725.13 LFOSTRA
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    725.13

    Legge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato

    (LFOSTRA)

    del 30 settembre 2016 (Stato 1° gennaio 2018)

    L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

    visto l’articolo 86 capoverso 1 della Cost.tuzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 20152,

    decreta:

    Art. 1 Fondo

    1 Il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (Fondo) è un fondo giuridicamente non autonomo con contabilità propria.

    2 La legge federale del 7 ottobre 20053 sulle finanze della Confederazione è applicabile a titolo sussidiario.

    Art. 2 Scopo

    1 I mezzi del Fondo servono a soddisfare in modo razionale e rispettoso del­l’am­biente, in tutte le regioni del Paese, le esigenze di mobilità di una società e un’eco­nomia efficienti.

    2 Nel pianificare gli investimenti si tiene conto dei Cantoni in modo equilibrato.

    3 L’impiego dei mezzi è basato su una visione globale dei trasporti che:

    a.
    includa tutti i modi e i mezzi di trasporto, considerandone vantaggi e svan­taggi;
    b.
    dia la priorità ad alternative efficaci piuttosto che a nuove infrastrutture;
    c.
    tenga conto della capacità di finanziamento a lungo termine e della situa­zione finanziaria dell’ente pubblico;
    d.
    includa la protezione dell’ambiente e il coordinamento con lo sviluppo degli insediamenti;
    e.
    includa il miglioramento del collegamento con le regioni di montagna e con le regioni turistiche.
    Art. 3 Conto del Fondo

    1 Il conto del Fondo si compone di un conto economico, di un bilancio e di un conto degli investimenti.

    2 Il conto economico riporta almeno:

    a.
    come ricavi:
    1.
    i conferimenti sotto forma di entrate a destinazione vincolata,
    2.
    i proventi realizzati attraverso la gestione delle strade nazionali da parte della Confederazione;
    b.
    come spese:
    1.
    i prelievi destinati al finanziamento delle strade nazionali secondo l’ar­ticolo 7 capoverso 1 della legge federale del 22 marzo 19854 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) e i prelievi destinati ai contributi per le misure volte a migliorare l’infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati (traffico d’agglomerato) secondo l’articolo 17a LUMin, purché non siano considerati come uscite attivabili ai sensi del capoverso 4,
    2.
    la rettificazione di valore delle strade nazionali in costruzione e dei mutui per progetti ferroviari concernenti il traffico d’agglomerato.

    3 Il bilancio riporta:

    a.
    tra gli attivi: l’attivo circolante e l’attivo fisso;
    b.
    tra i passivi: il capitale di terzi e il capitale proprio.

    4 Il conto degli investimenti riporta almeno:

    a.
    gli investimenti per le strade nazionali in costruzione;
    b.
    gli importi dei mutui concessi per progetti ferroviari concernenti il traffico d’agglomerato.
    Art. 4 Conferimenti

    1 Nel quadro del preventivo, il Consiglio federale propone all’Assemblea federale l’importo dei mezzi finanziari da assegnare al Fondo, sempre che tale importo non sia stabilito nella Cost.tuzione federale.

    2 Il Consiglio federale verifica periodicamente se i mezzi del Fondo sono sufficienti a finanziare i compiti di cui all’articolo 86 capoverso 1 Cost. In caso contrario richiede un adeguamento dell’imposta di consumo (supplemento incluso) e dei contributi di cui all’articolo 86 capoverso 2 Cost.

    Art. 5 Prelievi

    1 L’Assemblea federale stabilisce con decreto federale semplice, contemporaneamente al decreto federale concernente il preventivo della Confederazione, gli importi dei mezzi prelevati annualmente dal Fondo. Tali mezzi sono ripartiti come segue:

    a.
    strade nazionali:
    1.
    esercizio, manutenzione e sistemazione intesa come interventi di adeguamento,
    2.
    potenziamento inteso come interventi di ampliamento della capacità (fasi di potenziamento) e grandi opere sulla rete delle strade nazionali esistente,
    3.
    completamento;
    b.
    contributi per misure volte a migliorare il traffico d’agglomerato.

    2 I mezzi per il finanziamento delle strade nazionali devono garantire prioritaria­mente quanto necessario all’esercizio e alla manutenzione delle stesse.

    3 Se i lavori per le fasi di potenziamento e per le grandi opere sulla rete delle strade nazionali esistente procedono più rapidamente del previsto e il livello dei costi è in linea con la pianificazione, il Consiglio federale può aumentare del 15 per cento al massimo il relativo credito a preventivo stanziato per l’anno in corso.

    Art. 6 Limite di spesa

    Per i prelievi di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera a numero 1, il Consiglio fede­rale propone di volta in volta all’Assemblea federale un limite di spesa quadriennale.

    Art. 7 Crediti d’impegno

    Il Consiglio federale propone all’Assemblea federale, di norma ogni quattro anni, un credito d’impegno per:

    a.
    le fasi di potenziamento e le grandi opere sulla rete delle strade nazionali esistente di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera a numero 2;
    b.
    i contributi per le misure volte a migliorare il traffico d’agglomerato di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b.
    Art. 8 Rendiconto

    Nell’ambito del messaggio concernente il limite di spesa e i crediti d’impegno, il Consiglio federale riferisce all’Assemblea federale:

    a.
    sullo stato e sul grado di utilizzo delle strade nazionali;
    b.
    sullo stato di attuazione delle fasi di potenziamento e su quelle in programma;
    c.
    sullo stato di attuazione del programma nell’ambito del traffico d’agglome­rato e sulle fasi successive previste.
    Art. 12 Disposizioni transitorie

    1 All’entrata in vigore della presente legge, tutti gli attivi e i passivi del fondo infrastrutturale secondo la legge del 6 ottobre 20066 sul fondo infrastrutturale sono trasferiti al Fondo. La quota di accantonamenti del finanziamento speciale del traffico stradale di cui all’articolo 86 capoverso 3 Cost. (finanziamento speciale del traffico stradale) spettante al Fondo in base ai compiti conferitigli viene assegnata a quest’ultimo, tramite il conto della Confederazione, entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge. Prima della ripartizione, l’accantonamento è ridotto degli importi di cui al capoverso 1bis.7

    1bis Gli importi di cui sono stati ridotti i conferimenti effettuati nel fondo infrastrutturale negli anni 2016 e 2017 sono accreditati al Fondo come segue:

    a.
    2018: importo della riduzione 2017 per la correzione del Piano finanziario 2017–2019;
    b.
    2019: importo della riduzione 2016 per la correzione del Piano finanziario 2017–2019;
    c.
    2020: importo della riduzione 2017 nel quadro del programma di stabilizzazione 2017–2019.8

    1ter Se il decreto federale del 30 settembre 20169 concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato è posto in vigore dopo il 2018, gli importi sono accreditati soltanto nei relativi anni rimanenti.10

    2 All’entrata in vigore della presente legge, la quota di riserva di liquidità del fondo infrastrutturale spettante ai contributi per le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche è contabilizzata come entrata nel conto della Confederazione e accreditata al finanziamento speciale del traffico stradale.

    3 I crediti d’impegno per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato stanziati ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettere a–c del decreto federale del 4 ottobre 200611 concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale prima dell’entrata in vigore della presente legge sono mantenuti. Le relative spese sono addebitate al Fondo.

    4 Il credito d’impegno per i contributi alle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche stanziato ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettera d del decreto federale del 4 ottobre 2006 concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale prima dell’entrata in vigore della presente legge è mantenuto. Le relative spese sono addebitate al finanziamento speciale del traffico stradale.

    6 [RU 2007 6017, 2010 5003 all. n. 4, 2011 1753, 2012 6989 art. 47, 2015 4009 all. n. 3]

    7 Per. introdotto dal n. I 5 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 2016 4135).

    8 Introdotto dal n. I 5 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 2016 4135).

    9 FF 2016 6825

    10 Introdotto dal n. I 5 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 2016 4135).

    11 FF 2007 7705

    Art. 13 Referendum ed entrata in vigore

    1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

    2 Il Consiglio federale pubblicherà la presente legge nel Foglio federale non appena il Popolo e i Cantoni avranno approvato il decreto federale del 30 settembre 201612 concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglo-merato.

    3 Fatti salvi i capoversi 4–6, il Consiglio federale pone in vigore la presente legge simultaneamente al decreto federale del 30 settembre 2016 concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato13.

    4 Il Consiglio federale pone in vigore la modifica della legge federale del 21 giugno 199614 sull’imposizione degli oli minerali (n. 1 dell’allegato) come segue:

    a.
    l’articolo 12 capoverso 2, nell’anno che precede quello in cui la riserva del Fondo scende al di sotto dell’importo di 500 milioni di franchi;
    b.
    l’articolo 12f, contemporaneamente al primo adeguamento del supplemento fiscale sugli oli minerali successivo all’entrata in vigore dell’articolo 12 capoverso 2.

    5 Pone in vigore la modifica dell’articolo 5 LUMin15 (n. 5 dell’allegato) due anni dopo l’entrata in vigore del decreto federale del 30 settembre 2016 concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato.

    6 Pone in vigore la modifica dell’articolo 2 della legge del 19 marzo 201016 sul contrassegno stradale (n. 6 dell’allegato) due anni dopo l’entrata in vigore del decreto federale del 30 settembre 2016 concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato.

    Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 201817

    12 RU 2017 6731

    13 Il DF entra in vigore il 1° gen. 2018.

    14 RS 641.61

    15 RS 725.116.2

    16 RS 741.71

    17 DCF del 22 nov. 2017.

    Allegato

    (art. 11)

    Abrogazione e modifica di altri atti normativi

    I

    La legge del 6 ottobre 200618 sul fondo infrastrutturale è abrogata.

    II

    Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

    ...19

    18 [RU 2007 6017, 2010 5003 all. n. 4, 2011 1753, 2012 6989 art. 47, 2015 4009 all. n. 3]

    19 Le mod. possono essere consultate alla RU 2017 6825.

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