Art. 1
1 La presente ordinanza disciplina gli aspetti tecnici della protezione degli animali nella macellazione di cui all’articolo 2 capoverso 3 lettera n OPAn, in particolare i requisiti relativi allo stordimento, al dissanguamento e all’uccisione di animali nonché quelli relativi agli impianti e agli apparecchi utilizzati a tali scopi.
2 Si applica all’interno e all’esterno dei macelli per la macellazione di:
- a.
- bestiame da macello di cui all’articolo 3 lettera b dell’ordinanza del 16 dicembre 20162 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC);
- b.
- volatili da cortile di cui all’articolo 3 lettera c OMCC;
- c.
- conigli domestici;
- d.
- ratiti;
- e.
- selvaggina d’allevamento di cui all’articolo 3 lettera e OMCC;
- f.
- pesci e decapodi in aziende d’acquacoltura, aziende commerciali e di ristorazione.