1 Il negoziatore di titoli deve tenere un registro delle negoziazioni per la sede principale della sua azienda e per ogni succursale soggetta alla tassa. L’Amministrazione federale delle contribuzioni lo può dispensare dal tenere un registro speciale, se egli organizza la sua contabilità in modo tale da poter constatare e provare facilmente e con certezza i fatti determinanti ai fini della fissazione della tassa.
2 Il registro deve contenere, nell’ordine, le seguenti rubriche:
- 1.
- Data della conclusione del negozio
- 2.
- Natura del negozio
- 3.
- Numero o valore nominale dei titoli
- 4.
- Designazione dei titoli
- 5.33
- Corso dei titoli, valuta e cambio per le valute estere
- 6.34
- Nome, domicilio, Stato di domicilio e numero di negoziatore di titoli del venditore e del compratore;
- 7.
- Controvalore in valuta svizzera:
- a.
- negoziazioni soggette alla tassa:
- aa.
- titoli svizzeri
- bb.
- titoli esteri,
- b.
- negoziazioni non soggette alla tassa.
3 Tutti i negozi devono essere iscritti nel registro entro tre giorni dalla loro conclusione o dalla ricezione del rendiconto, sempreché non siano esenti dalla tassa in virtù dell’articolo 14 capoverso 1 lettere a, b o d–g della legge. Se lo domanda, l’Amministrazione federale delle contribuzioni deve poter avere accesso, per il loro controllo, ai dati delle operazioni che non devono essere iscritte nel registro.35
4 A meno che non si tratti di una semplice operazione di compra o di vendita, tutti i negozi (per esempio trasformazione, sottopartecipazione, riporto, cambio) sono da iscrivere nella rubrica «Natura del negozio» secondo la loro natura. Nella rubrica «Nome, domicilio Stato di domicilio e numero di negoziatore di titoli del venditore e del compratore» occorre indicare lo Stato di domicilio (almeno l’indicazione Svizzera/Liechtenstein o estero); il domicilio deve essere indicato soltanto se non è dovuta alcuna tassa.36
5 Onde evitare complicazioni sproporzionate, l’Amministrazione federale delle contribuzioni può permettere un modo d’iscrizione differente da quello del capoverso 2. Alla richiesta del contribuente si deve allegare un modello.
6 Il controvalore delle negoziazioni soggette alla tassa dev’essere addizionato pagina per pagina o giorno per giorno e alla fine di ogni trimestre.37
7 Le pagine del registro devono essere numerate progressivamente, cucite o rilegate, e conservate per cinque anni a contare dalla fine dell’anno civile durante il quale è stata fatta l’ultima iscrizione. È possibile conservarle sotto forma elettronica se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 2.38
8 I negoziatori di titoli secondo l’articolo 13 capoverso 3 lettera b numero 2 e lettere d e f della legge non sono obbligati ad iscrivere nel registro delle negoziazioni le operazioni concluse con le banche svizzere ai sensi della legge federale sulle banche e le casse di risparmio né le operazioni effettuate con negoziatori di titoli svizzeri giusta l’articolo 13 capoverso 3 lettera b numero 1 della legge, a condizione che non abbiano provato la loro qualità di negoziatore di titoli al momento della conclusione di queste operazioni.39