641.811.423 Ordinanza del DFF sui fornitori di SET e sui fornitori di carte-carburante
Favoriten
In Entwicklung (-_-;)
Aa
Aa
Aa
  • Kontaktformular

    Sind Sie auf einen Fehler gestossen? Oder haben Sie eine Idee für zukünftige Funktionen? Gerne nehmen wir Ihr Feedback auf. Herzlichen Dank!

    Sie können optional Ihre Email-Adresse für allfällige Rückfragen angeben. Diesfalls stimmen Sie einer entsprechenden Bearbeitung dieser persönlichen Daten für den vorliegenden Zweck zu.

    Neben Ihrer Nachricht wird die aktuelle URL, Zeit und Datum der Nachricht sowie eine generische Information zur Art des genutzten Browsers mitgeschickt (bspw. "Chrome"). Die IP-Adresse oder sonstige Informationen werden nicht übermittelt oder gespeichert.

    Es sei im Weiteren auf die aktuelle Datenschutzerklärung verwiesen.

    Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximieren Alle Elemente entfernen Pinnwand als PDF drucken

    Text vorbereiten...

    641.811.423

    Ordinanza del DFF concernente il coinvolgimento dei fornitori del SET e dei fornitori di carte-carburante nella riscossione della tassa sul traffico pesante

    (Ordinanza del DFF sui fornitori di SET e sui fornitori di carte-carburante)

    dell’11 febbraio 2020 (Stato 1° gennaio 2022)

    Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

    visti gli articoli 26b capoverso 2, 26c capoverso 3 secondo e terzo periodo nonché 29 capoversi 2ter e 2quater dell’ordinanza del 6 marzo 20001 sul traffico pesante (OTTP),

    ordina:

    Capitolo 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Oggetto

    1 Ai fini del coinvolgimento dei fornitori del SET e dei fornitori di carte-carburante nella riscossione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP), la presente ordinanza disciplina:

    a.
    le prescrizioni tecniche e operative destinate ai fornitori del SET e ai fornitori di carte-carburante;
    b.
    la procedura d’esame per il rilascio dell’autorizzazione quale fornitore del SET o fornitore di carte-carburante;
    c.
    l’ammontare del compenso per le prestazioni che i fornitori del SET e i fornitori di carte-carburante forniscono all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)2.

    2 Le prescrizioni tecniche e operative sono disciplinate:

    a.
    nell’allegato 1 per i fornitori del SET;
    b.
    nell’allegato 2 per i fornitori di carte-carburante.

    2 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    Art. 2 Autorizzazione

    1 Chi vuole ottenere dall’UDSC l’autorizzazione quale fornitore del SET o fornitore di carte-carburante deve presentarle una domanda di autorizzazione per la prestazione che intende fornire.

    2 Nella procedura di autorizzazione il richiedente deve provare di soddisfare durevolmente le prescrizioni tecniche e operative per la prestazione che intende fornire.

    3 Chi presenta una domanda di autorizzazione quale fornitore del SET deve designare un recapito in Svizzera.

    Capitolo 2: Fornitore del SET

    Sezione 1: Procedura di autorizzazione

    Art. 3 Fasi d’esame

    1 La procedura di autorizzazione consiste in quattro fasi successive:

    a.
    fase 1: esame delle condizioni formali della domanda, della completezza del contenuto della documentazione nonché della prova che le prescrizioni tecniche e operative sono soddisfatte;
    b.
    fase 2: esame del funzionamento in un ambiente di test;
    c.
    fase 3: esame della corretta attuazione dei processi operativi con veicoli di prova del fornitore del SET nell’ambito di un test di funzionamento;
    d.
    fase 4: esame delle prestazioni del fornitore del SET nell’ambiente d’esercizio (progetto pilota).

    2 L’esito positivo di una fase d’esame è la condizione necessaria per procedere all’esame nella fase immediatamente successiva.

    3 Le prescrizioni tecniche e operative di cui all’allegato 1 stabiliscono i singoli punti che devono essere esaminati nelle fasi 2, 3 e 4 nonché quali criteri devono essere soddisfatti.

    Art. 5 Decisione

    1 Se il fornitore del SET soddisfa le esigenze per le fasi 1–3, l’UDSC stipula con lui un contratto di autorizzazione di diritto pubblico per il progetto pilota della fase 4.

    2 Se il fornitore del SET soddisfa anche le esigenze del progetto pilota della fase 4, tramite decisione l’UDSC gli rilascia l’autorizzazione per la riscossione elettronica della TTPCP mediante SET.

    3 Se l’UDSC rilascia l’autorizzazione, il contratto di autorizzazione di cui all’allegato 1 vale anche per l’esercizio regolare.

    4 Se l’UDSC non rilascia l’autorizzazione, il contratto si annulla automaticamente e senza indennità. Ciò vale anche quando il richiedente presenta ricorso contro il rifiuto di rilasciare l’autorizzazione.

    Art. 6 Cambiamento della situazione

    1 L’UDSC può ripetere la procedura di autorizzazione o singole fasi se la propria situazione o quella del fornitore del SET cambia radicalmente.

    2 La ripetizione della procedura non dà al fornitore alcun diritto a un’indennità.

    Art. 7 Condizioni per l’autorizzazione non più soddisfatte e violazione degli obblighi

    1 Se le condizioni per l’autorizzazione non sono più soddisfatte o se il fornitore del SET viola gli obblighi contrattuali o di carattere normativo, l’UDSC adotta in primo luogo i provvedimenti previsti nel contratto di autorizzazione.

    2 Se questi provvedimenti risultano infruttuosi o adottarli sembra inutile, l’UDSC sospende l’autorizzazione e fissa al fornitore del SET un termine entro il quale rimediare alle carenze, oppure revoca l’autorizzazione.

    Sezione 2: Obblighi dei fornitori del SET

    Art. 8 Informazione agli utenti del SET

    Il fornitore del SET informa l’utente del SET sui suoi obblighi relativi all’utilizzo dell’apparecchio di rilevazione autorizzato, nello specifico sulla corretta dichiarazione del rimorchio e sulla procedura da seguire in caso di guasto.

    Art. 9 Registrazione del detentore e degli autoveicoli impiegati

    1 In vista della riscossione della TTPCP, il fornitore del SET registra i seguenti dati del detentore:

    a.
    le generalità;
    b.
    l’indirizzo di domicilio;
    c.
    la lingua di corrispondenza;
    d.
    il numero del contratto.

    2 Inoltre, egli registra i seguenti dati relativi agli autoveicoli impiegati dal detentore:

    a.
    la targa con la sigla distintiva di nazionalità;
    b.
    il peso;
    c.
    la classe di emissione EURO.

    3 Egli tiene aggiornati i dati registrati.

    Art. 10 Consegna degli apparecchi di rilevazione e blocco

    1 Il fornitore del SET consegna agli utenti del SET apparecchi di rilevazione individualizzati in base al veicolo e funzionanti per la riscossione della TTPCP.

    2 Il blocco degli apparecchi di rilevazione spetta al fornitore del SET.

    3 Il fornitore del SET può comunicare periodicamente all’UDSC gli apparecchi di rilevazione che non possono più essere utilizzati.

    Art. 11 Rilevazione e dichiarazione della corsa assoggettata alla tassa

    1 Il fornitore del SET rileva, conformemente alle prescrizioni tecniche, i dati necessari per la riscossione della TTPCP relativi alle corse assoggettate alla tassa effettuate dai suoi utenti del SET.

    2 Entro 24 ore dall’inizio della corsa assoggettata alla tassa e conformemente alle prescrizioni tecniche egli trasmette spontaneamente all’UDSC i dati della dichiarazione necessari alla riscossione della tassa relativi a tale corsa.

    3 Su richiesta, egli consente all’UDSC di consultare tutti i dati e le informazioni necessari per la verifica della dichiarazione della corsa assoggettata alla tassa.

    Art. 12 Ricezione dell’imposizione della tassa

    1 Il fornitore del SET, in qualità di persona autorizzata a ricevere le notificazioni, riceve a nome della persona assoggettata alla tassa l’imposizione dell’UDSC.

    2 L’imposizione è inviata al fornitore del SET elettronicamente oppure in forma cartacea al suo recapito in Svizzera.

    3 La trasmissione dell’imposizione dipende dal rapporto tra il fornitore del SET e la persona assoggettata alla tassa.

    Art. 13 Pagamento della tassa

    1 Dopo aver ricevuto la fattura, il fornitore del SET deve pagare all’UDSC la tassa dovuta entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

    2 Egli si assume il rischio dell’incasso legato alla persona assoggettata.

    3 Se il fornitore del SET blocca un apparecchio di rilevazione, il suo obbligo di pagamento per la tassa dovuta dopo il blocco decade soltanto se:

    a.
    egli ha comunicato il blocco all’UDSC; e
    b.
    il blocco diventa efficace ai sensi delle prescrizioni tecniche quando l’utente del SET entra nel territorio di applicazione della TTPCP.
    Art. 14 Contestazione delle imposizioni

    1 Se una persona assoggettata alla tassa contesta un’imposizione presso il fornitore del SET, quest’ultimo esamina la contestazione e trasmette l’esito dell’esame all’UDSC se non è in grado di trattare egli stesso la contestazione.

    2 Se l’UDSC ritiene motivata la contestazione, rettifica la relativa imposizione.

    Art. 15 Informazione all’UDSC

    1 Il fornitore del SET comunica in anticipo all’UDSC eventuali cambiamenti al sistema che possono ripercuotersi sul soddisfacimento delle prescrizioni.

    2 Egli informa immediatamente l’UDSC se non soddisfa più le condizioni tecniche od operative dell’autorizzazione.

    3 Egli comunica in anticipo all’UDSC l’intenzione di cessare la propria attività di fornitore del SET.

    Art. 16 Collaborazione

    1 Il fornitore del SET collabora alla misurazione degli indicatori relativi alle sue prestazioni.

    2 Egli concorda con l’UDSC eventuali miglioramenti necessari.

    3 Egli collabora all’introduzione di innovazioni tecniche, a condizione che l’UDSC le abbia annunciate in precedenza.

    Art. 17 Altri obblighi contrattuali

    Mediante contratto, l’UDSC può concordare con il fornitore del SET altri obblighi in relazione al soddisfacimento delle prescrizioni tecniche od operative.

    Sezione 3: Compenso

    Art. 18

    1 Tutte le prestazioni che il fornitore del SET fornisce all’UDSC in relazione alla riscossione elettronica della TTPCP mediante SET sono compensate con un importo forfetario.

    2 L’importo forfetario ammonta al 2,7 per cento dei tributi fatturati.

    3 La percentuale di cui al capoverso 2 è verificata periodicamente, ma almeno ogni cinque anni e, se del caso, adeguata alle nuove circostanze.

    Capitolo 3: Fornitori di carte-carburante

    Sezione 1: Procedura di autorizzazione

    Art. 19 Esame

    L’UDSC esamina se la domanda di autorizzazione adempie le condizioni formali, se il contenuto è completo e se il richiedente soddisfa le prescrizioni tecniche e operative.

    Art. 20 Decisione

    Se il fornitore di carte-carburante soddisfa le prescrizioni tecniche e operative, l’UDSC stipula con lui un contratto di autorizzazione di diritto pubblico.

    Art. 21 Cambiamento della situazione

    1 L’UDSC può ripetere la procedura di autorizzazione se la propria situazione o quella del fornitore di carte-carburante cambia radicalmente.

    2 La ripetizione della procedura non dà al fornitore alcun diritto a un’indennità.

    Sezione 2: Obblighi dei fornitori di carte-carburante

    Art. 22 Consegna delle carte-carburante e blocco

    1 Il fornitore di carte-carburante consegna alle persone assoggettate alla tassa carte-carburante individualizzate e funzionanti per la riscossione della TTPCP.

    2 Il blocco delle carte-carburante spetta al fornitore delle carte-carburante.

    3 Il fornitore di carte-carburante può comunicare periodicamente all’UDSC le proprie carte-carburante non più valide.

    Art. 23 Accettazione delle transazioni effettuate con carte-carburante e pagamento

    1 Il fornitore di carte-carburante accetta le transazioni effettuate dai suoi clienti con carte valide in vista del pagamento della TTPCP e paga all’UDSC la relativa fattura entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

    2 Se il fornitore di carte-carburante blocca una carta, il suo obbligo di pagamento per la tassa dovuta dopo il blocco decade soltanto se:

    a.
    egli ha comunicato il blocco all’UDSC; e
    b.
    il blocco diventa efficace ai sensi delle prescrizioni tecniche quando l’utente della carta-carburante entra nel territorio di applicazione della TTPCP.
    Art. 24 Informazione all’UDSC

    1 Il fornitore di carte-carburante comunica in anticipo all’UDSC eventuali cambiamenti al sistema che possono ripercuotersi sul soddisfacimento delle prescrizioni.

    2 Egli informa immediatamente l’UDSC se non soddisfa più le condizioni tecniche od operative dell’autorizzazione.

    3 Egli comunica in anticipo all’UDSC l’intenzione di cessare la propria attività di fornitore di carte-carburante.

    Art. 25 Collaborazione

    1 Il fornitore di carte-carburante collabora alla misurazione degli indicatori relativi alle proprie prestazioni.

    2 Egli concorda con l’UDSC eventuali miglioramenti necessari.

    3 Egli collabora all’introduzione di innovazioni tecniche, a condizione che l’UDSC le abbia annunciate in precedenza.

    Art. 26 Altri obblighi contrattuali

    Mediante contratto, l’UDSC può concordare con il fornitore di carte-carburante altri obblighi in relazione al soddisfacimento delle prescrizioni tecniche od operative.

    Sezione 3: Compenso

    Art. 27

    1 Tutte le prestazioni che il fornitore di carte-carburante fornisce all’UDSC in relazione all’utilizzo delle carte-carburante nel territorio svizzero sono compensate con un importo forfetario.

    2 L’importo forfetario ammonta all’1,7 per cento dei tributi fatturati.

    3 La percentuale di cui al capoverso 2 è verificata periodicamente, ma almeno ogni cinque anni e, se del caso, adeguata alle nuove circostanze.

    Capitolo 4: Disposizioni finali

    Art. 28 Disposizioni transitorie

    I contratti stipulati con i fornitori di carte-carburante prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza rimangono validi. Rimane riservato l’adeguamento o la risoluzione dei contratti ivi previsto.

    Allegato 1

    (art. 1 cpv. 2, 4 cpv. 3 e art 4a)

    Prescrizioni tecniche e operative per i fornitori del SET3

    3 Il testo del presente all. non è pubblicato nella RU. Può essere consultato gratuitamente all’indirizzo www.bazg.admin.ch > Informazioni per ditte > Tasse sul traffico stradale, veicoli, conducenti, documenti di viaggio > Tasse sul traffico pesante (TTPCP e TFTP) > TTPCP - In generale / Tariffe > Fornitore SET.

    Allegato 2

    (art. 1 cpv. 3)

    Prescrizioni tecniche e operative per i fornitori di carte-carburante4

    4 Il testo del presente allegato non è pubblicato nella RU. Può essere consultato gratuitamente all’indirizzo www.bazg.admin.ch > Informazioni per ditte > Tasse sul traffico stradale, veicoli, conducenti, documenti di viaggio > Tasse sul traffico pesante (TTPCP e TFTP) > TTPCP - In generale / Tariffe > Fornitori di carte-carburante.

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

    Willkommen bei Omnius EasyReaderbeta

    Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.

    Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

    Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.

    Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.

    Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.

        Tour durch die Funktionen gefällig?