Art. 1 Scopo
La presente ordinanza si prefigge di garantire nel miglior modo possibile l’approvvigionamento di gas naturale in Svizzera mediante l’adozione di misure preparatorie qualora si verifichino situazioni di grave penuria.
531.82
del 18 maggio 2022 (Stato 1° maggio 2023)
Il Consiglio federale,
visti gli articoli 5 capoverso 4 e 57 capoverso 1 della legge del 17 giugno 20161 sull’approvvigionamento del Paese,
ordina:
La presente ordinanza si prefigge di garantire nel miglior modo possibile l’approvvigionamento di gas naturale in Svizzera mediante l’adozione di misure preparatorie qualora si verifichino situazioni di grave penuria.
1 I seguenti gestori regionali della rete del gas sono tenuti ad adottare misure adeguate per garantire alla Svizzera, in situazioni di grave penuria, un approvvigionamento sufficiente di gas naturale da ottobre 2023 ad aprile 2024:
2 Devono garantire che dal 1° novembre 2023 sia stoccato in appositi impianti un volume di gas naturale pari ad almeno il 15 per cento del consumo medio annuo svizzero nella qualità usuale commerciale e che questo volume sia disponibile.
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° feb. 2023, in vigore dal 1° mag. 2023 (RU 2023 52).
Sono considerate misure adeguate ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 segnatamente:
I gestori regionali della rete del gas di cui all’articolo 2 capoverso 1 possono computare nei corrispettivi regionali per l’utilizzazione della rete le spese risultanti dall’obbligo di garantire l’approvvigionamento che non possono essere compensate in altro modo.
I gestori regionali della rete del gas di cui all’articolo 2 capoverso 1 sono tenuti a fornire gratuitamente al settore specializzato Energia dell’approvvigionamento economico del paese (settore specializzato Energia) e all’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE), su richiesta di questi, tutte le informazioni necessarie all’esecuzione della presente ordinanza, a mettere a disposizione atti e altri documenti, in particolare libri, corrispondenza, dati elettronici e fatture e a permettergli di accedere a locali e fondi di loro proprietà.
1 L’esecuzione spetta al settore specializzato Energia e all’UFAE.
2 Il settore specializzato Energia vigila sull’opportunità, sull’adeguatezza e sull’efficacia delle misure adottate.
1 La presente ordinanza entra in vigore il 23 maggio 2022.
2 Ha effetto sino al 30 settembre 2023.
3 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 settembre 2024.3
3 Introdotto dal n. I dell’O del 1° feb. 2023, in vigore dal 1° mag. 2023 (RU 2023 52).
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