Art. 1 Oggetto e scopo
1 La presente ordinanza disciplina in particolare l’esecuzione dell’Accordo del 6 settembre 19784 tra la Confederazione Svizzera e l’Agenzia internazionale dell’energia atomica (AIEA) concernente l’applicazione di garanzie nell’ambito del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (Accordo sull’applicazione delle salvaguardie) e del Protocollo aggiuntivo del 16 giugno 20005 all’Accordo sull’applicazione delle salvaguardie.
2 Essa ha lo scopo di garantire che i materiali e le attività assoggettate a questo accordo servano unicamente a scopi pacifici.