455.61 Ordinanza animex-ch
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    455.61

    Ordinanza concernente il sistema di informazione nell’ambito della sperimentazione animale

    (Ordinanza animex-ch)1

    del 1° settembre 2010 (Stato 1° febbraio 2022)

    1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° feb. 2022 (RU 2021 926).

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 20e della legge federale del 16 dicembre 20052 sulla protezione degli animali (LPAn),3

    ordina:

    2 RS 455

    3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° feb. 2022 (RU 2021 926).

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Oggetto

    1 La presente ordinanza disciplina l’esercizio del sistema d’informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (denominato qui di seguito «sistema d’informazione animex-ch4»).

    2 Essa comprende in particolare disposizioni riguardanti:

    a.
    le competenze;
    b.
    la struttura e il contenuto del sistema d’informazione animex-ch;
    c.
    i diritti di accesso;
    d.
    la comunicazione dei dati;
    e.
    la protezione dei dati e la sicurezza informatica;
    f.
    l’archiviazione dei dati;
    g.
    le tasse e i costi.

    4 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° feb. 2022 (RU 2021 926). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    Art. 2 Scopo del sistema d’informazione animex-ch

    Il sistema d’informazione animex-ch serve al trattamento dei dati di cui la Confederazione, i Cantoni, gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione di animali da laboratorio necessitano per gestire le autorizzazioni degli esperimenti sugli animali e dei centri di detenzione di animali da laboratorio.

    Art. 3 Definizioni

    1 Nella presente ordinanza per:

    a.
    istituto o laboratorio s’intende un’unità organizzativa all’interno di un’università, di un’industria o di un altro istituto di ricerca che effettua esperimenti sugli animali;
    b.
    ricercatore s’intende il collaboratore di un istituto, di un laboratorio o di un centro di detenzione di animali da laboratorio.

    2 La nozione di centro di detenzione di animali da laboratorio è da intendersi secondo l’articolo 2 capoverso 3 lettera m dell’ordinanza del 23 aprile 20085 sulla protezione degli animali.

    Sezione 2: Competenze

    Art. 4 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

    1 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) provvede allo sviluppo e alla gestione del sistema d’informazione animex-ch.6

    2 Esso:

    a.
    conclude accordi con i fornitori di prestazioni;
    b.
    conclude accordi di utilizzazione con i Cantoni;
    c.
    emana prescrizioni tecniche per l’utilizzo del sistema d’informazione animex-ch;
    d.
    redige il preventivo e il consuntivo annuali.

    3 L’USAV7 è responsabile del servizio specializzato e del sistema d’informazione animex-ch. Nello specifico adotta le misure necessarie per l’esercizio del sistema e per garantire la protezione e la sicurezza dei dati.

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3789).

    7 Nuova esp. giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3789). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

    Art. 5 Servizio specializzato

    Al servizio specializzato dell’USAV addetto al sistema d’informazione animex-ch (servizio specializzato) competono:

    a.
    il supporto agli utenti delle autorità cantonali e delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali;
    b.
    l’informazione agli utenti in merito agli aspetti tecnici, alle innovazioni e a eventuali modifiche;
    c.
    gli adeguamenti tecnici e specialistici e i miglioramenti del sistema d’informazione animex-ch;
    d.
    il miglioramento dell’interfaccia mediante testi esplicativi e messaggi del sistema destinati agli utenti;
    e.
    il coordinamento e la sorveglianza degli incarichi affidati ai fornitori di prestazioni;
    f.
    la risoluzione di guasti in collaborazione con i fornitori di prestazioni;
    g.
    la concessione e la gestione dei diritti di accesso degli utenti;
    h.
    lo svolgimento di corsi di formazione.
    Art. 6 Autorità cantonali

    1 Le autorità cantonali gestiscono i propri dati e documenti e provvedono affinché i dati inerenti alle persone e alle aziende del loro Cantone siano esatti. Nello specifico gestiscono i dati relativi agli utenti e li trasmettono al servizio specializzato nella misura in cui siano necessari per la concessione dei diritti di accesso.

    2 Esse concludono accordi di utilizzazione con istituti, laboratori, centri di deten­zione di animali da laboratorio e con i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali. Gli accordi prevedono in particolare misure volte a garantire la protezione dei dati e la sicurezza informatica.

    Art. 8 Comitato misto

    1 Il comitato misto è composto da tre rappresentanti dell’USAV e da tre rappresentanti dei Cantoni. Esso è diretto dall’USAV. Per il rimanente provvede autonomamente alla propria organizzazione.

    2 Esso fornisce consulenza all’USAV sugli aspetti tecnici dell’esercizio e dell’ulteriore sviluppo del sistema d’informazione animex-ch. Redige un piano di archiviazione.8

    3 Esso può assegnare incarichi al servizio specializzato.

    4 Può ricorrere a esperti esterni per la risoluzione di questioni specifiche.

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° feb. 2022 (RU 2021 926).

    Sezione 3: Struttura e contenuto del sistema d’informazione animex-ch

    Art. 9 Struttura del sistema d’informazione animex-ch

    Il sistema d’informazione animex-ch comprende moduli per gestire:9

    a.
    gli utenti;
    b.10
    i dati relativi alla formazione e alla formazione continua dei ricercatori e degli incaricati della protezione degli animali;
    c.
    le fasi della procedura relativa all’autorizzazione e alla sorveglianza degli esperimenti sugli animali;
    d.
    le fasi della procedura relativa all’autorizzazione e alla sorveglianza dei centri di detenzione di animali da laboratorio, inclusa l’autorizzazione semplificata per la produzione di animali geneticamente modificati mediante metodi riconosciuti;
    e.
    le fasi della procedura relativa alla notifica di linee o ceppi animali con mutazioni patologiche;
    f.11
    le fasi della procedura relativa alla redazione di rapporti e i dati per l’informazione del pubblico ai sensi dell’articolo 20a LPAn e per la statistica degli esperimenti sugli animali ai sensi dell’articolo 36 LPAn;
    g.
    il sistema d’informazione e la guida del sistema;
    h.
    il sistema.

    9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° feb. 2022 (RU 2021 926).

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° feb. 2022 (RU 2021 926).

    11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° feb. 2022 (RU 2021 926).

    Art. 10 Contenuto del sistema d’informazione animex-ch

    1 Il sistema d’informazione animex-ch contiene i seguenti generi di dati:12

    a.
    dati di base relativi a persone, istituti, laboratori e centri di detenzione di animali da laboratorio: dati indispensabili per accedere al sistema o per identificare persone, istituti, laboratori e centri di detenzione di animali da laboratorio;
    b.13
    dati relativi all’esecuzione: domande, autorizzazioni e altre decisioni, rapporti, notifiche, risultati di controlli ed eventuali istruzioni amministrative, richieste di informazioni e risposte fornite nell’ambito delle procedure di autorizzazione e di sorveglianza degli esperimenti sugli animali e dei centri di detenzione di animali da laboratorio, documenti relativi alla gestione dei certificati attestanti la formazione e la formazione continua, nonché rinvii ad altre decisioni cantonali riguardanti la sperimentazione animale e i centri di detenzione di animali da laboratorio;
    c.14
    dati di sistema: dati che servono alla gestione e all’adeguamento del sistema d’informazione alle esigenze dell’esecuzione: liste di riferimento ai sensi dell’allegato 1 numero 4, profili, materiale informativo, frasi standard, testi esplicativi e dati analoghi;
    d.15
    dati storicizzati: dati che consentono di rintracciare nel sistema le modifiche di una domanda, di un’autorizzazione, di una decisione, di un rapporto, di una notifica o del ruolo degli utenti.

    2 Le autorità cantonali, i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali e l’USAV possono inserire annotazioni in merito alle singole questioni.

    3 I dati contenuti nel sistema d’informazione animex-ch sono elencati in modo esaustivo nell’allegato 1 numero 5.

    12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° feb. 2022 (RU 2021 926).

    13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° feb. 2022 (RU 2021 926).

    14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° feb. 2022 (RU 2021 926).

    15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° feb. 2022 (RU 2021 926).

    Sezione 4: Accesso al sistema d’informazione animex-ch

    Art. 11 Concessione dei diritti di accesso

    1 I diritti di accesso sono disciplinati nell’allegato 1.

    2 Le autorità cantonali, gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione di animali da laboratorio presentano al servizio specializzato un’apposita domanda di concessione o di modifica dei diritti di accesso mediante il sistema d’informazione animex-ch.

    Art. 12 Accesso ai dati di base mediante procedura di richiamo

    Possono accedere ai dati di base mediante procedura di richiamo:

    a.
    i ricercatori;
    b.
    gli incaricati della protezione degli animali in seno agli istituti, ai laboratori e ai centri di detenzione di animali da laboratorio;
    c.
    i collaboratori delle autorità cantonali;
    d.
    i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali;
    e.
    i collaboratori del servizio specializzato.
    Art. 1316 Accesso ad altri dati mediante la procedura di richiamo da parte di ricercatori e incaricati della protezione degli animali

    1 I ricercatori hanno accesso, mediante la procedura di richiamo, ai dati che hanno:

    a.
    inserito personalmente nel sistema d’informazione;
    b.
    ricevuto dalle autorità cantonali o dalle commissioni per gli esperimenti sugli animali.

    2 Gli incaricati della protezione degli animali all’interno di istituti, laboratori e centri di detenzione di animali da laboratorio hanno accesso, mediante la procedura di richiamo, ai dati che:

    a.
    hanno inserito personalmente nel sistema d’informazione;
    b.
    sono necessari all’espletamento delle loro mansioni quali incaricati della protezione degli animali.

    16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° feb. 2022 (RU 2021 926).

    Art. 13a17 Accesso ad altri dati mediante la procedura di richiamo da parte di collaboratori delle autorità cantonali e di membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali

    1 Per l’adempimento dei loro compiti legali, i collaboratori delle autorità cantonali hanno accesso, mediante procedura di richiamo:

    a.
    ai dati che hanno inserito personalmente nel sistema d’informazione;
    b.
    ai dati raccolti dalla propria unità amministrativa nell’ambito dello svolgimento dei compiti d’esecuzione;
    c.
    allo stato di trattamento dei rapporti che vengono redatti ai sensi dellʼarticolo 145 capoversi 1 lettera b e 2 lettera b dell’ordinanza del 23 aprile 200818 sulla protezione degli animali (OPAn);
    d.
    ai dati provenienti da un’unità amministrativa diversa dalla propria che:
    1.
    riguardano persone, istituti, laboratori o centri di detenzione di animali da laboratorio,
    2
    hanno come oggetto autorizzazioni per esperimenti sugli animali, per centri di detenzione di animali da laboratorio o per la produzione di animali geneticamente modificati, comprese le relative domande, proposte e i rapporti, oppure
    3.
    hanno come oggetto decisioni su linee con mutazioni patologiche, comprese le relative notifiche e proposte.

    2 Per l’adempimento dei loro compiti legali, i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali hanno accesso, mediante procedura di richiamo:

    a.
    ai dati che hanno inserito personalmente nel sistema d’informazione;
    b.
    ai dati raccolti dalla propria commissione per gli esperimenti sugli animali nell’ambito dello svolgimento dei compiti;
    c.
    ai dati provenienti da tutti i Cantoni, che hanno come oggetto autorizzazioni per esperimenti sugli animali, per centri di detenzione di animali da laboratorio o per la produzione di animali geneticamente modificati, comprese le relative domande, proposte e i rapporti;
    d.
    ai dati provenienti da tutti i Cantoni, che hanno come oggetto decisioni su linee con mutazioni patologiche, comprese le relative notifiche e proposte.

    17 Introdotto dal n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° feb. 2022 (RU 2021 926).

    18 RS 455.1

    Art. 13b19 Accesso ad altri dati mediante la procedura di richiamo da parte di collaboratori del servizio specializzato e degli amministratori dell’USAV

    1 Per l’adempimento dei loro compiti legali, i collaboratori del servizio specializzato hanno accesso, mediante procedura di richiamo:

    a.
    ai dati che hanno inserito personalmente nel sistema d’informazione;
    b.
    ai dati relativi a decisioni delle autorità cantonali in materia di esperimenti sugli animali o di centri di detenzione di animali da laboratorio;
    c.
    allo stato di trattamento dei rapporti che vengono redatti ai sensi dell’articolo 145 capoversi 1 lettera b e 2 lettera b OPAn20.

    2 Gli amministratori dell’USAV hanno accesso, mediante procedura di richiamo, a tutti i dati necessari per l’adempimento dei loro compiti legali, nello specifico ai dati di cui necessitano per fornire supporto agli utenti.

    19 Introdotto dal n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° feb. 2022 (RU 2021 926).

    20 RS 455.1

    Art. 14 Interfaccia dati

    1 Gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione di animali da laboratorio che dispongono di sistemi d’informazione propri per la gestione dei loro esperimenti sugli animali possono scambiare dati con il sistema d’informazione animex-ch mediante un’interfaccia sicura.

    2 L’USAV conclude con essi accordi di utilizzazione sullo scambio di dati. In questi ultimi sono in particolare previste misure volte a garantire la protezione dei dati e la sicurezza informatica.

    Sezione 5: Comunicazione di dati

    Art. 1621 Pubblicazione di dati

    1 L’informazione del pubblico di cui all’articolo 20a LPAn e la statistica degli esperimenti sugli animali di cui all’articolo 36 LPAn si fondano sui dati contenuti nel sistema d’informazione animex-ch.

    2 L’USAV mette i dati pubblicati a disposizione delle autorità cantonali nel sistema di valutazione e di analisi della sicurezza alimentare e della salute pubblica veterinaria.22

    21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2013 3789).

    22 Introdotto dal n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° feb. 2022 (RU 2021 926).

    Art. 16a23 Comunicazione di dati agli istituti e ai laboratori

    1 Su richiesta, l’autorità cantonale fornisce i dati pubblicati dall’USAV secondo l’articolo 16, agli istituti e ai laboratori in forma elettronicamente leggibile.

    2 La domanda deve essere presentata all’autorità cantonale dall’incaricato della protezione degli animali.

    3 Gli istituti e i laboratori che hanno sedi in più Cantoni ed effettuano esperimenti sugli animali devono presentare la domanda all’autorità del Cantone in cui si trova la sede o l’amministrazione principale delle loro unità organizzative. L’autorità cantonale fornisce all’istituto o al laboratorio che ha presentato la domanda i dati ai sensi dell’articolo 16 relativi a tutte le sue sedi e gli esperimenti sugli animali di tutti i Cantoni interessati.

    23 Introdotto dal n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° feb. 2022 (RU 2021 926).

    Sezione 6: Protezione dei dati, sicurezza informatica e archiviazione

    Art. 17 Protezione dei dati

    L’USAV e le autorità cantonali provvedono affinché le disposizioni in materia di protezione dei dati siano rispettate. A tal fine l’USAV emana un regolamento sul trattamento dei dati disciplinante le necessarie misure organizzative e tecniche.

    Art. 18 Diritti degli interessati

    1 I diritti delle persone i cui dati sono trattati nel sistema d’informazione animex-ch, in particolare i diritti d’informazione, di rettifica e di cancellazione dei dati, sono retti dalla legge federale del 19 giugno 199224 sulla protezione dei dati.

    2 Se un interessato intende far valere determinati diritti, deve dimostrare la propria identità e presentare domanda scritta all’autorità d’esecuzione del Cantone di domicilio oppure all’USAV.

    3 L’autorità cantonale e l’USAV si informano reciprocamente sulle domande pervenute.

    Art. 19 Rettifica dei dati

    L’istituto, il laboratorio, il centro di detenzione di animali da laboratorio o l’autorità che ha inserito i dati nel sistema d’informazione animex-ch provvede alla rettifica dei dati inesatti.

    Art. 20 Sicurezza informatica

    1 Le misure per garantire la sicurezza informatica si basano sull’ordinanza del 27 maggio 202025 sui ciber-rischi.26

    2 L’USAV provvede affinché le disposizioni concernenti la sicurezza informatica siano integrate negli accordi di utilizzazione con i Cantoni e con gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione degli animali da laboratorio nonché negli accordi con i fornitori di prestazioni.

    3 I Cantoni provvedono alla sicurezza informatica per quanto concerne l’autorità cantonale e i membri della commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali.

    25 RS 120.73

    26 Nuovo testo giusta l’all. n. 28 dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).

    Art. 2127 Conservazione, archiviazione e distruzione dei dati

    1 I dati del sistema d’informazione animex-ch possono essere conservati per 30 anni al massimo nel sistema d’informazione.

    2 L’archiviazione è retta dalla legge del 26 giugno 199828 sull’archiviazione.

    3 I dati resi anonimi possono essere conservati nel sistema d’informazione oltre il termine di cui al capoverso 1.

    27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° feb. 2022 (RU 2021 926).

    28 RS 152.1

    Sezione 7: Tasse e costi

    Art. 22 Tasse

    Le tasse per l’utilizzo del sistema d’informazione animex-ch sono disciplinate dall’articolo 24b dell’ordinanza del 30 ottobre 198529 sulle tasse dell’Ufficio federale di veterinaria.

    Sezione 8: Disposizioni finali

    Art. 24 Esecuzione

    Il Dipartimento federale dell’interno30 può emanare prescrizioni esecutive.

    30 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.

    Art. 26 Entrata in vigore

    1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

    2 Entrano in vigore il 1° gennaio 2012:

    a.
    l’articolo 22;
    b.
    l’articolo 24b dell’ordinanza del 30 ottobre 198531 sulle tasse dell’Ufficio federale di veterinaria nella versione dell’allegato 2 cifra 2 della presente ordinanza.

    Allegato 132

    32 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° feb. 2022 (RU 2021 926).

    (art. 10 cpv. 1 lett. c e 3, nonché art. 11)

    Contenuto del sistema d’informazione animex-ch e diritti di accesso

    1. Ruolo degli utenti

    AS

    Supporto amministrativo per HAF, RM, SD

    (Administrative Support)

    ASI: AS in un istituto o in un laboratorio
    ASF: AS in un centro di detenzione di animali da laboratorio

    HAF

    Direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio

    (Head of the Animal Facility)

    ACT

    Guardiano di animali in un centro di detenzione di animali da laboratorio

    (Animal Care Taker)

    RM

    Capounità in un istituto o un laboratorio

    (Resource Manager)

    SD

    Responsabile d’esperimento in un istituto, in un laboratorio o in un centro di detenzione di animali da laboratorio

    (Study Director)

    SDI: SD in un istituto o in un laboratorio
    SDF: SD in un centro di detenzione di animali da laboratorio

    IP

    Persona che esegue gli esperimenti su animali in un istituto, in un laboratorio o in un centro di detenzione di animali da laboratorio

    (Involved Person)

    IPI: IP in un istituto o in un laboratorio
    IPF: IP in un centro di detenzione di animali da laboratorio

    AWO

    Incaricato della protezione degli animali in istituti, laboratori o centri di detenzione di animali da laboratorio

    (Animal Welfare Officer)

    AWOI: AWO in un istituto o in un laboratorio
    AWOF: AWO in un centro di detenzione di animali da laboratorio

    CO

    Collaboratore dell’autorità cantonale che si occupa dell’esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali nell’ambito della sperimentazione animale

    (Cantonal Officer)

    CM

    Membro della commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali

    (Commission Member)

    FVO

    Collaboratore dell’USAV che si occupa dell’alta vigilanza nell’ambito della sperimentazione animale

    (Food Safety and Veterinary Officer)

    CA

    Collaboratore dell’USAV o dell’autorità cantonale competente per il riconoscimento e la gestione dei corsi di formazione e formazione continua

    (Course Administrator)

    AP

    Persona che ha il ruolo di amministratore del sistema d’informazione animex-ch

    (Administrative Person)

    2. Fonti dei dati

    IST

    Inserimento manuale da parte di RM, SDI, IPI o AWOI

    Importazione, tramite un’interfaccia sicura, dai sistemi d’informazione di istituti o di laboratori

    CD

    Inserimento manuale da parte di HAF o AWOF

    Importazione, tramite un’interfaccia sicura, dai sistemi d’informazione dei centri di detenzione degli animali da laboratorio

    CT

    Inserimento manuale da parte di CO

    COM

    Inserimento manuale da parte di CM

    USAV

    Inserimento manuale da parte di FVO

    SISTEMA

    Generato dal sistema

    3. Diritti di accesso

    3.1
    Si distinguono i diritti di accesso seguenti:
    W
    Diritto di lettura e diritti completi di modifica, inclusa la generazione e la cancellazione, nell’intero ambito di competenza
    R
    Diritti di lettura, ma nessun diritto di modifica nell’intero ambito di competenza
    X
    Diritti di supporto amministrativo assunti dal ruolo di assegnazione caso per caso e temporaneamente
    Nessun accesso
    3.2
    I diritti di accesso dipendono:
    dall’ambito di competenza dell’utente;
    dall’oggetto a cui si intende accedere;
    dallo stato di elaborazione dell’oggetto.
    3.3
    Gli ambiti di competenza sono stabiliti nel modo seguente:

    Ruolo degli utenti

    Ambito di competenza

    Tutti

    i dati inseriti dall’utente stesso
    i dati che concernono l’utente stesso

    AS

    competenza del ruolo di assegnazione (HAF, RM o SD), eccettuata la competenza di presentare domande o rapporti all’autorità cantonale

    HAF

    il proprio centro di detenzione di animali da laboratorio

    le persone del proprio centro di detenzione di animali da laboratorio

    le autorizzazioni per gli esperimenti sugli animali che si trovano nel centro di detenzione di animali da laboratorio

    ACT

    il proprio centro di detenzione di animali da laboratorio

    le autorizzazioni per gli esperimenti sugli animali che si trovano nel centro di detenzione

    RM

    gli esperimenti in quanto RM

    le persone del proprio istituto o laboratorio

    le proprie linee o ceppi animali nel centro di detenzione di animali da laboratorio, qualora HAF conceda questi diritti

    SD

    i propri esperimenti

    le proprie linee o ceppi animali nel centro di detenzione di animali da laboratorio, qualora HAF conceda questi diritti

    IP

    gli esperimenti ai quali collabora

    AWO

    le persone e gli esperimenti negli istituti, laboratori e centri di detenzione di animali da laboratorio di sua competenza, nell’ambito dei diritti stabiliti dall’istituto, dal laboratorio o dal centro di detenzione di animali da laboratorio

    CO

    il proprio Cantone, eccetto i settori di competenza di istituti, laboratori o centri di detenzione di animali da laboratorio

    le persone, gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione di animali da laboratorio in tutta la Svizzera

    CM

    il proprio Cantone, eccetto i settori di competenza di istituti, laboratori e centri di detenzione di animali da laboratorio e dei Cantoni

    settore della formazione e della formazione continua, se la commissione per gli esperimenti sugli animali partecipa alla sua gestione

    FVO

    l’intera Svizzera, eccetto i settori di competenza di istituti, laboratori, centri di detenzione di animali da laboratorio e dei Cantoni

    le persone, gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione di animali da laboratorio di tutta la Svizzera

    le specifiche impostazioni del sistema di un Cantone o di un istituto

    CA

    i corsi di formazione e formazione continua in tutta la Svizzera

    AP

    tutti i dati del sistema d’informazione animex-ch

    3.4
    Per quanto riguarda i singoli oggetti, i diritti di accesso sono stabiliti al numero 5.
    3.5
    A seconda dello stato di elaborazione dei singoli oggetti si applicano i diritti di accesso seguenti:
    per un oggetto in fase di allestimento solo l’istituto, il laboratorio o il centro di detenzione di animali da laboratorio ha i diritti di lettura e modifica;
    se un oggetto viene trasmesso ufficialmente al Cantone, l’istituto, il laboratorio o il centro di detenzione di animali da laboratorio perde i propri diritti di modifica e l’autorità cantonale acquisisce i diritti di lettura e modifica nei limiti di cui al numero 5;
    se l’autorità cantonale ha emesso una decisione in merito all’oggetto o ha inoltrato un rapporto, l’USAV acquisisce i diritti di lettura e modifica nei limiti di cui al numero 5.

    4. Liste di riferimento (art. 10 cpv. 1 lett. c)

    Le liste di riferimento sono liste dei termini impiegati nell’ambito delle diverse funzionalità del sistema.
    Il sistema contiene le seguenti liste di riferimento:
    fornitori registrati;
    centri di detenzione di animali da laboratorio autorizzati, inclusi i luoghi in cui sono detenuti gli animali;
    linee animali, ceppi animali, specie animali e gruppi di animali;
    ambiti specifici;
    scopo dell’esperimento;
    elenchi di Paesi;
    lista degli uffici veterinari cantonali, inclusi gli indirizzi e altri recapiti.

    5. Dati contenuti nel sistema d’informazione animex-ch e diritti di accesso degli utenti

    Le persone che hanno diritti di modifica durante una determinata fase di elaborazione possono accedere al sistema contemporaneamente o in sequenza. Le relative norme tecniche sono indicate nello stesso sistema d’informazione animex-ch.

    Oggetto

    Provenienza dei dati

    AS

    HAF

    ACT

    RM

    SDI

    SDF

    IPI

    IPF

    AWOI

    AWOF

    CO

    CM

    FVO

    AP

    5.1

    Dati relativi all’istituto, al laboratorio o al centro di detenzione di animali da laboratorio (art. 10 cpv. 1 lett. a

    5.1.1

    Nome, indirizzo, identificatore federale degli edifici, lingua, telefono, fax, e-mail

    IST, CD, CT

    X

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    W

    R

    W

    R

    5.2

    Dati relativi a persone (art. 10 cpv. 1 lett. a)

    5.2.1

    Appellativo, cognome, nome, data di nascita, numero dell’ufficio, telefono, fax, cellulare, e-mail, ruoli di sistema, riconoscimenti, titolo, funzione, corsi di formazione e formazione continua, edificio

    IST, CD, CT

    X

    W

    R9

    W

    R33

    R9

    R9

    R9

    W

    W

    W

    R9

    W

    W

    5.2.2

    Appartenenza all’istituto, al laboratorio o al centro di detenzione di animali da laboratorio e ruolo subordinato di collaboratori nel proprio settore di competenza

    IST, CD, CT

    X

    W

    R

    W

    R

    R

    R

    R

    W

    W

    W

    R

    W

    W

    5.3

    Dati relativi alle autorizzazioni di esperimenti sugli animali (art. 10 cpv. 1 lett. b e cpv. 2)

    5.3.1

    Allestimento della domanda (modulo A; allegati inclusi) da parte dell’istituto o del laboratorio durante la fase di progetto

    IST

    X

    W

    W

    W

    W34

    5.3.2

    Presentazione della domanda all’autorità cantonale

    IST

    X35

    W10

    W10

    W

    5.3.3

    Domanda presentata all’autorità cantonale (modulo A; allegati inclusi)

    CT

    X

    R

    R

    R

    R

    W36

    5.3.4

    Inserimento di annotazioni del CO

    CT

    W

    5.3.5

    Domande di informazioni/istruzioni dell’autorità cantonale o della commissione per gli esperimenti su animali (commissione) relative al modulo A

    CT, COM

    W

    W37

    5.3.6

    Risposte dell’istituto o del laboratorio alle domande di informazioni/istruzioni relative al modulo A

    IST

    X

    W

    W

    W

    W

    R

    R

    5.3.7

    Esame della domanda da parte della commissione (allegati inclusi)

    CT

    W

    R

    5.3.8

    Proposta di decisione della commissione sottoposta all’autorità cantonale (allegati inclusi)

    COM

    R

    W

    5.3.9

    Redazione della decisione sull’esperimento su animali da parte dell’autorità cantonale (modulo AB; allegati inclusi)

    CT

    W38

    5.3.10

    Notifica della decisione sull’esperimento su animali (modulo AB; incluso modulo A, allegati e proposta della commissione)

    CT

    X

    R39

    R

    R

    R

    R

    W40

    R41

    R42

    5.3.11

    Inserimento di annotazioni del FVO

    USAV

    W

    5.4

    Dati relativi alle autorizzazioni di centri di detenzione di animali da laboratorio e alle autorizzazioni semplificate per la produzione di animali geneticamente modificati mediante metodi riconosciuti (art. 10 cpv. 1 lett. b e cpv. 2)

    5.4.1

    Allestimento della domanda (modulo H o modulo G; allegati inclusi) da parte del centro di detenzione di animali da laboratorio durante la fase di progetto

    CD

    X

    W

    R

    R43

    R44

    W

    5.4.2

    Presentazione della domanda all’autorità cantonale

    CD

    W

    W45

    5.4.3

    Domanda presentata all’autorità cantonale (allegati inclusi)

    CD

    X

    R

    R

    R46

    R47

    R

    R

    R

    5.4.4

    Inserimento di annotazioni del CO

    CT

    W

    5.4.5

    Redazione da parte dell’autorità cantonale della decisione concernente la domanda del centro di detenzione di animali da laboratorio (allegati inclusi)

    CT

    W

    5.4.6

    Notifica della decisione sulla domanda del centro di detenzione di animali da laboratorio (modulo HB o modulo GB, inclusi modulo H o modulo G e allegati)

    CT

    X

    R

    R

    R

    R

    R

    W48

    R49

    R

    5.4.7

    Inserimento di annotazioni del FVO

    USAV

    W

    5.5

    Dati relativi alla decisione sull’ammissibilità di linee e ceppi con mutazioni patologiche (art. 10 cpv. 1 lett. b e 2)

    5.5.1

    Allestimento della notifica (modulo M) delle linee e dei ceppi animali con mutazioni patologiche da parte dell’istituto o del laboratorio o del centro di detenzione di animali da laboratorio durante la fase di progetto (allegati inclusi)

    CD, IST

    X

    W

    W

    W50

    W26

    W

    W26

    W

    W26

    W

    5.5.2

    Presentazione della notifica delle linee e dei ceppi animali con mutazioni patologiche all’autorità cantonale

    CD

    W

    W51

    W52

    5.5.3

    Notifica presentata all’autorità cantonale delle linee e dei ceppi animali con mutazioni patologiche (allegati inclusi)

    CD

    X

    R

    R

    R53

    R29

    R

    R29

    R

    R29

    R

    R

    5.5.4

    Inserimento di annotazioni del CO

    CT

    W

    5.5.5

    Istruzioni dell’autorità cantonale o della commissione sulla notifica

    CT, COM

    W

    W

    5.5.6

    Istruzioni dell’istituto, del laboratorio o del centro di detenzione di animali da laboratorio sull’elaborazione

    CD, IST

    X

    W

    W

    W54

    W30

    W

    W30

    W

    W30

    W

    R

    R

    5.5.7

    Esame della domanda da parte della commissione (allegati inclusi)

    CT

    W55

    R

    5.5.8

    Proposta di decisione della commissione sottoposta all’autorità cantonale (allegati inclusi)

    COM

    R

    W

    5.5.9

    Redazione da parte dell’autorità cantonale della decisione su linee e ceppi di animali con mutazioni patologiche (allegati inclusi)

    CT

    W

    5.5.10

    Notifica della decisione su linee e ceppi di animali con mutazioni patologiche (modulo MB, incl. notifica, allegati e proposta della Commissione per gli esperimenti su animali)

    CT

    X

    R

    R

    R56

    R32

    R

    R32

    R

    R32

    R

    W57

    R58

    R59

    5.5.11

    Inserimento di annotazioni del FVO

    USAV

    W

    5.6

    Dati relativi alla sorveglianza degli esperimenti sugli animali e dei centri di detenzione degli animali da laboratorio (art. 10 cpv. 1 lett. b e 2)

    5.6.1

    Pianificazione dell’ispezione (data, ispettori, aziende ecc.)

    CT

    W

    R

    5.6.2

    Rapporto d’ispezione con le lacune riscontrate (allegati inclusi)

    CT, COM

    X

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    W

    W60

    5.6.3

    Decisione

    CT

    X

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    W

    R

    R

    5.6.4

    Dati relativi alla formazione e alla formazione continua (allegati compresi)

    IST, CD, CT, COM

    X

    W

    W

    W

    W

    W

    W

    W

    W

    W

    W

    W61

    W62

    R

    5.6.5

    Verifica / approvazionee dei certificati di formazione e di formazione continua

    CT

    X

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    W63

    R

    W64

    R

    5.7

    Dati provenienti dai rapporti su esperimenti sugli animali (art. 10 cpv. 1 lett. b e 2)

    5.7.1

    Rapporto dell’istituto o del labo­ratorio durante la fase di progetto (rapporto AC; allegati inclusi)

    IST

    X

    W

    W

    W

    W

    5.7.2

    Presentazione del rapporto all’autorità cantonale

    IST

    W

    W

    5.7.3

    Rapporto presentato all’autorità cantonale (rapporto AC; allegati inclusi)

    IST

    X

    R

    R

    R

    R

    W

    R

    5.7.4

    Domande dell’autorità cantonale

    CT

    W

    5.7.5

    Correzioni da parte dell’istituto o del laboratorio

    IST

    X

    W

    W

    W

    W

    R

    R

    5.7.6

    Correzioni statistiche da parte del CO

    CT

    X

    R

    R

    R

    R

    W

    R

    5.7.7

    Approvazione ed eventuale correzione del rapporto da parte dell’autorità cantonale

    CT

    X

    R

    R

    R

    R

    W65

    R66

    R

    5.7.8

    Inserimento di annotazioni del FVO

    USAV

    W

    5.7.9

    Domande dell’USAV

    USAV

    W

    5.7.10

    Correzioni statistiche da parte del FVO

    USAV

    X

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    W

    5.7.11

    Approvazione del rapporto da parte del FVO

    USAV

    X

    R

    R

    -

    R

    R

    -

    R41

    R41

    W

    5.8

    Dati provenienti dai rapporti sui centri di detenzione di animali da laboratorio (art. 10 cpv. 1 lett. b e 2)

    5.8.1

    Rapporto del centro di detenzione di animali da laboratorio durante la fase di progetto (rapporto HC; allegati inclusi)

    CD

    X

    W

    R

    W

    W

    W

    5.8.2

    Presentazione del rapporto all’autorità cantonale

    CD

    W

    W

    5.8.3

    Rapporto presentato all’autorità cantonale (rapporto HC; allegati inclusi)

    CD

    X

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    5.8.4

    Domande dell’autorità cantonale

    CT

    W

    5.8.5

    Correzione del rapporto da parte del centro di detenzione di animali da laboratorio

    CD

    X

    W

    R

    W

    W

    W

    R

    R

    5.8.6

    Correzioni statistiche da parte del CO

    CT

    X

    R

    R

    R

    R

    R

    W

    R

    5.8.7

    Approvazione ed eventuale correzione del rapporto da parte dell’autorità cantonale

    CT

    X

    R

    R

    R

    R

    R

    W67

    R68

    R

    5.8.8

    Domande del FVO

    USAV

    -

    W

    5.8.9

    Correzioni statistiche da parte del FVO

    USAV

    X

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    W

    5.8.10

    Approvazione del rapporto da parte del FVO

    USAV

    X

    R

    R

    R

    R

    R

    R42

    R43

    W

    5.9

    Scheda tecnica per linee geneticamente modificate e ceppi con mutazioni patologiche (art. 10 cpv. 1 lett. b)

    5.9.1

    Redazione della scheda tecnica

    CD, IST

    X

    W

    W

    W69

    W45

    W

    W45

    W

    W45

    W

    5.9.2

    Presentazione della copia della scheda tecnica unitamente alla domanda o alla notifica

    CD

    W

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    W

    W

    5.9.3

    Copia della scheda tecnica presentata unitamente alla domanda o alla notifica

    CD

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R70

    R46

    R46

    5.10

    Varie (art. 10 cpv. 1 lett. c e d)

    5.10.1

    Compendi statistici, interrogazioni e rapporti preparati

    USAV, SISTEMA

    R

    W

    W

    5.10.2

    Dati relativi alle spese e alla fatturazione

    CT

    W

    5.10.3

    Dati sulle impostazioni di sistema

    CT, USAV, AP

    W71

    W72

    W

    5.10.4

    Gestione degli indirizzi (centro di detenzione di animali da laboratorio, fornitori ecc.)

    CT, USAV

    W

    W

    R

    5.10.5

    Gestione delle specie, delle linee e dei ceppi animali

    USAV

    W

    R

    5.10.6

    Messaggi di sistema (Audit Log)

    SISTEMA

    R

    5.10.7

    Dati storicizzati

    SISTEMA

    X

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    5.10.8

    Impostazione dei parametri

    SISTEMA, CT

    W

    W

    5.10.9

    Aggiornamento della guida del sistema

    SISTEMA

    W

    W

    5.10.10

    Aggiornamento delle versioni linguistiche

    SISTEMA

    W

    W

    5.10.11

    Interrogazione e adeguamenti della banca dati

    TUTTI

    W

    5.10.12

    Liste di riferimento

    IST, CT, USAV

    X

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    W

    33 Diritto di lettura per i propri dati, diritto di modifica nei campi del numero dell’ufficio, del telefono, del fax e del cellulare, dell’edificio, dei corsi di formazione e formazione continua.

    34 A seconda dell’istituto o del laboratorio, l’AWO esamina e commenta le domande obbligatoriamente o facoltativamente.

    35 ASI, SDI e RM possono presentare solo domande complementari per proroghe dei termini e cambiamenti di personale.

    36 Il Cantone ha un diritto di modifica soltanto in alcuni campi a contenuto tecnico.

    37 A seconda del Cantone, i CM possono inviare in maniera autonoma domande agli istituti o ai laboratori.

    38 Titolo, livello di gravità e dati statistici possono essere adeguati nel modulo A.

    3915 Diritto di lettura per le autorizzazioni rilasciate, se il centro di detenzione di animali da laboratorio è indicato nel modulo A.

    40 Diritto di lettura per tutti i Cantoni.

    41 Diritto di lettura per tutte le commissioni per gli esperimenti sugli animali.

    42 L’USAV ha diritto di ricorso secondo l’art. 25 della legge sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455) e può indicare nel sistema d’informazione se ne ha presentato uno.

    43 Accesso al modulo G soltanto se il ruolo di sistema SDF è assegnato e il nome nel modulo G è inserito come SD.

    44 Accesso al modulo G soltanto se il ruolo di sistema IPF è assegnato e il nome nel modulo G è inserito come IP.

    45 A seconda dell’istituto o del laboratorio, anche l’AWO può presentare la domanda all’autorità cantonale.

    46 Accesso al modulo G soltanto se il ruolo di sistema SDF è assegnato e il nome nel modulo G è inserito come SD.

    47 Accesso al modulo G solo se il ruolo di sistema IPF è assegnato e il nome nel modulo G è inserito come IP.

    48 Diritto di lettura per tutti i Cantoni.

    49 Diritto di lettura per tutte le commissioni per gli esperimenti sugli animali.

    50 Diritto di scrittura, se l’istituto è elencato nel modulo M. Se il modulo M è presentato in aggiunta al modulo A, il diritto di scrittura si applica solo se il ruolo è elencato nel modulo A. Se il modulo M non è presentato con il modulo A, il diritto di lettura si applica solo se l’istituto è elencato nel modulo D.

    51 L’AWO di un istituto o di un laboratorio può presentare la domanda allʼautorità cantonale se questa è accompagnata da un modulo A e il HAF lo permette.

    52 A seconda del centro di detenzione di animali da laboratorio, anche l’AWO può presentare la domanda all’autorità cantonale.

    53 Diritto di lettura, se l’istituto è elencato nel modulo M. Se il modulo M è presentato in aggiunta al modulo A, il diritto di lettura si applica solo se il ruolo è elencato nel modulo A. Se il modulo M non è presentato con il modulo A, il diritto di lettura si applica solo se l’istituto è elencato nel modulo D.

    54 Diritto di scrittura, se l’istituto è elencato nel modulo M. Se il modulo M è presentato in aggiunta al modulo A, il diritto di scrittura si applica solo se il ruolo è elencato nel modulo A. Se il modulo M non è presentato con il modulo A, il diritto di lettura si applica solo se l’istituto è elencato nel modulo D.

    55 Se è stato presentato insieme al modulo A, il modulo M è visualizzabile anche per gli altri Cantoni elencati nel modulo A.

    56 Diritto di lettura, se l’istituto è elencato nel modulo M. Se il modulo M è presentato in aggiunta al modulo A, il diritto di lettura si applica solo se il ruolo è elencato nel modulo A. Se il modulo M non è presentato con il modulo A, il diritto di lettura si applica solo se l’istituto è elencato nel modulo D.

    57 Diritto di lettura per tutti i Cantoni.

    58 Diritto di lettura per tutte le commissioni per gli esperimenti sugli animali.

    59 L’USAV ha diritto di ricorso secondo l’art. 25 LPAn e può indicare nel sistema d’informazione se ne ha presentato uno.

    60 A seconda del Cantone, i CM hanno diritto di scrittura.

    61 I CM possono registrare solo la propria formazione e formazione continua.

    62 Il CA dell’USAV registra soltanto le formazioni secondo l’art. 197 e i corsi secondo l’art. 198 cp. 2 OPAn (RS 455.1).

    63 Il CA del Cantone riconosce la formazione continua nell’ambito della sperimentazione animale secondo l’art. 199 cpv. 4 OPAn.

    64 Il CA dell’USAV riconosce soltanto le formazioni secondo l’art. 197 e i corsi secondo l’art. 198 cpv. 2 OPAn.

    65 Diritto di lettura per tutti i Cantoni.

    66 Diritto di lettura per tutte le commissioni per gli esperimenti sugli animali.

    67 Diritto di lettura per tutti i Cantoni.

    68 Diritto di lettura per tutte le commissioni per gli esperimenti sugli animali.

    69 Il HAF deve approvare l’istituto come «istituto coinvolto» nel modulo H e la redazione della scheda tecnica.

    70 I diritti di lettura del modulo D corrispondono ai diritti di lettura del modulo A e del modulo M.

    71 Diritti di modifica soltanto per i dati cantonali.

    72 Diritti di modifica soltanto per i dati cantonali.

    Allegato 2

    (art. 25)

    Modifica del diritto vigente

    Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

    ...73

    73 Le mod. possono essere consultate alla RU 2010 3953.

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

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