2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo), in vigore dal 1° set. 2016 (RU 2016 2997; FF 2013 6267).
La presente legge disciplina l’esecuzione dell’articolo 84 capoverso 3 della Costituzione federale sulla capacità delle strade di transito nella regione alpina.
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo), in vigore dal 1° set. 2016 (RU 2016 2997; FF 2013 6267).
1 La capacità delle strade di transito non può essere aumentata.
2 Per aumento della capacità delle strade di transito si intende segnatamente:
a.
la costruzione di strade che, dal profilo funzionale, sgravano o completano le strade esistenti;
b.
l’allargamento di strade mediante corsie supplementari.
3 La sistemazione delle strade esistenti, se serve principalmente alla manutenzione della rete stradale e a migliorare la sicurezza del traffico, non è considerata una misura mirante all’aumento della capacità.
1 La costruzione di una seconda canna della galleria autostradale del San Gottardo è consentita.
2 La capacità della galleria non può tuttavia essere aumentata. In ciascuna canna può essere in esercizio una sola corsia di marcia; qualora sia aperta al traffico soltanto una delle due canne, al suo interno i veicoli possono circolare su due corsie, una per direzione.
3 Per il transito del traffico pesante attraverso la galleria è predisposto un sistema di dosaggio. L’Ufficio federale delle strade stabilisce una distanza minima tra gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci.
5 Introdotto n. I della LF del 26 set. 2014 (Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo), in vigore dal 1° set. 2016 (RU 2016 2997; FF 2013 6267).
1 La costruzione e l’estensione di strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di transito sono ammissibili.
2 Le strade di circonvallazione di più abitati sottostanno al capoverso 1 unicamente se detti abitati formano un agglomerato coeso o se lo esigono altre ragioni inerenti alla pianificazione del territorio o alla protezione dell’ambiente.
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