Art. 1 Scopo dell’esame
L’esame per il permesso di porto di armi ha lo scopo di accertare se il candidato dispone delle conoscenze speciali teoriche e pratiche che garantiscano un sicuro porto di armi.
514.546.1
del 21 settembre 1998 (Stato 1° gennaio 1999)
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia,
visto l’articolo 27 capoverso 2 lettera c della legge del 20 giugno 19971 sulle armi,
ordina:
L’esame per il permesso di porto di armi ha lo scopo di accertare se il candidato dispone delle conoscenze speciali teoriche e pratiche che garantiscano un sicuro porto di armi.
1 L’esame consta di una parte teorica e di una pratica. La parte teorica si svolge in forma scritta.
2 L’esame è affidato a esperti ufficiali.
3 L’Ufficio centrale Armi elabora i documenti per l’esame e li mette a disposizione dei Cantoni. Elabora direttive, in particolare sull’esecuzione e sulla valutazione degli esami.
1 L’esame teorico dura un’ora e verte:
2 Sull’esito dell’esame teorico è redatto un attestato.
2 RS 311.0
1 L’esame pratico verte:
2 Sull’esito dell’esame pratico è redatto un attestato. Gli esperti vi motivano la decisione sull’esame.
1 Ogni parte dell’esame è valutata con la menzione sufficiente o insufficiente.
2 L’esame è considerato superato se entrambe le parti sono state valutate con la menzione sufficiente.
3 Ogni parte dell’esame può essere ripetuta al massimo due volte.
Le competenti autorità conservano i documenti d’esame e i risultati per dieci anni.
1 La decisione sull’esame può essere impugnata mediante ricorso.
2 La procedura è retta dal diritto amministrativo cantonale.
1 I Cantoni eseguono il presente regolamento. Per l’esecuzione degli esami fanno capo a esperti ufficiali.
2 Possono effettuare gli esami insieme ad altri Cantoni.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.
In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.
Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.
Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.
Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.
Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.
    Tour durch die Funktionen gefällig?