732.112.1 Ordinanza del DATEC sulle ipotesi di pericolo e le misure di sicurezza per impianti nucleari e materiali nucleari
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    732.112.1

    Ordinanza del DATEC sulle ipotesi di pericolo e le misure di sicurezza per impianti nucleari e materiali nucleari

    del 16 aprile 2008 (Stato 1° maggio 2008)

    Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni,

    visto l’articolo 9 capoverso 3 dell’ordinanza del 10 dicembre 20041 sull’energia nucleare (OENu),

    ordina:

    Sezione 1: Oggetto e obiettivi di protezione

    Art. 1 Oggetto

    La presente ordinanza stabilisce i principi per le ipotesi di pericolo e per le esigenze edilizie, tecniche, organizzative e amministrative delle misure di sicurezza allo scopo di raggiungere gli obiettivi di sicurezza.

    Art. 2 Obiettivi di protezione

    1 Gli obiettivi di protezione sono:

    a.
    la protezione degli impianti nucleari da interventi non autorizzati;
    b.
    la protezione dei materiali nucleari da sottrazione e interventi non autoriz­zati;
    c.
    la protezione delle persone e dell’ambiente da danni radiologici causati da interventi non autorizzati.

    2 Il titolare di una licenza d’esercizio per un impianto nucleare o di un’auto­rizzazione per il trasporto di materiali nucleari deve dimostrare che, tramite le misure di sicurezza adottate, gli obiettivi di sicurezza sono rispettati.

    Sezione 2: Ipotesi di pericolo

    Art. 3

    1 Le ipotesi di pericolo servono quale base e misura per la sicurezza degli impianti nucleari e dei materiali nucleari.

    2 Le ipotesi di pericolo si riferiscono in particolare a:

    a.
    il terrorismo mondiale e l’estremismo violento;
    b.
    la situazione di minaccia specifica per la Svizzera;
    c.
    il potenziale di pericolo degli oggetti da proteggere;
    d.
    lo stato della tecnica di attacco;
    e.
    il possibile comportamento dell’autore del reato.

    3 L’autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 6 OENu (autorità di vigilanza) è incaricata di disciplinare in una direttiva segreta le ipotesi di pericolo determinanti, tenendo conto delle categorie dei materiali nucleari e delle ripercussioni radiologiche.

    Sezione 3: Misure di sicurezza

    Art. 4 Misure di sicurezza

    Le misure di sicurezza hanno in particolare lo scopo di:

    a.
    tenere lontano i potenziali autori di atti illeciti contro materiali nucleari o impianti nucleari;
    b.
    assicurare l’accesso controllato di persone e veicoli all’impianto nucleare;
    c.
    controllare il flusso di materiale da e per le zone di sicurezza;
    d.
    intercettare e impedire l’accesso ai non addetti nelle zone di sicurezza;
    e.
    creare buone condizioni per l’intervento della polizia.
    Art. 5 Misure di sicurezza edilizie e tecniche

    1 Per le misure di sicurezza edilizie valgono i requisiti di cui all’allegato 2 OENu.

    2 Le misure tecniche di sicurezza comprendono in particolare i sistemi di intercettazione, di comunicazione e di controllo dell’accesso.

    3 L’autorità di vigilanza è incaricata di disciplinare gli ulteriori dettagli in una direttiva segreta.

    Art. 6 Misure di sicurezza organizzative e amministrative

    1 Le misure di sicurezza organizzative e amministrative comprendono in particolare:

    a.
    l’organizzazione della sicurezza;
    b.
    disposizioni concernenti i controlli del traffico di persone, veicoli e materiali da e per l’impianto;
    c.
    accordi ed esercitazioni con la polizia;
    d.
    accordi ed esercitazioni con l’esercito.

    2 L’autorità di vigilanza è incaricata di disciplinare gli ulteriori dettagli in una direttiva segreta.

    Sezione 4: Collaborazione tra gli uffici federali

    Art. 7 Servizi d’informazione

    1 I servizi d’informazione svizzeri mettono a disposizione dell’autorità di vigilanza i dati di base per formulare le ipotesi di pericolo.

    2 Informano periodicamente l’autorità di vigilanza sulla situazione di pericolo. Informano prontamente l’autorità di vigilanza nel caso di cambiamenti importanti e improvvisi della situazione di pericolo.

    3 L’autorità di vigilanza disciplina in un accordo la collaborazione e lo scambio di informazioni con i servizi d’informazione.

    Art. 8 Centrale nazionale d’allarme

    L’autorità di vigilanza disciplina in un accordo la collaborazione e lo scambio di informazioni con la Centrale nazionale d’allarme, in particolare per quanto concerne il trasporto di materiali nucleari.

    Sezione 5: Entrata in vigore

    Art. 9

    La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2008.

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