Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina le misure da adottare nel quadro della ciberdifesa per l’autoprotezione e l’autodifesa dell’esercito e dell’amministrazione militare in caso di attacco ai rispettivi sistemi d’informazione e alle rispettive reti informatiche.
2 Per ciberdifesa militare si intendono attività su scala globale condotte nel ciberspazio volte a garantire l’autoprotezione e l’autodifesa dei sistemi d’informazione e delle reti informatiche militari mediante attività nel ciberspazio a livello di condotta strategico-militare e operativa; la ciberdifesa militare comprende le attività seguenti:
- a.
- ciberdifesa: attività nel ciberspazio volta a identificare attacchi e attività di ciberesplorazione e a proteggere le proprie risorse;
- b.
- ciberesplorazione: attività nel ciberspazio volta ad acquisire informazioni nel ciberspazio;
- c.
- ciberattacco: attività nel ciberspazio volta a disturbare, ostacolare o rallentare, nel ciberspazio o per mezzo del ciberspazio, le risorse e le capacità dell’avversario.