annotazione nel registro delle uscite deve riportare soltanto il primo e l’ultimo giorno di tale periodo.9

    4 Per gli equidi che hanno costantemente accesso ad un’area di uscita con una super­ficie minima conforme all’allegato 1, tabella 7, numero 31 OPAn, non è richiesta la tenuta di un registro delle uscite.

    5 Le rinunce all’uscita degli equidi ai sensi dell’articolo 61 capoverso 6 lettere a–d OPAn devono essere annotate indicandone il motivo e, per le situazioni di cui alle lettere c e d, il luogo e le circostanze.

    7 Introdotta dal n. I dell’O dell’USAV del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3787).

    8 Nuova espr. giusta il n. I dell’O dell’USAV del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 635). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

    9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 635).

    Capitolo 3: Bovini

    Sezione 1: Detenzione di vitelli

    Art. 10 Capannine per vitelli (igloo)

    1 La larghezza minima delle capannine per vitelli a posta singola deve consentire al vitello di girarsi al loro interno senza impedimenti.

    2 La superficie di riposo con lettiera prevista all’allegato 1, tabella 1, numero 31 OPAn deve essere disponibile all’interno della capannina sulla superficie utilizzabile per il coricamento.

    Art. 11 Foraggiamento dei vitelli

    1 In caso di ingrasso di vitelli, in un sistema combinato di foraggiamento di prodotti sostitutivi del latte al latte vaccino o alla miscela lattea occorre aggiungere ferro sotto forma di preparati adeguati; il tenore di ferro presente nel latte o nella miscela lattea deve corrispondere, dopo lʼaggiunta, almeno a 2 mg per chilogrammo.10

    2 Il foraggio grezzo non va somministrato spargendolo sul pavimento, bensì ponendolo in un impianto adeguato, ad esempio in una rastrelliera.

    3 Se il foraggio grezzo è costantemente disponibile sotto forma di paglia, la somministrazione quotidiana di un altro foraggio adeguato che garantisca l’apporto di fibre grezze può essere limitata.

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 635).

    Sezione 2: Stabulazione fissa

    Art. 12 Dispositivi d’attacco

    1 I dispositivi d’attacco devono soddisfare i requisiti seguenti:

    a.
    consentire sufficiente movimento in senso longitudinale affinché l’alzata e il coricamento degli animali, nonché il loro arretramento per defecare e uri­nare, possano avvenire secondo il comportamento caratteristico della loro specie;
    b.
    consentire sufficiente movimento in senso verticale, affinché i bovini stando sulle zampe possano tenere la testa diritta e siano ostacolati il meno possibile quando si leccano.

    2 Non sono permesse nuove installazioni di collari rigidi o collari di acciaio elastico. I collari di questo tipo difettosi vanno sostituiti con dispositivi d’attacco adeguati.

    Art. 13 Uscita per i tori riproduttori tenuti legati

    1 L’uscita dei tori riproduttori può avvenire in un parchetto all’aperto o al pascolo. In sostituzione dell’uscita è anche possibile condurre i tori riproduttori all’aperto.

    2 La tratta percorsa dal toro quando viene condotto ad una monta non vale come uscita.

    Art. 14 Settore di foraggiamento nella stabulazione fissa in posta corta

    1 Nelle stalle di nuova realizzazione, la parete della mangiatoia rivolta verso l’animale non può superare i 32 cm di altezza, compresi il suo bordo in legno e le eventuali attrezzature rigide montate sopra di esso. La parete della mangiatoia rivolta verso l’animale può superare i 32 cm di altezza se sul bordo vengono montati pannelli flessibili in gomma.

    2 Nelle stalle di nuova realizzazione, lo spessore della parete della mangiatoia rivolta verso l’animale non può superare i 15 cm.

    3 Nelle stalle di nuova realizzazione, rispetto al livello del giaciglio il fondo della mangiatoia deve trovarsi almeno 10 cm più in alto

    4 Nelle stalle di nuova realizzazione, ad un’altezza di 20 cm sopra il livello del giaciglio, tra il lato della mangiatoia rivolto verso l’animale e il suo lato interno opposto ci devono essere almeno 60 cm di spazio libero.

    5 Nelle stalle di nuova realizzazione, in nessun punto della mangiatoia la sua profondità può essere superiore a quella misurata ad una distanza di 40 cm dal lato della mangiatoia rivolto verso l’animale.

    6 Le rastrelliere per il foraggiamento ad libitum o per bloccare gli animali, montate sopra la mangiatoia, non possono essere utilizzate per impedire agli animali di accedere alla mangiatoia.

    Art. 15 Grate per aumentare la lunghezza del giaciglio

    Le coperture del canale del colaticcio perforate e munite di traverse rivestite di gomma, utilizzate per aumentare la lunghezza del giaciglio, possono essere applicate soltanto per aumentare la lunghezza prevista all’allegato 1, tabella 1, numero 12 OPAn.

    Sezione 3: Stabulazione libera

    Art. 16 Box di riposo

    1 Nelle stalle di nuova realizzazione, la lunghezza minima della superficie di riposo compresa tra il cordolo posteriore e il cordolo anteriore deve essere conforme all’allegato 3, in funzione della lunghezza totale dei box di riposo prescritta all’allegato 1, tabella 1, numeri 322 e 323 OPAn.

    2 Per i bovini di peso superiore a 400 kg, il battifianco deve trovarsi ad una distanza di almeno 40 cm dalla superficie di riposo.

    3 Le parti del cordolo posteriore e del cordolo anteriore rivolte verso l’animale devono essere arrotondate o smussate con un taglio obliquo. Il cordolo posteriore, il cordolo anteriore come pure il livello del pavimento nella zona per la testa non possono superare il livello della superficie di riposo di più di 10 cm.

    4 In caso di utilizzazione di tubi allineatori rigidi, i box contrapposti devono essere divisi mediante una tubo frontale o un’attrezzatura analoga. Tale elemento separa­tore deve trovarsi a metà tra i box contrapposti.

    5 Nel settore di riposo le piantane non devono disturbare gli animali, né quando sono coricati né al momento del coricamento o dell’alzata.

    6 Nei box fronte muro, la piantana anteriore del battifianco deve essere fissata direttamente al muro oppure deve trovarsi ad una distanza di almeno 45 cm da quest’ultimo.

    Art. 17 Corsie

    1 Nelle stalle a stabulazione libera, la larghezza delle corsie trasversali deve essere la seguente:

    a.
    compresa tra 80 e 120 cm, se non consentono il passaggio simultaneo degli animali nei due sensi;
    b.
    di almeno 180 cm, se consentono il passaggio simultaneo degli animali nei due sensi.

    2 Nelle stalle di nuova realizzazione, le corsie trasversali di larghezza compresa tra 80 e 120 cm possono essere lunghe 6 m al massimo.

    3 Se lungo le corsie trasversali sono sistemati abbeveratoi, blocchi di minerali da leccare oppure spazzole per il bestiame, nelle stalle di nuova realizzazione la loro larghezza deve essere di almeno 240 cm.

    Art. 18 Settore di foraggiamento

    1 Se è costantemente disponibile foraggio con qualità e caratteristiche uniformi, possono essere tenuti al massimo 2,5 animali per posta di foraggiamento.

    2 Fatta salva l’immobilizzazione di singoli animali sotto sorveglianza, l’uso di rastrelliere catturanti è concesso soltanto se ogni animale ha a disposizione almeno una posta di foraggiamento.

    Art. 20 Box parto per bovini

    Il settore espressamente previsto per il parto (box parto per bovini) consiste in un box a stabulazione libera provvisto di lettiera. La sua superficie deve essere di almeno 10 m2 e la sua larghezza di almeno 2,5 m. Per i parti in gruppo, la superficie deve essere di 10 m2 per animale.

    Sezione 4: Requisiti specifici per la detenzione di bufali e yak

    Art. 21 Raffrescamento

    Con una temperatura atmosferica di 25 °C o superiore bufali e yak devono avere costantemente accesso ad ombra e acqua e disporre di un bacino o un’area fangosa in cui potersi rinfrescare. Una doccia per gli animali può sostituire l’area fangosa o il bacino.

    Art. 22 Cura

    Ogni giorno bufali e yak devono disporre della possibilità di strofinarsi.

    Capitolo 4: Suini

    Art. 23 Foraggiamento

    1 Scrofe non allattanti, suini da rimonta e verri alimentati in modo razionato devono poter ingerire giornalmente almeno 200 g di fibre grezze per animale. L’alimento completo deve contenere almeno l’otto per cento di fibre grezze, salvo il caso in cui agli animali venga assicurata la possibilità di ingerire tale quantità tra­mite il materiale somministrato per soddisfare le loro esigenze comportamentali.

    2 In caso di alimentazione ad libitum è previsto il numero di poste di foraggiamento seguente:

    a.
    con distributori automatici di mangime secco: una posta per cinque animali;
    b.
    con distributori automatici di mangime liquido per un massimo di tre poste di foraggiamento: una posta per 12 animali;
    c.
    con distributori automatici di mangime liquido per più di tre poste di foraggiamento nonché con distributori automatici di mangime liquido tramite condotto: una posta per dieci animali;
    d.
    con tutti gli altri sistemi di foraggiamento: secondo le condizioni per l’autorizzazione di impianti di stabulazione fabbricati in serie.

    3 Se viene interrotta l’erogazione di acqua ai distributori automatici di mangime liquido o ai distributori automatici di mangime liquido tramite condotto, il numero di animali per posta di foraggiamento corrisponde a quello fissato per i distributori automatici di mangime secco.

    4 Tutte le sporgenze dei sistemi di foraggiamento, con cui gli animali entrano in contatto, come i bordi in lamiera degli apparecchi di mescolatura o di dosaggio, devono essere curvate o smussate in altro modo. I punti di saldatura non possono presentare asperità taglienti. Le sbavature prodotte dalla zincatura devono essere levigate.

    5 La distanza tra gli elementi divisori nel trogolo dei sistemi di foraggiamento deve offrire spazio sufficiente per il grugno degli animali. Sono considerati elementi divisori nel trogolo le barre apposte nel trogolo non sporgenti dal bordo di quest’ultimo. Nel caso dei suinetti di peso non superiore a 25 kg la distanza minima deve essere di 15 cm e di 20 cm per i suini da ingrasso di peso superiore a 25 kg.

    Art. 24 Esigenze comportamentali degli animali

    1 Sono idonei per soddisfare le esigenze comportamentali degli animali i materiali atossici che possono essere masticati, rosi o ingeriti, come ad esempio paglia, canne, lettiera, trucioli senza polvere e il foraggio grezzo, come ad esempio fieno, erba, insilati di piante intere nonché pellet di paglia o di fieno. Il legno tenero può essere utilizzato soltanto se appeso in modo da risultare flessibile e se sostituito regolarmente, nonché a condizione di alimentare i suini almeno tre volte al giorno con razioni arricchite con foraggio grezzo o ad libitum.

    2 I materiali per soddisfare le esigenze comportamentali degli animali possono essere collocati in attrezzature adeguate come rastrelliere, trogoli o distributori automatici speciali. Nelle attrezzature in questione, il materiale per soddisfare le esigenze comportamentali degli animali deve essere costantemente disponibile e utilizzabile.

    3 Se i materiali per soddisfare le esigenze comportamentali degli animali sono sparsi sul pavimento, devono essere sempre disponibili in quantità tale da soddisfare le esigenze comportamentali degli animali.

    Art. 25 Superfici di riposo

    1 Se nei sistemi di detenzione destinati ai suinetti svezzati e ai suini da ingrasso la superficie di riposo è ridotta conformemente all’allegato 1, tabella 3, osservazione 8 OPAn le sue dimensioni devono consentire a tutti gli animali di un box di giacere contemporaneamente l’uno accanto all’altro.

    2 Se nel sistema di detenzione con casse per il riposo la superficie di riposo all’interno di queste ultime non corrisponde ai requisiti minimi di cui all’allegato 1, tabella 3, numeri 32, 321–323 OPAn, è necessario che all’esterno delle casse per il riposo vi sia una superficie di riposo sufficiente per soddisfare detti requisiti.

    Art. 26 Box parto per suini

    1 La fase di parto, durante la quale in singoli casi la scrofa può essere immobilizzata, corrisponde all’arco di tempo che inizia con le prime manifestazioni comportamentali legate alla costruzione del giaciglio e termina al più tardi alla fine del terzo giorno successivo al parto. Occorre registrare quali scrofe sono state immobilizzate e i motivi per cui ciò è avvenuto.

    2 Per essere idoneo alla costruzione del giaciglio, un materiale deve potere essere trasportato dalla scrofa con il grugno. Sono inadatti alla costruzione del giaciglio i materiali come trucioli, segatura, pezzi di carta di giornale o paglia trinciata.

    3 A partire dal 112° giorno di gravidanza fino e compreso il primo giorno dopo il parto, deve essere fornito quotidianamente materiale adatto per la costruzione del giaciglio. Al momento in cui il materiale viene sparso, esso deve essere presente in quantità tale da coprire interamente il pavimento del settore di riposo della scrofa.

    4 Dal secondo giorno dopo il parto fino alla fine dell’allattamento il settore di riposo di scrofa e lattonzoli deve essere quotidianamente coperto con una lettiera di paglia lunga, paglia trinciata, canne o trucioli senza polvere.

    Art. 27 Protezione contro il freddo

    1 Con temperature nel settore di riposo inferiori a quelle riportate di seguito, il pavimento del settore di riposo deve essere isolato termicamente, sufficientemente coperto di lettiera oppure provvisto di riscaldamento:

    a.
    24 °C per lattonzoli fino allo svezzamento;
    b.
    20 °C per suinetti dallo svezzamento fino ad un peso non superiore a 25 kg;
    c.
    15 °C per suini di peso compreso tra 25 e 60 kg;
    d.
      9 °C per suini di peso superiore a 60 kg.

    2 Nei primi tre giorni dopo il parto, la temperatura nel giaciglio dei lattonzoli deve essere di almeno 30 °C.

    3 I lattonzoli devono avere costantemente accesso al loro giaciglio.

    4 Nelle stalle con clima esterno deve essere presente una cassa per il riposo o un impianto analogo oppure i suini devono avere la possibilità di interrarsi in una lettiera profonda.

    Art. 28 Protezione contro il caldo

    1 Se la temperatura nei porcili di nuova realizzazione, destinati a suini con un peso di 25 kg o superiore tenuti in gruppo o a verri, oltrepassa i 25 °C, gli animali devono avere la possibilità di rinfrescarsi.

    2 La possibilità, per gli animali, di rinfrescarsi sussiste in presenza di scambiatori di calore geotermici, condizionatori dell’aria, impianti di raffreddamento del suolo, impianti di nebulizzazione o impianti per il raffrescamento degli animali per mezzo dell’umidità come le docce o le aree fangose.

    3 Con una temperatura atmosferica di 25 °C all’ombra o superiore, i suini tenuti all’aperto devono disporre di un’area fangosa e in caso di forte irraggiamento solare di una superficie ombrosa sufficientemente vasta fuori dalle capannine per il riposo.

    Art. 29 Levigatura della punta dei denti

    La punta dei denti dei lattonzoli può essere levigata soltanto utilizzando gli apparecchi specificamente destinati a tale scopo, muniti dell’apposita pietra abrasiva.

    Capitolo 5: Ovini e caprini

    Art. 30

    1 Gli unghioni di ovini e caprini devono essere curati sistematicamente e a regola d’arte, secondo la loro crescita.

    2 Ovini e caprini devono essere oggetto di un trattamento antiparassitario praticato a regola d’arte.

    3 La tosatura di ovini tenuti costantemente all’aperto deve avvenire con una fre­quenza che permetta allo spessore del vello di essere adeguato alle condizioni meteoro­­logiche.

    Capitolo 6: Lama e alpaca

    Art. 31

    1 Unghioni e denti di lama e alpaca devono essere accorciati a regola d’arte, secondo la loro crescita.

    2 Lama e alpaca devono essere oggetto di un trattamento antiparassitario praticato a regola d’arte.

    3 I lama e gli alpaca devono essere tosati secondo la crescita e le condizioni del loro pelame.12

    12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 635).

    Capitolo 7: Equidi

    Art. 32

    1 Sono considerate estreme condizioni meteorologiche o del terreno ai sensi dell’articolo 61 capoverso 3 OPAn:

    a.
    suolo fangoso a causa di forti precipitazioni;
    b.
    precipitazioni forti o persistenti con tempo freddo o fortemente ventoso;
    c.
    vento tempestoso;
    d.
    presenza di lastre di ghiaccio, con conseguente rischio di cadute nell’area di uscita.

    2 In caso di presenza di numerosi insetti le uscite vanno rinviate alle ore notturne o alle prime ore del mattino.

    Capitolo 8: Conigli

    Art. 33 Settori oscurati

    L’oscuramento dei settori può avvenire in modi differenti: allestendo una superficie sopraelevata o un’altra struttura coperta superiormente, oppure mediante una copertura parziale della grata frontale. Nel settore in cui si trovano gli impianti per il foraggiamento e l’abbeverata come pure al centro della restante area in cui gli animali sono attivi, l’illuminamento deve essere almeno di 15 lux.

    Art. 34 Locali climatizzati

    I parchi senza lettiera possono essere utilizzati soltanto in locali in cui nel settore occupato dagli animali la temperatura atmosferica non scende al di sotto dei 10 °C e non vi sono correnti d’aria.

    Capitolo 8a:13 Polli domestici

    13 Introdotto dal n. I dell’O dell’USAV del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 635).

    Art. 34a

    1 Al di sopra dei posatoi destinati ai polli domestici, l’altezza libera deve essere di almeno 50 cm. I posatoi più bassi devono essere collocati a un’altezza minima di 50 cm dal pavimento del pollaio.

    2 Per gli animali di razza nana è possibile ridurre a 40 cm le misure di cui al capoverso 1.

    Capitolo 9: Entrata in vigore

    Art. 35

    La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2008.

    Allegato 1

    (art. 3 cpv. 1 e 4 cpv. 1)

    Larghezza delle fessure e dimensioni dei fori dei pavimenti perforati

    114 Bovini

    Tipo di pavimenti perforati

    Categoria di peso degli animali

    Larghezza massima delle fessure o dimensioni massime dei fori [mm]

    1
    Grate in calcestruzzo

    Fino a 200 kg Più di 200 kg

    30 35

    2
    Pavimenti alveolati

    Fino a 200 kg Più di 200 kg

    30 55

    3
    Coperture del canale del colaticcio perforate come grate con barre a T nelle stalle a stabulazione libera e nei parchetti all’aperto

    Fino a 200 kg Più di 200 kg

    30 35

    4
    Grate a nido d’ape1 nelle stalle a stabulazione libera e nei parchetti all’aperto

    Fino a 400 kg Più di 400 kg

    30 35

    Larghezza minima delle traverse [mm]

    5
    Grate a nido d’ape1 nelle stalle a stabulazione libera e nei parchetti all’aperto

    Fino a 400 kg Più di 400 kg

    28 22

    1
    La lunghezza delle celle non può superare i 90 mm.

    2 Suini

    Tipo di pavimenti perforati

    Categoria di peso degli animali

    Larghezza massima delle fessure o dimensioni massime dei fori [mm]

    1
    Grate in calcestruzzo

    Lattonzoli Suinetti svezzati fino a 25 kg Suini 15 kg o più 25 kg o più Scrofe/Verri1

      9 11 14 18 22

    2
    Grate in ghisa/ in materiale sintetico

    Lattonzoli Suinetti svezzati fino a 25 kg Tutte le categorie più di 25 kg

    102 11 16

    3
    Pavimenti alveolati

    Suinetti fino a 25 kg Tutte le categorie più di 25 kg

    10 x 20 16 x 30

    Larghezza delle fessure ammessa [cm]

    4
    Scanalature per l’evacua- zione del letame nei porcili di nuova realizzazione

    Suinetti fino a 25 kg Suini tra 25 e 110 kg Scrofe/Verri

    Meno di 2 o tra 4 e 5 Meno di 4 o tra 8 e 9 Meno di 6 o tra 10 e 11

    1
    La larghezza delle traverse deve essere di almeno 8 cm.
    2
    Le grate in ghisa e le grate in materiale sintetico le cui fessure hanno una larghezza di 10 mm possono occupare al massimo il 40 per cento della superficie globale di cui dispongono gli animali. Questa limitazione della parte di superficie perforata non si applica alle grate in ghisa e alle grate in materiale sintetico le cui fessure hanno una larghezza di 9 mm al massimo.

    Allegato 2

    (art. 6 cpv. 1)

    Superfici minime nei ripari

    1 Bovini

    Categoria di peso degli animali

    Vitelli

    Animali giovani

    Vacche e primipare in gestazione avanzata1 con un’altezza al garrese di

    Fino a 3 settimane

    Fino a 4 mesi

    Fino a 200 kg

    Fino a 300 kg

    Fino a 400 kg

    Più di 400 kg

    125 ± 5 cm

    135 ± 5 cm

    145 ± 5 cm

    Superficie di riposo con lettiera, per animale [m2]

    0,9

    1,0–1,32

    1,6

    1,8

    2,2

    2,7

    3,6

    4,0

    4,5

    1
    Sono considerate in gestazione avanzata le bovine nei due mesi prima del parto.
    2
    A seconda dell’età e delle dimensioni dei vitelli.

    2 Ovini

    Categoria di peso degli animali

    Agnelli

    Animali giovani

    Pecore

    Arieti e pecore1 senza agnelli

    Pecore1 con agnelli2

    Fino a 20 kg

    20–50 kg

    50–70 kg

    70–90 kg

    Più di 90 kg

    70–90 kg

    Più di 90 kg

    Superficie del box per animale [m2]

    0,15

    0,3

    0,5

    0,6

    0,75

    0,75

    0,9

    1
    Per le femmine è determinante il peso in condizioni di non gravidanza.
    2
    Le misure valgono per le pecore con agnelli fino a 20 kg.

    3 Caprini

    Categoria di peso degli animali

    Capretti fino a 12 kg

    Capre giovani e capre pigmee 12–22 kg

    Capre giovani e capre pigmee 23–40 kg

    Capre1 e caproni 40–70 kg

    Capre1 e caproni più di 70 kg

    Superficie del box per animale [m2]

    0,15

    0,3

    0,7

    0,8

    1,2

    1
    Per le femmine è determinante il peso in condizioni di non gravidanza.

    Allegato 3

    (art. 16 cpv. 1)

    Lunghezza minima della superficie di riposo nei box di riposo per bovini

    Lunghezza dei box di riposo secondo lallegato 1, tabella 1, numeri 322 e 323 OPAn [cm]

    Lunghezza della superficie di riposo [cm]

    Fronte muro

    Contrapposti

    1 Box di riposo per vacche e primipare in gestazione avanzata

    11 Altezza al garrese 125 ± 5 cm

    230

    200

    165

    12 Altezza al garrese 135 ± 5 cm

    240

    220

    185

    13 Altezza al garrese 145 ± 5 cm

    260

    235

    190

    2 Box di riposo per bestiame giovane

    21 Peso fino a 200 kg

    160

    150

    120

    22 Peso 200–300 kg

    190

    180

    145

    23 Peso 300–400 kg

    210

    200

    160

    24 Peso superiore a 400 kg

    240

    220

    180

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