732.143.3 OCSPN
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    732.143.3

    Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone nell’ambito degli impianti nucleari

    (OCSPN)

    del 9 giugno 2006 (Stato 1° aprile 2011)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 24 capoverso 4 della legge federale del 21 marzo 20031 sull’energia nucleare,

    ordina:

    Art. 1 Requisito del controllo di sicurezza relativo alle persone

    1 Per i seguenti gruppi di persone operanti negli impianti nucleari è necessario un controllo di sicurezza relativo alle persone:

    a.
    impiegati in impianti nucleari che hanno accesso a informazioni classificate confidenziali in materia di impianti nucleari e di materiale nucleare;
    b.
    impiegati in impianti nucleari che hanno accesso a informazioni classificate segrete in materia di impianti nucleari e di materiale nucleare;
    c.
    persone che hanno accesso per un lungo periodo a informazioni classificate in materia di sistemi rilevanti per la sicurezza esterna o interna di impianti nucleari e di materiale nucleare;
    d.
    persone che hanno accesso per un breve periodo a informazioni classificate in materia di sistemi rilevanti per la sicurezza esterna o interna di impianti nucleari o di materiale nucleare;
    e.
    persone che operano nel settore della sicurezza esterna di impianti nucleari, segnatamente il personale di guardia.

    2 Sono considerati impiegati in impianti nucleari le persone impiegate presso il titolare di un’autorizzazione di costruzione o d’esercizio per impianti nucleari (titolare dell’autorizzazione).

    3 Il titolare dell’autorizzazione redige una lista delle funzioni per le quali dev’essere eseguito un controllo di sicurezza relativo alle persone.

    Art. 2 Diritto applicabile

    1 Per le persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a–c ed e, l’esecuzione e la conclusione del controllo di sicurezza relativo alle persone nonché il trattamento, l’utilizzazione e la conservazione dei dati rilevati sono retti dagli articoli 8–23 e 26–29 dell’ordinanza del 4 marzo 20112 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP).3

    2 Il titolare dell’autorizzazione è l’autorità richiedente ai sensi dell’articolo 14 OCSP.4

    3 Per le persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera d il controllo di sicurezza è retto dall’articolo 5.

    2 RS 120.4

    3 Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. 3 all’O del 4 mar. 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1031).

    4 Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. 3 all’O del 4 mar. 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1031).

    Art. 3 Livelli di controllo5

    1 Per le persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a, c ed e il controllo di sicurezza di base è eseguito secondo l’articolo 10 OCSP6.

    2 Per le persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera b è eseguito il controllo di sicurezza ampliato secondo l’articolo 11 OCSP.

    5 Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. 3 all’O del 4 mar. 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1031).

    6 RS 120.4

    Art. 47 Decisione concernente la sicurezza delle persone

    1 L’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) decide se, e eventualmente con quali oneri, può essere attribuita una funzione secondo l’articolo 1 capoverso 1.

    2 Può avere preliminarmente un colloquio con la persona sottoposta al controllo per chiarire le questioni in sospeso e, in tale contesto, farsi assistere dall’autorità di controllo.

    3 Informa la persona sottoposta al controllo in merito alla propria decisione.

    4 Se l’autorità di controllo ha emanato una decisione secondo l’articolo 22 capo­verso 1 lettere b–d OCSP8, l’IFSN informa per scritto detta autorità qualora dovesse decidere che la funzione secondo l’articolo 1 capoverso 1 può essere attribuita.

    7 Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. 3 all’O del 4 mar. 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1031).

    8 RS 120.4

    Art. 5 Controllo di sicurezza relativo alle persone in casi speciali

    1 L’IFSN decide in merito alla sicurezza delle persone di cui all’articolo 1 capo­verso 1 lettera d, senza che sia eseguito un controllo di sicurezza relativo alle per­sone secondo l’OCSP9.10

    2 In luogo di ciò, esso può fondarsi segnatamente sulle informazioni concernenti la sicurezza relativa alle persone fornite da:

    a.
    un’impresa svizzera o estera per la quale la persona sottoposta al controllo ha lavorato o lavora;
    b.
    una camera di commercio svizzera o estera;
    c.
    un’autorità estera dello Stato di origine della persona sottoposta al controllo.

    3 Se i risultati scaturiti dalle informazioni di cui al capoverso 2 sono insufficienti, l’IFSN può tuttavia sottoporre una persona domiciliata in Svizzera a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo gli articoli 2–4. Un diritto all’esecuzione di un tale controllo non è dato.11

    9 RS 120.4

    10 Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).

    11 Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).

    Art. 6 Disposizione transitoria

    Le dichiarazioni di sicurezza già rilasciate rimangono valide fino a quando non sia stato effettuato un nuovo controllo di sicurezza conformemente alle prescrizioni della presente ordinanza.

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