514.544.2 Ordinanza del DFGP sulle esigenze minime relative ai locali che servono al commercio di armi
Favoriten
In Entwicklung (-_-;)
Aa
Aa
Aa
  • Kontaktformular

    Sind Sie auf einen Fehler gestossen? Oder haben Sie eine Idee für zukünftige Funktionen? Gerne nehmen wir Ihr Feedback auf. Herzlichen Dank!

    Sie können optional Ihre Email-Adresse für allfällige Rückfragen angeben. Diesfalls stimmen Sie einer entsprechenden Bearbeitung dieser persönlichen Daten für den vorliegenden Zweck zu.

    Neben Ihrer Nachricht wird die aktuelle URL, Zeit und Datum der Nachricht sowie eine generische Information zur Art des genutzten Browsers mitgeschickt (bspw. "Chrome"). Die IP-Adresse oder sonstige Informationen werden nicht übermittelt oder gespeichert.

    Es sei im Weiteren auf die aktuelle Datenschutzerklärung verwiesen.

    Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximieren Alle Elemente entfernen Pinnwand als PDF drucken

    Text vorbereiten...

    514.544.2

    Ordinanza del DFGP sulle esigenze minime relative ai locali che servono al commercio di armi

    del 18 novembre 2021 (Stato 1° gennaio 2022)

    Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),

    visto l’articolo 17 capoverso 4 della legge del 20 giugno 19971 sulle armi (LArm),

    ordina:

    Art. 1 Oggetto

    La presente ordinanza fissa le esigenze minime relative ai locali commerciali in cui sono custodite armi, parti essenziali di armi, accessori di armi e munizioni.

    Art. 2 Sistema antieffrazione

    Porte, finestre e altre aperture devono garantire una protezione antieffrazione corrispondente almeno alla classe di resistenza RC 3 secondo la norma SN EN 16272.

    L’involucro esterno dei locali commerciali (pareti, soffitto e pavimento) deve garantire una protezione equivalente a quella stabilita nel capoverso 1.

    È possibile impiegare altri dispositivi architettonici, meccanici o elettronici o misure organizzative se offrono una protezione equivalente a quella stabilita nel capoverso 1. L’equivalenza della protezione antieffrazione deve essere confermata dall’autorità cantonale competente.

    I locali commerciali devono essere dotati di un sistema di allarme antieffrazione del grado di sicurezza 2 secondo la norma EN 501313. Ogni intrusione o tentativo di intrusione deve essere rilevato e segnalato a una centrale di ricezione degli allarmi operativa 24 ore su 24 che allerta immediatamente la polizia. L’autorità cantonale competente può anche prevedere che venga direttamente allertata la polizia.

    L’autorità cantonale competente può, in casi debitamente giustificati, prevedere classi di resistenza superiori e misure di protezione supplementari.

    2 SN EN 1627, 2011, Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferriate e chiusure oscuranti – Resistenza all’effrazione – Requisiti e classificazione. La norma può essere ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

    3 EN 50131, 2017, Sistemi di allarme – Sistemi di allarme intrusione e rapina. La norma può essere ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

    Art. 3 Sistema antifurto

    Nei locali di vendita le armi, le parti essenziali di armi e gli accessori di armi devono essere custoditi sotto chiave o protetti dal furto facendo ricorso a mezzi elettronici o meccanici appropriati.

    Le armi da fuoco ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettere a, e ed f LArm e le loro parti essenziali devono essere sempre custodite sotto chiave in un contenitore di sicurezza della classe di sicurezza S1 secondo la norma EN 144504, montato a regola d’arte, o in un locale di sicurezza che garantisca un livello di protezione equiparabile.

    Le munizioni devono essere custodite sotto chiave.

    L’autorità cantonale competente può, in casi debitamente giustificati, prevedere misure di sicurezza più rigorose.

    4 EN 14450, 2018, Mezzi di custodia – Requisiti, classificazione e metodi di prova per la resistenza all’effrazione – Contenitori di sicurezza. La norma può essere ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

    Art. 4 Protezione contro le rapine

    I locali commerciali devono essere dotati di dispositivi antirapina e di un sistema di trasmissione di allarme collegato a una centrale di ricezione degli allarmi operativa 24 ore su 24 che allerta immediatamente la polizia. L’autorità cantonale competente può anche prevedere che venga direttamente allertata la polizia.

    Art. 5 Videosorveglianza

    I locali commerciali e le relative aree di accesso devono essere dotati di un sistema di videosorveglianza. Quest’ultimo deve permettere di ricostruire la dinamica dei fatti e di identificare le persone.

    Le registrazioni devono essere memorizzate in maniera appropriata. Vanno custodite per un periodo di almeno cinque e al massimo 30 giorni in un luogo sicuro.

    I commercianti di armi devono assicurarsi che soltanto le persone che ne hanno bisogno per adempiere i propri compiti abbiano accesso alle registrazioni.

    Art. 6 Piano di protezione

    Quando presenta una domanda per il rilascio di una patente di commercio di armi all’autorità cantonale competente, il richiedente illustra in un piano di protezione come intende attuare i requisiti di cui agli articoli 2–5.

    Se dopo il rilascio della patente il piano di protezione subisce una modifica, quest’ultima deve essere comunicata all’autorità cantonale competente.

    Se i locali commerciali non adempiono le esigenze minime ai sensi della presente ordinanza, l’autorità cantonale competente può eccezionalmente rilasciare una patente di commercio di armi con la corrispondente menzione se il richiedente:

    non intende commerciare in armi da fuoco, parti essenziali di armi da fuoco, accessori di armi o munizioni; o

    intende limitarsi alla mediazione di oggetti di cui alla lettera a o di armi bianche.

    Art. 9 Disposizione transitoria

    I locali che servono al commercio di armi gestiti conformemente al diritto anteriore possono continuare a essere gestiti fino al 31 dicembre 2026. I commercianti già titolari di una patente di commercio di armi sono tenuti a presentare entro tale data il piano di protezione di cui all’articolo 6.

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

    Willkommen bei Omnius EasyReaderbeta

    Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.

    Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

    Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.

    Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.

    Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.

        Tour durch die Funktionen gefällig?