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    725.116.22

    Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo

    (OMinTA)

    del 29 giugno 2011 (Stato 1° gennaio 2016)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visti gli articoli 37a capoverso 2, 37b capoverso 3 e 37c capoverso 2 della legge federale del 22 marzo 19851 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin),

    ordina:

    Sezione 1: In generale

    Art. 12 Oggetto e campo d’applicazione

    1 La presente ordinanza disciplina la concessione di contributi ai provvedimenti di cui all’articolo 37a capoverso 1 LUMin.

    2 Gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 capoversi 1, 3 e 4 non si applicano:

    a.
    ai contributi alle istruzioni elencate nell’ordinanza del 1° luglio 20153 sugli aiuti finanziari all’istruzione aeronautica (OAFA);
    b.
    ai contributi della Confederazione per la sicurezza di avvicinamento e di decollo negli aerodromi regionali di cui agli articoli 29–30 dell’ordinanza del 18 dicembre 19954 concernente il servizio della sicurezza aerea.

    2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4941).

    3 RS 748.03

    4 RS 748.132.1

    Sezione 2: Chiave di ripartizione e importo dei contributi

    Art. 3 Chiave di ripartizione

    1 Il periodo durante il quale la chiave di ripartizione di cui all’articolo 37a LUMin deve essere rispettata è di 12 anni.6

    2 L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) può derogare temporaneamente alla chiave di ripartizione:

    a.
    per sostenere evoluzioni importanti, soprattutto giuridiche e tecnologiche, all’interno dei tre settori di compiti;
    b.
    in caso di eventi eccezionali che rendono necessari provvedimenti immediati a favore della sicurezza e della protezione dell’ambiente nel settore del traffico aereo.

    3 In caso di deroga alla chiave di ripartizione, occorre assicurare che questa sia rispettata durante il periodo di cui al capoverso 1.

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4941).

    Art. 4 Requisiti fondamentali dei provvedimenti

    1 L’UFAC può concedere contributi solo per provvedimenti adeguati ed efficaci conformemente agli articoli 37d–37f LUMin.

    2 Concede i contributi sulla base di un programma pluriennale.

    3 I provvedimenti di cui agli articoli 37d–37f LUMin devono conseguire i loro effetti o i loro benefici in Svizzera.

    Art. 5 Programma pluriennale

    1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni definisce il programma pluriennale d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze e previa consultazione delle cerchie interessate. Il programma pluriennale contiene una pianificazione finanziaria a medio termine e definisce le priorità di cui all’articolo 37a capoverso 3 LUMin.

    2 Il programma pluriennale definisce aliquote massime comprese fra il 40 e l’80 per cento per il calcolo dei contributi ai provvedimenti di cui agli articoli 37d, 37e e 37f lettere b–e LUMin, sempreché ai contributi di cui all’articolo 37f lettera e LUMin non sia applicabile il tasso massimo previsto nell’articolo 4 capoverso 1 OAFA7.8

    3 La durata del programma pluriennale è di quattro anni.

    7 RS 748.03

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4941).

    Art. 6 Costi computabili

    1 Non sono computabili quali costi relativi a un provvedimento in particolare:

    a.
    gli emolumenti e le altre tasse versati alle autorità;
    b.
    i costi per l’acquisizione e la rimunerazione del capitale.

    2 Il richiedente deve documentare i costi. Qualora provvedimenti ricorrenti comportino costi più o meno costanti, i costi computabili possono essere definiti sulla base di valori empirici.

    Art. 7 Calcolo dei contributi

    1 L’importo dei singoli contributi è calcolato in base:

    a.
    ai benefici del provvedimento in relazione all’obiettivo della corrispondente categoria di provvedimenti;
    b.
    alla capacità economica del richiedente;
    c.
    all’interesse proprio del richiedente.

    2 I contributi sono concessi per un anno civile.

    3 Per i provvedimenti la cui durata si estende oltre l’anno civile sono fissati contri­buti parziali per ogni anno civile.

    Sezione 3: Procedura

    Art. 89 Richiesta di contributo

    1 La richiesta di contributo deve essere presentata all’UFAC mediante un modulo apposito. Il modulo è messo a disposizione dall’UFAC.

    2 La richiesta di contributo deve contenere i seguenti dati:

    a. nome e indirizzo oppure ragione sociale e sede del richiedente;

    b. dati sulla capacità economica del richiedente;

    c. descrizione del provvedimento e della sua efficacia;

    d. descrizione dell’interesse proprio del richiedente in relazione all’attuazione del provvedimento;

    e. importo del contributo richiesto;

    f. elenco dettagliato dei costi;

    g. prova dei mezzi propri e delle prestazioni esterne;

    h. ulteriori fonti di finanziamento e prestazioni di terzi;

    i. inizio e fine del provvedimento;

    j. per i richiedenti che hanno sede o residenza all’estero: un attestato equi­valente all’estratto del registro di commercio svizzero;

    k. per le associazioni non iscritte nel registro di commercio: la copia degli statuti;

    l. estratto del registro delle esecuzioni;

    m. firma del richiedente.

    3 L’UFAC può chiedere altri documenti.

    4 La richiesta deve essere presentata al più tardi il 30 novembre per l’anno succes­sivo. Se sono già fissati i contributi per provvedimenti pluriennali conformemente all’articolo 7 capoverso 3, la richiesta non deve essere presentata ogni anno.

    5 Se un provvedimento per il quale è già stato chiesto o assegnato un contributo subisce modifiche sostanziali, le modifiche devono essere comunicate all’UFAC.

    9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4941).

    Art. 9 Ordine di priorità

    1 Se l’importo complessivo delle richieste che adempiono i requisiti definiti negli articoli 4 e 8 supera i mezzi disponibili per l’anno civile in questione, l’UFAC definisce un ordine di priorità sulla base del programma pluriennale.

    2 Comunica l’ordine di priorità alle cerchie interessate.

    Art. 10 Assegnazione dei contributi

    1 L’UFAC si pronuncia sulla richiesta di contributo mediante decisione.

    2 Se il contributo richiesto supera i cinque milioni di franchi, l’UFAC decide d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze.10

    3 La decisione indica:

    a.
    il provvedimento;
    b.
    i costi computabili;
    c.
    l’importo assegnato o, in caso di versamenti parziali su più anni civili, gli importi parziali e l’importo globale;
    d.11
    le condizioni e gli oneri applicabili al versamento del contributo, in parti­colare i termini per l’inizio dell’attuazione e la conclusione del provve­dimento;
    e.
    la data in cui il contributo dev’essere versato.

    4 Se l’attuazione del provvedimento non inizia entro il termine definito nella decisione di assegnazione e se la conclusione non può più avvenire entro il termine stabilito, l’UFAC revoca l’assegnazione del contributo.12

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4941).

    11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4941).

    12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4941).

    Art. 11 Versamento

    1 L’UFAC ordina il versamento dei contributi.

    2 Per i provvedimenti la cui durata si estende oltre l’anno civile, il corrispondente importo parziale è versato ogni anno.

    Sezione 4: Disposizioni finali

    Art. 1314 Disposizioni transitorie

    1 Il 1° gennaio 2012 inizia il primo periodo in cui la chiave di ripartizione deve essere rispettata (art. 3).

    2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, prolungare fino a sei anni al massimo la durata del programma pluriennale in corso al momento dell’entrata in vigore della modifica del 18 novembre 2015.

    14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4941).

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