514.511 OMB
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    514.511

    Ordinanza concernente il materiale bellico

    (Ordinanza sul materiale bellico, OMB)

    del 25 febbraio 1998 (Stato 1° maggio 2022)

    Il Consiglio federale svizzero,

    vista la legge del 13 dicembre 19961 sul materiale bellico (LMB); visto l’articolo 150a capoverso 2 lettera c della legge del 3 febbraio 19952 sull’eser­cito e sull’amministrazione militare; e visto l’articolo 43 della legge del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,4

    ordina:

    1 RS 514.51

    2 RS 510.10

    3 RS 172.010

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Campo d’applicazione

    1 La presente ordinanza disciplina le autorizzazioni di principio e le autorizzazioni specifiche per il commercio, la mediazione, l’importazione, l’esportazione e il tran­sito di materiale bellico nonché l’autorizzazione per la conclusione di contratti rela­tivi al trasferimento di beni immateriali, compreso il «know-how», e il conferimento di diritti sugli stessi beni.5

    2 L’ordinanza si applica al territorio doganale svizzero, ai depositi doganali aperti svizzeri, ai depositi di merci di gran consumo e ai depositi franchi doganali, nonché alle enclavi doganali svizzere.6

    5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

    6 Nuovo testo giusta l’all. 9 n. 10 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

    Sezione 2: Autorizzazione di principio

    Art. 3 Domanda

    (art. 9 LMB)

    Alla domanda di autorizzazione di principio devono essere allegati:

    a.
    un elenco del materiale bellico per il quale è richiesta l’autorizzazione;
    b.7
    ...
    c.
    un estratto del registro di commercio;
    d.
    un estratto del registro d’imposta;
    e.
    un estratto del registro delle esecuzioni;
    f.
    per le persone fisiche, un certificato di domicilio.

    7 Abrogata dal n. I dell’O del 21 nov. 2001, con effetto dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

    Art. 4 Ritiro e revoca

    (art. 11 LMB)

    1 L’autorizzazione di principio per la fabbricazione è ritirata se non è stata utilizzata per cinque anni.

    2 Le autorizzazioni di principio per il commercio e la mediazione sono ritirate se non sono state utilizzate per tre anni.

    3 Se l’autorizzazione di principio è revocata, ritirata o, per altri motivi, è divenuta priva d’oggetto, il materiale bellico detenuto dal titolare dell’autorizzazione è realiz­zato o liquidato sotto la sorveglianza dell’autorità competente che rilascia le autoriz­zazioni.8

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

    Sezione 3: Autorizzazioni specifiche

    Art. 59

    9 Abrogato dal n. I dell’O del 30 mar. 2022, con effetto dal 1° mag. 2022 (RU 2022 227).

    Art. 5a10 Dichiarazioni di non riesportazione

    (art. 18 LMB)

    1 Per autorizzare l’esportazione di prodotti finiti, nonché di componenti o assem­blaggi, a un Governo estero o a un’azienda che agisce per conto di quest’ultimo è necessaria una dichiarazione di non riesportazione da parte del Governo del Paese destinatario. Si rinuncia alla dichiarazione di non riesportazione per le componenti o gli assemblaggi di modesto valore.

    2 Con la dichiarazione di non riesportazione il Paese destinatario si impegna a non esportare, vendere, prestare, donare né cedere in altro modo materiale bellico a terzi residenti all’estero senza il consenso dell’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni.

    3 Se esiste un forte rischio che nel Paese destinatario il materiale bellico da esportare sia trasferito a un destinatario finale indesiderato, l’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni può esigere il diritto di verificare in loco il rispetto della dichiarazione di non riesportazione. Per le esportazioni di grande entità la dichiarazione di non riesportazione deve essere richiesta sotto forma di nota diplomatica del Paese destinatario.

    4 Se vi sono elementi che fanno supporre una violazione della dichiarazione di non riesportazione, l’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni può adottare provvedimenti preventivi. Il Dipartimento federale dell'economia decide in merito all’abrogazione di tali provvedimenti.

    10 Introdotto dal n. I dell’O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5533).

    Art. 5b11 Esportazioni destinate a servizi non governativi

    (art. 18 LMB)

    Chi vuole esportare materiale bellico non destinato a un Governo estero o a un’a­zienda che agisce per conto di quest’ultimo, quando presenta la domanda d’espor­tazione deve provare che lo Stato di destinazione finale ha rilasciato la necessaria autorizzazione d’importazione o che quest’ultima non è necessaria.

    11 Originario art. 5a. Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

    Art. 5c12 Autorizzazioni di transito per aeromobili civili con materiale bellico a bordo

    (art. 17 cpv. 3, 22 e 22a LMB)13

    1 Il transito di materiale bellico con aeromobili civili è permesso se non viola il diritto internazionale pubblico, non lede i principi della politica estera svizzera e gli impegni internazionali da essa contratti.

    2 In sede di rilascio dell’autorizzazione l’autorità competente considera anche i criteri di cui all’articolo 22a LMB.14

    12 Introdotto dal n. I dell’O del 19 ago. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 2943).

    13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 227).

    14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 227).

    Art. 615 Autorizzazione di mediazione o di commercio

    (art. 15 e 16, risp. 16a e 16b LMB)

    1 Chi, in Svizzera, fabbrica materiale bellico in un’officina di produzione propria, può svolgere attività di mediazione o attività commerciale all’estero senza un’autorizzazione specifica soltanto se l’autorizzazione di principio per la media­zione o per il commercio è stata rilasciata per prodotti analoghi a quelli fabbricati nell’officina di produzione.

    2 Per la mediazione o il commercio di materiale bellico destinato agli Stati di cui all’allegato 2, non occorre alcuna autorizzazione specifica; i commercianti e i mediatori a titolo professionale devono tuttavia essere in possesso di un’autorizzazione di principio.

    3 I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia anche ai casi contemplati negli articoli 15 capoverso 3 o 16a capoverso 3 LMB; qualora siano necessarie autorizzazioni specifiche, per ogni domanda d’autorizzazione presentata il richiedente deve fornire la prova che dispone di una patente per il commercio di armi.

    15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

    Art. 6a16 Rinuncia all’autorizzazione d’esportazione e di transito

    (art. 17 LMB)

    1 Alle persone che viaggiano in aereo, inclusi gli agenti di sicurezza nell’aviazione, e fanno scalo intermedio in Svizzera con, nei loro bagagli o in quelli spediti in precedenza o in seguito, armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni o elementi di munizioni, non è richiesta l’autorizzazione di transito sempreché queste merci siano destinate all’uso personale e non lascino la zona di transito dell’aeroporto.17

    2 Chiunque intende far transitare dalla Svizzera con bolletta di scorta armi da fuoco, relative parti, accessori, munizioni o elementi di munizioni da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stato Schengen) verso un altro Stato Schengen non necessita di un’autorizzazione di transito.

    3 Chiunque intende esportare, a titolo non professionale, armi da fuoco, relative parti, accessori, munizioni o elementi di munizioni verso un altro Stato Schengen non necessita di un’autorizzazione d’esportazione.

    4 Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono riportati nell’alle­gato 3.

    16 Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2001 (RU 2002 312). Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 2 dell’O del 2 lug. 2008 sulle armi, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5525).

    17 Nuovo testo giusta il n. III 1 dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 595).

    Art. 918 Agevolazioni per l’esportazione temporanea e il transito

    1 Le persone delle categorie seguenti non necessitano di alcuna autorizzazione per esportare temporaneamente e far transitare armi da fuoco e relative munizioni:

    a.
    le persone in transito, se le armi sono iscritte nella carta europea d’arma da fuoco;
    b.
    i tiratori e i cacciatori, se rendono verosimile che parteciperanno a gare, esercitazioni di tiro, istruzioni o battute di caccia all’estero e in seguito reimporteranno le armi;
    c.
    gli agenti di scorta incaricati da Stati esteri, se accompagnano visite ufficiali annunciate in transito dalla Svizzera;
    d.
    gli agenti di scorta incaricati dalla Svizzera in caso di visite ufficiali annunciate all’estero, se in seguito reimportano le armi;
    e.
    i membri degli organi di polizia e doganali esteri in transito dalla Svizzera a scopo professionale o d’istruzione;
    f.
    i membri degli organi di polizia svizzeri e i collaboratori dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)19 in caso di viaggi all’estero a scopo professionale o d’istruzione, se in seguito reimportano le armi;
    g.
    le guardie di sicurezza dell’aviazione che accompagnano voli con passeggeri dalla Svizzera all’estero;
    h.
    le guardie di sicurezza dell’aviazione che accompagnano voli con passeggeri dall’estero in Svizzera o fanno scalo intermedio in Svizzera, sempreché le armi non escano dalla zona di transito dell’aeroporto.

    2 L’importazione e la riesportazione di armi da fuoco con le relative munizioni da parte di persone delle categorie elencate nel capoverso 1 sono rette dalla legislazione sulle armi.

    18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ago. 2008, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5495).

    19 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    Art. 9a20

    20 Introdotto dall’art. 50 n. 3 dell’O del 21 set. 1998 sulle armi nel testo del 16 mar. 2001 (RU 2001 1009). Abrogato dal n. I dell’O del 27 ago. 2008, con effetto dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5495).

    Art. 9b21 Procedura semplificata nell’ambito dell’attività di scorta a trasporti di valori e a persone

    1 Gli agenti di scorta che accompagnano trasporti di valori o persone necessitano, per esportare, reimportare o far transitare armi da fuoco22 nonché le relative munizioni nell’ambito della loro attività di agenti di scorta, soltanto di un’autorizzazione per ogni arma e relativa munizione. Detta autorizza­zione è valida un anno e consente di passare ripetutamente la frontiera.

    2 L’importazione e la riesportazione di armi da fuoco con le relative muni­zioni nell’ambito di dette attività sono rette dalla legislazione sulle armi.

    21 Introdotto dall’art. 50 n. 3 dell’O del 21 set. 1998 sulle armi nel testo del 16 mar. 2001 (RU 2001 1009). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

    22 Nuova espr. giusta l’all. 4 n. II 2 dell’O del 2 lug. 2008 sulle armi, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5525). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    Art. 9c23 Procedura semplificata in caso di riparazione, esposizione, dimostrazione o valutazione

    1 L’autorizzazione di esportazione concessa nel regime di ammissione temporanea con dichiarazione doganale scritta per il materiale bellico esportato temporaneamente a scopo di esposizione, dimostrazione o valutazione è valida anche per la sua reimportazione.24

    2 L’autorizzazione di importazione concessa nel regime di ammissione temporanea con dichiarazione doganale scritta per il materiale bellico importato temporaneamente a scopo di esposizione, dimostrazione o valutazione è valida anche per la sua riesportazione.25

    3 Per il materiale bellico che rientra anche nel campo d’applicazione della legge del 20 giugno 199726 sulle armi sono fatte salve le disposizioni della legislazione sulle armi.

    23 Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

    24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 227).

    25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 227).

    26 RS 514.54

    Art. 9d27 Agevolazioni per l’istruzione e l’impiego internazionale di truppe militari

    1 Le truppe svizzere e i relativi membri non hanno bisogno di alcuna autorizzazione per esportare o reimportare il materiale bellico che prendono con sé all’estero nel quadro di un impiego internazionale o a scopo d’istruzione.

    2 Le truppe estere e i relativi membri che vengono in Svizzera a scopo d’istruzione non hanno bisogno di alcuna autorizzazione per importare o riesportare il materiale bellico necessario a tale scopo.

    3 Le truppe estere e i relativi membri non hanno bisogno di alcuna autorizzazione per far transitare attraverso la Svizzera il materiale bellico necessario a corsi d’istru­zione in Paesi terzi o a impegni internazionali, per quanto a tali corsi d’istruzione o a tali impegni internazionali partecipino anche truppe svizzere o i relativi membri.

    4 Per il materiale bellico che rientra anche nel campo d’applicazione della legge del 20 giugno 199728 sulle armi sono fatte salve le disposizioni della legislazione sulle armi.

    27 Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

    28 RS 514.54

    Art. 9e29 Procedura semplificata in materia di importazione e di transito

    1 I fabbricanti titolari di un’autorizzazione di principio possono chiedere un’autorizzazione generale d’importazione (AGI) per importare componenti, assemblaggi o parti staccate di materiale bellico ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2 LMB, per quanto non si tratti di parti che rientrano parimenti nel campo d’applicazione della legge del 20 giugno 199730 sulle armi. L’importazione temporanea di questo tipo di materiale bellico con il Carnet ATA o nell’ambito del regime dell’ammissio­ne temporanea necessita in ogni caso di un’autorizzazione specifica.31

    2 I titolari di un’autorizzazione di principio, nonché le imprese di trasporto e le case di spedizione con sede o domicilio in Svizzera possono chiedere un’autorizzazione generale di transito (AGT) per far transitare materiale bellico verso i Paesi di destinazione finali menzionati nell’allegato 2.32

    3 L’autorità che rilascia l’autorizzazione può domandare in qualsiasi momento ai titolari di un’autorizzazione informazioni sul genere, la quantità, l’imposizione doganale e la destinazione finale dei beni che sono o sono stati importati, transitano o sono transitati grazie a un’AGI o un’AGT; l’obbligo di informare si estingue dieci anni dopo l’imposizione doganale.33

    4 L’autorità che rilascia l’autorizzazione rifiuta di concedere un’AGI o un’AGT se la persona fisica o giuridica, o gli organi di quest’ultima, sono stati condannati, nel corso dei due anni precedenti la presentazione della domanda, per violazione della LMB, della legge del 13 dicembre 199634 sul controllo dei beni a duplice impiego o della legge del 20 giugno 1997 sulle armi. Essa rifiuta di concedere un’AGI se ha un motivo per farlo conformemente all’articolo 24 LMB.

    5 Se del caso, l’AGI o l’AGT è rifiutata per un anno; in casi motivati tale durata può essere ridotta a sei mesi.

    29 Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

    30 RS 514.54

    31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ago. 2008, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5495).

    32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ago. 2008, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5495).

    33 Nuovo testo giustal’all. 9 n. 10 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

    34 RS 946.202

    Sezione 4: Certificati di importazione

    Art. 10 Certificato di importazione

    1 Su richiesta scritta dell’importatore, la Segreteria di Stato dell’eco­nomia (SECO) rilascia, assieme all’autorizza­zione di importazione, un certificato di importazione ufficiale per l’importazione di materiale bellico se:

    a.
    lo Stato che fornisce il materiale bellico lo richiede esplicitamente; e
    b.35
    il richiedente è domiciliato o ha sede in Svizzera o nel Liechtenstein.

    2 Esso può subordinare il rilascio di certificati di importazione alla presentazione di prove relative all’importazione prevista (copie delle ordinazioni ecc.), nonché all’uti­lizzazione finale del materiale bellico.

    3 Esso vigila sulle importazioni di beni per i quali ha rilasciato i certificati di impor­tazione.

    35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

    Art. 11 Oneri

    1 L’importatore deve importare il materiale bellico per il quale è stato rilasciato un certificato di importazione entro sei mesi dal rilascio del certificato. Tale termine può essere prorogato su richiesta scritta e motivata.

    2 Egli deve dimostrare alla SECO l’avvenuta importazione mediante l’originale della decisione d’imposizione doganale e le relative fatture dei fornitori. I giustificativi sono da esibire immediatamente dopo la ricezione dell’originale della decisione d’imposizione doganale.36

    36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 227).

    Art. 12 Certificati di importazione inutilizzati o utilizzati solo parzialmente

    1 Se il materiale bellico per il quale è stato rilasciato il certificato di importazione non è importato in Svizzera, il certificato deve essere restituito alla SECO37.

    2 Se il certificato di importazione non può più essere richiesto all’autorità estera o se solo una parte del materiale bellico notificato è importato, l’importatore deve darne comunicazione scritta alla SECO entro il termine fissato per l’importazione del mate­riale.

    37 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    Sezione 5: Procedura d’autorizzazione

    Art. 12a38 Presupposti per il rilascio dellautorizzazione

    1 Le autorizzazioni sono rilasciate unicamente a persone fisiche o giuridiche che hanno il domicilio oppure la sede o uno stabilimento nel territorio doganale svizzero o in una enclave doganale svizzera. In casi motivati la SECO può prevedere deroghe.

    2 Per il rilascio dell’autorizzazione a una persona giuridica dev’essere fornita la prova di controlli affidabili in seno all’azienda inerenti al rispetto delle prescrizioni della legislazione sul materiale bellico.

    38 Introdotto dal n. III 1 dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 595).

    Art. 13 Autorità di rilascio

    1 Fatto salvo il capoverso 3, la SECO è l’autorità preposta al rilascio delle autorizza­zioni.39

    2 ...40

    2bis ...41

    3 La competenza per il transito con aeromobili militari esteri e altri aeromobili di Stato è retta dall’ordinanza del 23 marzo 200542 concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo.43

    39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

    40 Abrogato dal n. I dell’O del 21 nov. 2001, con effetto dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

    41 Introdotto dall’art. 50 n. 3 dell’O del 21 set. 1998 sulle armi nel testo del 16 mar. 2001 (RU 2001 1009). Abrogato dal n. I dell’O del 21 nov. 2001, con effetto dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

    42 RS 748.111.1

    43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ago. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 2943).

    Art. 14 Procedura

    (art. 29 LMB)

    1 La SECO decide delle domande di autorizzazione di principio, dopo aver sentito il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC).44

    2 Per le autorizzazioni di affari con l’estero secondo l’articolo 22 LMB e la conclusione di contratti di cui all’articolo 20 LMB decide la SECO d’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). La SECO decide inoltre d’intesa con:45

    a.
    i servizi competenti del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) se sono in gioco interessi di politica di sicurezza o di armamento;
    b.
    l’Ufficio federale dell’energia se sono in gioco interessi in materia nucleare;
    c.46
    l’Ufficio federale dell’aviazione civile e i servizi competenti del DDPS per i transiti con aeromobili civili.

    2bis In caso di importanti procedure d’autorizzazione, la SECO consulta il SIC.47

    3 I servizi interessati stabiliscono quali domande sono rilevanti ai fini della politica estera o di sicurezza ai sensi dell’articolo 29 capoverso 2 LMB e devono pertanto essere sottoposte per decisione al Consiglio federale.48

    4 Se i servizi interessati non possono accordarsi sulla trattazione di una domanda ai sensi dei capoversi 2 e 3, la domanda è sottoposta alla decisione del Consiglio fede­rale.

    5 In casi di importanza minore o qualora vi siano dei precedenti, i servizi interessati possono rinunciare a una trattazione comune e autorizzare la SECO a decidere auto­nomamente.

    44 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 20 dell’O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).

    45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ago. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 2943).

    46 Introdotta dal n. I dell’O del 19 ago. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 2943).

    47 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ago. 2008 (RU 2008 5495). Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 20 dell’O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).

    48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

    Art. 1549 Divieto di trasferire l’autorizzazione e durata della validità

    1 Le autorizzazioni di principio, quelle generali e quelle specifiche non sono trasfe­ribili.

    2 Le autorizzazioni specifiche di importazione, di esportazione e di transito sono valide un anno e possono essere prorogate di sei mesi al massimo.

    3 Le autorizzazioni generali d’importazione e le autorizzazioni generali di transito sono valide due anni. Se sono state rilasciate sulla base di un’autorizzazione di prin­cipio, esse perdono la loro validità alla scadenza dell’autorizzazione di principio.

    49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

    Art. 1650 Imposizione doganale

    1 L’imposizione doganale al momento dell’importazione, dell’esportazione e del transito è retta dalle disposizioni previste dalla normativa doganale.

    2 Chiunque importa, esporta o fa transitare merci con un’autorizzazione deve indicare nella dichiarazione doganale il tipo di autorizzazione, l’autorità preposta all’autorizzazione e il numero dell’autorizzazione.51

    50 Nuovo testo giusta l’all. 9 n. 10 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

    51 Introdotto dal n. III 1 dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 595).

    Sezione 6: Controllo e disposizioni amministrative

    Art. 17 Contabilità

    1 Sulla fabbricazione, l’acquisto, la vendita, la mediazione o qualsiasi altra forma di commercio di materiale bellico come pure la conclusione di contratti giusta l’arti­colo 20 LMB deve essere tenuta una contabilità. Essa deve permettere di accertare in ogni momento:

    a.
    le entrate, le uscite, le scorte di materiale bellico;
    b.
    i nomi e gli indirizzi dei fornitori, dei clienti e dei contraenti;
    c.
    le date e gli oggetti delle transazioni commerciali.

    2 I documenti seguenti devono poter essere prodotti per dieci anni quali giustificativi contabili:

    a.
    le fatture dei fornitori;
    b.
    le copie delle fatture inviate ai clienti e ai contraenti; in caso di pagamento in contanti, una dichiarazione firmata dal cliente con la quale certifica di aver ri­cevuto la merce;
    c.
    i contratti inerenti alle transazioni di beni immateriali, «know-how» com­preso, concernenti materiale bellico;
    d.52
    i documenti di trasporto con indicazione dei Paesi di transito.

    52 Introdotta dall’appendice 2 n. 2 dell’O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781).

    Art. 18 Obbligo di diligenza

    Chi ha l’obbligo di tenere la contabilità deve accertarsi, prima di consegnare il mate­riale o di trasferire i beni immateriali, «know-how» compreso, dei dati personali e dell’indi­rizzo del cliente o del contraente sulla base di un documento ufficiale d’identità, se quest’ultimo gli è sconosciuto.

    Art. 19 Controllo

    1 La SECO esegue i controlli.

    2 Il controllo al confine incombe all’Ufficio federale della dogana e dell’UDSC.53

    53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ago. 2008, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5495).

    Art. 2155 Misure amministrative

    1 Le autorizzazioni generali d’importazione e le autorizzazioni generali di transito possono essere revocate se circostanze straordinarie lo esigono. Sono revocate se, dopo la loro concessione, le condizioni sono mutate a tal punto da adempiere le premesse per il rifiuto ai sensi dell’articolo 9e capoverso 4.

    2 A chi non rispetta le condizioni e gli oneri relativi all’autorizzazione e ai certificati di importazione oppure le prescrizioni o le disposizioni emanate in virtù della legi­slazione sul materiale bellico, l’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione può ritirare le autorizzazioni rilasciate, può rifiutare di prorogarle o di rinnovarle o rifiutare di rilasciare, per un periodo determinato, nuove autorizzazioni o certificati di importazione.

    55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

    Sezione 7: Emolumenti

    Art. 22 Emolumenti

    (art. 31 LMB)

    1 Gli emolumenti per le autorizzazioni ammontano a:

    a.
    500 franchi per un’autorizzazione di principio;
    b.
    250 franchi per la successiva revisione, l’adeguamento o il rilascio di una nuova autorizzazione di principio;
    c.
    0,8 per cento del valore dei beni, ma almeno a 50 franchi e al massimo a 5000 franchi per le autorizzazioni di importazione o di esportazione;
    d.56
    200 franchi per le autorizzazioni di mediazione e di commercio, per le auto­rizzazioni generali d’importazione e di transito nonché per le autorizzazioni necessarie per la conclusione di un contratto giusta l’articolo 20 LMB;
    e.57
    ...
    f.58
    100 franchi per le autorizzazioni specifiche di transito.

    2 Se il rilascio di un’autorizzazione comporta spese straordinarie, gli emolumenti giusta il capoverso 1 lettere a, b, d, f possono essere aumentati al massimo della metà.59

    3 Se le autorizzazioni di importazione o di esportazione non sono state utilizzate o lo sono state solo parzialmente oppure se i beni autorizzati sono stati rispediti, gli emolumenti riscossi in eccedenza possono essere rimborsati su domanda e dopo aver dedotto le spese amministrative. La domanda deve essere presentata entro tre anni dal rilascio dell’autorizzazione.

    4 Non è riscosso alcun emolumento per le autorizzazioni di importazione e di esportazione di materiale bellico destinato all’esercito svizzero, all’UDSC, ai corpi di polizia svizzero e del Liechtenstein o a organizza­zioni internazionali o ai loro uffici in Svizzera.60

    5 Non è riscosso alcun emolumento per le autorizzazioni di transito di:

    a.61
    armi da fuoco e relative munizioni che i tiratori o i cacciatori fanno transitare verosimilmente allo scopo di partecipare a gare, esercitazioni di tiro, istruzioni o battute di caccia in uno Stato terzo;
    b.
    materiale bellico che deve essere fatto transitare dalla Svizzera nel quadro di procedure d’indagine di polizia o giudiziarie per inchieste in Stati terzi;
    c.62
    ... 63

    6 Non è riscosso alcun emolumento per:

    a.
    il rifiuto di una domanda d’autorizzazione, la sospensione e la revoca dell’autorizzazione;
    b.
    la proroga di un’autorizzazione;
    c.
    i controlli di cui all’articolo 19;
    d.
    le prestazioni di servizio, segnatamente le risposte a richieste di chiarimento, le ispezioni in aziende e le manifestazioni informative.64

    7 Per il resto sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200465 sugli emolumenti.66

    56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

    57 Abrogata dal n. I dell’O del 21 nov. 2001, con effetto dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

    58 Introdotta dal n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

    59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

    60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

    61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ago. 2008, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5495).

    62 Abrogata dal n. I dell’O del 27 ago. 2008, con effetto dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5495).

    63 Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

    64 Introdotto dal n. I dell’O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2671).

    65 RS 172.041.1

    66 Introdotto dal n. I dell’O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2671).

    Sezione 8: Disposizioni finali

    Art. 23 Esecuzione

    1 La SECO esegue la presente ordinanza.

    2 Le informazioni relative alla legislazione sul materiale bellico sono fornite dalla SECO.

    Art. 24b69 Disposizioni transitorie della modifica del 30 marzo 2022

    1 Le domande pendenti al momento dell’entrata in vigore delle modifiche del 30 marzo 2022 sono trattate conformemente al diritto anteriore.

    2 La proroga delle autorizzazioni di esportazione rilasciate prima dell’entrata in vigore delle modifiche del 30 marzo 2022 è effettuata conformemente al diritto anteriore.

    3 Per il materiale bellico la cui esportazione è stata autorizzata prima dell’entrata in vigore delle modifiche del 30 marzo 2022 e che non è stato possibile esportare interamente o in parte entro la durata di validità dell’autorizzazione o della sua proroga è necessario presentare una nuova domanda di esportazione. La nuova domanda è trattata conformemente al diritto anteriore.

    69 Introdotto dal n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 227).

    Art. 25 ...

    1 e 2 ...70

    3 ...71

    70 Abrogati dal n. I dell’O del 21 nov. 2001, con effetto dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

    71 Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2001 (RU 2002 312). Abrogato dal n. IV 14 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

    Allegato 172

    72 Aggiornato giusta il n. I dell’O del 25 ago. 1999 (RU 1999 2454) e il n. II dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

    (art. 2)

    Elenco del materiale bellico

    Nota:

    I beni elencati nel presente elenco quale allegato all’ordinanza sul materiale bellico proven­gono dalla cosiddetta «Munitions List» (ML) del Regime Wassenaar. I numeri delle singole voci corrispondono a quelli della ML. Tutti i beni non contenuti nel presente elenco ma che figurano nella ML rientrano, in quanto «beni militari speciali», nel campo di applicazione della legge del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni a duplice impiego (RS 946.202).

    Indice

    Voce

    Descrizione dei beni

    KM 1

    Armi da fuoco portatili di ogni calibro

    KM 2

    Armamento o armi di ogni calibro (ad eccezione tuttavia delle armi da fuoco portatili di cui al punto KM 1)

    KM 3

    Munizioni per le armi di cui al punto KM 1, 2 o 12

    KM 4

    Bombe, siluri, razzi, missili

    KM 5

    Materiale per la direzione del tiro

    KM 6

    Veicoli corazzati e altri veicoli terrestri

    KM 7

    Gas lacrimogeni e agenti antisommossa

    KM 8

    Esplosivi militari e combustibili militari, inclusi i propellenti

    KM 9

    Navi da guerra

    KM 10

    Aeromobili, aeromobili senza equipaggio, motori per aeromobili

    KM 11

    Apparecchiature elettroniche

    KM 12

    Sistemi d’arma ad energia cinetica ad alta velocità

    KM 13

    Materiali o costruzioni speciali o di protezione

    KM 14

    (Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo con la nume­razione della ML)

    KM 15

    (Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo con la nume­razione della ML)

    KM 16

    Pezzi forgiati, pezzi fusi e altri prodotti non finiti

    KM 17

    Altre apparecchiature (robot, ecc.)

    KM 18

    (Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo con la nume­razione della ML)

    KM 19

    Sistemi d’arma ad energia diretta (per es. sistemi a laser)

    KM 20

    Apparecchiature criogeniche (a bassa temperatura) e superconduttori

    KM 21

    Software

    KM 22

    (Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo con la nume­razione della ML)

    KM 1

    Armi da fuoco portatili di ogni calibro e loro accessori nonché loro componenti appositamente progettati, ad eccezione tuttavia:

    a.
    delle armi da caccia e delle armi da sport, indubbiamente rico­no­scibili come tali (p. es. secondo le norme ISSF), che nella stessa esecuzione non possono essere usate come armi da com­batti­mento;
    b.
    delle armi a colpo singolo e delle armi ad avancarica;
    c.
    delle armi da fuoco portatili e di fucili a ripetizione a muni­zione a percussione periferica;
    d.
    delle vecchie armi, per le quali non sono più fabbricate o non sono più in commercio munizioni utilizzabili.

    Nota: Il punto KM 1.d. sottopone a autorizzazione anche le armi seguenti:

    1.
    moschetti, fucili e carabine anteriori al 1890 e loro riproduzioni;
    2.
    rivoltelle, pistole e mitragliatrici anteriori al 1890 e loro riprodu­zioni.

    Nota: I punti KM 1.a. – KM 1.d. sottopongono a autorizzazione anche armi apposita­mente progettate per munizioni a salve, non in grado di sparare alcuna muni­zione di cui al punto KM 3.

    KM 2

    Armamento o armi di ogni calibro (ad eccezione tuttavia delle armi da fuoco portatili di cui al punto KM 1), lanciatori e loro accessori nonché loro componenti appositamente progettati:

    a.
    cannoni, obici, mortai, artiglierie, armi anticarro, lancia­proiet­tili, lanciafiamme militari e cannoni senza rinculo;

    Nota: Il punto KM 2.a. comprende iniettori, dispositivi di misura, serbatoi di stoc­caggio e loro componenti appositamente progettati per essere utiliz­zati con cariche propulsive liquide per uno di materiali contemplati nel punto KM 2.a.

    b.
    lanciatori o generatori militari di fumo, gas e mate­riale pirotec­nico.

    Nota: Il punto KM 2.b. non sottopone ad autorizzazione le pistole da segnala­zione.

    KM 3

    Munizioni e loro componenti appositamente progettati destinati alle armi sottoposte ad autorizzazione secondo i punti KM 1, KM 2 o KM 12

    Note:

    1.
    I componenti appositamente progettati comprendono:
    a.
    pezzi in metallo o plastica quali inneschi a percussione, rivesti­menti per proiettili, nastri per cartucce, corone di forzamento e pezzi metal­lici per munizioni;
    b.
    dispositivi di sicurezza e di armamento, spolette, sensori e disposi­tivi di accensione;
    c.
    dispositivi di alimentazione ad elevata potenza di uscita funzio­nanti una volta sola;
    d.
    contenitori di combustibile per cariche;
    e.
    sottomunizioni compresi le bombe, le mine di ridotte dimensioni e i proiettili a guida terminale.
    2.
    Il punto KM 3 non sottopone ad autorizzazione le munizioni orlate senza proiettile e le munizioni a salve con camera a polvere forata.

    KM 4

    Bombe, siluri, razzi, missili nonché apparecchiature e accessori connessi, appositamente progettati a fini di combattimento e loro com­ponenti appositamente progettati:

    Bombe, siluri, granate, candelotti fumogeni, razzi, mine, missili, cariche di profondità, bombe incendiarie e cariche militari da demolizione, pro­dotti pirotecnici militari, cartucce e simulatori (ossia apparecchiature che simulano le carat­teristiche di uno dei beni contemplati nel punto KM 4).

    Nota: Il punto KM 4 comprende:

    1.
    granate fumogene, bombe incendiarie e dispositivi esplosivi;
    2.
    ugelli detonatori di missili e ogive di vettori di rientro.

    KM 5

    Materiali per la direzione del tiro, appositamente progettati a fini di combattimento nonché loro componenti e accessori appositamente progettati

    a.
    traguardi di puntamento, calcolatori di bombardamento, appa­rati di puntamento e sistemi destinati al controllo degli arma­menti;
    b.
    sistemi per l’acquisizione, l’attribuzione o la misurazione della distanza dei bersagli e sistemi d’inseguimento dei bersagli; dispositivi di localizzazione, dispositivi di fusione dei dati (data fusion) e equipaggiamenti per l’integra­zione di sensori (sensor integration equipment).

    KM 6

    Veicoli corazzati e altri veicoli terrestri e loro componenti apposi­tamente progettati o modificati a fini di combattimento

    Nota tecnica: Ai sensi del punto KM 6 il termine «veicoli terrestri» comprende anche i rimor­chi.

    Note:
    1.
    Il punto KM 6 comprende:
    a.
    i veicoli corazzati con o senza armamento appositamente progettati o modificati a fini di combattimento (inclusi anche i carri armati di soccorso o di ricupero);
    b.
    altri veicoli di qualsiasi tipo, appositamente progettati o modificati per l’impiego di armi (per es. veicoli da combattimento con o senza arma­mento, muniti di supporti per armi, di attrezzature per il collo­camento di mine o il lancio di munizioni di cui al punto KM 4);
    c.
    veicoli cingolati appositamente progettati o modificati a fini di combattimento.
    2.
    Per progettazione o modifica appositamente a fini di combattimento di uno dei veicoli terrestri summenzionati si intende la modifica struttu­rale, elet­trica o meccanica che concerne uno o più componenti apposi­tamente pro­gettati. Tali componenti comprendono:
    a.
    i copertoni a prova di proiettile o in grado di essere impiegati an­che sgonfi;
    b.
    i sistemi di controllo della pressione di gonfiaggio dei pneumatici azio­nati dall’interno del veicolo in moto;
    c.
    la protezione blindata di parti importanti (per es. serbatoi per il car­bu­rante o cabine);
    d.
    speciali rinforzi strutturali per il montaggio di supporti di armi.
    3.
    Il punto KM 6 non sottopone ad autorizzazione i veicoli civili o i fur­goni blindati per il trasporto di valori.

    KM 7

    Gas lacrimogeni e agenti antisommossa:

    1.
    CA: cianuro di bromobenzile (CAS 5798-79-8);
    2.
    CS: o-clorobenzilidenmalononitrile (CAS 2698-41-1);
    3.
    CN: fenil-acil cloruro (cloroacetofenone) (CAS 532-27-4);
    4.
    CR: dibenzo (b,f)-1,4-oxazepina (CAS 257-07-8).

    Note:

    1.
    Non sono sottoposti ad autorizzazione:
    a.
    bromoacetato di etile;
    b.
    bromuro di xilile;
    c.
    bromuro di benzile;
    d.
    ioduro di benzile;
    e.
    bromo acetone;
    f.
    bromuro di cianogeno;
    g.
    bromo-metiletilchetone;
    h.
    cloro-acetone;
    i.
    iodacetato di etile;
    j.
    iodacetone.
    2.
    Non sono sottoposti a autorizzazione i gas lacrimogeni o altri agenti an­ti­sommossa imballati singolarmente e utilizzati per autodifesa.

    KM 8

    Esplosivi militari e combustibili militari, inclusi i propellenti:

    a.
    esplosivi e propellenti che rispondono ai parametri seguenti:
    1.
    qualsiasi esplosivo con velocità di detonazione superiore a 8700 m/s o pressione di detonazione superiore a 34 Gpa (340 kbar);
    2.
    esplosivi organici in grado di produrre pressioni di detona­zione di 25 Gpa (250 kbar) o più, stabili a temperature di 250 °C (523 K) o più per un periodo uguale o superiore a 5 minuti;
    3.
    propellenti solidi (UN Class 1.1) con impulso teorico spe­cifico (in condizioni normali maggiore di 250 secondi per composti non metallizzati o maggiore di 270 secondi per composti di alluminio;
    4.
    propellenti solidi (UN Class 1.3) con impulso teorico spe­cifico di 230 secondi per composti non alogenati, mag­giore di 250 secondi per composti non metallizzati e mag­giore di 266 se­condi per composti metallizzati;
    5.
    propellenti per bocche da fuoco dotati di forza costante mag­giore di 1200 kjoule/kg;
    6.
    esplosivi, propellenti o materiali pirotecnici che possono mantenere un tasso di combustione costante maggiore di 38 mm al secondo nelle condizioni di pressione normale di 6,89 Mpa (68,9 bar) alla temperatura di 21 °C (294 K); oppure
    7.
    propellenti basati su elastomeri modificati su doppia fusione (EMCDB) con allungamento al massimo sforzo mag­giore del 5 % a -40 °C (233 K);
    b.
    prodotti pirotecnici militari;
    c.
    altre sostanze come segue:
    1.
    combustibili per aeromobili appositamente progettati a fini militari;
    2.
    materiali militari contenenti agenti gelificanti per combu­sti­bili idrocarbonati appositamente concepiti per i lancia­fiamme o le munizioni incendiarie, quali stearati metallici o palmitati (chiamati anche Octol) (CAS 637-12-7) e geli­fi­canti M1, M2, M3;
    3.
    ossidanti liquidi costituiti da acido nitrico fumante inibito (IRFNA) o da difluoruro di ossigeno o che ne contengono.

    Nota: I combustibili per aeromobili sottoposti a autorizzazione del punto KM 8.c.1. sono prodotti finiti e non loro componenti.

    KM 9

    Navi da guerra e accessori come segue nonché loro componenti ap­positamente progettati a fini di combattimento:

    a.
    navi da combattimento o navi appositamente pro­gettate o modi­fi­cate per l’attacco o per la difesa (di superfi­cie o sottomarine), tra­sformate o meno in vista della loro utilizzazione commerciale, indi­pendentemente dal loro stato di manutenzione e di servizio e dalla presenza o meno di sistemi di lancio di armi o di una co­razzatura e loro carene o parti di carene;
    b.
    motori come segue:
    1.
    motori diesel appositamente progettati per sottomarini aventi le due caratteristiche seguenti:
    a.
    potenza di uscita di 1,12 MW (1500 CV) o più;
    b.
    velocità di rotazione di 700 giri/min o più;
    2.
    motori elettrici appositamente progettati per sottomarini aventi le caratteristiche seguenti:
    a.
    potenza di uscita superiore a 0,75 MW (1000 CV);
    b.
    immersione rapida;
    c.
    raffreddati a liquido; e
    d.
    ermetici;
    3.
    motori diesel amagnetici con potenza di uscita di 37,3 KW (50 CV) o più e amagnetici per oltre il 75 % della massa.

    KM 10

    Aeromobili, aeromobili senza equipaggio, motori per aeromobili, materiali connessi e loro componenti appositamente progettati o modifi­cati a fini di combattimento, come segue:

    a.
    aeromobili da combattimento ed elicotteri da at­tacco nonché loro componenti appositamente progettati;
    b.
    altri aeromobili, appositamente progettati o modifi­cati a fini di at­tacco militare;
    c.
    motori per aeromobili di cui alle lettere a e b e loro componenti appositamente progettati;
    d.
    aeromobili senza equipaggio compresi i veicoli ae­rei con guida a distanza (RPVs, remotely piloted air vehi­cles) e veicoli auto­nomi programmabili, appositamente progettati o modificati a fini di com­battimento e loro lan­ciatori, supporti a terra e apparec­chiature asso­ciate per il comando e il controllo.
    Note:
    1.
    Il punto KM 10.b. non sottopone ad autorizzazione gli aeromobili e le loro varianti appositamente progettati a fini militari che:
    a.
    non sono configurati a fini militari e non sono dotati di attrezzature tecniche o dispositivi connessi appositamente progettati o modifi­cati a fini militari; e
    b.
    sono stati autorizzati per l’impiego civile dai servizi dell’aviazione ci­vile di uno Stato partecipante.
    2.
    Il punto KM 10.c. non sottopone ad autorizzazione:
    a.
    i motori aeronautici appositamente progettati o modificati a fini di combattimento, autorizzati dai servizi dell’aviazione civile di uno Stato partecipante ad essere utilizzati su aeromobili civili, nonché loro com­ponenti appositamente progettati;
    b.
    i motori alternativi o i loro componenti appositamente progettati.
    3.
    Ai sensi dei punti KM 10.b. e KM 10.c. relativi ai componenti apposita­mente progettati e materiali associati per aeromobili o motori aeronau­tici non militari modificati a fini di combattimento, sono compresi sol­tanto i componenti militari e i materiali militari associati necessari alla modi­fica.
    4.
    Il punto KM 10.d. non comprende i velivoli teleguidati per la ricogni­zione.

    KM 11

    Apparecchiature elettroniche, non specificate dal presente elenco, appositamente progettate a fini di combattimento e loro componenti appositamente progettati

    Nota: Il punto KM 11 comprende:

    a.
    le apparecchiature di contromisure elettroniche (ECM) e di contro-con­tromi­sure elettroniche (ECCM), comprese le apparecchiature elettroni­che di di­sturbo e contro disturbo, cioè apparati progettati per introdurre se­gnali estra­nei o erronei nei radar o nei ricevitori di radiocomunica­zioni o per ostacolare in qualsiasi altra maniera la ricezione, il funzio­namento o l’efficacia dei ri­cevitori elettronici avversari compresi i loro apparati di contromisure;
    b.
    le apparecchiature di contromisure subacquee, compresi gli ingannatori e i disturbatori acustici e magnetici, progettate per introdurre segnali estra­nei o erronei in ricevitori sonar.

    KM 12

    Sistemi d’arma ad energia cinetica ad alta velocità (high velocity kinetic energy weapon system) come segue nonché loro componenti appositamente progettati:

    Sistemi d’arma ad energia cinetica ad alta velocità (high velocity kinetic energy weapon system) appositamente progettati per la distruzione di un bersaglio o per farne fal­lire la missione.

    Note:

    1.
    Il punto KM 12 comprende le seguenti apparecchiature qualora siano appo­sitamente progettate per i sistemi d’arma a energia cinetica ad alta ve­locità:
    a.
    sistemi di lancio-propulsione in grado di accelerare masse più grandi di 0,1 g a velocità maggiori di 1,6 km/s, a fuoco singolo o rapido;
    b.
    apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponi­bile, di schermatura elettrica (electric armour), di immagazzina­mento di ener­gia, di gestione del calore, di condizionamento, di commuta­zione e di manipolazione del combustibile, interfacce elet­triche fra l’alimenta­zione di energia, il cannone e le altre fun­zioni di comando della tor­retta;
    c.
    sistemi di acquisizione e di inseguimento del bersaglio, di controllo del tiro e di valutazione del danno prodotto;
    d.
    cercatori per autoguida, sistema di guida e propulsione per il cam­bia­mento di direzione (accelerazione laterale) per proiettili.
    2.
    Il punto KM 12 sottopone ad autorizzazione i sistemi d’arma che impie­gano uno dei seguenti metodi di propulsione:
    a.
    elettromagnetico;
    b.
    elettrotermico;
    c.
    a plasma;
    d.
    a gas leggeri; o
    e.
    chimico (se usato in combinazione con uno dei metodi menzionati nelle lettere da a a d).
    3.
    Il punto KM 12 non sottopone ad autorizzazione la tecnologia relativa all’induzione magnetica per la propulsione continua di dispositivi di tra­sporto civile.
    4.
    per i sistemi d’arma che impiegano munizioni costituite da sotto-calibri o utilizzanti solo propulsione chimica, e loro munizioni, confronta i punti KM 1, KM 2, KM 3 e KM 4.

    KM 13

    Materiali o costruzioni speciali o di protezione e loro componenti come segue:

    a.
    piastre blindate, come segue:
    1.
    fabbricate per adempiere una norma militare o una specifi­ca­zione militare; o
    2.
    adatte a fini di combattimento;
    b.
    costruzioni di materiali metallici e non metallici o relative com­bi­nazioni, appositamente progettati per fornire protezione bali­stica per sistemi militari.

    Nota: Il punto KM 13.b. comprende materiali appositamente progettati per rea­liz­zare blindature reattive all’esplosione o costruire rifugi militari (shel­ters).

    KM 14

    (Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo con la numerazione della ML)

    KM 15

    (Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo con la numerazione della ML)

    KM 16

    Pezzi forgiati, pezzi fusi e altri prodotti non finiti la cui utilizzazione in un bene sottoposto ad autorizzazione può essere determinata in base alla composizione, alla geometria o alla funzione e che sono appositamente progettati per un bene contemplato nei punti KM 1, KM 2, KM 3, KM 4, KM 6, KM 9, KM 10, Km 12 o KM 19

    KM 17

    Altre apparecchiature, materiali e biblioteche come segue nonché loro componenti appositamente progettati:

    a.
    robot, controllori di robot e dispositivi di estremità di robot, appo­sitamente progettati a fini di combattimento;
    b.
    biblioteche (banche dati tecniche parametriche), appositamente progettate a fini di combattimento con i materiali contemplati dal presente elenco;
    c.
    apparecchiature di produzione di energia e di pro­pulsione nucleare, compresi i reattori nucleari, apposita­mente progettati a fini di com­battimento nonché loro com­ponenti appositamente progettati o mo­dificati a fini di com­battimento.

    Nota tecnica: Ai sensi del punto KM 17 per «biblioteca» (banca dati tecnica parametrica) si intende una collezione di informazioni tecniche a carattere militare la cui con­sultazione permette di aumentare le prestazioni dei materiali e dei sistemi mili­tari.

    KM 18

    (Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo con la numerazione della ML)

    KM 19

    Sistemi d’arma ad energia diretta come segue e loro componenti appositamente progettati:

    a.
    sistemi a laser appositamente progettati per di­struggere un ber­saglio o farne fallire la missione;
    b.
    sistemi a fascio di particelle in grado di distruggere un bersaglio o farne fallire la missione;
    c.
    sistemi a radiofrequenza a elevata potenza in grado di distrug­gere un bersaglio o farne fallire la mis­sione.

    Note:

    1.
    I sistemi d’arma ad energia diretta di cui al punto KM 19 comprendono i sistemi le cui possibilità derivano dall’applicazione controllata di:
    a.
    laser a impulsi o a onda continua di potenza sufficiente per effet­tuare una distruzione simile a quella effettuata con munizioni con­venzionali;
    b.
    acceleratori di particelle che proiettano un fascio di particelle cari­che o neutre con potenza distruttiva;
    c.
    emettitori di fasci di microonde di elevata potenza impulsiva o di ele­vata potenza media in grado di produrre campi sufficientemente intensi tali da rendere inutilizzabili i circuiti elettronici di un bersa­glio di­stante.
    2.
    Il punto KM 19 comprende le apparecchiature seguenti se apposita­mente progettate per i sistemi d’arma a energia diretta:
    a.
    apparecchiature di produzione di potenza immediatamente dispo­nibile, di immagazzinamento o di commutazione di energia, di condiziona­mento di potenza e di manipolazione combustibile;
    b.
    sistemi di acquisizione e di inseguimento del bersaglio;
    c.
    sistemi in grado di valutare i danni al bersaglio, la distruzione o il fal­li­mento della missione;
    d.
    apparecchiature di manipolazione, di propagazione e di punta­mento del fascio;
    e.
    apparecchiature a scansione rapida del fascio per le operazioni rapide contro i bersagli multipli;
    f.
    ottiche adattive e dispositivi di coniugazione di fase (phase conju­ga­tors);
    g.
    iniettori di corrente per fasci di ioni di idrogeno negativi;
    h.
    componenti di acceleratore (accelerator components) qualificati per im­piego spaziale;
    i.
    apparecchiature di focalizzazione di fasci di ioni negativi (negative ion beam funnelling equipment);
    j.
    apparecchiature per il controllo e l’orientamento di un fascio di ioni ad alta energia;
    k.
    nastri qualificati per impiego spaziale per la neutralizzazione di fasci di isotopi di idrogeno negativi.

    KM 20

    Apparecchiature criogeniche (a bassa temperatura) e a supercon­duttori, come segue, e loro componenti e accessori appositamente pro­gettati:

    a.
    apparecchiature appositamente progettate o confi­gurate per esse­re installate a bordo di veicoli per applica­zioni da combatti­mento ter­restri, navali, aeronautiche o spaziali conformemente al pre­sente elenco, in grado di funzionare durante il moto e di pro­durre o man­tenere tem­perature inferiori a -170°C (103 K);

    Nota: Il punto KM 20.a. comprende i sistemi mobili contenenti o utilizzanti accessori o componenti fabbricati con materiali non metallici o non conduttori di elettri­cità, come le materie plastiche o i materiali impregnati di resine epossidiche.

    b.
    apparecchiature elettriche e superconduttori (mac­chine rotanti e tra­sfor­matori), appositamente progettate o configurate per essere in­stallate a bordo di veicoli per ap­plicazioni da combattimento ter­re­stri, navali, aeronautiche o spaziali conformemente al pre­sente elen­co e in grado di funzionare durante il moto.

    Nota: Il punto KM 20.b. non sottopone a autorizzazione i generatori omopolari ibridi di corrente continua con armature metalliche normali a un solo polo ruotante in un campo magnetico prodotto dalle bobine superconduttrici, a condizione che queste bobine rappresentino il solo elemento superconduttore del generatore.

    KM 21

    Software come segue:

    Software, appositamente progettato o modificato per l’utilizzazione di beni contemplati dal presente elenco.

    KM 22

    (Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo con la numerazione della ML)

    Allegato 273

    73 Aggiornato dal n. I dell’O del 25 ago. 1999, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 2454).

    (art. 6 e 7)

    Elenco degli Stati per i quali non è richiesta alcuna autorizza­zione specifica giusta gli articoli 6 e 7 OMB

    Argentina

    Australia

    Austria

    Belgio

    Canada

    Repubblica Ceca

    Danimarca

    Finlandia

    Francia

    Germania

    Giappone

    Grecia

    Irlanda EIRE

    Italia

    Lussemburgo

    Norvegia

    Nuova Zelanda

    Paesi Bassi

    Polonia

    Portogallo

    Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda

    Spagna

    Stati Uniti d’America

    Svezia

    Ungheria

    Allegato 374

    74 Introdotto dall’all. 4 n. II 2 dell’O del 2 lug. 2008 sulle armi, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5525).

    (art. 6a cpv. 4)

    Accordi di associazione alla normativa di Schengen

    Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:

    a.
    l’Accordo del 26 ottobre 200475 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (AAS);
    b.
    l’Accordo del 26 ottobre 200476 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi;
    c.
    l’Accordo del 17 dicembre 200477 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
    d.
    l’Accordo del 28 aprile 200578 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
    e.
    il Protocollo del 28 febbraio 200879 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

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