725.14 LTS
Favoriten
In Entwicklung (-_-;)
Aa
Aa
Aa
  • Kontaktformular

    Sind Sie auf einen Fehler gestossen? Oder haben Sie eine Idee für zukünftige Funktionen? Gerne nehmen wir Ihr Feedback auf. Herzlichen Dank!

    Sie können optional Ihre Email-Adresse für allfällige Rückfragen angeben. Diesfalls stimmen Sie einer entsprechenden Bearbeitung dieser persönlichen Daten für den vorliegenden Zweck zu.

    Neben Ihrer Nachricht wird die aktuelle URL, Zeit und Datum der Nachricht sowie eine generische Information zur Art des genutzten Browsers mitgeschickt (bspw. "Chrome"). Die IP-Adresse oder sonstige Informationen werden nicht übermittelt oder gespeichert.

    Es sei im Weiteren auf die aktuelle Datenschutzerklärung verwiesen.

    Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximieren Alle Elemente entfernen Pinnwand als PDF drucken

    Text vorbereiten...

    725.14

    Legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina

    (LTS)

    del 17 giugno 1994 (Stato 1° settembre 2016)

    L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

    visto l’articolo 84 della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 4 maggio 19943,

    decreta:

    1 RS 101

    2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo), in vigore dal 1° set. 2016 (RU 2016 2997; FF 2013 6267).

    3 FF 1994 II 1171

    Art. 14 Oggetto

    La presente legge disciplina l’esecuzione dell’articolo 84 capoverso 3 della Costituzione federale sulla capacità delle strade di transito nella regione alpina.

    4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo), in vigore dal 1° set. 2016 (RU 2016 2997; FF 2013 6267).

    Art. 2 Strade di transito nella regione alpina

    Sono strade di transito nella regione alpina esclusivamente:

    a.
    la strada del San Bernardino: tratta Thusis–Bellinzona-Nord;
    b.
    la strada del San Gottardo: tratta Amsteg–Göschenen–Airolo–Bellinzona-Nord;
    c.
    la strada del Sempione: tratta Briga–Gondo/Zwischbergen (confine);
    d.
    la strada del Gran San Bernardo: tratta Sembrancher–entrata nord della galleria.
    Art. 3 Capacità

    1 La capacità delle strade di transito non può essere aumentata.

    2 Per aumento della capacità delle strade di transito si intende segnatamente:

    a.
    la costruzione di strade che, dal profilo funzionale, sgravano o completano le strade esistenti;
    b.
    l’allargamento di strade mediante corsie supplementari.

    3 La sistemazione delle strade esistenti, se serve principalmente alla manutenzione della rete stradale e a migliorare la sicurezza del traffico, non è considerata una misura mirante all’aumento della capacità.

    Art. 3a5 Galleria autostradale del San Gottardo

    1 La costruzione di una seconda canna della galleria autostradale del San Gottardo è consentita.

    2 La capacità della galleria non può tuttavia essere aumentata. In ciascuna canna può essere in esercizio una sola corsia di marcia; qualora sia aperta al traffico soltanto una delle due canne, al suo interno i veicoli possono circolare su due corsie, una per direzione.

    3 Per il transito del traffico pesante attraverso la galleria è predisposto un sistema di dosaggio. L’Ufficio federale delle strade stabilisce una distanza minima tra gli auto­veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci.

    5 Introdotto n. I della LF del 26 set. 2014 (Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo), in vigore dal 1° set. 2016 (RU 2016 2997; FF 2013 6267).

    Art. 4 Strade di circonvallazione

    1 La costruzione e l’estensione di strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di transito sono ammissibili.

    2 Le strade di circonvallazione di più abitati sottostanno al capoverso 1 unicamente se detti abitati formano un agglomerato coeso o se lo esigono altre ragioni inerenti alla pianificazione del territorio o alla protezione dell’ambiente.

    Art. 5 Referendum ed entrata in vigore

    1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

    2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

    Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 19956

    6 DCF del 17 nov. 1994.

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

    Willkommen bei Omnius EasyReaderbeta

    Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.

    Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

    Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.

    Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.

    Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.

        Tour durch die Funktionen gefällig?