Art. 1
La presente ordinanza disciplina le esigenze in materia di qualifica, formazione e idoneità del personale degli impianti nucleari importante per la sicurezza nucleare interna, nonché l’autorizzazione del personale soggetto ad autorizzazione.
732.143.1
del 9 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2023)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 22 capoverso 2 lettera b e 101 capoverso 1 della legge del 21 marzo 20031 sull’energia nucleare; visto l’articolo 47 capoverso 1 della legge del 22 marzo 19912 sulla radioprotezione,
ordina:
La presente ordinanza disciplina le esigenze in materia di qualifica, formazione e idoneità del personale degli impianti nucleari importante per la sicurezza nucleare interna, nonché l’autorizzazione del personale soggetto ad autorizzazione.
1 Il responsabile dell’esercizio tecnico ai sensi dell’articolo 30 capoverso 4 dell’ordinanza del 10 dicembre 20043 sull’energia nucleare (OENu) deve possedere le seguenti qualifiche:
2 Il responsabile dell’esercizio tecnico deve essere idoneo alla funzione dal profilo della personalità e della salute (art. 23 e 24).
3 L’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.4
4 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
1 I responsabili di unità organizzative secondo l’articolo 30 capoverso 2 OENu5 devono possedere le seguenti qualifiche:
2 I responsabili di unità organizzative tecniche devono essere idonei alla funzione dal profilo della personalità e della salute (art. 23 e 24).
3 L’IFSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.7
6 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
7 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
I sostituti devono adempiere le esigenze di cui all’articolo 2 capoversi 1 lettere a e b e 2 o all’articolo 3.
1 L’incaricato della sicurezza nucleare esterna si occupa degli aspetti tecnici, personali e organizzativi della sicurezza esterna della centrale nucleare. È la persona di contatto per l’IFSN e per la polizia cantonale.8
2 L’incaricato della sicurezza nucleare esterna deve possedere le seguenti qualifiche:
3 L’incaricato della sicurezza nucleare esterna deve essere idoneo alla funzione dal profilo della personalità e della salute (art. 23 e 24).
4 L’IFSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.9
8 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
9 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
1 Gli operatori dei reattori eseguono, conformemente alle prescrizioni d’esercizio o su ordine del caposquadra, comandi e compiti di sorveglianza nel locale di comando. Se è necessario intervenire rapidamente, agiscono anche senza aver ricevuto un ordine, conformandosi alle prescrizioni specifiche dell’impianto.
2 Gli operatori dei reattori devono possedere le seguenti qualifiche:
3 Gli operatori dei reattori devono essere idonei alla funzione dal profilo della personalità e della salute (art. 23 e 24).
4 L’IFSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.12
5 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva esigenze dettagliate poste alla formazione di base in materia di tecnica nucleare e alla formazione specifica relativa all’impianto.13
11 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
12 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
13 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
1 I capisquadra dirigono i gruppi di turno e durante il loro servizio sono responsabili dell’esercizio conforme allo scopo della centrale nucleare e della radioprotezione in caso di assenza dell’operatore addetto alla radioprotezione.
2 I capisquadra devono possedere le seguenti qualifiche:
3 I capisquadra devono essere idonei alla funzione dal profilo della personalità e della salute (art. 23 e 24).
4 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva esigenze dettagliate poste alla formazione specifica relativa all’impianto.15
14 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
15 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
1 Gli ingegneri di picchetto in servizio sono responsabili della gestione dell’esercizio nei casi previsti dal regolamento della centrale nucleare. Durante le emergenze assumono la direzione d’emergenza fino a quando lo stato maggiore d’emergenza non dà loro il cambio.
2 Gli ingegneri di picchetto devono possedere le seguenti qualifiche:
3 Gli ingegneri di picchetto devono essere idonei alla funzione dal profilo della personalità e della salute (art. 23 e 24).
4 L’IFSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.17
5 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva esigenze dettagliate poste alla formazione specifica relativa all’impianto.18
16 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
17 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
18 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
1 Un ingegnere di picchetto può svolgere anche compiti del caposquadra se l’ultima riqualificazione come caposquadra è stata ottenuta negli ultimi quattro anni e se negli ultimi 12 mesi egli è stato in servizio come caposquadra per almeno 20 giorni.
2 Un caposquadra può anche svolgere compiti dell’operatore dei reattori.
3 Un operatore dei reattori può svolgere compiti del caposquadra per un breve periodo; le pertinenti condizioni sono stabilite nel regolamento della centrale nucleare.
1 Gli operatori d’impianto eseguono, secondo le prescrizioni o su ordine del caposquadra o di un operatore dei reattori, controlli e comandi nell’impianto.
2 Gli operatori d’impianto devono possedere le seguenti qualifiche:
3 Gli operatori d’impianto devono essere idonei alla funzione dal profilo della personalità e della salute (art. 23 e 24).
4 L’IFSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.20
5 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva esigenze dettagliate poste alla formazione specifica relativa all’impianto e alla funzione.21
20 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
21 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
1 Il personale addetto alla manutenzione esegue autonomamente, secondo le prescrizioni o su ordine, lavori di controllo, manutenzione e riparazione sugli equipaggiamenti, i sistemi e le opere edili dell’impianto.
2 Per i lavori eseguiti autonomamente, il personale addetto alla manutenzione necessita di una pratica professionale di tre anni nel rispettivo settore specifico.
3 Per adempiere i suoi compiti, il personale addetto alla manutenzione deve ricevere una formazione specifica relativa all’impianto. La formazione deve rafforzare in particolare la consapevolezza della sicurezza interna.
4 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva i requisiti per il personale addetto alla manutenzione.22
22 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
1 Il personale addetto in particolare al sostegno tecnico, alla gestione dei combustibili, alla progettazione nucleare, alla sorveglianza nucleare, all’analisi chimica dell’acqua, alla sorveglianza dell’invecchiamento, alle modifiche dell’impianto, all’impostazione delle superfici di comando e dei processi lavorativi, alle analisi della sicurezza e alla valutazione dell’esperienza d’esercizio deve possedere uno stato di formazione corrispondente ai suoi compiti.
2 Per adempiere i suoi compiti, il personale addetto alla manutenzione deve ricevere una formazione specifica relativa all’impianto. La formazione deve rafforzare in particolare la consapevolezza della sicurezza interna.
3 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva esigenze per il personale tecnico-scientifico.23
23 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
1 Il titolare della licenza edilizia o d’esercizio (titolare della licenza) adotta misure necessarie a garantire che per i lavori nella centrale nucleare i mandatari impieghino esclusivamente persone che possiedono uno stato di formazione corrispondente ai loro compiti.
2 Il titolare della licenza fornisce a tali persone un’istruzione specifica relativa all’impianto. L’istruzione deve rafforzare in particolare la consapevolezza della sicurezza interna.
3 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva i requisiti per le persone che esercitano un’attività in virtù di un mandato.24
24 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
1 Il responsabile dell’esercizio tecnico ai sensi dell’articolo 30 capoverso 4 OENu25 deve possedere le seguenti qualifiche:
2 Il responsabile dell’esercizio tecnico deve essere idoneo alla funzione dal profilo della personalità e della salute (art. 23 e 24).
3 L’IFSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.26
26 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
1 Gli operatori dei reattori eseguono comandi e adempiono compiti di sorveglianza. Durante il servizio sono responsabili dell’esercizio conforme allo scopo, su ordine del fisico dei reattori o del tecnico dei reattori.
2 Gli operatori dei reattori devono possedere le seguenti qualifiche:
3 Gli operatori dei reattori devono essere idonei alla funzione dal profilo della personalità e della salute (art. 23 e 24).
4 L’IFSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.28
5 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva esigenze dettagliate poste alla formazione di base in materia di tecnica nucleare e alla formazione specifica relativa all’impianto.29
28 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
29 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
1 I tecnici dei reattori eseguono comandi e adempiono compiti di sorveglianza. Procedono, entro i limiti di specificazioni predefinite, a modificazioni del cuore del reattore. Durante il servizio sono responsabili dell’esercizio conforme allo scopo.
2 I tecnici dei reattori devono possedere le seguenti qualifiche:
3 I tecnici dei reattori devono essere idonei alla funzione dal profilo della personalità e della salute (art. 23 e 24).
4 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva esigenze dettagliate poste alla formazione di base in materia di tecnica nucleare e alla formazione specifica relativa all’impianto.31
31 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
1 I fisici dei reattori sono responsabili della configurazione del cuore del reattore e dirigono l’esercizio in caso di incidenti e d’emergenza.
2 I fisici dei reattori devono possedere le seguenti qualifiche:
3 I fisici dei reattori devono essere idonei alla funzione dal profilo della personalità e della salute (art. 23 e 24).
4 L’IFSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.32
32 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
Un fisico dei reattori può svolgere anche funzioni dell’operatore dei reattori e del tecnico dei reattori se, nel quadro della riqualificazione secondo l’articolo 34, dimostra di possedere le competenze pertinenti e se negli ultimi 12 mesi ha esercitato funzioni corrispondenti per almeno cinque giorni complessivamente.
1 Il responsabile dell’esercizio tecnico ai sensi dell’articolo 30 capoverso 4 OENu34 deve possedere le seguenti qualifiche:
2 Il responsabile dell’esercizio tecnico deve essere idoneo alla funzione dal profilo della personalità e della salute (art. 23 e 24).
3 L’IFSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.35
35 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
1 L’incaricato della sicurezza nucleare esterna si occupa degli aspetti tecnici, personali e organizzativi della sicurezza esterna dell’impianto nucleare. Egli è la persona di contatto per l’IFSN e per la polizia cantonale.36
2 Per quanto concerne le esigenze per l’incaricato della sicurezza nucleare esterna, l’articolo 5 si applica per analogia.
36 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
1 Il personale addetto in particolare all’esercizio sicuro, ai movimenti di materiali nucleari, al fronteggiamento e all’eliminazione di incidenti, alla manutenzione dei sistemi di sorveglianza e di protezione, alla contabilità relativa ai materiali nucleari, alla sicurezza nucleare esterna e alla pianificazione radioprotettiva deve possedere uno stato di formazione corrispondente ai suoi compiti.
2 Per adempiere i suoi compiti, tale personale deve ricevere una formazione specifica relativa all’impianto.
1 La verifica dell’idoneità dal profilo della personalità serve a provare che le esigenze specifiche di una funzione che vengono poste alla personalità e sono necessarie all’esercizio sicuro di un impianto nucleare sono adempiute, quali un atteggiamento di fondo autocritico, scrupolosità, idoneità al lavoro di gruppo e competenza in materia di conduzione.
2 Un organo designato dal titolare della licenza allestisce una perizia sull’idoneità del candidato dal profilo della personalità per svolgere una determinata funzione e la trasmette al titolare della licenza. Quest’ultimo la integra nella sua documentazione secondo l’articolo 37.
3 Sulla base della perizia, il titolare della licenza decide sull’idoneità dal profilo della personalità e registra il risultato nella documentazione.
4 Il titolare della licenza valuta periodicamente l’idoneità dal profilo della personalità e registra il risultato nella documentazione.
5 L’IFSN può consultare la documentazione.37
37 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
1 La verifica dell’idoneità dal profilo della salute serve a provare che le esigenze specifiche di una funzione che vengono poste alla salute e sono necessarie all’esercizio sicuro di un impianto nucleare sono adempiute, quali una sufficiente percettività, idoneità al lavoro a turni e nessuna dipendenza da sostanze psicotrope.
2 Un medico esamina ogni anno se il personale di impianti nucleari sia idoneo dal profilo della salute. Se non si tratta di uno specialista in medicina del lavoro, il medico trasmette il risultato dell’esame a uno specialista di tale settore.
3 Lo specialista in medicina del lavoro valuta, sulla base degli esami effettuati, l’idoneità del personale dal profilo della salute. Esso trasmette tale valutazione al titolare della licenza.
4 Il titolare della licenza integra la valutazione di medicina del lavoro nella documentazione di cui all’articolo 37. Fondandosi su di essa, decide in merito all’idoneità del personale dal profilo della salute e registra il risultato nella documentazione.
5 L’IFSN può consultare la documentazione.
38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 799).
1 Per esercitare la funzione di operatore dei reattori, di caposquadra e di ingegnere di picchetto nelle centrali nucleari è necessaria un’autorizzazione.
2 Per esercitare la funzione di operatore dei reattori, di tecnico dei reattori e di fisico dei reattori nei reattori di ricerca è necessaria un’autorizzazione.
1 L’autorizzazione è rilasciata dal titolare della licenza se il candidato:
2 Ogni autorizzazione necessita del consenso scritto dell’IFSN.39
39 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
1 Le conoscenze di base in materia di tecnica nucleare di cui agli articoli 6 capoverso 2 lettera b, 15 capoverso 2 lettera b, 16 capoverso 2 lettera b e 17 capoverso 2 lettera b sono verificate individualmente nel quadro di un esame.
2 L’esame è svolto da un centro di formazione designato dal titolare della licenza.
3 Una commissione d’esame decide sull’esito dell’esame. L’esame è superato soltanto se i rappresentanti del centro di formazione, del titolare della licenza e dell’IFSN danno il loro consenso.
4 La commissione d’esame è composta di almeno un rappresentante del centro di formazione, almeno uno del titolare della licenza e almeno uno dell’IFSN.
5 Nel caso delle funzioni soggette ad autorizzazione nei reattori di ricerca, l’IFSN può esonerare dall’esame delle conoscenze di base in materia di tecnica nucleare i candidati che possono dimostrare altrimenti di possedere le conoscenze necessarie.
6 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva le esigenze per la procedura d’esame e il contenuto dell’esame.
40 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
1 L’esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di operatore dei reattori comprende:
2 L’esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di caposquadra comprende:
3 L’esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di ingegnere di picchetto comprende:
4 Il superamento dell’esame delle conoscenze di base in materia di tecnica nucleare (art. 27) è una condizione per poter dare l’esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di operatore dei reattori secondo il capoverso 1.
5 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva le esigenze per la procedura d’esame e il contenuto dell’esame.41
41 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
1 L’esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di operatore dei reattori comprende:
2 L’esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di tecnico dei reattori comprende:
3 L’esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di fisico dei reattori comprende:
4 Il superamento dell’esame delle conoscenze di base in materia di tecnica nucleare (art. 27) costituisce una premessa per essere ammessi all’esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di operatore dei reattori secondo il capoverso 1, all’esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di tecnico dei reattori secondo il capoverso 2 e all’esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di fisico dei reattori secondo il capoverso 3.
1 Gli esami per l’autorizzazione sono svolti dal titolare della licenza.
2 Una commissione d’esame decide sull’esito dell’esame. L’esame è superato soltanto se i rappresentanti del titolare della licenza e dell’IFSN in seno alla commissione danno il loro consenso.
3 La commissione d’esame è composta di almeno tre rappresentanti del titolare della licenza e almeno tre dell’IFSN.
4 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva le esigenze per la procedura d’esame e il contenuto dell’esame.
42 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
Le autorizzazioni abilitano a svolgere la funzione corrispondente nell’impianto per cui è stato dato l’esame per l’autorizzazione. I blocchi dalla struttura edile ampiamente analoga riuniti in una ubicazione sono considerati un solo impianto.
L’autorizzazione è valida, a partire dal momento del rilascio dell’autorizzazione (art. 26) o della riqualificazione con esito positivo (art. 34), per il resto dell’anno in corso e per i due anni civili successivi.
1 Il titolare della licenza revoca l’autorizzazione:
2 L’IFSN dichiara nulla un’autorizzazione non revocata dal titolare della licenza nei casi menzionati nel capoverso 1.
3 Il titolare della licenza può inoltre revocare l’autorizzazione se il rapporto di fiducia con il dipendente è seriamente compromesso.
4 Se l’idoneità sotto il profilo della salute secondo l’articolo 24 è nuovamente data, il titolare della licenza può rilasciare nuovamente l’autorizzazione per la rimanente durata di validità. A tal fine è necessario il consenso dell’IFSN.
5 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva le esigenze procedurali.
43 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
1 La riqualificazione serve a provare che il titolare dell’autorizzazione continua ad adempiere le esigenze per l’esercizio della sua funzione e che si è tenuto aggiornato sull’ulteriore sviluppo dell’impianto e sulle prescrizioni concernenti la gestione dell’esercizio.
2 Le riqualificazioni del personale soggetto ad autorizzazione sono effettuate dal titolare della licenza. L’IFSN può presenziare alle riqualificazioni.45
3 La riqualificazione avviene per il livello cui corrisponde l’attuale autorizzazione.
4 La procedura di riqualificazione comprende nelle centrali nucleari:
5 La procedura di riqualificazione comprende nei reattori di ricerca:
6 Una riqualificazione è considerata riuscita se tutte le verifiche di cui al capoverso 4 o 5 danno esito positivo.
7 Le verifiche che danno esito negativo possono essere ripetute una volta prima della scadenza dell’attuale durata di validità dell’autorizzazione.
8 Se da una verifica emerge una grave lacuna, il titolare della licenza revoca senza indugio l’autorizzazione in questione.
9 La riqualificazione deve essere documentata e, su richiesta, i documenti devono essere presentati per consultazione all’IFSN.46
10 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva le esigenze dettagliate per la procedura di riqualificazione.47
45 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
46 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
47 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
1 Per tutta la durata d’esercizio, il titolare della licenza provvede affinché il suo personale abbia uno stato di formazione elevato e promuove una consapevolezza pronunciata in materia di sicurezza. A tal fine tiene conto, a seconda della funzione, di modificazioni dell’impianto, della crescente esperienza maturata nell’esercizio di centrali nucleari svizzere ed estere e nelle esercitazioni per i casi d’emergenza, delle nuove conoscenze derivanti da analisi probabilistiche della sicurezza (APS), nonché del progresso della scienza e della tecnica.
2 Per il personale delle centrali nucleari soggetto ad autorizzazione, l’aggiornamento e il perfezionamento comprendono almeno:
3 Per il personale dei reattori di ricerca soggetto ad autorizzazione, l’aggiornamento e il perfezionamento comprendono almeno:
4 Per gli operatori d’impianto e il personale addetto alla manutenzione, l’aggiornamento e il perfezionamento comprendono almeno:
5 Per il rimanente personale tecnico-scientifico, l’aggiornamento e il perfezionamento comprendono almeno:
6 Per il personale dirigente, l’aggiornamento e il perfezionamento comprendono almeno:
7 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva le esigenze dettagliate per l’aggiornamento e il perfezionamento.48
48 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
Il titolare della licenza deve controllare, per ogni singola persona, il raggiungimento degli obiettivi didattici della formazione, dell’aggiornamento e del perfezionamento necessari ai fini della sicurezza nucleare interna.
1 Il titolare della licenza deve allestire e aggiornare una documentazione concernente la qualifica, la formazione, l’aggiornamento e il perfezionamento, i risultati della verifica dell’idoneità dal profilo della personalità e della salute e l’autorizzazione.
2 La documentazione deve essere conservata al sicuro per dieci anni a partire da quando la persona interessata lascia il posto, abbandona la funzione o conclude il mandato.
3 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva le esigenze dettagliate per la documentazione e la relativa conservazione.49
49 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
1 Il titolare della licenza deve notificare all’IFSN:
2 Il titolare della licenza deve notificare all’IFSN, almeno 30 giorni prima dell’assunzione della funzione, la nomina dell’incaricato della sicurezza nucleare esterna.
3 Il titolare della licenza deve notificare senza indugio all’IFSN, indicandone gli autori, i reati commessi da personale d’esercizio soggetto ad autorizzazione e da altro personale che possono condurre a una decisione sui rischi negativa secondo l’articolo 4 dell’ordinanza del 9 giugno 200651 sui controlli di sicurezza relativi alle persone nell’ambito degli impianti nucleari.
4 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva il modo di procedere relativo alle notificazioni.
50 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
1 L’IFSN può trattare dati personali del personale importante per la sicurezza nucleare interna, in particolare anche dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità secondo l’articolo 3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 199252 sulla protezione dei dati, a condizione che ne abbia bisogno per adempiere i suoi compiti secondo la presente ordinanza, allo scopo di verificare se:53
2 Le autorità di vigilanza trattano i seguenti dati personali:
3 Le autorità di vigilanza sono incaricate di disciplinare in una direttiva le misure atte a proteggere i dati elettronici dall’accesso di terzi.
4 I dati personali vengono conservati al sicuro per dieci anni a partire da quando la persona interessata lascia il posto, abbandona la funzione o conclude il mandato. Scaduto tale termine, i dati non ripresi dall’Archivio federale vengono distrutti.
53 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
Secondo l’articolo 93 della legge del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare, è punito chi viola intenzionalmente o per negligenza l’obbligo d’autorizzazione di cui all’articolo 25.
Le esigenze inerenti alla formazione preliminare e all’esperienza non valgono per le persone che hanno esplicato la loro funzione già prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, in virtù delle basi giuridiche applicate anteriormente.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2006.
Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.
In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.
Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.
Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.
Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.
Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.
    Tour durch die Funktionen gefällig?