Art. 12
Quale compenso per gli oneri di esecuzione della legislazione sulla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini3 riceve il 5 per cento delle entrate complessive (ricavo lordo).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5059).
3 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.