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    641.316

    Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo

    (OFPT)

    del 12 giugno 2020 (Stato 1° agosto 2020)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 28 capoverso 2 lettera c della legge del 21 marzo 19691 sull’imposizione del tabacco,

    ordina:

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Fondo

    Il fondo per la prevenzione del tabagismo (fondo) è un fondo giuridicamente non autonomo con una contabilità propria secondo l’articolo 52 della legge federale del 7 ottobre 20052 sulle finanze della Confederazione.

    Art. 2 Scopo del fondo

    1 Mediante il fondo sono finanziati provvedimenti di prevenzione del tabagismo.

    2 I provvedimenti di prevenzione devono essere finalizzati in particolare a:

    a.
    ridurre il consumo di tabacco:
    1.
    impedendo l’iniziazione al fumo,
    2.
    promuovendone l’abbandono;
    b.
    proteggere dal fumo passivo;
    c.
    sensibilizzare e informare l’opinione pubblica sugli effetti del consumo di tabacco;
    d.
    promuovere la cooperazione tra gli organi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e terzi attivi nella prevenzione del tabagismo;
    e.
    promuovere sinergie tra i provvedimenti di prevenzione;
    f.
    creare condizioni quadro a sostegno dell’attività di prevenzione del tabagismo;
    g.
    promuovere la ricerca.
    Art. 3 Principio

    Gli aiuti finanziari per provvedimenti di prevenzione del tabagismo sono concessi nella forma di:

    a.
    contributi ai costi per singoli provvedimenti di prevenzione;
    b.
    contributi forfettari per programmi cantonali di prevenzione del tabagismo.
    Art. 4 Segreteria

    1 Il fondo è amministrato da una segreteria in seno all’Ufficio federale della sanità pubblica.

    2 La segreteria ha in particolare i compiti seguenti:

    pianifica e avvia provvedimenti di prevenzione;
    decide in merito alla concessione di aiuti finanziari;
    c.
    tiene informato il pubblico sulle proprie attività.

    3 Adempie i propri compiti in collaborazione con l’Ufficio federale dello sport (UFSPO).

    4 Può consultare altri esperti, in particolare la Commissione federale per le questioni relative alle dipendenze e alla prevenzione delle malattie non trasmissibili, in merito all’orientamento strategico del fondo e a questioni concernenti la prevenzione del tabagismo.

    Sezione 2: Contributi ai costi per singoli provvedimenti di prevenzione

    Art. 5 Condizioni

    1 I contributi ai costi sono erogati a organizzazioni per la prevenzione del tabagismo e ad altri enti per finanziare provvedimenti di prevenzione che:

    a.
    sono conformi allo scopo del fondo;
    b.
    sono redditizi e sostenibili;
    c.
    forniscono un contributo alle strategie nazionali nell’ambito della prevenzione del tabagismo;
    d.
    si presume abbiano un’elevata efficacia;
    e.
    corrispondono agli standard di qualità riconosciuti per le attività di prevenzione; e
    f.
    sono sottoposti a un controlling e a una valutazione.

    2 Non sussiste alcun diritto ai contributi ai costi.

    3 Non sono erogati contributi ai costi agli assoggettati alla tassa di cui all’articolo 38 dell’ordinanza del 14 ottobre 20093 sull’imposizione del tabacco (OImT), né alle persone che da essi ricevono un sostegno finanziario.

    4 Ai Cantoni che ricevono i contributi forfettari di cui all’articolo 10 sono erogati contributi ai costi solo per provvedimenti di prevenzione al di fuori del loro programma di prevenzione del tabagismo.

    Art. 6 Domande

    1 Le domande di contributi ai costi devono essere redatte in modo da permettere di valutare l’efficacia presumibile del provvedimento di prevenzione.

    2 Le domande contengono in particolare:

    a.
    indicazioni sul richiedente;
    b.
    una descrizione dettagliata del provvedimento di prevenzione con indicazioni sull’obiettivo, sulla procedura e sull’efficacia presumibile;
    c.
    indicazioni sulla redditività del provvedimento di prevenzione;
    d.
    lo scadenzario per l’attuazione del provvedimento di prevenzione;
    e.
    un preventivo dettagliato;
    f.
    la prova della garanzia del finanziamento del provvedimento di prevenzione nonché di un finanziamento proprio adeguato da parte del richiedente.

    3 La segreteria può richiedere indicazioni sulla capacità economica del richiedente.

    4 Pubblica sul proprio sito Internet le scadenze per la presentazione delle domande.

    Art. 7 Procedura

    1 La segreteria esamina le domande. Rispedisce le domande incomplete o non chiare al richiedente affinché siano completate o chiarite.

    2 Per domande contenenti provvedimenti di prevenzione nel settore dello sport e dell’attività fisica, chiede un parere all’UFSPO. Le decisioni che divergono da tale parere devono essere motivate all’UFSPO.

    3 Può consultare esperti per l’esame delle domande.

    4 Sottopone le domande all’esame della Commissione peritale.

    5 I contributi ai costi sono concessi mediante decisione formale o conclusione di un contratto di diritto pubblico.

    6 La concessione di contributi ai costi può essere vincolata a condizioni, segnatamente per quanto concerne il controlling, la valutazione e il rendiconto.

    Art. 8 Importo dei contributi ai costi

    1 L’importo dei contributi ai costi tiene conto:

    dell’interesse strategico del provvedimento di prevenzione;

    della capacità economica del richiedente.

    2 Il contributo ai costi corrisponde al massimo all’80 per cento dei costi preventivati.

    Art. 9 Versamento

    1 Il versamento dei contributi ai costi è disciplinato nella decisione formale o nel contratto.

    2 È ammesso il versamento scaglionato.

    3 Il versamento può essere vincolato alla presentazione della prova che parte dei provvedimenti di prevenzione sia già stata attuata.

    Sezione 3: Contributi forfettari per programmi cantonali di prevenzione del tabagismo

    Art. 10 Condizioni

    I contributi forfettari sono erogati ai Cantoni che dispongono di un programma cantonale di prevenzione del tabagismo conforme ai principi definiti in una strategia nazionale per la prevenzione del tabagismo.

    Art. 11 Domande

    1 Le domande di contributi forfettari devono essere presentate entro il 30 giugno dell’anno precedente a quello per il quale vengono richiesti.

    2 La domanda deve illustrare che il programma di prevenzione del tabagismo è conforme ai principi di cui all’articolo 10. Alla domanda deve essere allegata una documentazione del programma di prevenzione del tabagismo.

    3 I Cantoni possono richiedere contributi forfettari per un massimo di quattro anni per volta.

    Art. 12 Procedura

    1 La segreteria esamina le domande. Rispedisce le domande incomplete o non chiare al Cantone affinché siano completate o chiarite.

    2 Decide in merito alle domande al più tardi entro il 30 settembre mediante decisione formale.

    3 Se un Cantone richiede contributi forfettari per due, tre o quattro anni, il contributo forfettario è in linea di principio concesso per la durata richiesta. L’importo del contributo è tuttavia fissato di anno in anno.

    Art. 15 Rapporto

    1 I Cantoni fanno rapporto annualmente alla segreteria in merito all’impiego delle risorse e al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 10.

    2 Il rapporto deve essere presentato al più tardi entro la fine di aprile dell’anno successivo.

    Sezione 4: Commissione peritale per il fondo per la prevenzione del tabagismo

    Art. 16 Statuto

    La Commissione peritale per il fondo per la prevenzione del tabagismo è una commissione consultiva permanente ai sensi dell’articolo 8a capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 19984 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA).

    Art. 17 Istituzione, composizione e organizzazione

    1 Il Consiglio federale istituisce la Commissione peritale e ne nomina i membri.

    2 La Commissione peritale si compone di 5–7 specialisti del settore della preven­zione e della promozione della salute.

    3 Disciplina la sua organizzazione e il suo funzionamento in un regolamento interno.

    4 La segreteria della Commissione peritale è assicurata dalla segreteria del fondo.

    Art. 18 Compiti

    1 La Commissione peritale esamina le domande di contributi ai costi e formula raccomandazioni all’attenzione della segreteria.

    2 Per l’esame delle domande, tiene conto dei pareri dell’UFSPO e degli esperti.

    Art. 19 Ricusazione e segreto d’ufficio

    1 In caso di conflitto d’interessi i membri della Commissione peritale si ricusano.

    2 I membri della Commissione peritale sottostanno alle disposizioni sul segreto d’ufficio e sull’obbligo di testimoniare applicabili agli impiegati della Confederazione.

    Sezione 5: Finanze

    Art. 21 Finanziamento

    Il fondo si finanzia con:

    a.
    le tasse di cui all’articolo 38 OImT6;
    b.
    devoluzioni dirette di terzi;
    c.
    devoluzioni di terzi alla Confederazione che, in base alle loro condizioni, possono essere attribuite al fondo;
    d.
    i proventi degli interessi e altri proventi realizzati con gli attivi.
    Art. 22 Amministrazione del patrimonio

    1 Il patrimonio del fondo è depositato presso l’Amministrazione federale delle finanze e amministrato nell’ambito della tesoreria centrale.

    2 Al patrimonio si applicano i tassi d’interesse previsti nell’articolo 70 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 aprile 20067 sulle finanze della Confederazione.

    3 I proventi degli interessi e gli altri proventi sono accreditati ogni anno al fondo.

    Art. 23 Impiego delle risorse

    1 Per i contributi forfettari per programmi cantonali di prevenzione del tabagismo è previsto il 15 per cento delle entrate annuali derivanti dalle tasse di cui all’articolo 38 OImT8.

    2 Per i provvedimenti preventivi nel settore dello sport e dell’attività fisica, l'obiettivo è di destinarvi il 20–30 per cento delle entrate annuali derivanti dalle tasse di cui all’articolo 38 OImT.

    Sezione 6: Vigilanza

    Art. 25 Vigilanza generale

    1 Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) vigila sulla segreteria.

    2 La segreteria elabora all’attenzione del DFI segnatamente i documenti seguenti:

    a.
    un programma annuale;
    b.
    un rapporto annuale;
    c.
    un consuntivo annuale.
    3 Il DFI emana una direttiva sulla vigilanza.

    Sezione 7: Disposizioni finali

    L’ordinanza del 5 marzo 200410 sul fondo per la prevenzione del tabagismo è abrogata.

    10 [RU 2004 1591, 2008 3159, 2009 5577 art. 44 n. 2, 2011 5227 n. I 2.4]

    Art. 28 Contributi forfettari per gli anni 2020 e 2021

    1 In deroga all’articolo 11, le domande di contributi forfettari per gli anni 2020 e 2021 devono essere presentate entro il 31 agosto 2020.

    2 La segreteria decide in merito alle domande entro il 30 settembre 2020.

    3 In deroga al numero 1 dell’allegato, quale base per il calcolo dei contributi forfettari per gli anni 2020 e 2021 si applica la quota cantonale del 2019.

    Allegato

    (art. 13)

    Calcolo dei contributi forfettari per i programmi cantonali di prevenzione del tabagismo

    I contributi forfettari per i programmi cantonali di prevenzione del tabagismo sono calcolati secondo la seguente procedura:

    1.
    Innanzitutto si stabilisce l’importo impiegato per i contributi forfettari secondo l’articolo 23 capoverso 1 (quota cantonale). Come base per il calcolo dei contributi forfettari per l’anno successivo si applica la quota cantonale relativa all’anno precedente a quello della presentazione delle domande.
    2.
    Sulla base della quota cantonale è calcolato il contributo forfettario che ogni Cantone otterrebbe se l’anno successivo fosse erogato un contributo forfettario a tutti i Cantoni. Il calcolo avviene secondo le seguenti fasi:
    2.1
    A ogni Cantone è assegnato un contributo di base di 30 000 franchi (per un totale di 780 000 franchi).
    2.2
    La somma dei contributi di base (780 000 franchi) è sottratta dalla quota cantonale.
    2.3
    La differenza risultante dalla sottrazione secondo il numero 2.2 è distribuita ai Cantoni proporzionalmente al numero di abitanti.
    2.4
    Il contributo forfettario per ciascun Cantone è costituito dalla somma del contributo di base e dalla relativa quota della differenza secondo il numero 2.3.
    3.
    Se nell’anno in questione non è erogato un contributo forfettario a tutti i Cantoni, il contributo forfettario di cui al numero 2.4 è incrementato al massimo del 30 per cento per ciascun Cantone beneficiario, in modo da esaurire per quanto possibile la quota cantonale.

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