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    510.921

    Ordinanza sulla ciberdifesa militare

    (OCDM)

    del 30 gennaio 2019 (Stato 1° marzo 2019)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 100 capoverso 4 della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM),

    ordina:

    Art. 1 Oggetto

    1 La presente ordinanza disciplina le misure da adottare nel quadro della ciberdifesa per l’autoprotezione e l’autodifesa dell’eser­cito e dell’amministrazione militare in caso di attacco ai rispettivi sistemi d’informazione e alle rispettive reti informatiche.

    2 Per ciberdifesa militare si intendono attività su scala globale condotte nel ciberspazio volte a garantire l’autoprotezione e l’autodifesa dei sistemi d’informazione e delle reti informatiche militari mediante attività nel ciberspazio a livello di condotta strategico-militare e operativa; la ciberdifesa militare comprende le attività seguenti:

    a.
    ciberdifesa: attività nel ciberspazio volta a identificare attacchi e attività di ciberesplorazione e a proteggere le proprie risorse;
    b.
    ciberesplorazione: attività nel ciberspazio volta ad acquisire informazioni nel ciberspazio;
    c.
    ciberattacco: attività nel ciberspazio volta a disturbare, ostacolare o rallentare, nel ciberspazio o per mezzo del ciberspazio, le risorse e le capacità dell’avversario.
    Art. 2 Misure soggette ad autorizzazione e misure non soggette ad autorizzazione

    1 Le misure che, nel quadro di un’attività nel ciberspazio, richiedono l’infiltrazione in reti e sistemi informatici estranei, sono soggette ad autorizzazione.

    2 Le misure che, nel quadro di un’attività nel ciberspazio, non richiedono l’infil­tra­zione in reti e sistemi informatici estranei, non sono soggette ad autorizzazione.

    Art. 3 Domande per misure soggette ad autorizzazione

    Le domande per misure soggette ad autorizzazione sono motivate per scritto e contengono le indicazioni seguenti:

    a.
    scopo dell’attività nel ciberspazio;
    b.
    periodo nel quale è prevista l’esecuzione dell’attività nel ciberspazio;
    c.
    reti e sistemi informatici interessati;
    d.
    numero di infiltrazioni nelle reti e nei sistemi informatici interessati;
    e.
    prova della legalità, in particolare della proporzionalità, e valutazione dei rischi dell’attività nel ciberspazio.
    Art. 4 Competenze della Base d’aiuto alla condotta

    1 La Base d’aiuto alla condotta (BAC) è competente per la ciberdifesa militare e la garantisce con risorse proprie, ad essa subordinate o ad essa assegnate.

    2 La BAC ha i compiti seguenti:

    a.
    esegue mandati concernenti attività nel ciberspazio;
    b.
    adotta misure preventive volte all’autoprotezione dei sistemi d’informazione e delle reti informatiche militari;
    c.
    verifica in via preliminare la fondamentale legalità e la fattibilità di nuove attività nel ciberspazio;
    d.
    interrompe l’accesso ai sistemi d’informazione e alle reti informatiche militari;
    e.
    si assicura in maniera autonoma di disporre delle informazioni tecniche necessarie all’assunzione dei compiti;
    f.
    valuta reti e sistemi informatici messi in sicurezza che sono stati utilizzati o sfruttati abusivamente per un attacco;
    g.
    in coordinamento con le autorità della Confederazione responsabili, cura contatti diretti con servizi tecnici specializzati in Svizzera e all’estero;
    h.
    appoggia l’impiego e l’istruzione nel settore della ciberdifesa militare;
    i.
    documenta le misure soggette ad autorizzazione nel quadro di un’attività nel ciberspazio.

    3 Le misure soggette ad autorizzazione nel quadro di un’attività nel ciberspazio sono eseguite esclusivamente dal Centro operazioni elettroniche della BAC.

    Art. 5 Competenze del capo dell’esercito

    1 Il capo dell’esercito assegna i mandati concernenti attività nel ciberspazio.

    2 In via preliminare, il capo dell’esercito sottopone per verifica al capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) le domande per misure soggette ad autorizzazione.

    3 Nel caso di un servizio attivo ai sensi dell’articolo 76 capoverso 1 LM, il capo dell’esercito o il comandante in capo dell’esercito può autorizzare misure soggette ad autorizzazione. Può delegare tale competenza.

    Art. 8 Vigilanza

    1 La Segreteria generale del DDPS assume la vigilanza interna al dipartimento concernente la ciberdifesa militare, ne riferisce periodicamente al Consiglio federale e ne informa gli organi di alta vigilanza parlamentare.

    2 La vigilanza interna all’esercito concernente la ciberdifesa militare è subordinata al capo dell’esercito ed è disciplinata da quest’ultimo.

    Art. 9 Ricerca

    D’intesa e in coordinamento con le unità amministrative del DDPS responsabili, la BAC può concludere accordi di cooperazione con istituti di ricerca e università.

    Art. 10 Esecuzione

    Il capo del DDPS esegue la presente ordinanza ed emana istruzioni sull’impiego e sull’istruzione. Può delegare l’esecuzione al capo dell’esercito.

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