Art. 1
La presente ordinanza contiene prescrizioni riguardanti:
- a.
- la detenzione di animali da laboratorio;
- b.
- la produzione, l’allevamento e la detenzione di animali da laboratorio geneticamente modificati e di animali con mutazioni patologiche;
- c.
- il rilevamento e la documentazione dell’aggravio, nonché la procedura di notifica;
- d.
- la determinazione del livello di sofferenza ;
- e.
- gli esperimenti su animali effettuati in diversi Cantoni;
- f.
- le domande e le notifiche concernenti i centri di detenzione di animali da laboratorio e gli esperimenti sugli animali.