510.93 Ordinanza sull’esecuzione di procedure di sicurezza relative alle aziende nel quadro dei programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS
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    510.93

    Ordinanza sull’esecuzione di procedure di sicurezza relative alle aziende nel quadro dei programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS

    del 27 febbraio 2019 (Stato 1° aprile 2019)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale1,

    ordina:

    Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

    1 La presente ordinanza disciplina l’esecuzione di procedure di sicurezza relative alle aziende nel quadro dei programmi di navigazione satellitare Galileo ed Euro­pean Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS).

    2 Si applica alle imprese di diritto pubblico o privato (aziende) con sede in Svizzera che desiderano candidarsi per un mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza nel quadro dei programmi di cui al capoverso 1 e che, a tal proposito, necessitano di una dichiarazione di sicurezza aziendale nazionale.

    Art. 2 Servizio specializzato competente

    La procedura di sicurezza relativa alle aziende è eseguita dal servizio competente per l’esecuzione della procedura in materia di tutela del segreto (servizio specializzato PTS) in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

    Art. 3 Avvio e consenso

    1 La procedura di sicurezza relativa alle aziende è avviata su domanda del servizio o dell’organizzazione competente per l’assegnazione di mandati sensibili sotto il pro­filo della sicurezza nel quadro dei programmi Galileo ed EGNOS (mandante).

    2 Può essere eseguita soltanto con il consenso dell’azienda.

    Art. 4 Abbandono della procedura di sicurezza relativa alle aziende

    1 La procedura di sicurezza è abbandonata se l’azienda:

    a.
    revoca il suo consenso o non collabora alla procedura;
    b.
    non entra più in considerazione per il mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza.

    2 In caso di abbandono della procedura sono distrutti tutti i dati e gli atti ad essa relativi.

    Art. 5 Idoneità dell’azienda relativamente alla sicurezza

    1 Il servizio specializzato PTS valuta se, relativamente alla sicurezza, l’azienda è idonea a eseguire il mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza o se sussiste un rischio per la sicurezza.

    2 Può acquisire dati rilevanti per la valutazione dell’idoneità:

    a.
    presso l’azienda;
    b.
    presso il Servizio delle attività informative della Confederazione;
    c.
    da fonti accessibili al pubblico.

    3 Può chiedere dati rilevanti per la valutazione dell’idoneità ad autorità estere.

    Art. 6 Rischio per la sicurezza

    1 Sussiste un rischio per la sicurezza se, sulla base dei dati acquisiti, vi sono indizi concreti che, con elevata probabilità, l’azienda eseguirà in maniera contraria alle prescrizioni o non appropriata il mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza.

    2 La probabilità di un’esecuzione contraria alle prescrizioni o non appropriata del mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza può essere considerata elevata in particolare se:

    a.
    a causa di infrazioni o altri eventi sussistono dubbi giustificati in merito all’affidabilità dell’azienda;
    b.
    l’azienda è controllata o influenzata da un altro Stato o da un’organizzazione estera di diritto pubblico o privato e tale controllo o influsso è incompatibile con gli interessi in materia di sicurezza della Con­federazione o dei programmi Galileo ed EGNOS;
    c.
    nei confronti di persone che lavorano per l’azienda e indispensabili all’ese­cuzione del mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza è stata emanata una decisione secondo l’articolo 22 capoverso 1 lettere b–d dell’ordinanza del 4 marzo 20112 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP).

    3 Il rischio per la sicurezza deve risultare dalle circostanze e situazioni effettive relative all’azienda, a prescindere da una colpa.

    Art. 7 Piano in materia di sicurezza

    1 Se dalla valutazione secondo l’articolo 5 risulta che l’azienda è idonea, il servi­zio specializzato PTS allestisce un piano in materia di sicurezza.

    2 Al riguardo, il servizio specializzato PTS tiene conto dei requisiti di sicurezza del mandante specifici al progetto.

    3 Può acquisire i dati necessari all’allestimento del piano per scritto oppure mediante una visita all’azienda.

    Art. 8 Controlli di sicurezza relativi alle persone

    1 Le persone che lavorano per l’azienda e che sono chiamate a partecipare all’ese­cuzione del mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l’OCSP3.

    2 Per i controlli di sicurezza relativi alle persone eseguiti in applicazione della pre­sente ordinanza, il servizio specializzato PTS è considerato autorità decisionale secondo l’articolo 24 capoverso 1 OCSP.

    Art. 9 Dichiarazione di sicurezza aziendale

    1 Il servizio specializzato PTS rilascia all’azienda una dichiarazione di sicurezza aziendale sotto forma di decisione non appena l’azienda ha applicato in maniera comprovata il piano in materia di sicurezza.

    2 Se l’azienda non applica il piano in materia di sicurezza, il servizio specializzato PTS abbandona la procedura ed emana una corrispondente decisione.

    3 Il servizio specializzato PTS comunica il contenuto della decisione al mandante.

    4 Le dichiarazioni di sicurezza aziendale sono valevoli fino al 31 dicembre 2021.

    Art. 10 Obblighi dell’azienda

    1 Le aziende titolari di una dichiarazione di sicurezza aziendale devono applicare in permanenza le misure del piano in materia di sicurezza.

    2 Annunciano senza indugio al servizio specializzato PTS e al mandante tutti i cam­biamenti e gli incidenti rilevanti sotto il profilo della sicurezza.

    Art. 11 Controlli e misure di protezione

    1 Il servizio specializzato PTS, senza preavviso, è autorizzato a:

    a.
    ispezionare i settori nei quali è eseguito il mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza;
    b.
    consultare documenti rilevanti per il mandato.

    2 Se sussistono indizi concreti che nell’azienda la sicurezza delle informazioni è minacciata, il servizio specializzato PTS può adottare immediatamente le misure di protezione necessarie e in particolare mettere al sicuro documenti e materiali rilevanti per il mandato.

    Art. 12 Ripetizione della procedura

    La procedura di sicurezza relativa alle aziende è ripetuta se vi è un motivo concreto per presumere che in seguito a cambiamenti sostanziali in seno all’azienda sono emersi nuovi rischi per la sicurezza.

    Art. 13 Revoca della dichiarazione di sicurezza aziendale

    1 Il servizio specializzato PTS revoca la dichiarazione di sicurezza aziendale se:

    a.
    l’azienda non adempie i propri obblighi secondo l’articolo 10;
    b.
    nel quadro di una ripetizione della procedura viene constatato un rischio per la sicurezza.

    2 Emana una corrispondente decisione e ne comunica il contenuto al mandante.

    Art. 16 Costi ed emolumenti

    1 I costi della procedura di sicurezza relativa alle aziende sono assunti dall’azienda stessa.

    2 La riscossione di emolumenti è retta dall’ordinanza dell’8 novembre 20065 sugli emolumenti del DDPS.

    Art. 17 Esecuzione

    1 Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

    2 Se necessario può emanare disposizioni esecutive.

    3 Se non emana disposizioni esecutive, si applicano per analogia le disposizioni dell’ordinanza del 29 agosto 19906 sulla tutela del segreto.

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