Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza stabilisce i principi per le ipotesi di pericolo e per le esigenze edilizie, tecniche, organizzative e amministrative delle misure di sicurezza allo scopo di raggiungere gli obiettivi di sicurezza.
732.112.1
del 16 aprile 2008 (Stato 1° maggio 2008)
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni,
visto l’articolo 9 capoverso 3 dell’ordinanza del 10 dicembre 20041 sull’energia nucleare (OENu),
ordina:
La presente ordinanza stabilisce i principi per le ipotesi di pericolo e per le esigenze edilizie, tecniche, organizzative e amministrative delle misure di sicurezza allo scopo di raggiungere gli obiettivi di sicurezza.
1 Gli obiettivi di protezione sono:
2 Il titolare di una licenza d’esercizio per un impianto nucleare o di un’autorizzazione per il trasporto di materiali nucleari deve dimostrare che, tramite le misure di sicurezza adottate, gli obiettivi di sicurezza sono rispettati.
1 Le ipotesi di pericolo servono quale base e misura per la sicurezza degli impianti nucleari e dei materiali nucleari.
2 Le ipotesi di pericolo si riferiscono in particolare a:
3 L’autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 6 OENu (autorità di vigilanza) è incaricata di disciplinare in una direttiva segreta le ipotesi di pericolo determinanti, tenendo conto delle categorie dei materiali nucleari e delle ripercussioni radiologiche.
Le misure di sicurezza hanno in particolare lo scopo di:
1 Per le misure di sicurezza edilizie valgono i requisiti di cui all’allegato 2 OENu.
2 Le misure tecniche di sicurezza comprendono in particolare i sistemi di intercettazione, di comunicazione e di controllo dell’accesso.
3 L’autorità di vigilanza è incaricata di disciplinare gli ulteriori dettagli in una direttiva segreta.
1 Le misure di sicurezza organizzative e amministrative comprendono in particolare:
2 L’autorità di vigilanza è incaricata di disciplinare gli ulteriori dettagli in una direttiva segreta.
1 I servizi d’informazione svizzeri mettono a disposizione dell’autorità di vigilanza i dati di base per formulare le ipotesi di pericolo.
2 Informano periodicamente l’autorità di vigilanza sulla situazione di pericolo. Informano prontamente l’autorità di vigilanza nel caso di cambiamenti importanti e improvvisi della situazione di pericolo.
3 L’autorità di vigilanza disciplina in un accordo la collaborazione e lo scambio di informazioni con i servizi d’informazione.
L’autorità di vigilanza disciplina in un accordo la collaborazione e lo scambio di informazioni con la Centrale nazionale d’allarme, in particolare per quanto concerne il trasporto di materiali nucleari.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2008.
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