Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente legge disciplina il trattamento di dati personali di persone fisiche e giuridiche (dati), compresi dati personali degni di particolare protezione, nei sistemi d’informazione e nell’ambito dell’impiego di mezzi di sorveglianza dell’esercito e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) da parte di:5
- a.
- autorità della Confederazione e dei Cantoni;
- b.6
- comandanti e organi di comando dell’esercito (comandi militari) nonché comandanti della protezione civile;
- c.7
- altri militari e militi della protezione civile;
- d.8
- terzi che adempiono compiti in relazione con gli affari militari e della protezione civile o per il DDPS.
2 La presente legge non si applica al trattamento dei dati da parte dei servizi informazioni.9
3 Per quanto la presente legge non contenga norme speciali, è applicabile la legge federale del 19 giugno 199210 sulla protezione dei dati (LPD).11
5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 2021 3046).
6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 2021 3046).
7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 2021 3046).
8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 2021 3046).
9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 2021 3046).
11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 2021 3046).