Art. 1 Requisito del controllo di sicurezza relativo alle persone
1 Per i seguenti gruppi di persone operanti negli impianti nucleari è necessario un controllo di sicurezza relativo alle persone:
- a.
- impiegati in impianti nucleari che hanno accesso a informazioni classificate confidenziali in materia di impianti nucleari e di materiale nucleare;
- b.
- impiegati in impianti nucleari che hanno accesso a informazioni classificate segrete in materia di impianti nucleari e di materiale nucleare;
- c.
- persone che hanno accesso per un lungo periodo a informazioni classificate in materia di sistemi rilevanti per la sicurezza esterna o interna di impianti nucleari e di materiale nucleare;
- d.
- persone che hanno accesso per un breve periodo a informazioni classificate in materia di sistemi rilevanti per la sicurezza esterna o interna di impianti nucleari o di materiale nucleare;
- e.
- persone che operano nel settore della sicurezza esterna di impianti nucleari, segnatamente il personale di guardia.
2 Sono considerati impiegati in impianti nucleari le persone impiegate presso il titolare di un’autorizzazione di costruzione o d’esercizio per impianti nucleari (titolare dell’autorizzazione).
3 Il titolare dell’autorizzazione redige una lista delle funzioni per le quali dev’essere eseguito un controllo di sicurezza relativo alle persone.