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    531.81

    Ordinanza sull’organizzazione del settore del gas per garantire l’approvvigionamento economico del Paese

    (OOSG)

    del 4 maggio 2022 (Stato 1° giugno 2023)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visti gli articoli 57 capoverso 1 e 60 capoverso 1 della legge del 17 giugno 20161 sull’approvvigionamento del Paese (LAP),

    ordina:

    Art. 1 Compiti dell’ASIG

    1 L’Associazione svizzera dell’industria del gas (ASIG) adotta i preparativi necessari in vista di una situazione di grave penuria nei settori dell’acquisto, dello stoccaggio, del trasporto, della distribuzione e del consumo di gas naturale e di vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili.

    2 ...2

    3 Nell’esercizio delle sue funzioni tutela gli interessi dei consumatori di gas naturale e vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili.

    2 Abrogato dal n. I dell’O del 10 mag. 2023, con effetto dal 1° giu. 2023 (RU 2023 233).

    Art. 1a3 Sistema di monitoraggio: gestione

    Il settore specializzato Energia gestisce un sistema di monitoraggio per osservare la situazione in materia di approvvigionamento e i suoi sviluppi nel settore del gas.

    3 Introdotto dal n. I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 233).

    Art. 1b4 Sistema di monitoraggio: trattamento dei dati

    1 Il sistema di monitoraggio comprende in particolare dati sulle capacità di importazione ed esportazione, sull’acquisto, sulla produzione e sul consumo di gas naturale e di vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili.

    2 Il settore specializzato Energia adotta misure organizzative e tecniche per garantire la registrazione automatica del trattamento dei dati e impedire il trattamento non autorizzato dei dati. Definisce le misure in un regolamento sul trattamento dei dati.

    3 La trasmissione di dati non è autorizzata. È fatta salva la trasmissione di dati dal settore specializzato Energia all’Ufficio federale dell’energia (UFE) e ad altre autorità federali o cantonali nonché all’ASIG o alla sua organizzazione d’intervento in caso di crisi per garantire l’approvvigionamento del Paese in gas naturale, se tali dati sono necessari all’adempimento del loro mandato legale.

    4 I destinatari dei dati adottano le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire che i dati siano utilizzati esclusivamente per lo scopo indicato.

    5 Il settore specializzato Energia, l’ASIG e la sua organizzazione d’intervento in caso di crisi sono tenuti al segreto (art. 63 LAP) sull’osservazione della situazione in materia di approvvigionamento e sulle informazioni che vi sono connesse. Possono utilizzare i dati provenienti dal sistema di monitoraggio unicamente per gli scopi dell’approvvigionamento economico del Paese.

    4 Introdotto dal n. I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 233).

    Art. 2 Organizzazione d’intervento in caso di crisi

    1 L’ASIG gestisce un’organizzazione d’intervento in caso di crisi per garantire l’approvvigionamento del Paese in gas naturale e vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili ed eseguire le misure approntate.5

    2 Chiama i consumatori di gas naturale e di vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili che non sono membri dell’ASIG, ovvero le comunità di interessi esistenti, a partecipare all’organizzazione d’intervento in caso di crisi.

    3 Le imprese che non sono membri dell’ASIG possono assoggettarsi volontariamente all’organizzazione d’intervento in caso di crisi.

    5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 233).

    Art. 3 Compiti del settore specializzato Energia

    1 Il settore specializzato Energia decide il genere e l’entità dei preparativi dell’ASIG.

    2 Vigila sui lavori dell’ASIG e della sua organizzazione d’intervento in caso di crisi e impartisce istruzioni a entrambe.

    Art. 46 Collaborazione

    In situazioni di grave penuria il settore specializzato Energia e l’ASIG collaborano con l’UFE, l’Ufficio federale della protezione della popolazione, l’esercito nonché altri organi federali e cantonali competenti.

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 233).

    Art. 5 Compenso

    Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca stabilisce nei limiti dei fondi stanziati il compenso dell’ASIG per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 1.

    Art. 7 Entrata in vigore e durata di validità

    1 La presente ordinanza entra in vigore il 9 maggio 2022.

    2 Ha effetto fino al 31 maggio 2023.

    3 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2025.7

    7 Introdotto dal n. I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 233).

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